Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1163/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1163/2025 promossa congiuntamente da:
( rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO PANELLA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in San Giovanni NO (AR), via Papa Giovanni XXIII n. 23
e da
( ) rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO Parte_2 C.F._2
PANELLA ed elettivamente domiciliata in San Giovanni NO (AR), via Papa Giovanni XXIII
n. 23
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 06.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. L'abitazione familiare sita in Montevarchi (AR), Via di Loccano n. 15, int. 2 sarà assegnata al sig. mentre la sig.ra potrà trasferire la Parte_1 Parte_2
propria residenza anagrafica presso altra abitazione;
2. Il figlio minore sarà affidato Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocato anagraficamente presso il padre.
3. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai due genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni inerenti la straordinaria amministrazione e, disgiuntamente, durante i periodi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi, le decisioni relative all'ordinaria amministrazione.
4. Il figlio trascorrerà una settimana alternativamente con ciascuno dei Per_1 genitori. In particolare, starà a settimane alterne con i genitori dal lunedì, all'uscita dalla scuola, fino al successivo lunedì mattina, all'entrata a scuola. Il genitore, al quale spetta la permanenza settimanale del figlio presso di sé, provvederà a prelevare e riaccompagnare quest'ultimo da e presso la scuola, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio.
5. Le festività di Natale/Santo Stefano e Pasqua/Lunedì dell'Angelo saranno trascorse dal figlio, di regola, alternativamente con l'uno o l'altro genitore. Il figlio trascorrerà la cena della
Vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano con un genitore ed il pranzo e la cena di Natale con l'altro genitore, ad anni alterni. Allo stesso modo, tale alternanza verrà applicata per la notte di San
Silvestro e l'Epifania. Così per Pasqua, quando il minore trascorrerà la cena della Vigilia di Pasqua ed il pranzo di Pasqua con un genitore, mentre la cena di Pasqua ed il pranzo di Pasquetta con l'altro genitore ad anni alterni. Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di quindici giorni di ferie anche non consecutivi, da concordare entro e non oltre il trenta aprile dell'anno in cui si riferiscono. Entro la medesima data sarà predisposto e concordato fra i genitori il programma delle permanenze ed attività estive del figlio per consentire a quest'ultimo di trascorrere un periodo il più possibile utile e sereno. Durante i periodi di vacanza del figlio con ciascuno dei genitori, l'altro dovrà essere edotto circa il luogo di soggiorno e messo in grado di mantenersi in contatto, quantomeno telefonico, con loro ogni giorno.
6. Tenuto conto del collocamento paritetico del figlio minore presso entrambi i genitori, questi ultimi Per_1
provvederanno al mantenimento diretto del minore medesimo, con conseguente esclusione della corresponsione dell'assegno di mantenimento di un genitore nei confronti dell'altro.
7. Per quanto riguarda le spese straordinarie, la sig.ra si obbliga, altresì, a corrispondere al padre il Parte_2
50% delle spese scolastiche (tasse di iscrizione agli istituti scolastici, libri di testo, corredo prima dotazione di cancelleria con materiale di media qualità, trasporto pubblico per raggiungere la sede scolastica, gite scolastiche, ecc.), della mensa scolastica, delle spese per eventuali telefoni cellulari dei minori (bollette e/o ricariche telefoniche, ecc.), delle spese sanitarie e mediche non coperte dal
S.S.N. (cure, trattamenti e/o visite specialistiche prescritte dal medico-curante ed effettuate presso strutture pubbliche, nonché a medicinali o presidi sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista), spese sportive (comprensive di tassa di iscrizione, retta mensile, spese per dotazione abbigliamento sportivo ed accessori, spese per partecipazione a pagare e/o saggi e/o manifestazioni), spese ludicoricreativo (corsi culturali e ricreativi), spese tutte da concordarsi preventivamente tra i genitori e sempre idoneamente documentate, salvo che siano spese scolastiche e mediche senz'altro necessarie o indifferibili.
8. Le somme erogate dall'Inps a titolo di assegno unico per il minore verranno percepite da entrambi i coniugi nelle quote di relativa spettanza.
9. Le parti si rilasciano il reciproco consenso, per quanto occorrer possa, al rilascio e al rinnovo dei documenti di espatrio.
10. In ogni caso, eventuali viaggi all'estero del minore dovranno essere previamente autorizzati dai coniugi. 11. Per quanto attiene l'abitazione familiare sita in Montevarchi (AR), Via di Loccano n.
15, int. 2 (identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Montevarchi, foglio 27, particella 460, sub. 10, piano 2, cat. A/3, cl. 4, vani 33,5 R.C.E. 280,18, con le relative pertinenze: p.lla 460, sub. 8,
Via di Loccano n. 21/2, piano T, Cat. C/6, cl. 2, mq. 20, R.C.E. 58,88 e foglio 27, p.lla 460, sub. 18,
Via di Loccano I, snc, piano T, cat. C/2, cl. 3, mq. 15, R.C.E. 45,71 – doc. 2), la sig.ra Parte_2
esprime espressa volontà e, pertanto, si impegna a trasferire con successivo e separato rogito notarile, in favore del sig. la quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sopra indicato con Pt_1 rinuncia all'ipoteca legale, dietro corresponsione della somma di € 30.000,00 e, contestualmente, il sig. dichiara di accettare detto trasferimento. 12. Il trasferimento immobiliare in oggetto, Pt_1
comprensivo dei mobili e degli arredi ivi presenti, viene effettuato a titolo di sistemazione dei rapporti familiari, tenuto anche conto del fatto che il sig. continuerà a corrispondere integralmente le Pt_1
relative somme a titolo di mutuo. 13. I ricorrenti dichiarano espressamente che il trasferimento immobiliare in oggetto è esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa, in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. 14. La sig.ra
[...]
si impegna a trasmettere con cadenza mensile al sig. la rendicontazione inerenti le Pt_2 Pt_1
polizze vita n. 50013055536, n. 501602726 intestate alla sig.ra medesima, e il fondo Parte_2
pensione n. 502263788, intestato al minore tutte accese presso la soc. Allianz S.p.a., le quali Per_1
sono destinate unicamente al minore 15. Le spese legali inerenti il presente procedimento sono Per_1 ripartite nella misura del 50% tra i ricorrenti.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 14.05.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 06.05.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni