Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6417 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06417/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11791/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11791 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Forum Ambientalista - Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché ER ET DE, AN RA, TO UC, CO RA, AR Di CE, NA ID IT e AN MA, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati NC Stante, Giuseppe Libutti, Michele Trotta e Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Sindaco di Roma in qualità di Commissario Straordinario Giubileo 2025, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Marcello Clarich e Andrea Nardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Marcello Clarich in Roma, viale Liegi 32;
per l'annullamento
A) mediante ricorso introduttivo:
- dell’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, n. 2025/0000027, Prot. RM/2025/0004937 del 13.6.2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26.6.2025in data 26.6.2025 avente ad oggetto: “Modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’Ordinanza n. 18 del 29 settembre 2023, relativa al progetto: "Realizzazione impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di Casal Selce ”, nel Comune di Roma, Municipio XIII, Via di Casal Selce, nella parte in cui autorizza AMA S.p.A. ad apportare modifiche al progetto originario, qualificandole come “modifiche non sostanziali” ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente, anteriore o successivo;
B) mediante ricorso per motivi aggiunti:
- dell’Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 2 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii. Del Dipartimento Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia Privata Rep. N. 2025/0000289, Prot.QI/2025/0163623, a firma del Direttore di Direzione;
- di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. NC FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno adito l’intestato T.A.R. chiedendo, con ricorso introduttivo, l’annullamento dell’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, n. 2025/0000027, Prot. RM/2025/0004937 del 13.6.2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26.6.2025 in data 26.6.2025 avente ad oggetto la “Modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’Ordinanza n. 18 del 29 settembre 2023, relativa al progetto: "Realizzazione impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di Casal Selce ”, nel Comune di Roma, Municipio XIII, Via di Casal Selce, nella parte in cui autorizza AMA S.p.A. ad apportare modifiche al progetto originario, qualificandole come “modifiche non sostanziali” ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006.
Allegavano a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:
- che in data 29.09.2023 e stato adottato l'atto n. 2023/0000018, Prot. RM/2023/0002723 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 con il quale e stato approvato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) - che comprende la pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – con il quale AMA era stata autorizzata alla realizzazione dell’impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di bio-metano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di Casal Selce;
- che detto impianto aveva ad oggetto il recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata costituiti da FORSU e rifiuto ligno-cellulosico, tramite trattamento combinato di digestione anaerobica ed aerobica, così da essere finalizzato alla produzione di biometano e ammendante compostato misto;
- che tale provvedimento era stato impugnato, con separato giudizio, sempre dinanzi all’intestato T.A.R, culminato con la con sentenza n. 12832/2024 del 25 giugno 2024, che ha respinto il ricorso principale e dichiarato irricevibili i motivi aggiunti proposti avverso il parere ARPA del 21 settembre 2023;
- che nelle more dell’appello, medio tempore proposto, AMA S.p.A. presentava, in data 18 febbraio 2025, un’istanza di modifica progettuale, ai sensi dell’art. 29-nonies d.lgs. 152/2006, volta a introdurre varianti qualificate come ‘non sostanziali’ al progetto già autorizzato con il PAUR del 29 settembre 2023, cui veniva allegata una perizia asseverata che qualificava le suddette varianti come non sostanziali, affermando che esse “non producono effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana” e che “non comportano variazione della potenzialità dell’impianto […] nè di quantitativi e della tipologia di rifiuti avviati dal trattamento”, escludendo così l’assoggettamento a VIA/Va ai sensi degli allegati III-IV parte II del TUA;
- che il Commissario Straordinario per il Giubileo ha avviato il procedimento ed indetto una Conferenza di Servizi in forma decisoria asincrona, all’esito della quale, con Ordinanza n. 27 del 13 giugno 2025 (Rep. n. 2025/0000027 – Prot. RM/2025/0004937), sono state autorizzate le varianti progettuali richieste da AMA S.p.A., qualificate come ‘non sostanziali’ ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006.
In ragione di quanto sinteticamente esposto, deducevano quindi, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, co. 1, lett. l-bis), e 29- nonies d.lgs. 152/2006. Erronea qualificazione delle varianti come “non sostanziali ”, atteso che la P.A. aveva qualificato come “non sostanziali” interventi che, per natura, modificavano le caratteristiche e il funzionamento dell’impianto e incidevano su più fasi del ciclo produttivo e su diversi comparti ambientali (aria, acqua, suolo, odorigene), rientrando nella nozione legale di “modifica sostanziale” ex art. 5, co. 1, lett. l-bis), TUA. Inoltre, anche la disciplina unionale (art. 6 della Dir. 2011/92/UE) imponeva la valutazione preventiva degli effetti significativi dei progetti, indipendentemente dal mero superamento delle soglie quantitative. Sul punto evidenziavano, in modo analitico, che le modifiche in questione riguardavano per lo più: a) i. il processo produttivo: nuove linee di pretrattamento, biocelle prefabbricate esterne, mutamento di upgrading del biogas, introduzione di linea Co2
liquefatta; b) il bilancio di massa: Aumento di compost da 14.948 a 18.506 t/a); c) il quadro emissivo e idrico: scarichi nel Fosso della Selce da 77.675 a 163.226 m3/anno, nuove portate area, soppressione/variazione punti di emissione;
2) “ Difetto di istruttoria e di motivazione; violazione della Circolare Min.
Ambiente 19.12.2011 n. 0031502 e delle BAT (in specie BAT 19 e BAT 35)” considerato che la qualificazione delle modifiche come “non sostanziali ” si fondava esclusivamente sulla perizia asseverata predisposta da AMA S.p.A., senza alcuna autonoma e critica verifica degli
effetti ambientali concreti delle varianti. Nello specifico: a) Scarichi idrici nel Fosso della Selce: l’ordinanza recepiva la possibilità di scaricare in modo continuativo 24 ore su 24 un quantitativo di reflui oscillante tra 77.675 e 163.225 m3/anno, con margine cautelativo del 20%, senza che essere stata svolta alcuna analisi della compatibilità idraulica ed ecologica con il corpo recettore (Fosso della Selce), nè la verifica puntuale del rispetto delle BAT 19 e 35; b) Aumento dell’ammendante compostato misto (ACM): il prodotto passava da 14.948 a 18.506 ton/anno, con incremento di oltre il 20%, con conseguente aggravio delle operazioni di movimentazione, possibili maggiori emissioni diffuse e odorigene, mai stimate in modo autonomo; c) Mutamento del sistema di upgrading del biogas e produzione di CO₂ liquefatta: il passaggio dal sistema a membrane a quello PWS, con successiva controproposta di ritorno alle membrane, non era stato oggetto di alcuna
istruttoria comparativa in ordine all’efficienza del trattamento, ai consumi energetici, alla produzione di CH₄ slip e off-gas e ai rischi per la qualità dell’aria. Parimenti, la nuova linea di liquefazione della CO₂, destinata ad usi alimentari, introduceva un ciclo tecnologico inedito, che avrebbe imposto valutazioni specifiche sui rischi ambientali e sanitari; d) Logistica del biometano e sicurezza dei carri bombolai: l’ordinanza consentiva la sostituzione della liquefazione in tank criogenici (LBM) con il trasporto tramite carri bombolai di gas compresso (CNG), senza che fosse stata istruita la conformità alle prescrizioni dell’ARERA (delibera 64/2020/R/Gas) sulla qualità e sicurezza del biometano; né valutato l’impatto viabilistico e di rischio (incidenti, sosta, rifornimento) in un’area a densità abitativa;
3) “ Violazione dei principi di precauzione e prevenzione (art. 191 TFUE; artt. 9,38 e 41 Cost.; art. 3-ter d.lgs. 152/2006) ” in quanto l’ordinanza commissariale n. 27/2025 si poneva in contrasto con i principi DNSH del Regolamento Europeo n. 241/2021, oltre che con la c.d. “direttiva Habitat”, in violazione tra l’altro con il principio di precauzione che costituisce cardine della normativa europea in materia ambientale. A poco più di 1 km a valle del luogo interessato si trovava il sito Rete Natura 2000 (Macchia grande di Ponte Galeria) e l’IBA Riserva del Litorale Romano; inoltre, nelle vicinanze vi era, altresì, l’Oasi LIPU Castel di Guido, anch’essa inserita nella rete NATURA2000. Nonostante ciò, era stata omessa qualsiasi verifica sugli effetti cumulativi delle nuove emissioni e scarichi derivanti dalle varianti AMA, contrariamente a quanto richiesto dall’art. 4 dir. 2011/92/UE (Via) e dall’art. 5, co,1, lett. g) d. lgs.152/2006;
4) “ Violazione del D.lgs. 42/2004 (artt. 136,143,146). Mancanza di un’autonoma autorizzazione paesaggistica ” in quanto l’area di Casal Selce rientrava nel vincolo paesaggistico della Valle Galeria, ai sensi dell’art. 136, co. 1, lett. c) e d), d.lgs. 42/2004, come riconosciuto dalla stessa Relazione paesaggistica AMA depositata nel procedimento originario. Ne conseguiva che ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, sarebbe stato necessario acquisire una specifica autorizzazione paesaggistica, rilasciata previa acquisizione dei pareri vincolanti del MiC e della Regione.
2. Si costituiva in giudizio AMA deducendo, di contro, quanto segue:
- che a corredo dell’istanza era stata trasmessa tutta la documentazione progettuale necessaria, inclusa una perizia tecnica asseverata che aveva concluso che “ Per detta tipologia di impianto, ai sensi dell’art. 5 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le modifiche proposte non producono effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana e non hanno come effetto l’incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. Dall’analisi della documentazione di progetto esaminata comprensiva delle elaborazioni modellistiche, si evince che le modifiche non comportano variazione della potenzialità dell’impianto, dei quantitativi e della tipologia di rifiuti avviati al trattamento, rispetto a quelli autorizzati ”;
- che le varianti oggetto del giudizio erano, di fatto, le stesse di quelle apportate a un altro impianto analogo (“impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di STZ Cesano”), per il quale il Consiglio di Stato, di recente, aveva ritenuto infondata proprio la censura sollevata avverso la qualificazione delle modifiche come non sostanziale (Cons. St., Sez. IV, 6 ottobre 2025, n. 7789);
- che i ricorrenti non chiarivano il motivo per il quale tali interventi avrebbero alterato le caratteristiche e il funzionamento dell’impianto in questione, essendosi infatti limitati a riportare un mero elenco di alcune delle suddette modifiche e chiedendo, nel contempo, in via istruttoria, di disporre una verificazione o una CTU sugli effetti ambientali delle varianti;
- che sul punto era invece dirimente il fatto di essere stata indetta al riguardo una conferenza di servizi decisoria ove, oltre alla perizia prodotta da Ama, erano stati presi in considerazione tutti i pareri raccolti;
- che tutte le censure aventi ad oggetto, in realtà, la localizzazione dell’impianto dovevano ritenersi inconferenti rispetto all’oggetto del presente giudizio, che riguardava invece solo le modifiche apportate al progetto;
- che peraltro le stesse censure erano state già proposte dai ricorrenti con il ricorso presentato avverso il PAUR del 2023 e respinte da codesto Ecc.mo TAR con la sentenza del 25 giugno 2024, n. 12832, la quale sul punto aveva concluso che “l’area di interesse ricade[…] in zona con presenza di fattori non già escludenti ma condizionanti, ossia fattori che, a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa vigente o dalle destinazioni d’uso del suolo, non rendono incompatibile in modo assoluto la localizzazione degli impianti, ma la condizionano ad una idonea verifica procedurale amministrativa da parte delle amministrazioni competenti ai fini della localizzazione in coerenza con gli obiettivi di tutela fissati dalla legge e dagli strumenti pianificatori (alla stessa stregua con riguardo alle abitazioni e alle case sparse, che costituiscono non già fattore escludente ma “fattore di attenzione progettuale”)”.
