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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8443/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8443/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi per procura in calce all'atto introduttivo dagli Avv.ti Aldo GODI e Nicola PARISI, presso il cui studio - in Prato, Piazza Europa n.
8 - sono elettivamente domiciliati;
ATTORI CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Damiano CAMILLÓ, presso il cui studio - in Roma, Via Monte
Zebio n. 32 - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
NONCHÈ CONTRO C.F. Controparte_2 P.IVA_2
- P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Pierfrancesco MIELE, presso il cui studio - in Roma, Via Chiana n. 35 - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
E CONTRO
(codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli
Avv.ti Alberto TOFFOLETTO, Marco PESENTI, Christian ROMEO, Luciana CIPOLLA, Flora LETTENMAYER e Simona DAMINELLI, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Lorenza
BENCINI, in Firenze, Via Pietro Colletta n. 26; CONVENUTA
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
Conclusioni delle parti
Pe parte attrice: «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, - in via preliminare, sospendere l'esazione delle cartelle n. 136 2020 0006343161001, ruolo n.
2020/002194, notificata a n. 136 2020 0006343161002, ruolo n. 2020/002194, Parte_1 notificata a n. 136 2020 0006343161003, ruolo n. 2020/002194, notificata a Parte_2
con efficacia diretta nei confronti anche dell'esattore, dato il pregiudizio che Parte_3 ne deriverebbe per gli attori, in considerazione della illegittimità della pretesa, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- nel merito, dichiarare e/o riconoscere nulle e/o inefficaci e/o illegittime e/o annullare le cartelle n. 136 2020 0006343161001, ruolo n. 2020/002194, notificata a Parte_1
n. 136 2020 0006343161002, ruolo n. 2020/002194, notificata a n.
[...] Parte_2
136 2020 0006343161003, ruolo n. 2020/002194, notificata a per incertezza, Parte_3 indeterminatezza, illiquidità del credito azionato e quindi del diritto dell'Ente per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, sentirle revocare con ogni correlativa conseguenza. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
Per parte convenuta : Controparte_4
«Tutto ciò premesso, l' , conclude chiedendo che il Tribunale di Controparte_4
Firenze, disattesa ogni diversa, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, Voglia: A) In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per tutte le motivazioni descritte in premessa;
Nel merito, rigettare la domanda dell'opponente perché, comunque, infondata in fatto ed in diritto per quanto descritto in premessa nei confronti di CP_5 attesa l'evidente carenza di legittimazione passiva sul merito della questione;
B) Condannare
l'opponente al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge e spese generali. DA DISTRARSI IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTO PROCURATORE CHE SI
DICHIARA ANTISTATARIO».
Per parte convenuta Controparte_2
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa contraria istanza o deduzione, previa revoca del decreto di sospensione, ex adverso invocata, così provvedere: - IN VIA PRINCIPALE revocare il decreto che inibisce l'esecuzione; - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso perché l'operato di è conforme al dettato Controparte_2 della normativa vigente in materia come meglio specificato nel presente atto e come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità; - IN VIA RICONVENZIONALE, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, accertare e dichiarare la _3
in persona del legale rappresentante pro tempore, soggetto tenuto a garantire e/o manlevare
[...] la da ogni e qualsivoglia pregiudizio Controparte_2 eventualmente accertato e riconosciuto in favore dell'attore e, per l'effetto, condannare la medesima in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere in Controparte_6 favore di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla ripetizione delle somme a titolo di spese legali/risarcitorie; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori tutti come per legge».
