Rigetto
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/05/2025, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04169/2025REG.PROV.COLL.
N. 02928/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2928 del 2022, proposto da RI RD, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo, Alessandro e Antonio Romano, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Sant’Antimo, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di PO (sezione seconda) n. 6648/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 7 maggio 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ordinanza in data 8 giugno 2005, n. 65, l’appellante indicata in intestazione, residente nel Comune di Sant’Antimo, via Catania 18, era ingiunta di demolire un’opera realizzata sulla sua proprietà in « totale difformità alla D.I.A. n. 181 del 27.07.04 », consistente in « un piano seminterrato in c.a. e piano rialzato completo di solaio di copertura ». Con successivo provvedimento del 5 novembre 2013, prot. n. 32306, l’amministrazione comunale accertava ai sensi dell’art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire e ordinava pertanto l’acquisizione dell’opera abusiva, « dell’area di sedime e di quella pertinenziale già individuati nella predetta ordinanza di demolizione, a ricavarsi tramite frazionamento (…) della Particella 2408 del foglio 5 ».
2. Contro quest’ultimo provvedimento l’interessata proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di PO, con il quale deduceva che l’ordine di acquisizione era illegittimo: perché innanzitutto emesso senza che fosse stata consentita alcuna partecipazione procedimentale, a causa dell’omesso invio della comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; inoltre perché carente di motivazione; e infine perché recante « estremi catastali nuovi e diversi » rispetto a quelli che contraddistinguono la proprietà della ricorrente, oltre che priva di elementi sufficienti ad individuare l’area di sedime e quella pertinenziale inclusi nell’effetto acquisitivo, in tesi illegittimamente esteso a beni eccedenti quelli strettamente necessari alla rimozione dell’abuso edilizio, in violazione del citato art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia.
3. Nel contraddittorio con l’amministrazione comunale resistente, il ricorso era respinto con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
4. In ragione del carattere vincolato del provvedimento impugnato veniva escluso che per esso fosse necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento; del pari era considerata superflua una motivazione ulteriore rispetto al riscontro dell’inottemperanza all’ordine demolitorio, avuto riguardo al fatto che l’effetto di acquisizione al patrimonio comunale costituisce « conseguenza automatica della omessa spontanea demolizione ». Le censure relative all’assenza di elementi per individuare i beni acquisiti era infine respinta sulla base del duplice rilievo che l’atto reca « l’indicazione della consistenza del manufatto abusivo idonea ad identificarlo come insistente sulla particella 2408 sub 1 folio 5 del N.C.E.U. »; e che nel caso di specie l’effetto acquisitivo era stato dichiaratamente subordinato « ad un ulteriore frazionamento, escludendosi l’ipotesi di un effetto acquisitivo integrale della particella ».
5. Contro la sentenza di primo grado i cui contenuti sono così sintetizzabili l’originaria ricorrente ha proposto il presente appello.
6. Il Comune di Sant’Antimo non si è costituito in resistenza.
DIRITTO
1. L’appello ripropone in primo luogo la censura di violazione dell’art. 7 agosto 1990, n. 241, a causa della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, che si suppone nel caso di specie necessaria, in ragione del fatto che « l’acquisizione è stata disposta nei confronti della totalità delle strutture realizzate, ivi comprese quelle assentite in virtù della D.I.A. prodotta con atto prot. n. 18859 del 27/07/2004 ». Sarebbe pertanto erroneo e non conferente il richiamo da parte della sentenza al carattere doveroso e vincolato dell’attività amministrativa di repressione degli illeciti edilizi.
2. Con un ulteriore motivo d’appello si assume del pari errato il rigetto delle censure di carenza assoluta di presupposti e di difetto di motivazione a supporto dell’estensione dell’effetto acquisitivo a beni legittimamente realizzati, sulla base della sopra richiamata DIA in data 27 luglio 2004 (n. 181), attraverso il non decisivo rilievo in motivazione della sentenza all’automatismo legale per effetto dell’omessa spontanea demolizione delle opere abusive.
3. Infine sono riproposte le censure di violazione del citato art. 31 del testo unico dell’edilizia, incentrate sull’assunto che l’acquisizione avrebbe riguardato beni che « non coincidono con quelli che contraddistinguono la proprietà della ricorrente, compresa nel foglio 6 del N.C.E.U. del Comune di Sant’Antimo ». A questo riguardo viene sottolineato che nel giudizio di primo grado sono state depositate le visure catastali atte a comprovare gli assunti di parte ricorrente, secondo cui l’acquisizione ha nel caso di specie riguardato « opere individuate con estremi catastali diversi, che non coincidono con quelli che contraddistinguono la proprietà della ricorrente, compresa nel foglio 6 e non nel foglio 5 del N.C.E.U. del Comune di Sant’Antimo ». Si aggiunge sul punto che l’acquisizione dovrebbe inoltre essere limitata alla porzione di suolo strettamente necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive e che essa « va necessariamente individuata prima di adottare il provvedimento di acquisizione ». Infine, posto che il suolo di proprietà della ricorrente ha un’estensione di 1.405 mq si sostiene che l’intera sua acquisizione si paleserebbe « chiaramente abnorme rispetto alla dimensione del manufatto oggetto di acquisizione ».
