Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2026REG.PROV.COLL.
N. 00141/2025 REG.RIC.
N. 00588/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2025, proposto dalla Servizi Sanitari Integrati s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nunzio Pinelli, Vincenzo Prisco e Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la RI EA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’AR-Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “ AL ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2025, proposto dalla RI EA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’AR-Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “AL”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Servizi Sanitari Integrati s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nunzio Pinelli, Vincenzo Prisco e Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
- quanto al ricorso n. 141 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione Quinta), n. 3613/2024, resa tra le parti, pubblicata il 31 ottobre 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1106/2024;
- quanto al ricorso n. 588 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione Quinta), n. 1557/2025, resa tra le parti, pubblicata il 13 maggio 2025, notificata il 19 maggio 2025, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 164/2025;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della RI EA s.r.l., dell’AR “ AL ” e della Servizi Sanitari Integrati s.r.l.;
Visto l’appello incidentale dell’AR “ AL ” nel giudizio n.r.g. 588/2025, depositato il 30 giugno 2025;
Vista l’ordinanza cautelare n. 189 del 2025, pronunciata nel giudizio n.r.g. 588/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025, il consigliere EL PI e uditi per le parti l’avvocato Nunzio Pinelli, l’avvocato Antonio Sasso, l’avvocato Giuseppe Mazzarella e l’avvocato Carmelo Barreca;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania (n.r.g. 1106/2024), notificato il 7 giugno 2024 e depositato l’11 giugno 2024, la RI EA s.r.l. esponeva:
- che l’AR-Azienza Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “ AL ” [d’ora in avanti AR AL, n.d.e.], in qualità di capofila, aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio di lavaggio e noleggio (lavanolo) della biancheria piana e sagomata per le aziende sanitarie ed ospedaliere del bacino della Sicilia orientale, suddiviso in otto lotti, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, con importo a base d’asta di euro 6,25;
- di aver in precedenza proposto censure avverso il bando di gara con ricorso dichiarato inammissibile dal medesimo T.a.r. con sentenza n. 526 del 2023, per difetto di interesse;
- che, per quanto riguarda il lotto n. 1, avevano partecipato quattro operatori economici, di cui solo tre ammessi;
- che la Servizi Sanitari Integrati s.r.l. si era classificata al primo posto, offrendo l’importo unitario fisso per giornata di degenza pari a euro 3,07;
- di essersi classificata al secondo posto, offrendo l’importo di euro 3,74 per giornata di degenza.
1.2. La ricorrente quindi impugnava:
a) la delibera del Commissario Straordinario dell’AR AL n. 374 del 9 maggio 2024, di aggiudicazione del lotto n. 1 alla Servizi Sanitari Integrati;
b) in via subordinata, il bando della gara di bacino procedura aperta per il servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana e sagomata per le aziende sanitarie ed ospedaliere bacino Sicilia orientale, nonché il disciplinare di gara e il capitolato tecnico, ivi inclusa la delibera n. 1233 del 30 settembre 2022 di indizione della gara.