Per parte convenuta Controparte_3
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: 1) rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione ex adverso formulata non ricorrendone i presupposti sia sotto il profilo del fumus boni iuris sia del periculum in mora;
Nel merito: 2) rigettare la domanda dell'opponente in quanto infondata e non provata per quanto esposto in narrativa;
3) in ogni caso, rigettare ogni domanda, da chiunque spiegata, nei confronti di In ogni caso: 4) con vittoria di spese e compensi del Controparte_3 presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
, e hanno proposto opposizione, Parte_1 Parte_2 Parte_3 ex art. 615 cod. proc. civ., avverso le seguenti cartelle di pagamento: n. 13620200006343161001, notificata a in data 18.3.2022 (doc. n. 1); n. 13620200006343161002, Parte_1 notificata a in data 21.5.2022 (doc. n. 2); n. 13620200006343161003, Parte_2 notificata a in data 21.5.2022 (doc. n. 3); ognuna emessa per l'importo di € Parte_3
246.104,36 e tutte riferite a ruolo esecutivo per escussione di garanzia. Difatti, e risultano fideiussori Parte_1 Parte_2 Parte_3 del obbligato principale nei confronti di seguito di Parte_4 Controparte_3 un contratto di finanziamento chirografario garantito da ex L. Controparte_2
662/1996. escuteva la garanzia da , la quale comunicava Controparte_3 Controparte_2 all'obbligato principale e ai fideiussori l'avvenuta surroga, chiedendo il pagamento dell'importo complessivo di € 238.930,56 (doc. n. 1 ; seguivano quindi da parte di Controparte_2
le notifiche delle cartelle di pagamento oggetto di Controparte_4 opposizione. Ciò posto, a fondamento dell'opposizione, parte attrice ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo disposta dalla er Controparte_2 la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996, vista la natura privatistica del rapporto di garanzia, tale per cui
[...]
avrebbe dovuto munirsi di titolo esecutivo, essendo essa subentrata nella stessa CP_2 posizione di banca erogatrice del finanziamento;
ha contestato il quantum Controparte_3 della pretesa creditoria di e in quanto Controparte_3 Controparte_2
l'accertamento del credito è oggetto di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da _3 nei confronti dell'obbligato principale e dei fideiussori, giudizio pendente avanti il Tribunale
[...] di Prato n. 1720/2016 R.G. (doc. n. 13).
Si è costituita in giudizio , la quale ha dedotto: a) Controparte_4 la carenza di legittimazione passiva «in ordine al merito della pretesa», essendo legittimato passivo nelle controversie relative all'accertamento della pretesa creditoria l'ente impositore;
b) che il concessionario non è titolare dei crediti affidati allo stesso per la riscossione, ma è esclusivamente titolare del diritto di esecuzione del credito stesso e della conseguente azione esecutiva tesa a realizzare la pretesa richiesta dal soggetto deputato all'imposizione; sull'Agente della Riscossione grava l'obbligo, legislativamente imposto, di notificare la cartella esattoriale predisposta sulla base del ruolo, non avendo alcuna discrezionalità ed essendo tenuto per legge a svolgere ogni azione utile alla riscossione delle somme iscritte a ruolo dagli enti creditori, senza poter in alcun modo valutare se tali somme siano effettivamente dovute, né verificarne la natura, né tantomeno verificare se sia stata proposta eventuale opposizione. Si è costituita in giudizio Controparte_2
la quale ha dedotto: a) che l'istituto, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello
[...]
Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I. (L. n. 662 del
23.12.1996), con la funzione di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle banche, le quali ottengono una sostanziale riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato;
b) che l'istituto è obbligato a provvedere, a seguito della richiesta di escussione formulata da parte della banca che ha erogato il prestito, al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa e degli eventuali garanti;
c) che la garanzia è del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la banca ed il soggetto debitore, in quanto l'intervento di sostegno pubblico alle imprese assicurato dal
Fondo si sostanzia, per espressa previsione di legge, in una garanzia «a prima richiesta», qualificata come «esplicita, incondizionata ed irrevocabile» e caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione che ne costituisce l'oggetto senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed in genere alle vicende del rapporto garantito;
d) che, nella sua qualità di gestore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 cod. civ. e dell'art. 2, co. 4, del D.M. del 20.6.2005, acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate ed è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite;
e) che, nella fattispecie, Controparte_3 ha escusso la garanzia del fondo e il Gestore ha erogato alla banca finanziatrice l'importo corrispondente alla liquidazione della perdita per l'importo di € 238.930,56, così come richiesto, acquisendo il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente, surrogandosi nei diritti della banca finanziatrice;
f) di avere inviato formale richiesta di pagamento (all. n.1) al debitore principale e ai garanti dello stesso;
non avendo ricevuto alcun pagamento, aveva Controparte_2 legittimamente proceduto, in forza dell'art. 9, co. 5, D.lgs. 123/1998 e già ai sensi dell'art. 67, co. 2, del d.P.R. n. 43/1988, ora art. 17 del D.lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo.
Infine, in merito alle doglianze formulate dagli opponenti Controparte_2 sull'asserita nullità della fideiussione e sul rapporto contrattuale tra gli stessi e Controparte_3 nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'invalidità delle fideiussioni personali, ha formulato domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di per chiedere Controparte_3
«la ripetizione delle somme a titolo di spese legali/risarcitorie che il Gestore dovrà affrontare nel caso di riconoscimento delle doglianze espresse».
Si è costituita in giudizio contestando nel merito le censure degli opponenti;
Controparte_3 nello specifico, ha dedotto che: a) il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1720/2016
R.G., promosso dagli opponenti innanzi al Tribunale di Prato, è stato definito con sentenza n.
572/2022 (doc. n. 1 fascicolo;
b) la suddetta sentenza ha confermato il corretto operato _3 della che risulta creditrice nei confronti del e dei fideiussori della CP_2 Parte_4 complessiva somma di € 313.691,25, notevolmente superiore alla somma erogata dal gestore in favore di ovvero € 238.930,56. Controparte_3
Il Giudice, con provvedimento inaudita altera parte del 31.12.2022, ha accolto l'istanza di sospensione e ha fissato per la comparizione delle parti avanti a sé, per la conferma, modifica o revoca del decreto, l'udienza del 14.4.2023.
Con provvedimento del 20.6.2023 ha poi ritenuto sussistenti i gravi motivi per la sospensione dell'esecuzione per la somma eccedente € 187.841,37, alla luce di quanto statuito nella sentenza del
Tribunale di Prato n. 572/2022. Concessi i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle memorie, il Giudice
- tenuto conto della mancanza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato per precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.10.2024, poi differita al 5.5.2025.
Il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo ha trattenuto la causa in decisione con provvedimento del 27.5.2025.
****** In merito all'asserita mancanza di un valido titolo esecutivo a fondamento delle cartelle di pagamento opposte. Hanno dedotto gli opponenti che l'iscrizione a ruolo del credito portato dalle cartelle di pagamento odiernamente opposte sarebbe avvenuta senza un valido titolo esecutivo, come previsto ex art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, trattandosi di un credito che origina da un rapporto privatistico. La doglianza è infondata.
In particolare, nel caso in esame, a seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice, il soggetto richiedente ha provveduto ad escutere la garanzia del Fondo e il Gestore ha erogato a _3
l'importo garantito, acquisendo - ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ. e
[...] dell'art. 2, co. 4, del D.M. 20.6.2005 - il diritto di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Per ciò che concerne la riscossione del credito da surroga, la disciplina ratione temporis applicabile è quella (innovativa, rispetto alle previsioni ex D.M. 20.6.2005, che richiama il D.lgs. 123/1998) introdotta ex art. 8 bis D.lgs. 3/2015, in forza del quale «Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni».
Pertanto, la normativa applicabile non subordina l'iscrizione a ruolo da parte di
[...] all'ottenimento di un titolo esecutivo giudiziale. Difatti, l'art. 21 del D.lgs n. Controparte_2
46/1999 stabilisce che «le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva», sicché è invocabile unicamente quando il credito per cui l'ente pubblico agisce abbia natura squisitamente privatistica. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha da ultimo ribadito che, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Controparte_2 garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 46 del 1999 (si veda ad esempio Cass. n. 1005/2023).
La possibilità per il gestore del fondo di avvalersi immediatamente della procedura esattoriale per il recupero delle somme effettivamente erogate, senza prima munirsi di titolo esecutivo, è una conseguenza, dunque, della natura pubblica delle risorse economiche utilizzate ed è strumentale allo scopo pubblicistico sotteso: l'avvio della procedura esattoriale mediante iscrizione a ruolo dovrebbe infatti consentire al gestore - almeno nelle intenzioni - di assorbire in tempi più rapidi il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive, come pur autorevolmente e più volte sottolineato dalla Corte Suprema di
Cassazione.
In merito al contestato quantum della pretesa creditoria di nei confronti Controparte_3 dell'obbligato principale e dei fideiussori.
Le parti opponenti hanno dedotto che la sentenza n. 572/2022 del Tribunale di Prato, che ha definito il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 304/2016 ottenuto da Controparte_3 nei confronti degli odierni opponenti, «ha sensibilmente ridotto la pretesa creditoria di _3
, revocando il decreto ingiuntivo dell'importo di € 588.185,04 e condannando gli odierni
[...] opponenti al pagamento della minor somma di € 187.841,37, inferiore alla somma erogata dal
Gestore in favore di Controparte_3
La doglianza è infondata.
Risulta dalla suddetta sentenza, passata in giudicato, che oggetto della domanda formulata in sede monitoria era non solo il credito derivante dal contratto di mutuo del 30.7.2013, contrassegnato dal n. 55-00-4352255-00, oggetto di garanzia del ma anche il credito Controparte_2 derivante dagli affidamenti concessi su c/c n. 4025870, per la complessiva somma di € 588.185,04. Come espressamente specificato nella sentenza citata, gli odierni opponenti Parte_1
e hanno prestato fideiussioni a favore del Parte_2 Parte_3 Parte_4 unicamente con riferimento ai debiti derivanti dal finanziamento chirografario.
[...]
Ebbene, in merito al finanziamento, si ricava dalla sentenza che - per effetto di una ritenuta indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare, con conseguente dichiarazione di nullità della clausola determinativa degli interessi ed applicazione dei tassi di interesse nella misura legale - rielaborando il piano di ammortamento, con applicazione dei tassi bot minimi, così come previsto dall'art. 117 T.U.B., il debito risultante a favore della banca per il finanziamento è stato determinato € 313.691,25. Ciò detto, il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - alla luce della genericità del ricorso monitorio presentato da non avendo questa distinto le proprie pretese - ha Controparte_3 concluso nel senso che la predetta abbia agito cumulativamente per un complessivo credito derivante da una pluralità di rapporti correlati e ha quindi operato una compensazione tra il saldo creditore del conto corrente n. 4025870 e relativi affidamenti (€ 125.849,88) e l'esposizione debitoria derivante dal mutuo (€ 313.691,25), accertando quindi il credito conseguente ai vari rapporti intercorsi tra le parti, operando una compensazione giudiziale, in € 187.841,37 al
31.10.2015, a fronte dell'importo ingiunto di € 588.185,04.
Fatta tale precisazione, opina il Giudice che del giudicato contenuto nella sentenza può e deve tenersi conto unicamente con riferimento al rapporto obbligatorio oggetto del presente giudizio, costituito dalla fideiussione rilasciata esclusivamente a garanzia del contratto di finanziamento e non anche dalle altre obbligazioni contratte dal Parte_4
Conseguentemente, la compensazione operata dal Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non appare rilevante in questa sede, atteso che la fideiussione è stata prestata solo in relazione al rapporto di mutuo, donde non rilevano le diverse questioni inter partes, e tenuto contro che parimenti la garanzia del Fondo ha ad oggetto unicamente il rapporto anzidetto. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere conclusivamente rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 e del valore della controversia, come indicato in dispositivo, nei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria;
nulla invece per la fase istruttoria che non è stata di fatto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 8443/2022 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
- condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore di Controparte_4 [...]
e delle spese di lite, che liquida per Controparte_2 Controparte_3 ciascuna parte in € 4.217,00 per compensi, il tutto oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Damiano CAMILLÓ ex art. 93 cod. proc. civ.. Firenze, 22 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8443/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi per procura in calce all'atto introduttivo dagli Avv.ti Aldo GODI e Nicola PARISI, presso il cui studio - in Prato, Piazza Europa n.
8 - sono elettivamente domiciliati;
ATTORI CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Damiano CAMILLÓ, presso il cui studio - in Roma, Via Monte
Zebio n. 32 - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
NONCHÈ CONTRO C.F. Controparte_2 P.IVA_2
- P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Pierfrancesco MIELE, presso il cui studio - in Roma, Via Chiana n. 35 - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
E CONTRO
(codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli
Avv.ti Alberto TOFFOLETTO, Marco PESENTI, Christian ROMEO, Luciana CIPOLLA, Flora LETTENMAYER e Simona DAMINELLI, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Lorenza
BENCINI, in Firenze, Via Pietro Colletta n. 26; CONVENUTA
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
Conclusioni delle parti
Pe parte attrice: «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, - in via preliminare, sospendere l'esazione delle cartelle n. 136 2020 0006343161001, ruolo n.
2020/002194, notificata a n. 136 2020 0006343161002, ruolo n. 2020/002194, Parte_1 notificata a n. 136 2020 0006343161003, ruolo n. 2020/002194, notificata a Parte_2
con efficacia diretta nei confronti anche dell'esattore, dato il pregiudizio che Parte_3 ne deriverebbe per gli attori, in considerazione della illegittimità della pretesa, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- nel merito, dichiarare e/o riconoscere nulle e/o inefficaci e/o illegittime e/o annullare le cartelle n. 136 2020 0006343161001, ruolo n. 2020/002194, notificata a Parte_1
n. 136 2020 0006343161002, ruolo n. 2020/002194, notificata a n.
[...] Parte_2
136 2020 0006343161003, ruolo n. 2020/002194, notificata a per incertezza, Parte_3 indeterminatezza, illiquidità del credito azionato e quindi del diritto dell'Ente per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, sentirle revocare con ogni correlativa conseguenza. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
Per parte convenuta : Controparte_4
«Tutto ciò premesso, l' , conclude chiedendo che il Tribunale di Controparte_4
Firenze, disattesa ogni diversa, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, Voglia: A) In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per tutte le motivazioni descritte in premessa;
Nel merito, rigettare la domanda dell'opponente perché, comunque, infondata in fatto ed in diritto per quanto descritto in premessa nei confronti di CP_5 attesa l'evidente carenza di legittimazione passiva sul merito della questione;
B) Condannare
l'opponente al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge e spese generali. DA DISTRARSI IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTO PROCURATORE CHE SI
DICHIARA ANTISTATARIO».
Per parte convenuta Controparte_2
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa contraria istanza o deduzione, previa revoca del decreto di sospensione, ex adverso invocata, così provvedere: - IN VIA PRINCIPALE revocare il decreto che inibisce l'esecuzione; - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso perché l'operato di è conforme al dettato Controparte_2 della normativa vigente in materia come meglio specificato nel presente atto e come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità; - IN VIA RICONVENZIONALE, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, accertare e dichiarare la _3
in persona del legale rappresentante pro tempore, soggetto tenuto a garantire e/o manlevare
[...] la da ogni e qualsivoglia pregiudizio Controparte_2 eventualmente accertato e riconosciuto in favore dell'attore e, per l'effetto, condannare la medesima in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere in Controparte_6 favore di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla ripetizione delle somme a titolo di spese legali/risarcitorie; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori tutti come per legge».