4. Le censure così sintetizzabili sono infondate.
5. Quella concernente la mancata partecipazione procedimentale a causa dell’omesso invio della comunicazione ai sensi del sopra citato art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è prospettata in termini meramente formalistici, senza che sia prospettata un’utilità che il mancato apporto partecipativo dell’interessato avrebbe in ipotesi potuto avere nell’orientare il pubblico potere in vista di un contenuto dispositivo del provvedimento finale.
6. Con la medesima censura non si contesta innanzitutto il fatto che l’acquisizione si fonda sull’inottemperanza ad un precedente ordine di demolizione di opere edilizie abusive ormai consolidato, sulla cui base la sentenza di primo grado ha correttamente ricavato il corollario del carattere doveroso del provvedimento impugnato. Del pari non sono svolte censure specifiche sul fatto che l’acquisizione è stata ordinata dall’amministrazione comunale resistente nei limiti di quanto consentito dalla norma di legge fondante il potere, ovvero il citato art. 31, comma 3, del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, con specifico riguardo all’estensione dell’area di sedime su cui sono stati realizzati gli abusi edilizi, la quale ai sensi del secondo periodo della disposizione ora richiamata « non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ». Ne deriva che l’omissione comunicativa risulta priva di attitudine ad invalidare la determinazione conclusiva, con conseguente dequotazione dell’illegittimità dedotta ad irregolarità non invalidante, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della già citata legge generale sul procedimento amministrativo, 7 agosto 1990, n. 241.
7. In ragione dei rilievi da ultimo svolti vanno respinte anche le ulteriori censure con cui si deduce che sarebbe affetta carenza di presupposti e di motivazione l’estensione dell’effetto acquisitivo a beni non abusivi, peraltro non ulteriormente specificati. A questo specifico riguardo, con il terzo motivo d’appello viene fornito il dato relativo all’estensione della proprietà della ricorrente, pari a 1.405 mq, e su questa base si prospetta l’abnormità dell’effetto acquisitivo, ma non si specifica, come invece sarebbe stato necessario nella presente sede giurisdizionale di legittimità, se sia stato così superato il limite di legge del decuplo poc’anzi richiamato.
8. Inoltre, in violazione dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. con l’appello non viene formulata alcuna censura nei confronti del rilievo svolto sul punto dalla sentenza di primo grado, secondo cui « nel provvedimento impugnato la delimitazione dell’effetto acquisitivo resta subordinata ad un ulteriore frazionamento, escludendosi l’ipotesi di un effetto acquisitivo integrale della particella ». Sul punto viene invece opposto l’assunto secondo cui i beni acquisiti dovrebbero necessariamente essere individuati nel provvedimento di acquisizione, il quale oltre ad essere privo di supporto testuale in disposizioni normative cogenti per l’amministrazione si risolve in una prospettazione in danno dell’interessato. Ciò nella misura in cui con esso si contesta un differimento dell’effetto di acquisizione dell’area destinata ad essere effettivamente incamerata nel patrimonio comunale, sulla base delle operazioni catastali necessarie a delimitarne l’estensione rispetto alla maggiore proprietà privata, nella cornice comunque definita dal provvedimento adottato ai sensi del più volte richiamato art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia e nei limiti di quest’ultimo, come in precedenza accertato.
9. Deve infine escludersi che abbia attitudine ad invalidare l’acquisizione disposta ai sensi della disposizione da ultimo richiamata l’errata indicazione dei dati catastali relativi agli immobili, ed in particolare il riferimento al foglio 5 del catasto fabbricati del Comune di Sant’Antimo, quando invece la proprietà della ricorrente risulta censita al foglio 6, come dimostrato nel giudizio di primo grado. Il dato non afferisce in linea generale alla volontà provvedimentale dell’amministrazione e non è nel caso di specie idoneo a rendere incerto l’oggetto su cui quest’ultima ricade, che pacificamente concerne la costruzione abusivamente realizzata, in titolare difformità della DIA a suo tempo presentata, oltre che l’area di sedime e quella pertinenziale. L’errore contestato ha dunque carattere meramente materiale ed è suscettibile di essere emendato dall’amministrazione comunale resistente attraverso un atto di rettifica (sul quale si rinvia a Cons. Stato, II, 5 ottobre 2020, n. 5818).
10. L’appello deve quindi essere respinto. In assenza di costituzione dell’amministrazione comunale resistente non vi è luogo a provvedere sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
RI Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO