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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Indennità per nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha ciascun giorno di ferie pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0391/2024 R.G. Registro Generale
Affari Civili Contenziosi, discusso con deposito di note scritte ex N. 0391/24 art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 12.12.2025, avente ad oggetto: “Indennità per ciascun giorno di ferie”; e vertente CRONOLOGICO tra N. _______________
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 [..
rappresentati e difesi dall'avv. V. Albora del Foro di
[...] REPERTORIO
Torre Annunziata in virtù di mandato allegato al ricorso, N. _______________
n. 178/2025 R.B elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Sorrento
(Na), Via degli Aranci, n. 77;
Discusso nel termine
Ricorrente del 12.12.2025 con deposito di note e scritte ex art. 127 ter cpc
, in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. A. Abignente del Foro di Napoli in virtù di mandato allegato alla memoria di costituzione, Deposito minuta
_________________ elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli,
Via C. Poerio, n. 90;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0391/24 R.G. + 3 c/o pag. 1 Pt_1 Controparte_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 12.12.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 23.01.2024, , Parte_1 Parte_2
e adivano il Tribunale di
[...] Parte_3 Parte_4
Salerno, Sezione Lavoro, e chiedevano di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare la nullità e/o la inopponibilità agli istanti di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, l'indennità giornaliera di produttività, l'indennità forfettizzazione ritardi, per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva della voce di retribuzione
“l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981,
l'indennità giornaliera di produttività, l'indennità forfettizzazione ritardi” o solo quelle voci che il Giudice vorrà ritenere di giustizia. Per
l'effetto condannare in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 538,99, in favore di della
[...] Parte_2
somma di € 538,99, in favore di della somma di € 538,99, Parte_3
in favore di della somma di € 489,98, per le causali Parte_4
espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, maturata per il periodo dalla data di assunzione al 30 GIUGNO 2022, ovvero dal diverso periodo maggiore o minore che l'adito Giudice stabilirà , oltre interessi legali e rivalutazione
Giudizio n. 0391/24 R.G. Rizzo + 3 c/o pag. 2 Controparte_1 monetaria come per legge e sulla contribuzione Inps;
3) Con vittoria di spese e competenze di causa, Iva e Cpa, oltre spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del ricorso
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti del fascicolo di parte), si costituiva in giudizio la società resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 12.12.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e è fondato e, pertanto, va accolto.
[...] Parte_4
Infatti, dalla documentazione allegata si evince che le parti ricorrenti sono dipendenti della società in forza di Controparte_1
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che, inoltre, le parti ricorrenti, sin dall'assunzione e per tutto il periodo lavorativo, hanno svolto le mansioni di operatore di esercizio, di cui al CCNL
e hanno prestato servizio in turni a rotazione, cioè in Parte_5
fasce orarie diverse sia diurne che notturne (cfr. fascicolo telematico di parte).
In via preliminare, va evidenziato che la questione sottoposta al vaglio del Tribunale, ossia quella relativa al diritto dei dipendenti della società
a percepire una retribuzione comprensiva per Controparte_1
ciascun giorno di ferie di varie indennità previste dalla normativa
Giudizio n. 0391/24 R.G. Rizzo + 3 c/o pag. 3 Controparte_1 contrattuale, è stata affrontata da numerosi Tribunali con contrastanti soluzioni.
Ad avviso del Tribunale, pur nella consapevolezza delle diverse soluzioni adottate, va condiviso l'orientamento positivo, già espresso da numerosi Tribunali, tra i quali, di recente, dallo stesso Tribunale adito, a modifica melius re perpensa del precedente orientamento (cfr., tra le altre, la sentenza n. 1388/24), le cui motivazioni vanno richiamate in questa sede ai sensi dell'art 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto complete, analitiche e pienamente condivisibili (cfr. le sentenze del
Tribunale di Salerno n. 443/25, n. 1776/25 e in data 19.11.2025 nel giudizio n. 7308/23 R.G.; e del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1530/24,
n. 765/25, n. 1530/24 e in data 06.02.2025 nel giudizio n. 1813/24 R.G.)