3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano altresì l’Autorizzazione paesaggistica rilasciata, ai sensi dell’art. 146, comma 2 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii.m dal Dipartimento Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia Privata Rep. N. 2025/0000289, Prot.QI/2025/0163623. Premesso che solo durante il presente giudizio erano venuti a conoscenza dell’approvazione di quest’ultima, deducevano a tal fine, da un lato, l’illegittimità in via derivata di quest’ultima; dall’altro, il seguente ulteriore autonomi motivo di gravame: “Violazione degli artt. 136, 143 e 146 del D.Lgs. 42/2004, delle Norme Tecniche di Attuazione del PTPR Lazio e della D.G.R. Lazio n. 649/2014; incompetenza dell’autorità rilasciante; impossibilità di deroga o
compressione del vincolo paesaggistico regionale; carenza di istruttoria ed eccesso di potere” Nello specifico evidenziavano che l’area di Casal Selce era interamente ricompresa nel vincolo paesaggistico di natura regionale denominato “Agro romano occidentale – Fosso della Quistione e Tenuta della Massa Gallesina” , istituito con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 649/2014, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d), del D.Lgs. 42/2004, e recepito nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) approvato con D.C.R. n. 5 del 21 aprile 2021. Il SIA del progetto AMA stesso riconosceva espressamente che “ tutti gli interventi di progetto ricadono in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ”. Ne conseguiva, quindi, che ai sensi dell’art. 25 e dell’art. 4.8.2 delle NTA del PTPR, nelle aree classificate come “ Paesaggio agrario di rilevante valore (PAR) ” era esclusa la nuova realizzazione di discariche e impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, compresi quelli di recupero e stoccaggio. Inoltre, l’art. 146, comma 5, D.Lgs. 42/2004, stabiliva chiaramente che “sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la Regione, dopo avere acquisito il parere vincolante della Soprintendenza, sicché Roma Capitale – Dipartimento Attuazione Urbanistica – Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche, priva di delega e non parte del procedimento regionale, aveva agito in totale difetto di attribuzione. In ogni caso, inoltre, quand’anche si fosse ritenuto attratta la competenza in sede commissariale, essa spettava comunque alla struttura commissariale e non al Comune (in quanto firmato da Roma Capitale – Dipartimento Attuazione Urbanistica).
4. Si costituivano in giudizio altresì la Città metropolitana di Roma e la Regione Lazio.
5. Con successiva memoria replicava Ama deducendo, in aggiunta, quanto segue:
- che in un ulteriore giudizio il Consiglio di Stato ha qualificato come variante non sostanziale anche la modifica della tecnologia per il trattamento dei rifiuti (secco/dry o umido/wet), rilevando che “il sistema tecnologico di digestione anaerobica (wet, dry o semidry) non può considerarsi una caratteristica essenziale dell’impianto”, (Cons. St., Sez. IV, 24 marzo 2025, n. 2418). Infatti, poiché un mutamento della tecnologia di trattamento dei rifiuti non determina una modifica sostanziale, a maggior ragione non potevano essere considerate come tali le modifiche fatte valere nel presente giudizio che attenevano ad aspetti a valle del processo di trattamento, senza incidere su elementi essenziali dell’impianto;
- che la perizia dava atto che le modifiche in questione “non producono effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana”, analizzandone poi puntualmente i diversi effetti : valutazioni non considerate invece dai ricorrenti;
- che in materia di autorizzazioni ambientali l’intestato TAR aveva già affermato, in passato, con riferimento “ alle “modifiche sostanziali” cui è riconnesso l’obbligo di rinnovazione della VIA, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che deve trattarsi di modifiche che comportano la realizzazione di un’opera radicalmente diversa da quella già esaminata, che comporti il peggioramento dell’impatto dell’opera sull’ambiente (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I Ter 21/9/11 n. 7496; Cons. Stato n. 1142 del 2010; n. 1414 del 2008; n. 370 del 2007; n. 2694 del 2006; T.A.R. Campania Sez. Salerno n. 12/07; 2233/06), in caso contrario, pur in presenza di modifiche ai progetti, non sussiste l’obbligo della rinnovazione della VIA ”. Ciò in quanto “ le modifiche progettuali sono infatti un’evenienza assai frequente, e spesso sono determinate non soltanto dall’evoluzione tecnologica - che consente di ottenere migliori risultati utilizzando tecnologie diverse da quelle indicate al momento della valutazione del progetto preliminare - ma anche dall'attuazione di precisi obblighi imposti delle Amministrazioni a tutela dell'ambiente ” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 15 luglio 2013, n. 6997). Nello stesso senso anche il Consiglio di Stato secondo il quale solo nel caso di variazioni sostanziali “ che portino ad un progetto “sensibilmente diverso” deve al riguardo essere acquisita nuova VIA su quest’ultimo, pena altrimenti l’elusione del giudizio di compatibilità ambientale ”. Infatti, “ costituisce principio pacifico quello secondo cui la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale si impone allorché le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato ” (Cons. St., Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1142);
- che nel caso di specie, come già accertato dal Consiglio di Stato nel caso analogo sopra richiamato (Cons. St., Sez. IV, 6 ottobre 2025, n. 7789), le modifiche contestate dai ricorrenti non costituivano modifiche sostanziali e, in quanto tali, non necessitavano di alcuna “rivalutazione ambientale” da parte dell’amministrazione: il progetto manteneva inalterate le caratteristiche e le soluzioni tecniche, le quali erano state solo approfondite e ottimizzate tramite le modifiche in esame, consentendo anche un miglioramento dell’impatto ambientale;
- che le modifiche elencate, al contrario, consentivano un miglioramento dell’impatto ambientale;
quanto al nuovo motivo di gravame proposto con motivi aggiunti, che la censura era infondata poiché confondeva la disciplina relativa alla realizzazione di nuovi impianti, estranea al perimetro dell’oggetto del presente giudizio, con quella relativa alle varianti da apportare a un impianto già autorizzato, invece di rilievo;
- che peraltro, in relazione alle modifiche, l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione paesaggistica era stato delegato ai Comuni ai sensi della legge regionale del Lazio 22 giugno 2012, n. 8, che all’art. 1 prevede che “ Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, è delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del medesimo articolo 146, comma 6, limitatamente ai seguenti interventi: […] d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni essenziali come definite dall’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) ”. Di conseguenza, nel caso di specie il provvedimento autorizzatorio doveva essere rilasciato dal Comune (come avvenuto) e non dalla Regione poiché aveva ad oggetto mere modifiche non sostanziali;
- che al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, con riferimento alle aree soggette a vincolo paesaggistico il Codice dei beni culturali non poneva un divieto in via generale di realizzazione di impianti, ma prevede un regime autorizzatorio disciplinato dall’art. 146, d.lgs. n. 42/2004, la cui legittimità era stata già accertata dalla sentenza TAR Lazio, Sez. V, 25 giugno 2024, n. 12832.
Ebbene, l’art. 13 del d.l. n. 50/2022, che individua i poteri attribuiti al Commissario straordinario, al comma 2 prevede che ai fini dell’esercizio dei propri compiti il Commissario straordinario “ può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ”. La disposizione attribuiva pertanto al Commissario straordinario il potere di derogare a ogni disposizione di legge a esclusione di quelle contenute in un elenco da ritenersi tassativo tra le quali era incluso, per quanto qui interessa, il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004. La limitazione del potere di deroga non riguardava invece anche gli atti attuativi del Codice ossia il PTPR e le relative norme di attuazione;
- che pertanto, sebbene aspetto estraneo al presente giudizio, l’intestato TAR aveva già accertato come nell’adozione del PAUR vi era stata una specifica istruttoria in materia paesaggistica nell’ambito della quale era stata predisposta anche la Relazione paesaggistica. Peraltro, in tale procedimento la Regione Lazio con nota del 6 febbraio 2023 (doc. 6 della Regione), aveva rilasciato “ in virtù dell’art.12 co.1 delle NTA del PTPR approvato con DCR 5/2021 parere favorevole ai sensi dell’art. 146 co. 7 del Dlgs 42/2004 ” in merito all’impianto in questione, precisando che lo stesso parere “ concorre alla formazione dell’autorizzazione paesaggistica all’esito della conferenza di servizi con il contributo del MIC ”. In definitiva, come già accertato dal TAR, l’autorizzazione paesaggistica in relazione al progetto originario era già sussistente, mentre il provvedimento autorizzatorio impugnato dai ricorrenti con i motivi aggiunti riguardava, invece, le sole modifiche a tale progetto e, di conseguenza, non era volto a realizzare alcun “effetto sanante”.
6. All’udienza del 14 gennaio 2026, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
7. Il ricorso introduttivo deve essere in parte respinto perché infondato, e in parte dichiarato inammissibile. Il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile.