1.3. Il ricorso di primo grado n.r.g. 1106/2024, contenente altresì domanda cautelare (successivamente rinunciata), era articolato nei seguenti motivi:
i) in via principale, violazione dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016, manifesta anomalia e incongruità dell’offerta della Servizi Sanitari Integrati, avendo l’aggiudicataria offerto un ribasso del 50,88%, sottostimando i costi effettivi, essendo comunque doverosa (seppur non obbligatoria) l’attivazione del sub -procedimento di anomalia dell’offerta, a fronte di un ribasso di oltre il 50%, avendo l’aggiudicataria in particolare sottostimato i costi di trasporto, che invece eroderebbero totalmente l’utile annuo d’impresa; inoltre l’aggiudicataria avrebbe illogicamente indicato un costo di produzione inferiore per il lotto n. 1;
ii) in subordine, violazione dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, mancato utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avendo la stazione appaltante illegittimamente scelto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in mancanza dei requisiti di legge per scegliere tale criterio, che comporta altresì l’impossibilità di applicare l’allegato 1, punto d), del d.m. del 9 dicembre 2020, sui “ criteri premianti ”;
iii) in subordine, aleatorietà della lex specialis e dello schema tipo di contratto, non avendo la legge di gara previsto - a fronte del cospicuo investimento iniziale per eseguire l’appalto di lavaggio e noleggio di biancheria piana e sagomata – alcun indennizzo in caso di durata dell’appalto-ponte per un tempo inferiore ai 48 mesi, potendo le aziende sanitarie risolvere anticipatamente il contratto con un preavviso di soli 2 mesi, in caso di aggiudicazione della gara centralizzata;
iv) in subordine, indeterminatezza dell’oggetto del contratto e possibile aggiramento del prezzo di aggiudicazione con vanificazione delle regole del giusto procedimento e di corretta concorrenza, non avendo il disciplinare di gara previsto l’inserimento di alcuni costi per servizi aggiuntivi/facoltativi (prezzo di noleggio della materasseria e del guanciale e prezzo per la fornitura del kit monouso donna, uomo, bambino) all’interno dell’offerta economica, dando in tal modo la possibilità per l’aggiudicatario di lucrare indebitamente su tali servizi aggiunti, proponendo un prezzo molto alto (e al di fuori dell’offerta economica); stesse considerazioni varrebbero per il servizio aggiuntivo di guardaroba interno, oggetto di successiva contrattazione tra l’aggiudicataria e l’azienda sanitaria, senza che sia stato previsto alcun prezzo a base d’asta, con conseguente possibilità di incrementare di molto il corrispettivo dell’appalto.
1.4. Nel giudizio di primo grado n.r.g. 1106/2024 si costituivano la Servizi Sanitari Integrati e l’AR AL, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.5. La Servizi Sanitari Integrati proponeva altresì ricorso incidentale, notificato il 24 giugno 2024 e depositato in pari data, impugnando tutti gli atti, i provvedimenti e i verbali di gara inerenti all’operato del seggio di gara e della stazione appaltante, limitatamente alla parte in cui non era stata disposta l’esclusione dalla gara de qua della RI EA s.r.l., per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, lamentando violazione dell’art. 87 del decreto legislativo n. 50/2016 e del punto 6.3 del disciplinare di gara, eccesso di potere per insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.
1.6. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con la gravata sentenza n. 3613 del 2024 ha:
a) accolto in parte il primo motivo di ricorso, nei limiti in cui è stata lamentata la mancata attivazione del giudizio di anomalia da parte della stazione appaltante;
b) respinto in parte il primo motivo di ricorso, sia con riguardo alla censura con la quale la ricorrente ha censurato l’incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria (non potendo il giudice pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati), sia con riguardo alla censura relativa agli asseriti maggiori costi di produzione;
c) assorbito le ulteriori doglianze dedotte in via subordinata;
d) respinto il ricorso incidentale;
e) annullato gli atti impugnati, con condanna dell’amministrazione ad eseguire il sub -procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
f) compensato le spese di lite.
2.1. Con successivo ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania (n.r.g. 164/2025), notificato il 27 gennaio 2025 e depositato il giorno successivo, la RI EA s.r.l. esponeva:
- che, in ottemperanza alla sentenza del medesimo T.a.r. n. 3613 del 2024, l’AR AL aveva attivato la verifica dell’anomalia nei confronti della controinteressata Servizi Sanitari Integrati;
- di aver trasmesso al r.u.p. una nota contenete le criticità dell’offerta della controinteresata;
- che il r.u.p. non aveva tenuto conto di tale nota e, con provvedimento del 18 dicembre 2024, aveva ritenuto congrua l’offerta della controinteressata;
- che l’appalto de quo era stato nuovamente aggiudicato alla Servizi Sanitari Integrati con delibera n. 695 del 30 dicembre 2024.
