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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/10/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5233/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5233/2023 promossa da:
(codice fiscale ) nato il [...] ad [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], in proprio e quale liquidatore della società
[...]
(C.F. e P.IVA ), con sede in Osimo (AN) Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Duomo 1 e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
, residente in [...], tutti rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Saverio Sabatini in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORI OPPONENTI contro
con sede legale in Conegliano TV via V. Alfieri 1, c.s. € 10.000,00 i.v., (p. IVA e CP_3
n. iscrizione al registro imprese di Treviso-Belluno al n. ) in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore e per essa, nella sua qualità di mandataria Controparte_4 con sede in Milano alla via Valtellina 15/17, c.s. € 100.000,00 i.v., C.F. e P.IVA
,rappresentata e difesa, in via disgiuntiva tra loro, dagli avvocati OL Cevasco P.IVA_3
( - PEC - FAX 010.8177331) e OL Degola, in C.F._3 Email_1 virtù di procura già posta a corredo del ricorso monitorio
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito
In via preliminare rigettare l'avversa domanda in ordine alla provvisoria esecutività dell'avverso decreto ingiuntivo, in quanto non fondata su prova scritta e fondandosi la presente opposizione su principi di diritto ormai fortemente consolidati ed avendo puntualmente eccepito la mancata soddisfazione dell'onus probandi da parte dell'opposta nonché la sua carenza di legittimazione ad agire, la nullità della procura, ecc.
In via ancora preliminare e nel merito: dichiarare la nullità delle procure ex adverso utilizzate per stare in giudizio, per indeterminatezza e indeterminabilità nonché la nullità, anche parziale, delle fideiussioni omnibus ex adverso escusse e di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo opposto, quanto meno nei riguardi dei garanti;
in via principale nel merito, dichiarare la nullità assoluta dell'accordo fideiussorio del 21.09.2006, per violazione dell'art. 2, comma 2, L. 287/1990, dichiarando la liberazione dei garanti da qualsivoglia obbligo di garanzia e, per l'effetto, revocare nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nel merito, previa declaratoria di nullità parziale della garanzia (i.e. del solo art. 5 ultimo comma della fideiussione) per le causali in narrativa illustrate, dichiarare l'estinzione del vincolo fideiussorio ai sensi dell'art. 1957 c.c., per intervenuta decadenza e/o prescrizione, e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei garanti,
In via principale, nel merito: dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposto, e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo di cui è causa;
Nel merito e in ogni caso per le motivazioni di cui al presente atto, revocare il decreto ingiuntivo e rigettare ogni avversa domanda di pagamento in quanto del tutto infondata, inammissibile e comunque sprovvista di prova sia nell'an sia nel quantum.
Il tutto con ogni più ampia riserva per l'ipotesi in cui la convenuta dovesse, in sede di comparsa, produrre gli e/c e gli ulteriori documenti mancanti.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta;
previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso:
pagina 2 di 16 - in via preliminare:
concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto giacché l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- in via principale:
respingere le domande tutte formulate dall'opponente, poiché infondate per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n. 970/2023 (RG n. 2687/2023) emesso dal Tribunale di Ancona;
- in subordine:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito revocasse il decreto ingiuntivo opposto, condannare i Sigg.ri in proprio e quale liquidatore della società Parte_1 [...]
e al pagamento – nei limiti delle fideiussioni prestate Controparte_1 Controparte_2
- della somma di € 190.929,99 (di cui Euro 135.928,81 derivanti dal contratto di c/c 191 e di Euro
2.188.500 ed Euro 55.001,18 derivanti dal finanziamento chirografario, e pertanto nei limiti delle garanzie prestate a garanzia di tale posizione debitoria sino a concorrenza di Euro 2.188.500,00) ovvero di ogni altra, maggiore o minore, risultante all'esito del presente giudizio o comunque ritenuta di giustizia.
- in ogni caso:
mandare completamente assolta condannando parte opponente al Controparte_5 pagamento delle spese di giudizio, inclusi i compensi professionali ex D.M. n. 55/2014.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la e i sig.ri Controparte_1
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_2
970/2023, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della mediante il quale era stato CP_3 loro ingiunto il pagamento della somma di € 190.929,99, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Gli attori opponenti davano atto di come la pretesa creditoria azionata in monitorio traesse fondamento dal contratto di contratto di prestito finanziario n. 123416 del 29.09.2009 di originari € 250.000,00 e dal contratto di conto corrente bancario n. 191 del 30.03.1999.
