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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2024, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All' udienza del 27/12/2023, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6988/2023 R.G. promossa da:
rappr.to e difeso dall'Avv. MARINO ROCCO come da Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
: Controparte_1
in persona del legale rapp.te pt
[...]
RESISTENTE-CONTUMACE OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/04/2023 parte ricorrente esponeva che, con avviso di addebito n. 37120180024288973000, notificato il 3.4.2023,1 la sede territoriale di Pozzuoli dell , premesso «di aver proceduto al CP_1 controllo della posizione contributiva» in riferimento al periodo «da 01/2011 a 12/2011», intimava il pagamento dell'importo complessivo, comprensivo di oneri di riscossione e spese di notifica, di euro 19.382,34. L'istante assumeva che la pretesa sarebbe derivata dall'omesso versamento di «contributi su reddito arti e professioni» asseritamente dovuti alla «gestione separata - liberi professionisti» per il suddetto periodo, nella misura di euro 10.821,60, cui andavano aggiunti euro 6.492,96 per sanzioni, euro 1.499,25 per interessi, euro 564,42 per oneri di riscossione ed euro 4,11 per spese di notifica. Il ricorrente lamentava la nullità dell'avviso per mancanza o carente motivazione, nonché la decadenza in cui sarebbe incorso l'Istituto. Eccepiva poi l'intervenuta prescrizione. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente concludeva, previo accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata, per sentir preliminarmente, dichiarare la nullità dell'avviso di addebito impugnato;
accertare e dichiarare che l' non ha diritto di esigere il pagamento CP_1 dei contributi previdenziali relativi ai periodi da Gennaio 2011 (01/2011) a Dicembre 2011 (12/2011) e, quindi, gli importi di cui all'impugnato avviso di addebito n. 37120180024288973000, notificato il 3.4.2023 in ragione dell'insussistenza dell'obbligazione contributiva e, in subordine, per la maturazione del termine annuale di decadenza previsto dall'art. 25, I comma, D.Lgs n. 26.2.1999, n. 46 e, pur sempre, di quello quinquennale di prescrizione, di cui all'art. 3, commi IX e X, Legge n. 335/1995; per l'effetto, dichiari non dovuta la somma complessiva di Euro 19.382,34, richiesta con detto atto, ed ogni altra successiva, maturanda;
condannare, infine, l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di CP_1 spese e compensi di causa, disponendone la distrazione con ogni accessorio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva l' , benché ritualmente evocato in giudizio. CP_1
Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. L'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale è fondata. In merito alla prescrizione, come ritenuto dalla Suprema Corte, Sezione Lavoro, con sentenza n. 27950/2018 - successivamente confermata anche dalla recente ordinanza della Sez. 6 della Corte di cassazione, n. 4329/2019 - che si condivide e richiama, il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il loro versamento all' doveva essere effettuato, CP_1 costituendo la circostanza che a quella data non fosse stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto. Ha osservato la Corte che “Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi ed. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r., nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.
3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio
2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). Non diversamente, anche i successivi atti con cui l Controparte_2 abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell (Cass. CP_1
13463/2017 cit.).
3.3 Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi.
Non è vero infatti quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi;
e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. n. 462 del 1997 i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico. Vale dunque la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 e.e. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 e.e. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).”. Per l'anno 2011, il DPCM 6 giugno 2012 dispone il differimento dei termini per effettuare i versamenti dal 6 giugno 2012 al 9 luglio 2012. Nel caso in esame la notifica dell'avviso di addebito è stata effettuata il 3 aprile 2023 e, dunque, decorso il termine di prescrizione di 5 anni decorrente dal giorno 9 luglio 2012. L'eccezione preliminare di prescrizione va dunque accolta. Assorbita ogni altra questione di diritto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) Dichiara non dovuti i contributi e le sanzioni di cui all'avviso di addebito n. 37120180024288973000 notificato il 3.4.2023 b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € CP_1
2000,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione. c) Si comunichi.