2.2. La RI EA pertanto impugnava:
a) la deliberazione dell’AR AL n. 695 del 30 dicembre 2024, di aggiudicazione del lotto n. 1 alla Servizi Sanitari Integrati;
b) gli atti presupposti e, in particolare, il verbale di gara del 20 dicembre 2024 e la nota r.u.p. prot. n. 10394 del 18 dicembre 2024;
c) in via subordinata, il bando di gara, il disciplinare e il capitolato tecnico e la delibera di indizione della gara.
2.3. Il ricorso di primo grado n.r.g. 164/2025, contenente altresì domanda cautelare (successivamente rinunciata), era articolato nei seguenti motivi:
i) violazione dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016, manifesta anomalia ed incongruità dell’offerta della Servizi Sanitari Integrati, avendo l’aggiudicataria di gran lunga sottostimato i costi di trasporto (stimati in euro 113.483,04), tenuto conto che lo stabilimento di lavaggio dell’aggiudicataria è situato a Limatola (BN), distante 613 km dall’AR AL, con la conseguenza che l’effettiva stima dei costi di trasporto – comprensiva anche di autisti, pedaggio e traghetto, sarebbe di gran lunga superiore, applicando sia le tabelle ACI, sia le tabelle del Ministero dei Trasporti; inoltre il transit point – cui l’aggiudicataria ha fatto riferimento – sarebbe privo della certificazione di qualità UNI 14065; inoltre ˂ assumendo l’utilizzo di depositi di stoccaggio intermedi esterni, l’Operatore Economico nel giustificare la propria offerta con diverse modalità di svolgimento del servizio non poteva omettere di spiegare come avrebbe eseguito il lavaggio e sanificazione giornaliero dei furgoni che ritirano giornalmente la biancheria sporca e consegnano quella pulita, né come avrebbe eseguito il lavaggio/sanificazione del deposito esterno ˃ (pag. 16 del ricorso); inoltre non solo sarebbe sottostimato il costo annuale di locazione ed utilizzo del suddetto transit point , ma vi sarebbero altresì maggiori costi della biancheria per i sei cambi settimanali offerti, ed inoltre i costi di trasporto sarebbero comunque superiori a quelli stimati dall’aggiudicataria, anche volendo considerare il transit point situato nei pressi del porto di Catania.
ii) in via subordinata, le medesime censure già dedotte in via subordinata nel precedente giudizio n.r.g. 1106/2024.
2.4. Nel giudizio di primo grado n.r.g. 164/2025 si costituivano la Servizi Sanitari Integrati e l’AR AL, chiedendo il rigetto del ricorso.
2.5. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con la gravata sentenza n. 1557 del 2025 ha respinto integralmente il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3.1. Con ricorso in appello (n.r.g. 141/2025) notificato il 31 gennaio 2025 e depositato il 4 febbraio 2025, la Servizi Sanitari Integrati s.r.l. ha impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3613 del 2024, lamentandone l’erroneità laddove il primo giudice ha respinto il ricorso incidentale della medesima Servizi Sanitari Integrati e ha invece accolto il primo motivo di ricorso della RI EA, annullando l’aggiudicazione e disponendo l’attivazione del sub -procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
3.2. Nel giudizio d’appello n.r.g. 141/2025 si è costituita la RI EA, chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi di ricorso di primo grado assorbiti dal T.a.r.
3.3. Si è altresì costituita l’AR AL, insistendo per il rigetto dell’appello.
3.4. Tutte le parti hanno poi depositato memorie difensive, insistendo ciascuna parte nelle rispettive difese.
4.1. Con parallelo ricorso in appello (n.r.g. 588/2025), notificato il 29 maggio 2025 e depositato il 3 giugno 2025, contenente altresì domanda cautelare (accolta con ordinanza n. 189 del 2025), la RI EA ha impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1557 del 2025, criticandone l’impianto motivazionale e riproponendo le censure dedotte nel relativo giudizio di primo grado n.r.g. 164/2025.
4.2. Nel giudizio d’appello n.r.g. 588/2025 si sono costituiti la Servizi Sanitari Integrati e l’AR AL, chiedendo il rigetto dell’appello.
4.3. L’AR AL, con atto notificato il 27 giugno 2025 e depositato il 30 giugno 2025, ha proposto appello incidentale avverso la suddetta sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1557 del 2025, avendo il T.a.r. omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità, per violazione del ne bis in idem , con riferimento ai motivi dedotti dalla RI EA, in via subordinata, in entrambi i giudizi.
4.4. La Servizi Sanitari Integrati e l’AR AL hanno depositato memorie illustrative, insistendo nelle rispettive difese.
4.5. La RI EA e la Servizi Sanitari Integrati hanno altresì depositato memorie di replica.
5. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, la RI EA ha rinunciato ai motivi di ricorso, dedotti in via subordinata, riproposti nel giudizio d’appello n.r.g. 141/2025 ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., nonché ai correlati motivi d’appello proposti, sempre in via subordinata, nel giudizio n.r.g. 588/2025.
6. Alla medesima udienza del 17 dicembre 2025 le due cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
7. In via preliminare deve essere disposta la riunione, ai sensi degli articoli 38 e 70 c.p.a., delle due cause connesse n.r.g. 141/2025 e n.r.g. 588/2025.
8. Ancora in via preliminare, si deve:
a) dare atto della rinuncia, da parte della RI EA, ai motivi di ricorso, dedotti in via subordinata, riproposti nel giudizio d’appello n.r.g. 141/2025 ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., nonché ai correlati motivi d’appello proposti, sempre in via subordinata, nel giudizio n.r.g. 588/2025, con conseguente:
a.1) improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell’appello incidentale dell’AR AL, proposto nel giudizio n.r.g. 588/2025, concernente la violazione del ne bis in idem in relazione ai suddetti motivi dedotti in via subordinata, ora rinunciati;
a.2) parziale improcedibilità dell’appello della RI EA nel giudizio n.r.g. 588/2025, con riferimento ai motivi di gravame, dedotti in via subordinata, rinunciati a verbale;
b) rilevare il parziale passaggio in giudicato della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3613 del 2024, nella parte in cui il primo giudice ha parzialmente respinto il primo motivo del ricorso di primo grado (statuizione di rigetto non impugnata dalla RI EA, cfr. la lettera b) del § 1.6. della presente sentenza).
9. Si può ora passare all’esame dei motivi di gravame e, per priorità logica, occorre esaminare innanzitutto l’appello della RI EA n.r.g. 588/2025 (ad eccezione ovviamente dei motivi d’appello, dedotti in via subordinata, rinunciati a verbale).
10. Al riguardo, a cagione della reiterazione dei motivi dedotti in prime cure, il Collegio osserva che è riemerso il thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a., sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio prende direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo n.r.g. 164/2025, ad eccezione di quelli rinunciati a verbale (cfr. ex plurimis , C.g.a.r.s., sez. giurisdizionale, n. 862 del 2025, n. 696 del 2025, n. 467 del 2025, n. 208 del 2025, n. 848 del 2024, n. 607 del 2024, n. 542 del 2024, n. 537 del 2024, n. 438 del 2024, n. 560 del 2023, n. 537 del 2023, n. 325 del 2023, n. 1253 del 2022, n. 1132 del 2022, n. 791 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 234 del 2022; n. 1137 del 2020).
11.1. Esaminando quindi il motivo dedotto nel ricorso di primo grado n.r.g. 164/2025 (cfr. lett. i) del § 2.3 della presente sentenza), riproposto nel giudizio d’appello n.r.g. 588/2025, il Collegio ne rileva l’infondatezza.