8. Seguendo l’ordine dei ricorsi e dei motivi riportati, il ricorso introduttivo, come detto deve essere:
- respinto nel merito, perché infondato, quanto al primo motivo di gravame. In tal senso deve rilevarsi, che effettivamente i ricorrenti allegano – come in precedenza riportato – le modifiche dell’impianto senza tuttavia offrire alcuna prova (tanto da richiedere un’istruttoria sostanzialmente esplorativa) degli effetti di tali modifiche in contrapposizione ai risultati della perizia tecnica asseverata allegata da Ama nell’istanza. In quest’ultima – sia consentito riportare il testo integrale – viene dato atto di quanto segue: “ A - MODIFICHE DI PROCESSO/GESTIONALI: 1. Rimodulazione della bussola di conferimento con spostamento del locale uffici operativi e inserimento di uno stallo in più - aumento del numero di accessi da 3 a 4; 2. Pretrattamento suddiviso su 3 linee anziché 2; 3. Ottimizzazione della sezione di pretrattamento con inserimento di un doppio passaggio di pulizia 4. Eliminazione della pressatura dei sovvalli di preselezione; 5. Modifica della tecnologia di upgrading del biogas a biometano, con sostituzione della previsto sistema a membrane selettive con la tecnologia di absorbimento (lavaggio ad acqua sotto pressione - PWS); 6. Inserimento di una linea di liquefazione della CO2, con recupero per uso alimentare ottemperando alle prescrizioni contenute nel parere tecnico del VIA 7. Produzione di biometano compresso e conseguente sostituzione del previsto sistema di stoccaggio e trasferimento del biometano liquido (due tank criogenici da 50.000 litri cadauno, montati su platee di cemento e connessi con la pompa di caricamento autobotte per mezzo di tubazioni criogeniche) con sistema di rifornimento carri bombolai; 8. Aumento dei giorni di permanenza da 35 a 43 nella fase di maturazione compost; 9. Aumento della lunghezza delle linee di diffusione dell’aria insufflata nelle biocelle da 25 ma 28,9 m; 10. Miglioramento del trattamento delle acque di processo con la introduzione di: stazione alimento impianto, micro grigliatura e grigliatura secondaria. […] C - MODIFICHE DEL BILANCIO DI MASSA /EMISSIONI 14. Riduzione dei volumi di aria da aspirare e da avviare al biofiltro, conseguenti la rimodulazione della configurazione del capannone; 15. Eliminazione di un punto di emissione in aria non significativo (E14 - off gas); 16. Maggiori quantitativi di compost prodotto (da 14.948 t/a a 18.506 t/a); 17. Riduzione dei consumi di acque per preparazione del polielettrolita e conseguentemente minori quantitativi di acqua da prelevare da pozzo (riduzione da 112.276 mc/a fino a 24.120,00 mc/a); 18. Riduzione dei volumi di acque scaricate in acque superficiali ( da 163.225 mc/a a 62.212 mc/a). […] MODIFICHE DEL BILANCIO DI MASSA/EMISSIONI. TRATTAMENTO ARIA. Portata d’aria al biofiltro= 327.976 mc/h. Riduzione dei volumi di aria da aspirare e da avviare al biofiltro Portata =327.023,20 mc/h; EMISSIONI IN ARIA Previsto il punto di emissione dell’off gas E 14 e della caldaia E11. Eliminazione del punto di emissione E14 non significativo (off gas) grazie all’inserimento della linea di recupero della CO2; COMPOST PRODOTTO 14.948 t/a Aumento dei quantitativi di compost: 17.679 t/a. TRATTAMENTO ACQUE Carico idraulico c.a 260.000 t/a Riduzione del carico idraulico inviato ai processi di depurazione a circa 170.000 t/a. CONSUMI IDRICI Acque prelevate da pozzo: 112.276 t/a Ricircolo delle acque con netta riduzione del fabbisogno di acqua prelevata da pozzo stimata in condizioni di normale funzionamento in 33.683 mc/anno. MODIFICHE SUL BILANCIO ENERGETICO CONSUMO DI ENERGIA TERMICA Stima richiesta termica massima dell’impianto digestione anaerobica ed evaporazione sottovuoto 1.900 kWht. Il fabbisogno termico della sezione di DA è pari a 2.208 kWt; viene azzerato il fabbisogno della sezione di evaporazione ( evaporatore a ricompressione). Ad ogni modo la sezione di digestione anaerobica richiede energia elettrica e termica che verrà prodotta da un gruppo di cogenerazione alimentato a biogas con potenzialità inferiore a quella prevista nel progetto originale. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. Non indicato nel progetto autorizzato, indicato
in sede di gara pari a circa 12.000.000 KWh Riduzione dei consumi elettrici per tonnellata trattata PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. 2 motori da 2.000 KWt ciascuno +1.810.000
