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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/11/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3134/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio UD Relatore
IN NA GA UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3134/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Parte_1 C.F._1
BARBONI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO GRUGNALE, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 20.9.2023 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1 chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e le fosse riconosciuto un
[...] assegno di separazione di € 500,00 mensili.
Con sentenza non definitiva del 20.5.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza resa nella medesima data la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulla restante domanda.
Il convenuto si è tardivamente costituito in giudizio depositando apposita comparsa in data 21.5.2024, nella quale ha concluso per il rigetto della domanda di assegno di separazione.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto in fatto quanto segue:
- in data 13.9.1986 la ricorrente ha contratto matrimonio con il sig. in Castel Sant'Elia e CP_1 dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
- la vita coniugale è stata da sempre compromessa da dissapori, divergenze ed incompatibilità caratteriali tanto che appena due anni dopo il matrimonio i coniugi si separavano di fatto per un lungo periodo e la ricorrente intraprendeva altra relazione sentimentale extraconiugale da cui nasceva, nel
1993, il figlio Persona_1
- negli anni successivi la ricorrente ed il coniuge si riavvicinavano progressivamente, tanto da ricomporre il nucleo familiare e ricostruire il progetto di vita comune che li aveva determinati al matrimonio;
- la ricostituita unione familiare si è deteriorata nuovamente poco prima del 2020 a causa della continua ingerenza della suocera della ricorrente, oggi ottantacinquenne;
- tale ingerenza, unitamente alla tendenza del ad assecondare la madre a discapito della moglie, CP_1 era stata la stessa causa che aveva portato al predetto allontanamento dei coniugi nei primi anni dopo il matrimonio;
- la ricorrente, nonostante il totale disinteresse del marito, dimorante con la madre a centinaia di km di distanza, nulla aveva chiesto al CP_1
- nell'anno 2022 le condizioni di salute ed economiche della stessa ricorrente erano drasticamente peggiorate, in quanto la medesima, già invalida civile dal 2012 ma abile al lavoro, aveva lavorato sino al gennaio 2021 e percepito l'indennità di disoccupazione solo sino al 31.12.2021; con decorrenza dal pagina 2 di 5 9.5.2022, in virtù dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, era stata poi riconosciuta invalida al 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere atti quotidiani;
- il permanere, negli atti dello stato civile, dello stato di coniugata, anche in considerazione della consistente pensione percepita dal marito, non consentiva alla ricorrente di accedere ai benefici fiscali e alle prestazioni assistenziali, comportando altresì una cospicua riduzione dell'indennità per invalidità civile;
- la ricorrente viveva da sola in un'abitazione concessale in comodato gratuito da una nipote e percepiva circa € 950,00 tra pensioni di invalidità e di accompagnamento;
mentre il è un CP_1 carabiniere in pensione e risultava percepire almeno € 2700,00 mensili.
Ed ha quindi sostenuto in diritto l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo al mantenimento nella misura di € 500,00 mensili.
Il resistente ha così replicato:
- dopo appena un anno di convivenza la ricorrente aveva intrapreso un'altra relazione sentimentale, costituendo altro nucleo familiare da cui nasceva un figlio, Persona_1
- dalla predetta data, a ridosso degli anni 1987/1988, i coniugi non avevano avuto alcuna relazione;
- il sig. è pensionato, con gravi problemi di salute ed economici, avendo la pensione pignorata. CP_1
Le parti hanno precisato le conclusioni ribadendo quelle rese rispettivamente nel ricorso e nella comparsa di costituzione e risposta.
……………..
La domanda avanzata dalla ricorrente di riconoscimento di un contributo al mantenimento va rigettata per le seguenti ragioni.
L'art. 156 c.c. prevede, per il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza pagina 3 di 5 di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196 del 16/05/2017; Cass.
n. 16809 del 24/06/2019; Cass. n. 4327 del 10/02/2022).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge economicamente più debole, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed un nuovo assetto fattuale, esclude il diritto all'assegno di separazione (Cass. civ. n. 32871/2018,
34728/2023).
Nel caso di specie:
1) come affermato dalla stessa ricorrente, la convivenza matrimoniale è durata solamente due anni,
i coniugi si sono separati di fatto per un lungo periodo e la ha intrapreso altra relazione Parte_1 sentimentale extraconiugale da cui è nato nel 1993 il figlio Persona_1
2) la nascita di detto figlio, in difetto di allegazione e prova contraria, fa presumere ragionevolmente che la ricorrente abbia posto in essere con il padre di un Persona_1 nuovo progetto di vita incompatibile con quello determinato dal precedente matrimonio con il e comportante una netta cesura con il preesistente tenore e modello di vita CP_1 matrimoniale;
3) in una situazione del genere la pretesa di assistenza morale da parte del coniuge è del tutto infondata, avendo la scelto, malgrado la formale persistenza del vincolo coniugale, di Parte_1 abbandonare completamente il modello di vita matrimoniale;
4) in ogni caso la ricorrente non ha nemmeno fornito la minima dimostrazione di quale fosse il tenore di vita dei coniugi nei due anni di convivenza matrimoniale, né della ripresa della convivenza matrimoniale, in epoca dalla medesima nemmeno precisata, fino al 2020, circostanza negata dal resistente;
5) la domanda in esame va, quindi, respinta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo quanto ai compensi in misura prossima al minimo per causa di valore indeterminabile e bassa complessità per le attività difensive espletate ai sensi del DM 55/2014,
pagina 4 di 5 come modificato dal DM 147/2022, vanno poste per 2/3 a carico della ricorrente, soccombente in relazione alla domanda di assegno di separazione, e per il resto dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di separazione;
2) condanna a pagare in favore di 2/3 delle spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1 che liquida per l'intero in € 3.850,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per il restante 1/3.
Pescara 24 novembre 2025
Il UD relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio UD Relatore
IN NA GA UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3134/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Parte_1 C.F._1
BARBONI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO GRUGNALE, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 20.9.2023 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1 chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e le fosse riconosciuto un
[...] assegno di separazione di € 500,00 mensili.
Con sentenza non definitiva del 20.5.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza resa nella medesima data la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulla restante domanda.
Il convenuto si è tardivamente costituito in giudizio depositando apposita comparsa in data 21.5.2024, nella quale ha concluso per il rigetto della domanda di assegno di separazione.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto in fatto quanto segue:
- in data 13.9.1986 la ricorrente ha contratto matrimonio con il sig. in Castel Sant'Elia e CP_1 dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
- la vita coniugale è stata da sempre compromessa da dissapori, divergenze ed incompatibilità caratteriali tanto che appena due anni dopo il matrimonio i coniugi si separavano di fatto per un lungo periodo e la ricorrente intraprendeva altra relazione sentimentale extraconiugale da cui nasceva, nel
1993, il figlio Persona_1
- negli anni successivi la ricorrente ed il coniuge si riavvicinavano progressivamente, tanto da ricomporre il nucleo familiare e ricostruire il progetto di vita comune che li aveva determinati al matrimonio;
- la ricostituita unione familiare si è deteriorata nuovamente poco prima del 2020 a causa della continua ingerenza della suocera della ricorrente, oggi ottantacinquenne;
- tale ingerenza, unitamente alla tendenza del ad assecondare la madre a discapito della moglie, CP_1 era stata la stessa causa che aveva portato al predetto allontanamento dei coniugi nei primi anni dopo il matrimonio;
- la ricorrente, nonostante il totale disinteresse del marito, dimorante con la madre a centinaia di km di distanza, nulla aveva chiesto al CP_1
- nell'anno 2022 le condizioni di salute ed economiche della stessa ricorrente erano drasticamente peggiorate, in quanto la medesima, già invalida civile dal 2012 ma abile al lavoro, aveva lavorato sino al gennaio 2021 e percepito l'indennità di disoccupazione solo sino al 31.12.2021; con decorrenza dal pagina 2 di 5 9.5.2022, in virtù dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, era stata poi riconosciuta invalida al 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere atti quotidiani;
- il permanere, negli atti dello stato civile, dello stato di coniugata, anche in considerazione della consistente pensione percepita dal marito, non consentiva alla ricorrente di accedere ai benefici fiscali e alle prestazioni assistenziali, comportando altresì una cospicua riduzione dell'indennità per invalidità civile;
- la ricorrente viveva da sola in un'abitazione concessale in comodato gratuito da una nipote e percepiva circa € 950,00 tra pensioni di invalidità e di accompagnamento;
mentre il è un CP_1 carabiniere in pensione e risultava percepire almeno € 2700,00 mensili.