11.2. In linea generale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. III, n. 5822 del 2025; C.g.a.r.s., sez. giurisd., n. 862 del 2025), il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto e, per tale motivo, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, e non concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo ( ex multis , Cons. di Stato, sez. V, n. 2879 del 2019; id. sez. III, n. 726 del 2019; id. sez. V, n. 430 del 2018; n. 4978 del 2017); correlativamente, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante, in ordine all’anomalia dell’offerta, non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia dell’offerta economica, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione . Pertanto, il sindacato giurisdizionale in materia è “ limitato al caso in cui le valutazioni della pubblica amministrazione siano inficiate da macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta ”, e non può risolversi “ in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una 'caccia all’errore' nella loro indicazione nel corpo dell’offerta ” (così, Cons. Stato, sez. V, n. 4559 del 2023; cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, n. 5600 del 2025).
11.3. Tanto premesso in linea generale, si precisa innanzitutto che – a fronte del giudicato interno formatosi sulla questione relativa agli asseriti maggiori costi di produzione (censura respinta con statuizione del T.a.r. catanese, passata in giudicato, cfr. lett. b) del § 8 della presente sentenza) – residua unicamente la questione concernente gli asseriti maggiori costi di trasporto, anche con riferimento al c.d. transit point .
11.4. Le censure mosse nel ricorso, rivolte ad affermare l’insostenibilità dell’offerta economica proposta dalla Servizi Sanitari Integrati e l’erronea valutazione compiuta dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, non colgono nel segno.
11.5. Infatti:
a) il r.u.p. ha eseguito un’approfondita istruttoria in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, chiedendo alla Servizi Sanitari Integrati i giustificativi dell’offerta economica (giustificativi presentati il 25 novembre 2024), nonché altre due relazioni integrative (presentate il 6 e il 16 dicembre 2024);
b) dalla dettagliata documentazione presentata dalla Servizi Sanitari Integrati, in ossequio a quanto richiesto dalla stazione appaltante, il r.u.p. nella relazione finale ha evidenziato che:
b.1) ˂si ritiene significativo attenzionare preliminarmente la solidità economica dell’impresa come emerge dai documenti di gara ed in particolare dal DGUE . […]. Inoltre, dalla documentazione tecnica relativa alla descrizione dell’Impianto, dalla relazione tecnica sul sistema dei controlli e dai giustificativi si evince che SSI presenta un Know how caratterizzato da “innovazione” e “automatismo” dei processi che in uno alla peculiare organizzazione aziendale e all’esperienza ultra decennale le consentono di conseguire economie di scala significative mantenendo efficienza ed affidabilità ˃;
b.2) ˂Premesso che l’O.E. dichiara negli atti di gara che l’Impianto presso il quale verrà effettuato il servizio di lavaggio e ricondizionamento è il nuovo sito Industriale della SSI situato in via Sant’Antonio n. 71 alla località Giardoni nel comune di Limatola (Benevento-Campania), ubicato a ridosso nei pressi dello svincolo dell’autostrada A1 e A3, evidenzia la possibilità di erogare servizi caratterizzati da elevanti standard a fronte di importanti economie di scala che fanno innanzitutto riferimento: - ai livelli di automazione massima […]; - ai sistemi di tracciabilità informatico e di automazione ˃;