kwh/a da fotovoltaico. Aumento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile grazie all’ampliamento delle superfici coperte dal fotovoltaico + 2 motori da circa 1.100 KWt. I due sistemi cogenerativi avranno una taglia tale da garantire, in primis, la copertura dei fabbisogni termici ed in cascata quella dei fabbisogni elettrici integrandosi con il sistema fotovoltaico di impianto. Con tale soluzione la taglia termica indicata in autorizzazione risulterà fortemente ridotta, con evidenti benefici sugli impatti ad essa correlati. […] 7 CONCLUSIONI […] 6. Non comportano operazioni di gestione sui rifiuti in ingresso aggiuntive e/o diverse da quelle già autorizzate 7. Non sono peggiorative in quanto non comportano l’emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose. 8. Non comportano nuovi punti emissivi significativi in atmosfera rispetto a quelli già autorizzati; comporteranno, all'opposto, un punto di emissione non significativa in meno ( off gas del upgrading) grazie al recupero della CO2 . 9. Non comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. in particolare delle emissioni in atmosfera in termini di flusso di massa complessivo , né delle emissioni acustiche Non comportano una variazione qualitativa delle emissioni in aria e in acqua.[…] 11. Non comportano nuovi scarichi idrici; ci sarà una netta riduzione dei prelievi di acqua da pozzo e degli scarichi in acque superficiali. 12. non comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all’interno del perimetro dell’impianto già autorizzato 13. Non comportano l’impegno di ulteriori aeree e quindi di particelle catastali diverse da quelle già autorizzate. 14. Non comportano l’aumento delle “superfici coperte” come individuate nel progetto autorizzato Comporteranno : • l’ aumento del compost prodotto • la riduzione del carico idraulico al depuratore • la riduzione del concentrato da inviare a smaltimento • la riduzione delle concentrazioni delle emissioni odorigene autorizzate al biofiltro • La riduzione del consumo elettrico per tonnellata trattata • L’aumento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile • la riduzione dell’impatto visivo dell’impianto grazie alla riduzione dei volumi edificati • la riduzione dei punti di emissione in atmosfera • la riduzione dei volumi e delle superfici occupate • la riduzione della taglia termica dei due sistemi cogenerativi rispetto a quelli autorizzati tale da garantire, in primis, la copertura dei fabbisogni termici ed in cascata quella dei fabbisogni elettrici integrandosi con il sistema fotovoltaico di impianto, con evidenti benefici sugli impatti ad essa correlati ”. Nulla sul punto viene di contro allegato e provato dai ricorrenti, circa le diverse risultanze raggiunte in punto di peggioramento degli effetti nocivi, e conseguente mutamento della qualificazione delle modifiche apportate;
- alla stessa stregua con riferimento al secondo motivo di gravame, atteso che dagli atti del giudizio è emerso che è stata condotta dall’amministrazione resistente una conferenza di servizi ad hoc, rispetto alla quale non è stata allegata l’omessa partecipazione di qualche ente necessario, né un parere contrario;
- l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo di gravame del ricorso introduttivo nonché di quello proposto in via autonoma con ricorso per motivi aggiunti, in quanto - preso necessariamente atto della qualificazione delle modifiche apportate all’impianto come necessariamente non sostanziali, in ragione sia per i risultati istruttori in precedenza riportati ( id est , perizia e conferenza di servizi); sia per la mancanza di elementi, altrettanti istruttori, di parte ricorrente, di segno contrario; sia, infine, in base al principio di presunzione di legittimità dei provvedimenti amministrativi - questi ultimi, come rilevato anche dalla stessa AMA più volte nel corso del giudizio, hanno ad oggetto, invero, profili che attengono alla localizzazione dell’impianto come “non sostanzialmente” modificato, che non possono essere oggetto del presente giudizio in quanto afferenti al provvedimento originario che ha autorizzato a monte la realizzazione ex novo dell’impianto stesso. A ciò si deve aggiungere, quanto al profilo invece della competenza, che trattandosi di modifiche non sostanziali, la stessa apparteneva – stante la delega regionale – al Comune di Roma in prima battuta, poi attratta con legge a quella del Commissario straordinario di Governo.
9. In definitiva, in ragione di quanto esposto il ricorso deve essere in parte respinto perché infondato, e in parte dichiarato inammissibile.
10. Spese di lite compensate considerata la complessità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte infondati e in parte inammissibili.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC SA, Presidente
NC FA, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC FA | CC SA |
IL SEGRETARIO