Ed ha quindi sostenuto in diritto l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo al mantenimento nella misura di € 500,00 mensili.
Il resistente ha così replicato:
- dopo appena un anno di convivenza la ricorrente aveva intrapreso un'altra relazione sentimentale, costituendo altro nucleo familiare da cui nasceva un figlio, Persona_1
- dalla predetta data, a ridosso degli anni 1987/1988, i coniugi non avevano avuto alcuna relazione;
- il sig. è pensionato, con gravi problemi di salute ed economici, avendo la pensione pignorata. CP_1
Le parti hanno precisato le conclusioni ribadendo quelle rese rispettivamente nel ricorso e nella comparsa di costituzione e risposta.
……………..
La domanda avanzata dalla ricorrente di riconoscimento di un contributo al mantenimento va rigettata per le seguenti ragioni.
L'art. 156 c.c. prevede, per il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza pagina 3 di 5 di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196 del 16/05/2017; Cass.
n. 16809 del 24/06/2019; Cass. n. 4327 del 10/02/2022).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge economicamente più debole, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed un nuovo assetto fattuale, esclude il diritto all'assegno di separazione (Cass. civ. n. 32871/2018,
34728/2023).
Nel caso di specie:
1) come affermato dalla stessa ricorrente, la convivenza matrimoniale è durata solamente due anni,
i coniugi si sono separati di fatto per un lungo periodo e la ha intrapreso altra relazione Parte_1 sentimentale extraconiugale da cui è nato nel 1993 il figlio Persona_1
2) la nascita di detto figlio, in difetto di allegazione e prova contraria, fa presumere ragionevolmente che la ricorrente abbia posto in essere con il padre di un Persona_1 nuovo progetto di vita incompatibile con quello determinato dal precedente matrimonio con il e comportante una netta cesura con il preesistente tenore e modello di vita CP_1 matrimoniale;
3) in una situazione del genere la pretesa di assistenza morale da parte del coniuge è del tutto infondata, avendo la scelto, malgrado la formale persistenza del vincolo coniugale, di Parte_1 abbandonare completamente il modello di vita matrimoniale;
4) in ogni caso la ricorrente non ha nemmeno fornito la minima dimostrazione di quale fosse il tenore di vita dei coniugi nei due anni di convivenza matrimoniale, né della ripresa della convivenza matrimoniale, in epoca dalla medesima nemmeno precisata, fino al 2020, circostanza negata dal resistente;
5) la domanda in esame va, quindi, respinta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo quanto ai compensi in misura prossima al minimo per causa di valore indeterminabile e bassa complessità per le attività difensive espletate ai sensi del DM 55/2014,
pagina 4 di 5 come modificato dal DM 147/2022, vanno poste per 2/3 a carico della ricorrente, soccombente in relazione alla domanda di assegno di separazione, e per il resto dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di separazione;
2) condanna a pagare in favore di 2/3 delle spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1 che liquida per l'intero in € 3.850,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per il restante 1/3.
Pescara 24 novembre 2025
Il UD relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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