b.3) con specifico riferimento al transit point , ˂ l’OE ha individuato come elemento centrale delle proprie attività di trasporto e distribuzione della biancheria verso le strutture sanitarie del territorio siciliano il Transit POINT, ubicato nella zona industriale di Catania. Si tratta di un vero e proprio HUB che rappresenta lo snodo intermedio per la gestione della biancheria pulita destinata ai centri di utilizzo e per il convogliamento di quella sporca verso lo stabilimento di Limatola. Presso il Transit Point si è progettato lo stoccaggio dei quantitativi utili di biancheria tali da poter garantire la consegna di materiale pulito presso i CU per un numero massimo di 3 giornate lavorative, sopperendo in questo modo alla necessità di viaggi quotidiani da e per lo stabilimento produttivo. Si è previsto in questo modo di poter svolgere il servizio presso l’AO effettuando numero 2 viaggi settimanali via mare da e per lo stabilimento di Limatola da e per Catania/Transit Point ˃;
b.4) con riguardo ai costi di noleggio del transit point , la stima della locazione annuale, pari a circa euro 7.200,00, è apparsa congrua e ragionevole, anche a seguito dell’interrogazione della “ Banca dati delle quotazioni immobiliari ” dell’Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento alla zona industriale di Catania;
b.5) con riguardo ai costi di trasporto, ˂ i costi di trasporto risultano comprensivi delle spese di autista. E’ stato calcolato l’impiego medio di personale autista per le sole attività relative al trasporto su gomma come da tabella n. 2 delle note integrative. Le ore stimate, nella fattispecie, ammontano a 21 h alla settimana. L’OE rappresenta che, coerentemente con quanto dichiarato in sede di gara, applicherà il CCNL Settore Lavanderie Industriali, Centrali di Sterilizzazione e Servizi medici affini. Considerato il costo aziendale medio annuo di un lavoratore full time afferente alla categoria B.1 in base alle tabelle ministeriali allegate al CCNL del settore di riferimento pari a € 33.942,12 (costo riferito alle tabelle ministeriali aggiornate a dicembre 2023), calcolato per 1608 ore effettive annue (impiego medio annuo), ne deduce che il costo del personale autista per le 21 ore settimanali impiegate sarà pari ad € 17.819,61. Tale previsione appare coerente con le scelte gestionali dell’OE oltre che ragionevoli considerato che l’Offerente calcola nel dettaglio le ore di trasporto su “gomma” necessarie, come da tabella n. 2 nota integrativa – cui si rinvia […]˃;
b.6) con riguardo ancora ai costi di trasporto, che vi sono circostanze specifiche che ˂ consentono di ottimizzare i costi di trasporto conseguendo significative economie: - il trasporto via mare è previsto per il solo furgone/semi rimorchio che sarà caricato sulla nave al porto di partenza da un autista e ritirato direttamente al porto di arrivo da altro personale autista; - il trasporto 2 volte alla settimana da e per lo stabilimento di Limatola; - le consegne giornaliere 6 giorni su sette da e per il transit point ˃;
c) i calcoli inizialmente eseguiti dalla ricorrente RI EA muovevano dall’errato presupposto che i trasporti giornalieri (stimati in 305 viaggi all’anno) partissero ogni giorno dall’impianto di Limatola per arrivare alla struttura sanitaria siciliana (per 1226 km per ogni viaggio di andata e ritorno), senza tener conto né dell’esistenza del predetto transit point situato zona industriale di Catania, né del fatto che i viaggi da e per l’impianto situato in Campania avvengono solo due volte alla settimana;
d) i successivi calcoli eseguiti dalla ricorrente – sempre con riferimento ai costi di trasporto e tenendo conto del transit point – non dimostrano affatto l’insostenibilità dell’offerta economica della Servizi Sanitari Integrati, considerato che:
d.1) per quanto riguarda i costi via mare, la ricorrente presuppone arbitrariamente che la SSI debba sempre utilizzare, per ogni viaggio durante l’anno, un semirimorchio (e mai un furgone di 7 metri), sul presupposto (del tutto indimostrato) che in ogni viaggio via mare il peso della biancheria da trasportare sarebbe di 44 tonnellate;
d.2) nelle giustificazioni del 6 dicembre 2024, il preventivo di euro 732,00, per il furgone, stimato dalla Servizi Sanitari Integrati (per la tratta di mare A/R dal Porto di Salerno al Porto di Catania) è addirittura superiore a quanto emerge dal preventivo riportato dalla ricorrente nel corpo del ricorso (ove si prevede, per il furgone di 7 metri, il costo di euro 640,00 per la doppia tratta A/R, oltre costi accessori, per un totale di euro 724,50);