Tali posizioni contrattuali, facenti capo alla società debitrice principale, risultavano garantite dalla fideiussione omnibus rilasciata dagli odierni opponenti e in data 19.3.2009. Parte_1 CP_2 pagina 3 di 16 A sostegno dell'opposizione parte attrice opponente eccepiva e deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
- la insussistenza di una valida procura ad agire in relazione al credito controverso in capo alla
[...] quale mandataria della per la relativa indeterminatezza in Controparte_4 CP_3 ordine ai crediti affidati alla gestione della mandataria;
- la carenza di prova della titolarità del predetto credito in capo alla stessa CP_3
-l'omessa prova del credito azionato stante l'insufficienza della dichiarazione ex art. 50 TUB prodotta in sede monitoria;
-la nullità del finanziamento garantito per l'indeterminatezza del piano di ammortamento discendente dal regime di capitalizzazione composta applicato;
- la nullità, totale ovvero parziale, della fideiussione azionata per violazione della normativa cd. antitrust di cui all'art. 2 l. n. 287 del 1990;
-l'intervenuta decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c. -quale conseguenza dell'accertata nullità della relativa clausola di deroga contenuta nella fideiussione- per non avere la stessa attivato una tutela giurisdizionale nei confronti della società debitrice principale entro i sei mesi dalla scadenza delle relative obbligazioni;
Sulla base di tali argomentazioni la parte attrice opponente rassegnava le testuali conclusioni sopra integralmente ritrascritte.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta opposta contestando le avverse deduzioni e pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more della prima udienza di comparizione interveniva la liquidazione giudiziale della
[...]
e il giudizio veniva, pertanto, dichiarato interrotto e successivamente Controparte_1 riassunto dai sigg.ri e Parte_1 CP_2
All'esito della relativa udienza di comparizione delle parti con ordinanza in data 15.7.2025 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.10.2025 e, in tale sede, riservava il deposito della sentenza nel termine di cui al comma terzo della citata norma.
pagina 4 di 16 I motivi di opposizione proposti risultano infondati e, come tali, non meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre, in proposito, secondo il corretto ordo questionum, muovere dalla preliminare censura concernente la asserita carenza di prova della titolarità del credito azionato da parte della odierna convenuta opposta.
A tale riguardo, deve osservarsi come costituisca orientamento consolidato (cfr. Cass. n. 24798/2020;
Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 22754/2022), quello secondo cui, in caso di contestazione (come nel caso di specie), è onere del creditore opposto, che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificamente, l'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B..
In questi termini, peraltro, la giurisprudenza più recente è giunta a escludere che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa costituire una prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto del contratto di cessione stipulato.
Ciò in quanto l'avviso in questione risponde unicamente alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 22268/2018) -allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso in cui il ceduto effettui comunque, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. n.
22548/2018)- ma non già quella di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario.
Attesa tale limitata funzione, la pubblicazione in Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Sotto un profilo più squisitamente probatorio, si è, poi, ulteriormente precisato che "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità" (cfr. da ultimo Cass. civ. 22754/2022 cit;
Cass. civ. 28/02/2020, n. 5617).
Ne discende pertanto che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione proprio nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione pagina 5 di 16 notificatagli dal cessionario (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 16-04-2021, n. 10200).
In tal senso la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che -fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione- la prova della stessa può essere desunta da ulteriori elementi, quali, ad esempio, la menzione del credito per cui è causa nell'avviso, la dichiarazione del cedente con cui si dà notizia dell'avvenuta cessione, ovvero, in sede esecutiva, la disponibilità del titolo da parte di chi si afferma cessionario, ovvero, ancora, la complessiva condotta delle parti (cfr. Cass. n. 10200/2021).
L'indirizzo così riassunto, nondimeno, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, soggetta all'applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, può peraltro trovare un temperamento quando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra, in tale circoscritta ipotesi, una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass., 29 dicembre
2017, n. 31188).
Nella descritta cornice ermeneutica e venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che la parte convenuta opposta abbia fornito la prova dell'inclusione della posizione creditoria azionata nella operazione cessoria che ha interessato il credito originariamente facente capo alla Controparte_6
E infatti, l'odierna opposta ha documentato l'inclusione della posizione relativa al contratto di mutuo fondiario azionato nell'operazione posta in essere ex L. 130/1999 e art. 58 T.U.B. (come può verificarsi dal doc. n. 5 fascicolo convenuta opposta contenente la specifica dichiarazione della banca cedente).
Deve peraltro evidenziarsi come nessuna specifica contestazione sia stata effettuata in relazione alle suddette circostanze e alle risultanze del sopra citato doc. n. 5 ad opera della parte opponente -la quale non ha neppure depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.- sicché, considerato come anche il contegno processuale delle parti assuma rilievo ai fini della complessiva valutazione del caso, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società ricorrente in monitorio deve essere disattesa.
Parimenti destituita di fondamento risulta la censura relativa ad una pretesa invalidità per indeterminatezza della procura conferita dalla società creditrice alla Controparte_4
E infatti nell'ambito del relativo atto notarile di conferimento (cfr. doc. n. 1 fascicolo monitorio) può leggersi come la procura in questione avesse ad oggetto: “…ogni attività, adempimento e formalità
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ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di cui la Società è o sarà titolare (i “Crediti”)”.