Per parte convenuta Controparte_3
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: 1) rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione ex adverso formulata non ricorrendone i presupposti sia sotto il profilo del fumus boni iuris sia del periculum in mora;
Nel merito: 2) rigettare la domanda dell'opponente in quanto infondata e non provata per quanto esposto in narrativa;
3) in ogni caso, rigettare ogni domanda, da chiunque spiegata, nei confronti di In ogni caso: 4) con vittoria di spese e compensi del Controparte_3 presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
, e hanno proposto opposizione, Parte_1 Parte_2 Parte_3 ex art. 615 cod. proc. civ., avverso le seguenti cartelle di pagamento: n. 13620200006343161001, notificata a in data 18.3.2022 (doc. n. 1); n. 13620200006343161002, Parte_1 notificata a in data 21.5.2022 (doc. n. 2); n. 13620200006343161003, Parte_2 notificata a in data 21.5.2022 (doc. n. 3); ognuna emessa per l'importo di € Parte_3
246.104,36 e tutte riferite a ruolo esecutivo per escussione di garanzia. Difatti, e risultano fideiussori Parte_1 Parte_2 Parte_3 del obbligato principale nei confronti di seguito di Parte_4 Controparte_3 un contratto di finanziamento chirografario garantito da ex L. Controparte_2
662/1996. escuteva la garanzia da , la quale comunicava Controparte_3 Controparte_2 all'obbligato principale e ai fideiussori l'avvenuta surroga, chiedendo il pagamento dell'importo complessivo di € 238.930,56 (doc. n. 1 ; seguivano quindi da parte di Controparte_2
le notifiche delle cartelle di pagamento oggetto di Controparte_4 opposizione. Ciò posto, a fondamento dell'opposizione, parte attrice ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo disposta dalla er Controparte_2 la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996, vista la natura privatistica del rapporto di garanzia, tale per cui
[...]
avrebbe dovuto munirsi di titolo esecutivo, essendo essa subentrata nella stessa CP_2 posizione di banca erogatrice del finanziamento;
ha contestato il quantum Controparte_3 della pretesa creditoria di e in quanto Controparte_3 Controparte_2
l'accertamento del credito è oggetto di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da _3 nei confronti dell'obbligato principale e dei fideiussori, giudizio pendente avanti il Tribunale
[...] di Prato n. 1720/2016 R.G. (doc. n. 13).
Si è costituita in giudizio , la quale ha dedotto: a) Controparte_4 la carenza di legittimazione passiva «in ordine al merito della pretesa», essendo legittimato passivo nelle controversie relative all'accertamento della pretesa creditoria l'ente impositore;
b) che il concessionario non è titolare dei crediti affidati allo stesso per la riscossione, ma è esclusivamente titolare del diritto di esecuzione del credito stesso e della conseguente azione esecutiva tesa a realizzare la pretesa richiesta dal soggetto deputato all'imposizione; sull'Agente della Riscossione grava l'obbligo, legislativamente imposto, di notificare la cartella esattoriale predisposta sulla base del ruolo, non avendo alcuna discrezionalità ed essendo tenuto per legge a svolgere ogni azione utile alla riscossione delle somme iscritte a ruolo dagli enti creditori, senza poter in alcun modo valutare se tali somme siano effettivamente dovute, né verificarne la natura, né tantomeno verificare se sia stata proposta eventuale opposizione. Si è costituita in giudizio Controparte_2
la quale ha dedotto: a) che l'istituto, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello
[...]
Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I. (L. n. 662 del
23.12.1996), con la funzione di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle banche, le quali ottengono una sostanziale riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato;
b) che l'istituto è obbligato a provvedere, a seguito della richiesta di escussione formulata da parte della banca che ha erogato il prestito, al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa e degli eventuali garanti;
c) che la garanzia è del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la banca ed il soggetto debitore, in quanto l'intervento di sostegno pubblico alle imprese assicurato dal
Fondo si sostanzia, per espressa previsione di legge, in una garanzia «a prima richiesta», qualificata come «esplicita, incondizionata ed irrevocabile» e caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione che ne costituisce l'oggetto senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed in genere alle vicende del rapporto garantito;
d) che, nella sua qualità di gestore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 cod. civ. e dell'art. 2, co. 4, del D.M. del 20.6.2005, acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate ed è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite;
e) che, nella fattispecie, Controparte_3 ha escusso la garanzia del fondo e il Gestore ha erogato alla banca finanziatrice l'importo corrispondente alla liquidazione della perdita per l'importo di € 238.930,56, così come richiesto, acquisendo il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente, surrogandosi nei diritti della banca finanziatrice;
f) di avere inviato formale richiesta di pagamento (all. n.1) al debitore principale e ai garanti dello stesso;
non avendo ricevuto alcun pagamento, aveva Controparte_2 legittimamente proceduto, in forza dell'art. 9, co. 5, D.lgs. 123/1998 e già ai sensi dell'art. 67, co. 2, del d.P.R. n. 43/1988, ora art. 17 del D.lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo.
Infine, in merito alle doglianze formulate dagli opponenti Controparte_2 sull'asserita nullità della fideiussione e sul rapporto contrattuale tra gli stessi e Controparte_3 nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'invalidità delle fideiussioni personali, ha formulato domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di per chiedere Controparte_3
«la ripetizione delle somme a titolo di spese legali/risarcitorie che il Gestore dovrà affrontare nel caso di riconoscimento delle doglianze espresse».
Si è costituita in giudizio contestando nel merito le censure degli opponenti;
Controparte_3 nello specifico, ha dedotto che: a) il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1720/2016
R.G., promosso dagli opponenti innanzi al Tribunale di Prato, è stato definito con sentenza n.
572/2022 (doc. n. 1 fascicolo;
b) la suddetta sentenza ha confermato il corretto operato _3 della che risulta creditrice nei confronti del e dei fideiussori della CP_2 Parte_4 complessiva somma di € 313.691,25, notevolmente superiore alla somma erogata dal gestore in favore di ovvero € 238.930,56. Controparte_3
Il Giudice, con provvedimento inaudita altera parte del 31.12.2022, ha accolto l'istanza di sospensione e ha fissato per la comparizione delle parti avanti a sé, per la conferma, modifica o revoca del decreto, l'udienza del 14.4.2023.
Con provvedimento del 20.6.2023 ha poi ritenuto sussistenti i gravi motivi per la sospensione dell'esecuzione per la somma eccedente € 187.841,37, alla luce di quanto statuito nella sentenza del
Tribunale di Prato n. 572/2022. Concessi i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle memorie, il Giudice
- tenuto conto della mancanza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato per precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.10.2024, poi differita al 5.5.2025.
Il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo ha trattenuto la causa in decisione con provvedimento del 27.5.2025.
****** In merito all'asserita mancanza di un valido titolo esecutivo a fondamento delle cartelle di pagamento opposte. Hanno dedotto gli opponenti che l'iscrizione a ruolo del credito portato dalle cartelle di pagamento odiernamente opposte sarebbe avvenuta senza un valido titolo esecutivo, come previsto ex art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, trattandosi di un credito che origina da un rapporto privatistico. La doglianza è infondata.
In particolare, nel caso in esame, a seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice, il soggetto richiedente ha provveduto ad escutere la garanzia del Fondo e il Gestore ha erogato a _3
l'importo garantito, acquisendo - ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ. e
[...] dell'art. 2, co. 4, del D.M. 20.6.2005 - il diritto di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Per ciò che concerne la riscossione del credito da surroga, la disciplina ratione temporis applicabile è quella (innovativa, rispetto alle previsioni ex D.M. 20.6.2005, che richiama il D.lgs. 123/1998) introdotta ex art. 8 bis D.lgs. 3/2015, in forza del quale «Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni».
Pertanto, la normativa applicabile non subordina l'iscrizione a ruolo da parte di
[...] all'ottenimento di un titolo esecutivo giudiziale. Difatti, l'art. 21 del D.lgs n. Controparte_2
46/1999 stabilisce che «le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva», sicché è invocabile unicamente quando il credito per cui l'ente pubblico agisce abbia natura squisitamente privatistica. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha da ultimo ribadito che, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Controparte_2 garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 46 del 1999 (si veda ad esempio Cass. n. 1005/2023).
La possibilità per il gestore del fondo di avvalersi immediatamente della procedura esattoriale per il recupero delle somme effettivamente erogate, senza prima munirsi di titolo esecutivo, è una conseguenza, dunque, della natura pubblica delle risorse economiche utilizzate ed è strumentale allo scopo pubblicistico sotteso: l'avvio della procedura esattoriale mediante iscrizione a ruolo dovrebbe infatti consentire al gestore - almeno nelle intenzioni - di assorbire in tempi più rapidi il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive, come pur autorevolmente e più volte sottolineato dalla Corte Suprema di
Cassazione.
In merito al contestato quantum della pretesa creditoria di nei confronti Controparte_3 dell'obbligato principale e dei fideiussori.
Le parti opponenti hanno dedotto che la sentenza n. 572/2022 del Tribunale di Prato, che ha definito il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 304/2016 ottenuto da Controparte_3 nei confronti degli odierni opponenti, «ha sensibilmente ridotto la pretesa creditoria di _3
, revocando il decreto ingiuntivo dell'importo di € 588.185,04 e condannando gli odierni
[...] opponenti al pagamento della minor somma di € 187.841,37, inferiore alla somma erogata dal
Gestore in favore di Controparte_3
La doglianza è infondata.
Risulta dalla suddetta sentenza, passata in giudicato, che oggetto della domanda formulata in sede monitoria era non solo il credito derivante dal contratto di mutuo del 30.7.2013, contrassegnato dal n. 55-00-4352255-00, oggetto di garanzia del ma anche il credito Controparte_2 derivante dagli affidamenti concessi su c/c n. 4025870, per la complessiva somma di € 588.185,04. Come espressamente specificato nella sentenza citata, gli odierni opponenti Parte_1
e hanno prestato fideiussioni a favore del Parte_2 Parte_3 Parte_4 unicamente con riferimento ai debiti derivanti dal finanziamento chirografario.
[...]
Ebbene, in merito al finanziamento, si ricava dalla sentenza che - per effetto di una ritenuta indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare, con conseguente dichiarazione di nullità della clausola determinativa degli interessi ed applicazione dei tassi di interesse nella misura legale - rielaborando il piano di ammortamento, con applicazione dei tassi bot minimi, così come previsto dall'art. 117 T.U.B., il debito risultante a favore della banca per il finanziamento è stato determinato € 313.691,25. Ciò detto, il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - alla luce della genericità del ricorso monitorio presentato da non avendo questa distinto le proprie pretese - ha Controparte_3 concluso nel senso che la predetta abbia agito cumulativamente per un complessivo credito derivante da una pluralità di rapporti correlati e ha quindi operato una compensazione tra il saldo creditore del conto corrente n. 4025870 e relativi affidamenti (€ 125.849,88) e l'esposizione debitoria derivante dal mutuo (€ 313.691,25), accertando quindi il credito conseguente ai vari rapporti intercorsi tra le parti, operando una compensazione giudiziale, in € 187.841,37 al
31.10.2015, a fronte dell'importo ingiunto di € 588.185,04.
Fatta tale precisazione, opina il Giudice che del giudicato contenuto nella sentenza può e deve tenersi conto unicamente con riferimento al rapporto obbligatorio oggetto del presente giudizio, costituito dalla fideiussione rilasciata esclusivamente a garanzia del contratto di finanziamento e non anche dalle altre obbligazioni contratte dal Parte_4
Conseguentemente, la compensazione operata dal Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non appare rilevante in questa sede, atteso che la fideiussione è stata prestata solo in relazione al rapporto di mutuo, donde non rilevano le diverse questioni inter partes, e tenuto contro che parimenti la garanzia del Fondo ha ad oggetto unicamente il rapporto anzidetto. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere conclusivamente rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 e del valore della controversia, come indicato in dispositivo, nei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria;
nulla invece per la fase istruttoria che non è stata di fatto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 8443/2022 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
- condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore di Controparte_4 [...]
e delle spese di lite, che liquida per Controparte_2 Controparte_3 ciascuna parte in € 4.217,00 per compensi, il tutto oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Damiano CAMILLÓ ex art. 93 cod. proc. civ.. Firenze, 22 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.