d.3) uguali considerazioni valgono per il trasporto via terra, non essendo ragionevole (né è stata dimostrata la ragione) ipotizzare che si debba usare un semirimorchio da 44 tonnellate per il trasporto su gomma della biancheria piana e sagomata alla struttura sanitaria (con i conseguenti maggiori costi di trasporto unilateralmente stimati dalla ricorrente);
e) inoltre meritano conferma le statuizioni del T.a.r. circa il fatto che:
e.1) l’utilizzo del transit point rientra nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’imprenditore e pertiene alla fase di esecuzione dell’appalto, né è possibile sostenere che la Servizi Sanitari Integrati abbia modificato la propria offerta tecnica, trattandosi di gara da aggiudicare con il prezzo più basso, in assenza quindi di una vera e propria offerta tecnica, né la legge di gara aveva previsto che il lavaggio della biancheria sporca avvenisse quotidianamente, essendo quotidiano solo il ritiro della biancheria sporca e la consegna di quella pulita;
e.2) il capitolato tecnico (cfr. art. 6 sui CAM-Criteri ambientali minimi) non ha (ragionevolmente) richiesto alcuna specifica certificazione per il transit point , trattandosi di un mero sito di stoccaggio temporaneo della biancheria, tenuto conto altresì che: a) la ricorrente, pur depositando le Linee guida RABC di Assosistema, non ha indicato dove sarebbe previsto l’asserito obbligo di ottenere la certificazione UNI EN 14065 (sistema di gestione e controllo della biocontaminazione) anche per gli hub di deposito temporaneo; b) la stessa e-mail di Assosistema del 27 giugno 2024 – riportata nel corpo del ricorso di primo grado – ha precisato come: ˂ la certificazione dell’ente rimanga in capo all’unità produttiva in cui viene svolto il servizio di lavaggio a prescindere dalla collocazione interna o esterna dei magazzini essendo, lo stoccaggio, solo una parte del processo ˃.
12. L’appello n.r.g. 588/2025 deve quindi essere in parte respinto per le ragioni esposte (relativamente ai motivi dedotti in via principale) e parzialmente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (relativamente alle censure dedotte in via subordinata e rinunciate a verbale).
13. Stante l’esito del giudizio d’appello n.r.g. 588/2025, con conseguente conferma dell’aggiudicazione del lotto n. 1 in favore della Servizi Sanitari Integrati in forza della deliberazione dell’AR AL n. 695 del 30 dicembre 2024, è divenuto improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il giudizio d’appello n.r.g. 141/2025 (che riguarda la precedente deliberazione dell’AR AL n. 374 del 9 maggio 2024).
14. In definitiva:
- l’appello n.r.g. 588/2025 deve essere in parte respinto (relativamente ai motivi dedotti in via principale) e in parte dichiarato improcedibile (relativamente ai motivi rinunciati, dedotti in via subordinata);
- l’appello incidentale dell’AR AL (nel giudizio n.r.g. 588/2025) deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- l’appello n.r.g. 141/2025 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
15. Le spese di lite dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sugli appelli n.r.g. 141/2025 e n.r.g. 588/2025, come in epigrafe proposti:
- riunisce gli appelli n.r.g. 141/2025 e n.r.g. 588/2025;
- respinge in parte l’appello n.r.g. 588/2025 ed in parte lo dichiara improcedibile;
- dichiara improcedibile l’appello incidentale dell’AR AL nel giudizio n.r.g. 588/2025;
- dichiara improcedibile l’appello n.r.g. 141/2025.
Condanna la RI EA s.r.l. al pagamento delle spese di lite dei giudizi riuniti, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre s.g. e accessori di legge, in favore di ciascuna parte costituita (Servizi Sanitari Integrati s.r.l. e AR AL).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER AG, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
EL PI, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL PI | ER AG |
IL SEGRETARIO