Alla luce dell'inequivocabile tenore testuale della citata disposizione risulta evidente come non vi sia alcun tipo di incertezza in merito ai crediti affidati alla gestione della mandataria, trattandosi, appunto, di tutti i crediti, nessuno eccettuato.
Parte opponente erra, pertanto, confondendo l'ampiezza dell'ambito oggettivo della procura con la relativa indeterminatezza.
Si osserva ad abundantiam come la stessa S.C., scrutinando identica censura, abbia ritenuto valida ed esaustiva l'ampia formulazione dell'oggetto della procura (cfr. Cass Sez. III, n. 16336/2023).
Quanto alle censure della parte opponente relative alla supposta carenza di prova del credito azionato, le stesse si appalesano infondate.
E infatti, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non già a verificare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata al solo fine di accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla stessa anche in sede di giudizio di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
Inoltre, come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ebbene, nel caso in esame la attrice sostanziale, ha fornito, già in sede monitoria e, CP_3 pagina 7 di 16 successivamente, nell'ambito del presente giudizio, una completa produzione documentale.
E infatti sin dalla fase monitoria la società opposta ha prodotto tutta la documentazione contrattuale atta a comprovare il titolo delle obbligazioni azionate - nella specie sono stati prodotti (cfr. docc. nn. 5 e 6 fascicolo monitorio) il contratto di finanziamento e quello di conto corrente, comprensivi di tutte le condizioni economiche applicate, nonché il contratto di fideiussione (cfr. doc. n. 7 fascicolo monitorio)- nonché il relativo quantum ed esigibilità della propria pretesa.
In sede di costituzione in giudizio la convenuta opposta ha, ulteriormente, prodotto gli estratti conto
(cfr. doc. n. 6 fascicolo convenuta opposta) e il piano di ammortamento relativo al finanziamento (cfr. doc. n. 7 fascicolo convenuta opposta).
Nessuna delle produzioni documentali effettuate dall'opposta in sede di costituzione in giudizio ha formato oggetto di contestazione ad opera della parte opponente sicché le relative censure risultano infondate, avendo l'opposta in ogni caso compiutamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697, comma 1, c.c..
Con riferimento, poi, alle doglianze effettuate dagli opponenti in relazione al regime di capitalizzazione adottato nell'ambito del finanziamento controverso, le stesse, oltre che inammissibili in quanto precluse dall'operatività della clausola solve et repete presente nella fideiussione (si veda il relativo art. 7), risultano, altresì, infondate alla luce di quanto chiarito, con specifico riferimento ai mutui a tasso variabile (come quello in esame) dai recentissimi arresti della Suprema Corte (v. inter alios in motivazione Cass. n. 7382/2025), la quale ha espressamente statuito che: “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
Le Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce pagina 8 di 16
l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
"È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi […] in base di calcolo di successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
"interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice
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predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
i)non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii)se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.”.
Quanto alle contestazioni concernenti l'invalidità della garanzia prestata dagli opponenti si osserva quanto segue.
Come evincibile dall'esame della documentazione prodotta dalla società opposta a corredo del ricorso pagina 10 di 16 (v.doc. n. 7), la garanzia azionata in via monitoria risulta essere la fideiussione omnibus rilasciata dagli odierni opponenti in data 19.3.2009 in favore della allora Controparte_7
Ciò posto, deve, tuttavia, escludersi che gli attori opponenti, al fine di affermare la nullità della stessa per violazione della normativa antitrust, possano semplicemente avvalersi dell'accertamento contenuto nel provvedimento della BA d'AL n. 55/2005, mediante il quale la stessa (all'epoca Autorità
Garante della concorrenza tra istituti di credito), all'esito di una istruttoria che aveva coperto l'arco temporale dall'ottobre 2002 al maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 per la fideiussione omnibus contengono disposizioni che
"nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90".
E infatti il provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL (prodotto dagli opponenti a corredo dell'atto introduttivo sub doc. n. 3) costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le sole fideiussioni omnibus che si collocano nello specifico periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (cfr. Cass. 5 febbraio 2019 n.13846) e include anche i contratti "a valle", che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a "monte", stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della BA d'AL (Cass. 12 dicembre
2017 n.29810).
Nella fattispecie oggetto di scrutinio, tuttavia, la garanzia prestata dagli opponenti risulta stipulata in epoca ben successiva alla definizione del modello ABI sanzionato ed al provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL.
Pertanto ritiene questo Tribunale che il provvedimento amministrativo anzidetto, di per sé solo, non costituisca in questa sede prova idonea dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla garanzia in esame, stipulata in un periodo anteriore, rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'attività di vigilanza, la cui istruttoria ha – come è noto e come si è detto – coperto, invece, l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005 (v. Trib. Milano, 13 gennaio 2022; Trib. Milano, 16 dicembre 2021).
Conseguentemente, nel caso in esame la parte opponente non può limitarsi ad affermare la nullità, totale o parziale, della fideiussione per pretesa violazione della normativa antitrust facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL, ma è gravata dall'onere dell'allegazione e, quindi, della pagina 11 di 16 dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della Legge n.287/1990, al fine di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, "il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della BA d'AL su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c." (Cass. 28 novembre 2018 n.30818).
Pertanto "compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa" (Cass. 22 maggio 2019 n.13846).
La necessità, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI, è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Tribunale (in tal senso, Corte
Appello di Milano, 20 novembre 2018 n.5039; Trib. Siena 12 febbraio 2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib.
Torino 17 aprile 2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma 3 maggio 2019
n.9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921).
Ed infatti, secondo l'orientamento condiviso da questo giudicante, con il provvedimento n. 55/2005 la
BA d'AL non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario, ed
è principalmente per tale ragione che la BA d'AL aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nell'ottobre 2002 (Trib. Rovigo 27 maggio 2021 n.395; Trib. Pavia 19 maggio
2021), avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (Trib. Milano 13 gennaio 2022).
Orbene, nel presente giudizio la parte opponente si è limitata a dedurre la pretesa nullità della fideiussione azionata in monitorio senza tuttavia allegare specificamente -nei termini deputati all'attività assertiva- e senza quindi provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata pagina 12 di 16 all'applicazione uniforme delle clausole contestate nel periodo in oggetto, intesa che, come si è detto, è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 della L.n.287/1990.
Quanto all'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., si ricorda che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., può essere -come nel caso di specie
è stata (cfr. art. 6 del relativo articolato contrattuale)- oggetto di deroga convenzionale (del tutto valida e legittima non potendosi, per le ragioni anzidette, predicare una nullità parziale della relativa clausola), trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico (cfr. Cass. n. 13078/2008), comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Ed infatti tale clausola, in sé considerata, e considerato che i fideiussori non rivestivano la qualifica di consumatori (alla luce della incontestata posizione ricoperta dagli stessi nell'ambito della società debitrice principale) non risulta affatto contraria a norma imperative, bensì legittimamente derogatoria di norme codicistiche (Corte Appello Milano, 20/11/2018 n. 5039; Cass. 04/12/2017 n. 28943; Cass.
24/09/2013 n.21867; Cass. 13/02/2009 n.3525).
In ogni caso il Tribunale osserva che, anche a voler dare per presupposto l'accertamento dell'invalidità parziale (in ossequio alle statuizioni delle S.U. n. 41994/2021) del contratto di fideiussione in esame, all'acclarata inefficacia della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. non potrebbe, in ogni caso, conseguire l'effetto liberatorio invocato dagli opponenti.
E infatti, quanto alla conseguente eccezione di intervenuta decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., deve osservarsi che la fideiussione controversa risulta munita di clausola di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” (si veda la clausola n. 7 del relativo articolato).
Ebbene, in proposito la giurisprudenza di legittimità e di merito ha ripetutamente evidenziato come la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta", o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. pagina 13 di 16 16825/2016; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 27333/2005; Cass. n. 10574/2003; Cass. n. 7345/1995, in motivazione); azione che, d'altronde, può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5572/1979, a cui si è uniformata la giurisprudenza successiva).
Recente giurisprudenza di merito (cfr. App. Venezia n. 1983/2023) ha, inoltre, specificato come tale orientamento meriti continuità dal momento che “una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale, e per altro verso è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art.
1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c..
Risulta dunque giustificata la conclusione che, quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale …con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore (Cass., sez. 3, sentenza n. 13078 del 21.5.2008, Rv. 603326 - 01)”.
Si evidenzia, peraltro, che nei confronti di soggetti non qualificabili come consumatori, la clausola in questione risulta del tutto immune da aspetti di vessatorietà.
E infatti, come efficacemente evidenziato da pregevole giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Torino, Sez.
Specializzata in materia di Impresa, 23.2.2024): “…una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver
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pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” – e, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con ciò che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui beni ecc.”.
Tanto premesso, nel caso in esame risulta depositata (sub doc. n. 9 fascicolo opposta) la documentazione attestante come la richiesta di pagamento nei confronti dei fideiussori sia stata tempestivamente effettuata mediante missiva contestuale all'intervenuta scadenza dell'obbligazione principale alla luce della dichiarata revoca della linea di credito concessa alla debitrice principale
(poi . Parte_2 Controparte_1
A tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto consegue il necessario rigetto dei relativi motivi di opposizione alla luce della piena legittimità e validità del vincolo fideiussorio assunto dagli odierni opponenti per non essere intervenuta la paventata decadenza ex art. 1957 c.c..
L'opposizione proposta risulta conclusivamente infondata e, come tale, deve essere rigettata.
A tale rigetto consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente, alla luce dell'integrale rigetto dei motivi di opposizione, e vengono liquidate come da dispositivo, in assenza di nota spese, alla luce dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 970/2023 emesso dal Tribunale di Ancona dichiarandone l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c..
CONDANNA altresì gli attori opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite che si liquidano in € 4.700,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso pagina 15 di 16 forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 25.10.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5233/2023 promossa da:
(codice fiscale ) nato il [...] ad [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], in proprio e quale liquidatore della società
[...]
(C.F. e P.IVA ), con sede in Osimo (AN) Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Duomo 1 e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
, residente in [...], tutti rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Saverio Sabatini in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORI OPPONENTI contro
con sede legale in Conegliano TV via V. Alfieri 1, c.s. € 10.000,00 i.v., (p. IVA e CP_3
n. iscrizione al registro imprese di Treviso-Belluno al n. ) in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore e per essa, nella sua qualità di mandataria Controparte_4 con sede in Milano alla via Valtellina 15/17, c.s. € 100.000,00 i.v., C.F. e P.IVA
,rappresentata e difesa, in via disgiuntiva tra loro, dagli avvocati OL Cevasco P.IVA_3
( - PEC - FAX 010.8177331) e OL Degola, in C.F._3 Email_1 virtù di procura già posta a corredo del ricorso monitorio
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito
In via preliminare rigettare l'avversa domanda in ordine alla provvisoria esecutività dell'avverso decreto ingiuntivo, in quanto non fondata su prova scritta e fondandosi la presente opposizione su principi di diritto ormai fortemente consolidati ed avendo puntualmente eccepito la mancata soddisfazione dell'onus probandi da parte dell'opposta nonché la sua carenza di legittimazione ad agire, la nullità della procura, ecc.
In via ancora preliminare e nel merito: dichiarare la nullità delle procure ex adverso utilizzate per stare in giudizio, per indeterminatezza e indeterminabilità nonché la nullità, anche parziale, delle fideiussioni omnibus ex adverso escusse e di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo opposto, quanto meno nei riguardi dei garanti;
in via principale nel merito, dichiarare la nullità assoluta dell'accordo fideiussorio del 21.09.2006, per violazione dell'art. 2, comma 2, L. 287/1990, dichiarando la liberazione dei garanti da qualsivoglia obbligo di garanzia e, per l'effetto, revocare nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nel merito, previa declaratoria di nullità parziale della garanzia (i.e. del solo art. 5 ultimo comma della fideiussione) per le causali in narrativa illustrate, dichiarare l'estinzione del vincolo fideiussorio ai sensi dell'art. 1957 c.c., per intervenuta decadenza e/o prescrizione, e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei garanti,
In via principale, nel merito: dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposto, e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo di cui è causa;
Nel merito e in ogni caso per le motivazioni di cui al presente atto, revocare il decreto ingiuntivo e rigettare ogni avversa domanda di pagamento in quanto del tutto infondata, inammissibile e comunque sprovvista di prova sia nell'an sia nel quantum.
Il tutto con ogni più ampia riserva per l'ipotesi in cui la convenuta dovesse, in sede di comparsa, produrre gli e/c e gli ulteriori documenti mancanti.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta;
previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso:
pagina 2 di 16 - in via preliminare:
concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto giacché l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- in via principale:
respingere le domande tutte formulate dall'opponente, poiché infondate per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n. 970/2023 (RG n. 2687/2023) emesso dal Tribunale di Ancona;
- in subordine:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito revocasse il decreto ingiuntivo opposto, condannare i Sigg.ri in proprio e quale liquidatore della società Parte_1 [...]
e al pagamento – nei limiti delle fideiussioni prestate Controparte_1 Controparte_2
- della somma di € 190.929,99 (di cui Euro 135.928,81 derivanti dal contratto di c/c 191 e di Euro
2.188.500 ed Euro 55.001,18 derivanti dal finanziamento chirografario, e pertanto nei limiti delle garanzie prestate a garanzia di tale posizione debitoria sino a concorrenza di Euro 2.188.500,00) ovvero di ogni altra, maggiore o minore, risultante all'esito del presente giudizio o comunque ritenuta di giustizia.
- in ogni caso:
mandare completamente assolta condannando parte opponente al Controparte_5 pagamento delle spese di giudizio, inclusi i compensi professionali ex D.M. n. 55/2014.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la e i sig.ri Controparte_1
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_2
970/2023, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della mediante il quale era stato CP_3 loro ingiunto il pagamento della somma di € 190.929,99, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Gli attori opponenti davano atto di come la pretesa creditoria azionata in monitorio traesse fondamento dal contratto di contratto di prestito finanziario n. 123416 del 29.09.2009 di originari € 250.000,00 e dal contratto di conto corrente bancario n. 191 del 30.03.1999.
Tali posizioni contrattuali, facenti capo alla società debitrice principale, risultavano garantite dalla fideiussione omnibus rilasciata dagli odierni opponenti e in data 19.3.2009. Parte_1 CP_2 pagina 3 di 16 A sostegno dell'opposizione parte attrice opponente eccepiva e deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
- la insussistenza di una valida procura ad agire in relazione al credito controverso in capo alla
[...] quale mandataria della per la relativa indeterminatezza in Controparte_4 CP_3 ordine ai crediti affidati alla gestione della mandataria;
- la carenza di prova della titolarità del predetto credito in capo alla stessa CP_3
-l'omessa prova del credito azionato stante l'insufficienza della dichiarazione ex art. 50 TUB prodotta in sede monitoria;
-la nullità del finanziamento garantito per l'indeterminatezza del piano di ammortamento discendente dal regime di capitalizzazione composta applicato;
- la nullità, totale ovvero parziale, della fideiussione azionata per violazione della normativa cd. antitrust di cui all'art. 2 l. n. 287 del 1990;
-l'intervenuta decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c. -quale conseguenza dell'accertata nullità della relativa clausola di deroga contenuta nella fideiussione- per non avere la stessa attivato una tutela giurisdizionale nei confronti della società debitrice principale entro i sei mesi dalla scadenza delle relative obbligazioni;
Sulla base di tali argomentazioni la parte attrice opponente rassegnava le testuali conclusioni sopra integralmente ritrascritte.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta opposta contestando le avverse deduzioni e pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more della prima udienza di comparizione interveniva la liquidazione giudiziale della
[...]
e il giudizio veniva, pertanto, dichiarato interrotto e successivamente Controparte_1 riassunto dai sigg.ri e Parte_1 CP_2
All'esito della relativa udienza di comparizione delle parti con ordinanza in data 15.7.2025 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.10.2025 e, in tale sede, riservava il deposito della sentenza nel termine di cui al comma terzo della citata norma.
pagina 4 di 16 I motivi di opposizione proposti risultano infondati e, come tali, non meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre, in proposito, secondo il corretto ordo questionum, muovere dalla preliminare censura concernente la asserita carenza di prova della titolarità del credito azionato da parte della odierna convenuta opposta.
A tale riguardo, deve osservarsi come costituisca orientamento consolidato (cfr. Cass. n. 24798/2020;
Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 22754/2022), quello secondo cui, in caso di contestazione (come nel caso di specie), è onere del creditore opposto, che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificamente, l'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B..
In questi termini, peraltro, la giurisprudenza più recente è giunta a escludere che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa costituire una prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto del contratto di cessione stipulato.
Ciò in quanto l'avviso in questione risponde unicamente alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 22268/2018) -allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso in cui il ceduto effettui comunque, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. n.
22548/2018)- ma non già quella di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario.
Attesa tale limitata funzione, la pubblicazione in Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Sotto un profilo più squisitamente probatorio, si è, poi, ulteriormente precisato che "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità" (cfr. da ultimo Cass. civ. 22754/2022 cit;
Cass. civ. 28/02/2020, n. 5617).
Ne discende pertanto che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione proprio nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione pagina 5 di 16 notificatagli dal cessionario (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 16-04-2021, n. 10200).
In tal senso la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che -fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione- la prova della stessa può essere desunta da ulteriori elementi, quali, ad esempio, la menzione del credito per cui è causa nell'avviso, la dichiarazione del cedente con cui si dà notizia dell'avvenuta cessione, ovvero, in sede esecutiva, la disponibilità del titolo da parte di chi si afferma cessionario, ovvero, ancora, la complessiva condotta delle parti (cfr. Cass. n. 10200/2021).
L'indirizzo così riassunto, nondimeno, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, soggetta all'applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, può peraltro trovare un temperamento quando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra, in tale circoscritta ipotesi, una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass., 29 dicembre
2017, n. 31188).
Nella descritta cornice ermeneutica e venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che la parte convenuta opposta abbia fornito la prova dell'inclusione della posizione creditoria azionata nella operazione cessoria che ha interessato il credito originariamente facente capo alla Controparte_6
E infatti, l'odierna opposta ha documentato l'inclusione della posizione relativa al contratto di mutuo fondiario azionato nell'operazione posta in essere ex L. 130/1999 e art. 58 T.U.B. (come può verificarsi dal doc. n. 5 fascicolo convenuta opposta contenente la specifica dichiarazione della banca cedente).
Deve peraltro evidenziarsi come nessuna specifica contestazione sia stata effettuata in relazione alle suddette circostanze e alle risultanze del sopra citato doc. n. 5 ad opera della parte opponente -la quale non ha neppure depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.- sicché, considerato come anche il contegno processuale delle parti assuma rilievo ai fini della complessiva valutazione del caso, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società ricorrente in monitorio deve essere disattesa.
Parimenti destituita di fondamento risulta la censura relativa ad una pretesa invalidità per indeterminatezza della procura conferita dalla società creditrice alla Controparte_4
E infatti nell'ambito del relativo atto notarile di conferimento (cfr. doc. n. 1 fascicolo monitorio) può leggersi come la procura in questione avesse ad oggetto: “…ogni attività, adempimento e formalità
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ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di cui la Società è o sarà titolare (i “Crediti”)”.
