TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6417
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, co. 1, lett. l-bis), e 29-nonies d.lgs. 152/2006. Erronea qualificazione delle varianti come “non sostanziali”

    I ricorrenti non hanno fornito prova degli effetti negativi delle modifiche, contrariamente a quanto emerso dalla perizia tecnica asseverata prodotta da AMA, che ha dettagliato le modifiche e concluso per la loro non sostanzialità, indicando miglioramenti ambientali.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e di motivazione; violazione della Circolare Min. Ambiente 19.12.2011 n. 0031502 e delle BAT

    È stata condotta una conferenza di servizi ad hoc, e non risulta allegata l'omessa partecipazione di enti necessari o pareri contrari.

  • Inammissibile
    Violazione dei principi di precauzione e prevenzione

    Le criticità relative alla localizzazione dell'impianto e agli effetti cumulativi sono state già respinte nella sentenza n. 12832/2024 del TAR Lazio, poiché attengono al provvedimento originario di autorizzazione, non alle modifiche in esame.

  • Inammissibile
    Violazione del D.lgs. 42/2004 (artt. 136,143,146). Mancanza di un’autonoma autorizzazione paesaggistica

    Le criticità relative alla localizzazione dell'impianto e alla necessità di un'autorizzazione paesaggistica autonoma sono state già respinte nella sentenza n. 12832/2024 del TAR Lazio, poiché attengono al provvedimento originario di autorizzazione, non alle modifiche in esame. Inoltre, per modifiche non sostanziali, la competenza era del Comune, poi attratta dal Commissario Straordinario.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 136, 143 e 146 del D.Lgs. 42/2004, delle Norme Tecniche di Attuazione del PTPR Lazio e della D.G.R. Lazio n. 649/2014; incompetenza dell’autorità rilasciante; impossibilità di deroga o compressione del vincolo paesaggistico regionale; carenza di istruttoria ed eccesso di potere

    Le criticità relative alla localizzazione dell'impianto e alla necessità di un'autorizzazione paesaggistica autonoma sono state già respinte nella sentenza n. 12832/2024 del TAR Lazio, poiché attengono al provvedimento originario di autorizzazione, non alle modifiche in esame. Inoltre, per modifiche non sostanziali, la competenza era del Comune, poi attratta dal Commissario Straordinario. La Regione Lazio aveva già espresso parere favorevole per l'impianto originario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6417
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6417
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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