Così deciso in data 27/12/2023. il Giudice Dott. Manuela Montuori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All' udienza del 27/12/2023, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6988/2023 R.G. promossa da:
rappr.to e difeso dall'Avv. MARINO ROCCO come da Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
: Controparte_1
in persona del legale rapp.te pt
[...]
RESISTENTE-CONTUMACE OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/04/2023 parte ricorrente esponeva che, con avviso di addebito n. 37120180024288973000, notificato il 3.4.2023,1 la sede territoriale di Pozzuoli dell , premesso «di aver proceduto al CP_1 controllo della posizione contributiva» in riferimento al periodo «da 01/2011 a 12/2011», intimava il pagamento dell'importo complessivo, comprensivo di oneri di riscossione e spese di notifica, di euro 19.382,34. L'istante assumeva che la pretesa sarebbe derivata dall'omesso versamento di «contributi su reddito arti e professioni» asseritamente dovuti alla «gestione separata - liberi professionisti» per il suddetto periodo, nella misura di euro 10.821,60, cui andavano aggiunti euro 6.492,96 per sanzioni, euro 1.499,25 per interessi, euro 564,42 per oneri di riscossione ed euro 4,11 per spese di notifica. Il ricorrente lamentava la nullità dell'avviso per mancanza o carente motivazione, nonché la decadenza in cui sarebbe incorso l'Istituto. Eccepiva poi l'intervenuta prescrizione. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente concludeva, previo accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata, per sentir preliminarmente, dichiarare la nullità dell'avviso di addebito impugnato;
accertare e dichiarare che l' non ha diritto di esigere il pagamento CP_1 dei contributi previdenziali relativi ai periodi da Gennaio 2011 (01/2011) a Dicembre 2011 (12/2011) e, quindi, gli importi di cui all'impugnato avviso di addebito n. 37120180024288973000, notificato il 3.4.2023 in ragione dell'insussistenza dell'obbligazione contributiva e, in subordine, per la maturazione del termine annuale di decadenza previsto dall'art. 25, I comma, D.Lgs n. 26.2.1999, n. 46 e, pur sempre, di quello quinquennale di prescrizione, di cui all'art. 3, commi IX e X, Legge n. 335/1995; per l'effetto, dichiari non dovuta la somma complessiva di Euro 19.382,34, richiesta con detto atto, ed ogni altra successiva, maturanda;
condannare, infine, l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di CP_1 spese e compensi di causa, disponendone la distrazione con ogni accessorio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva l' , benché ritualmente evocato in giudizio. CP_1
Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. L'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale è fondata. In merito alla prescrizione, come ritenuto dalla Suprema Corte, Sezione Lavoro, con sentenza n. 27950/2018 - successivamente confermata anche dalla recente ordinanza della Sez. 6 della Corte di cassazione, n. 4329/2019 - che si condivide e richiama, il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il loro versamento all' doveva essere effettuato, CP_1 costituendo la circostanza che a quella data non fosse stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto. Ha osservato la Corte che “Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi ed. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r., nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.
3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio
2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). Non diversamente, anche i successivi atti con cui l Controparte_2 abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell (Cass. CP_1
13463/2017 cit.).
3.3 Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi.
Non è vero infatti quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi;
e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. n. 462 del 1997 i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico. Vale dunque la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 e.e. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 e.e. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).”. Per l'anno 2011, il DPCM 6 giugno 2012 dispone il differimento dei termini per effettuare i versamenti dal 6 giugno 2012 al 9 luglio 2012. Nel caso in esame la notifica dell'avviso di addebito è stata effettuata il 3 aprile 2023 e, dunque, decorso il termine di prescrizione di 5 anni decorrente dal giorno 9 luglio 2012. L'eccezione preliminare di prescrizione va dunque accolta. Assorbita ogni altra questione di diritto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) Dichiara non dovuti i contributi e le sanzioni di cui all'avviso di addebito n. 37120180024288973000 notificato il 3.4.2023 b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € CP_1
2000,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione. c) Si comunichi.
Così deciso in data 27/12/2023. il Giudice Dott. Manuela Montuori