Alla luce dell'inequivocabile tenore testuale della citata disposizione risulta evidente come non vi sia alcun tipo di incertezza in merito ai crediti affidati alla gestione della mandataria, trattandosi, appunto, di tutti i crediti, nessuno eccettuato.
Parte opponente erra, pertanto, confondendo l'ampiezza dell'ambito oggettivo della procura con la relativa indeterminatezza.
Si osserva ad abundantiam come la stessa S.C., scrutinando identica censura, abbia ritenuto valida ed esaustiva l'ampia formulazione dell'oggetto della procura (cfr. Cass Sez. III, n. 16336/2023).
Quanto alle censure della parte opponente relative alla supposta carenza di prova del credito azionato, le stesse si appalesano infondate.
E infatti, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non già a verificare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata al solo fine di accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla stessa anche in sede di giudizio di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
Inoltre, come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ebbene, nel caso in esame la attrice sostanziale, ha fornito, già in sede monitoria e, CP_3 pagina 7 di 16 successivamente, nell'ambito del presente giudizio, una completa produzione documentale.
E infatti sin dalla fase monitoria la società opposta ha prodotto tutta la documentazione contrattuale atta a comprovare il titolo delle obbligazioni azionate - nella specie sono stati prodotti (cfr. docc. nn. 5 e 6 fascicolo monitorio) il contratto di finanziamento e quello di conto corrente, comprensivi di tutte le condizioni economiche applicate, nonché il contratto di fideiussione (cfr. doc. n. 7 fascicolo monitorio)- nonché il relativo quantum ed esigibilità della propria pretesa.
In sede di costituzione in giudizio la convenuta opposta ha, ulteriormente, prodotto gli estratti conto
(cfr. doc. n. 6 fascicolo convenuta opposta) e il piano di ammortamento relativo al finanziamento (cfr. doc. n. 7 fascicolo convenuta opposta).
Nessuna delle produzioni documentali effettuate dall'opposta in sede di costituzione in giudizio ha formato oggetto di contestazione ad opera della parte opponente sicché le relative censure risultano infondate, avendo l'opposta in ogni caso compiutamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697, comma 1, c.c..
Con riferimento, poi, alle doglianze effettuate dagli opponenti in relazione al regime di capitalizzazione adottato nell'ambito del finanziamento controverso, le stesse, oltre che inammissibili in quanto precluse dall'operatività della clausola solve et repete presente nella fideiussione (si veda il relativo art. 7), risultano, altresì, infondate alla luce di quanto chiarito, con specifico riferimento ai mutui a tasso variabile (come quello in esame) dai recentissimi arresti della Suprema Corte (v. inter alios in motivazione Cass. n. 7382/2025), la quale ha espressamente statuito che: “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
Le Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce pagina 8 di 16
l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
"È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi […] in base di calcolo di successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
"interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice
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predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
i)non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii)se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.”.
Quanto alle contestazioni concernenti l'invalidità della garanzia prestata dagli opponenti si osserva quanto segue.
Come evincibile dall'esame della documentazione prodotta dalla società opposta a corredo del ricorso pagina 10 di 16 (v.doc. n. 7), la garanzia azionata in via monitoria risulta essere la fideiussione omnibus rilasciata dagli odierni opponenti in data 19.3.2009 in favore della allora Controparte_7
Ciò posto, deve, tuttavia, escludersi che gli attori opponenti, al fine di affermare la nullità della stessa per violazione della normativa antitrust, possano semplicemente avvalersi dell'accertamento contenuto nel provvedimento della BA d'AL n. 55/2005, mediante il quale la stessa (all'epoca Autorità
Garante della concorrenza tra istituti di credito), all'esito di una istruttoria che aveva coperto l'arco temporale dall'ottobre 2002 al maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 per la fideiussione omnibus contengono disposizioni che
"nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90".
E infatti il provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL (prodotto dagli opponenti a corredo dell'atto introduttivo sub doc. n. 3) costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le sole fideiussioni omnibus che si collocano nello specifico periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (cfr. Cass. 5 febbraio 2019 n.13846) e include anche i contratti "a valle", che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a "monte", stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della BA d'AL (Cass. 12 dicembre
2017 n.29810).
Nella fattispecie oggetto di scrutinio, tuttavia, la garanzia prestata dagli opponenti risulta stipulata in epoca ben successiva alla definizione del modello ABI sanzionato ed al provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL.
Pertanto ritiene questo Tribunale che il provvedimento amministrativo anzidetto, di per sé solo, non costituisca in questa sede prova idonea dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla garanzia in esame, stipulata in un periodo anteriore, rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'attività di vigilanza, la cui istruttoria ha – come è noto e come si è detto – coperto, invece, l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005 (v. Trib. Milano, 13 gennaio 2022; Trib. Milano, 16 dicembre 2021).
Conseguentemente, nel caso in esame la parte opponente non può limitarsi ad affermare la nullità, totale o parziale, della fideiussione per pretesa violazione della normativa antitrust facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL, ma è gravata dall'onere dell'allegazione e, quindi, della pagina 11 di 16 dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della Legge n.287/1990, al fine di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, "il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della BA d'AL su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c." (Cass. 28 novembre 2018 n.30818).