In particolare, con la sentenza n. 443/25, GdL dott. R. Gibboni,
l'adito Tribunale, in maniera condivisibile, ha così argomentato: “I ricorsi sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
Come già evidenziato nella parte espositiva, i ricorrenti hanno agito in giudizio allo scopo di veder riconosciuto il diritto ad ottenere l'inclusione, nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie, dell'indennità di turno giornaliera, pari ad € 0,52, spettante quotidianamente al personale viaggiante che presta l'attività in base a turni avvicendati, dell'indennità giornaliera di produttività, per un importo di € 2,30, quale compenso per il contributo fornito da ciascuno di essi in relazione all'incremento della produttività aziendale,
e dell'indennità forfettizzazione mensile ritardi, pari ad € 1,10 al giorno, per un totale di € 33,00 al mese, da loro percepita mensilmente, in misura fissa, in quanto conducenti espletanti la loro attività su turni della tipologia prevista dall'art. 36, comma 2, punto 2.1, lett. b) e c) e punto 2.2 del c.c.n.l. , ovvero su servizi urbani di Controparte_2
medie e/o piccole dimensioni e su servizi extraurbani.
Giova in proposito rimarcare che sulla questione offerta alla cognizione del giudicante sono intervenute alcune pronunce della Suprema Corte,
Giudizio n. 0391/24 R.G. + 3 c/o pag. 4 Pt_1 Controparte_1 Sezione Lavoro, che hanno enunciato princìpi di diritto che si reputa opportuno illustrare.
La sentenza n. 13425 del 17 maggio 2019 ha innanzitutto chiarito che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla
Corte di Giustizia Europea, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, sussiste una “nozione europea di retribuzione”, che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
A partire dalla sentenza emessa il 16 marzo 2006 nelle cause riunite C-
131/04 e C-257/04 e altri), la Corte di Giustizia ha Parte_6
precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite”, di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “dev'essere mantenuta la retribuzione”, sicché il lavoratore, per tale periodo di riposo, deve percepire la retribuzione ordinaria.
Tali princìpi sono stati poi confermati dalla sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri. CP_3
Ulteriori precisazioni sono state fornite dalla Corte di Giustizia con la sentenza emessa il 15 settembre 2011 nella causa C-155/10, IA e altri, laddove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali dev'essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, ragion per cui una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Ne consegue – secondo i giudici sovranazionali – che “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al
Giudizio n. 0391/24 R.G. Rizzo + 3 c/o pag. 5 Controparte_1 lavoratore durante le sue ferie annuali”.
Vanno del pari mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (cfr., sul punto, la sentenza e Per_1
altri).
Le regulae iuris testè delineate sono state ribadite dalla Corte di
Giustizia Europea con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31, con la quale si è stabilito che tra gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere annoverati quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Sulla scia delle molteplici decisioni adottate dai giudici eurounitari, la
Corte di Cassazione ha confermato, con una serie di recenti pronunce, che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione, in assenza di apposite previsioni di fonte legale, è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo dev'essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale (cfr., sul punto, ex aliis, Cass. Civ., Sez. Lav., 31 gennaio 2025, n. 2347; 23 dicembre 2024, n. 34088; 27 settembre 2024, n. 25840; 20 maggio 2024,
n. 13932; 14 maggio 2024, n. 13321).
Siffatto approdo ermeneutico ha trovato, da ultimo, ulteriore e ormai definitivo avallo da numerose sentenze emesse dal Supremo Collegio, il quale ha posto in risalto che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte
Giudizio n. 0391/24 R.G. Rizzo + 3 c/o pag. 6 Controparte_1 Regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 cod. proc. civ.) e
2009 (art. 360 cod. proc. civ., n. 1)”, essendo da preferire – e conforme a un economico funzionamento del sistema giudiziario –
l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile: invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente dev'essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione, atteso che, come già rimarcato dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8486 del 2024, n. 29862 del 2022 e n. 11747 del 2019, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (cfr., in proposito, Cass.
Civ., Sez. Lav., nn. 3565/2025, 3564/2025, 3563/2025, 3403/2025 e
3401/2025).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, può con certezza affermarsi che sussiste una “nozione europea di retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea.
Spetta dunque al giudice di merito verificare se detta retribuzione sia o meno corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo, dalla richiamata disposizione.
Orbene, nella vicenda in esame, i ricorrenti hanno posto in evidenza che la retribuzione loro corrisposta nel periodo destinato alla fruizione delle ferie non comprendeva l'indennità di turno giornaliera, quella giornaliera di produttività e quella forfettizzazione mensile ritardi, voci stipendiali regolarmente e quotidianamente incluse nella loro retribuzione durante lo svolgimento della loro attività lavorativa
Giudizio n. 0391/24 R.G. Rizzo + 3 c/o pag. 7 Controparte_1 ordinaria.
Di conseguenza, in applicazione dei principi di derivazione europea innanzi illustrati, così come recepiti dalla giurisprudenza nazionale, tali indennità vanno loro necessariamente riconosciute anche nel periodo feriale e ciò proprio al fine di assicurare che l'ammontare di tale ultima retribuzione sia tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Logico e ineludibile corollario delle argomentazioni sin qui esposte diviene, quindi, la declaratoria di nullità, con conseguente disapplicazione, per violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/ CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, dell'art. 5 lettera a) dell'Accordo Nazionale per gli del 21 maggio del Controparte_4
1981, relativamente all'indennità di turno, nonché degli artt. 73 e 74 del
Contratto Collettivo Nazionale nella parte in cui escludono CP_1
l'indennità forfettizzazione mensile ritardi e l'indennità giornaliera di produttività dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
Va pertanto accertato e dichiarato il diritto di , Parte_7 [...]
, Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, Parte_23 Parte_24 Parte_25 Pt_26
e a percepire, per ciascun giorno di ferie,
[...] Parte_27
una retribuzione giornaliera comprensiva delle indennità di turno giornaliera, di quella giornaliera di produttività, nonché di quella forfettizzazione mensile ritardi.
La società datrice di lavoro è conseguentemente tenuta a corrispondere ai ricorrenti, per le citate causali, le correlate differenze retributive, a far tempo dal momento dell'assunzione di ciascuno di essi, oltre agli accessori di legge.
È appena il caso di evidenziare che, ai fini della determinazione delle somme dovute ai lavoratori per le azionate causali, può farsi riferimento
Giudizio n. 0391/24 R.G. Rizzo + 3 c/o pag. 8 Controparte_1 ai conteggi allegati ai ricorsi, che appaiono correttamente elaborati, sulla scorta delle previsioni della normativa pattizia nella specie applicabile.
Priva di pregio giuridico si rivela, peraltro, l'eccezione di prescrizione sollevata da Controparte_1
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18 dicembre 2024, n. 33066; Sez. Lav., 20 ottobre 2022, n. 30957; 6 settembre 2022, n. 26246) ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del
2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, essendo la legge n. 92 del 2012 entrata in vigore il 18 luglio
2012, risultano prescritti i crediti maturati in epoca anteriore al 18 luglio 2007.
È opportuno, da ultimo, precisare che è improponibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte resistente nel presente procedimento.
Invero, nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo giudice, la questione di legittimità costituzionale è stata proposta con riguardo al fatto che la diretta applicazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e, per l'effetto, il riconoscimento in favore dei lavoratori del settore autoferrotranviere di una medesima retribuzione nel periodo feriale e in quello ordinario, si porrebbe in contrasto con il principio di autonomia sindacale di cui all'art. 39 Cost.
Tuttavia, essendo il predetto art. 7 una disposizione di matrice europea, avente efficacia vincolante per gli stati membri dell'Unione in merito ai
Giudizio n. 0391/24 R.G. Rizzo + 3 c/o pag. 9 Controparte_1 risultati da raggiugere, ai sensi dell'art. 288 del TFUE e dell'11 Cost., essa è sottratta al sindacato della Corte Cost., la quale può avere cognizione delle questioni di legittimità che riguardano la legge e gli atti ad essa equiparati, come previsto dall'art. 137 Cost.”.
Pertanto, sulla base della documentazione allegata dalla parte ricorrente
(buste paga, contratti di assunzione, contratti collettivi: cfr. all. nn.
1-7 del fascicolo di parte ricorrente), la domanda proposta risulta fondata e, pertanto, va accolta, con condanna della società resistente al pagamento delle somme indicate in ricorso, oltre accessori di legge: ad avviso del Tribunale adito, non è necessario procedere ad accertamenti tecnici, in quanto i conteggi allegati al ricorso sono corretti, conformi alla normativa contrattuale e privi di errori logici e/o di calcolo (cfr. ricorso, pagg. 14-15).
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell' CP_5
resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I, tenuto conto che l'orientamento della Suprema Corte e della
Corte di Giustizia in materia è ampiamente consolidato da anni.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
e nei confronti Parte_2 Parte_3 Parte_4
della società , con ricorso depositato in data Controparte_1
16.05.2025 e ritualmente notificato in data 23.01.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva della voce di retribuzione indennità di turno, di cui all'Accordo Nazionale in data 21.05.1981, indennità
Giudizio n. 0391/24 R.G. Rizzo + 3 c/o pag. 10 Controparte_1 giornaliera di produttività e indennità forfettizzazione ritardi;
3) Condanna la società resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme, oltre accessori di legge:
: euro 538,99; Parte_1
euro 538,99; Parte_2
: euro 538,99; Parte_3
: euro 489,98; Parte_4
4) Condanna la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 950,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 12.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0391/24 R.G. + 3 c/o pag. 11 Pt_1 Controparte_1