Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Ordinanza collegiale 27 febbraio 2026
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 25/03/2026, n. 5531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5531 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05531/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01247/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vacutest Kima S.r.l. e Kima S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Elena Laverda, Fulvio Lorigiola e Federica Scafarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
1) del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico;
2) del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
3) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto, ivi compresi la Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, l'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, l'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.
Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Vacutest Kima S.r.l. il 6/2/2023:
per l'annullamento:
1) della Determinazione 28.11.2022 n. 1356, prot. 26987, a firma del Direttore Generale dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, che ha determinato gli oneri di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a sensi dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 (convertito con modificazioni in L. n. 125/2015), del D.M. 6.7.2022 del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato il 15.9.2022), dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022 (convertito con modificazioni in L. n. 142/2022) e del D.M. 6.10.2022 del Ministero della salute (pubblicato il 26.10.2022);
2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto, ivi compresi: il Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato il 15.9.2022, che ha certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022, pubblicato il 26.10.2022, di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; la Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413; l'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR; l'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 18 marzo 2026 il dott. OM LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, è stato proposto onde contestare gli atti indicati in epigrafe, applicativi della disciplina sul c.d. payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018;
- in pendenza di giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, secondo cui: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di RE e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di RE e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
- con nota depositata il 13.1.2026 il legale di parte ricorrente ha dichiarato che le medesime ricorrenti hanno provveduto ad estinguere l’obbligazione gravante per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/25, dichiarando altresì che il venir meno dell’interesse al ricorso è subordinato alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite dei motivi aggiunti relativi al provvedimento della Regione Sardegna, nonché dei ricorsi esperiti avverso i provvedimenti assunti dalle regioni Veneto (ricorso n. 3766/23 R.G.), IE (ricorso n. 3731/23 R.G.), NA (ricorso n. 3583/23 R.G.), MI AG (ricorso n. 3758/23 R.G.), RC (ricorso n. 3776/23 R.G.), IU EN (ricorso n. 3566/23 R.G.), RI (ricorso n. 3542/23 R.G.), UM (ricorso n. 3736/23 R.G.) e dalla provincia autonoma di RE (ricorso n. 3750/23 R.G.) di cui è stata chiesta la riunione al presente ricorso;
-) alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026, tenuta a seguito della discussione in sede di udienza straordinaria di smaltimento di pari data, con ordinanza collegiale n. 3781 del 27.2.2026 il Collegio ha rilevato ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. seri dubbi di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, atteso che, avendo parte ricorrente estinto l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/25, a prescindere dalla presa d’atto della Regione Sardegna tale adempimento priva di utilità la prosecuzione del contenzioso in essere, né la ricorrente può condizionare la sopravvenuta carenza di interesse alla pari definizione di paralleli contenziosi in essere con altre Regioni e calendarizzati in udienze di prossima celebrazione, stante l’autonomia, sul punto, di ciascuna vicenda contenziosa e ha assegnato alle parti termine per produzione di memorie;
-) con memoria depositata il 5.3.2026 parte ricorrente ha demandato al Collegio ogni valutazione anche in ordine al rinvio per l’eventuale riunione con i succitati ricorsi, nelle more calendarizzati all’udienza di smaltimento del 12.6.2026, riportandosi alla propria memoria 13.1.2026 e confermando la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per motivi aggiunti in forza dell’estinzione dell’obbligazione nei confronti della Regione Sardegna ex art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/25, tenuto conto che la Regione non si è costituita in giudizio e non ne ha dato atto con provvedimento pubblicato nel proprio bollettino e sito internet;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, giusta dichiarazione resa nella memoria del 5 marzo 2026 dal legale di parte ricorrente e stante l’autonomia del presente ricorso rispetto ad altri calendarizzati ad altra udienza di smaltimento;
Ritenuto che l’andamento del giudizio giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma con l'intervento dei magistrati:
DO VO, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
OM LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM LI | DO VO |
IL SEGRETARIO