Pertanto "compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa" (Cass. 22 maggio 2019 n.13846).
La necessità, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI, è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Tribunale (in tal senso, Corte
Appello di Milano, 20 novembre 2018 n.5039; Trib. Siena 12 febbraio 2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib.
Torino 17 aprile 2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma 3 maggio 2019
n.9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921).
Ed infatti, secondo l'orientamento condiviso da questo giudicante, con il provvedimento n. 55/2005 la
BA d'AL non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario, ed
è principalmente per tale ragione che la BA d'AL aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nell'ottobre 2002 (Trib. Rovigo 27 maggio 2021 n.395; Trib. Pavia 19 maggio
2021), avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (Trib. Milano 13 gennaio 2022).
Orbene, nel presente giudizio la parte opponente si è limitata a dedurre la pretesa nullità della fideiussione azionata in monitorio senza tuttavia allegare specificamente -nei termini deputati all'attività assertiva- e senza quindi provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata pagina 12 di 16 all'applicazione uniforme delle clausole contestate nel periodo in oggetto, intesa che, come si è detto, è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 della L.n.287/1990.
Quanto all'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., si ricorda che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., può essere -come nel caso di specie
è stata (cfr. art. 6 del relativo articolato contrattuale)- oggetto di deroga convenzionale (del tutto valida e legittima non potendosi, per le ragioni anzidette, predicare una nullità parziale della relativa clausola), trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico (cfr. Cass. n. 13078/2008), comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Ed infatti tale clausola, in sé considerata, e considerato che i fideiussori non rivestivano la qualifica di consumatori (alla luce della incontestata posizione ricoperta dagli stessi nell'ambito della società debitrice principale) non risulta affatto contraria a norma imperative, bensì legittimamente derogatoria di norme codicistiche (Corte Appello Milano, 20/11/2018 n. 5039; Cass. 04/12/2017 n. 28943; Cass.
24/09/2013 n.21867; Cass. 13/02/2009 n.3525).
In ogni caso il Tribunale osserva che, anche a voler dare per presupposto l'accertamento dell'invalidità parziale (in ossequio alle statuizioni delle S.U. n. 41994/2021) del contratto di fideiussione in esame, all'acclarata inefficacia della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. non potrebbe, in ogni caso, conseguire l'effetto liberatorio invocato dagli opponenti.
E infatti, quanto alla conseguente eccezione di intervenuta decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., deve osservarsi che la fideiussione controversa risulta munita di clausola di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” (si veda la clausola n. 7 del relativo articolato).
Ebbene, in proposito la giurisprudenza di legittimità e di merito ha ripetutamente evidenziato come la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta", o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. pagina 13 di 16 16825/2016; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 27333/2005; Cass. n. 10574/2003; Cass. n. 7345/1995, in motivazione); azione che, d'altronde, può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5572/1979, a cui si è uniformata la giurisprudenza successiva).
Recente giurisprudenza di merito (cfr. App. Venezia n. 1983/2023) ha, inoltre, specificato come tale orientamento meriti continuità dal momento che “una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale, e per altro verso è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art.
1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c..
Risulta dunque giustificata la conclusione che, quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale …con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore (Cass., sez. 3, sentenza n. 13078 del 21.5.2008, Rv. 603326 - 01)”.
Si evidenzia, peraltro, che nei confronti di soggetti non qualificabili come consumatori, la clausola in questione risulta del tutto immune da aspetti di vessatorietà.
E infatti, come efficacemente evidenziato da pregevole giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Torino, Sez.
Specializzata in materia di Impresa, 23.2.2024): “…una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver
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pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” – e, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con ciò che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui beni ecc.”.
Tanto premesso, nel caso in esame risulta depositata (sub doc. n. 9 fascicolo opposta) la documentazione attestante come la richiesta di pagamento nei confronti dei fideiussori sia stata tempestivamente effettuata mediante missiva contestuale all'intervenuta scadenza dell'obbligazione principale alla luce della dichiarata revoca della linea di credito concessa alla debitrice principale
(poi . Parte_2 Controparte_1
A tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto consegue il necessario rigetto dei relativi motivi di opposizione alla luce della piena legittimità e validità del vincolo fideiussorio assunto dagli odierni opponenti per non essere intervenuta la paventata decadenza ex art. 1957 c.c..
L'opposizione proposta risulta conclusivamente infondata e, come tale, deve essere rigettata.
A tale rigetto consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente, alla luce dell'integrale rigetto dei motivi di opposizione, e vengono liquidate come da dispositivo, in assenza di nota spese, alla luce dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 970/2023 emesso dal Tribunale di Ancona dichiarandone l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c..
CONDANNA altresì gli attori opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite che si liquidano in € 4.700,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso pagina 15 di 16 forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 25.10.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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