Articolo 8 della Legge 12 marzo 1968, n. 259
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 aprile 1968
Art. 8.
Il primo comma dell'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , e' sostituito dal seguente:
"Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito, allo scambio e trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria durante le assenze per congedo, malattia, od altro legittimo impedimento degli stessi".
Entrata in vigore il 17 aprile 1968