TAR Roma, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 21
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Decreto presidenziale 24 luglio 2025
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Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per insussistenza del presupposto del ricorso collettivo

    Il Collegio ha confermato l'inammissibilità del ricorso collettivo, poiché il Comitato Sostituti alla Guida Taxi, raggruppando numerosi taxisti precari, presenta fisiologiche differenziazioni di interesse tra coloro che desiderano annullare il bando e coloro che, avendo partecipato, potrebbero avere interesse all'acquisizione della licenza o comunque alla prosecuzione della procedura. Questo conflitto di interessi mina la legittimazione ad agire del Comitato e si ripercuote sull'intera collettività dei ricorrenti.

  • Improcedibile
    Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti, diretti verso le determinazioni di approvazione delle graduatorie, rende improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. L'annullamento del bando, atto presupposto, non ha effetto caducante automatico sull'atto finale (graduatoria) se quest'ultimo non è stato tempestivamente e validamente impugnato. Le eventuali illegittimità del bando viziano l'atto finale, ma tale invalidità derivata deve essere fatta valere con l'impugnazione dell'atto conclusivo del procedimento.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    La determinazione che approva le graduatorie di merito non definitive e l'elenco degli esclusi può essere considerata immediatamente lesiva solo per i candidati esclusi. Poiché non risulta che i ricorrenti persone fisiche siano inclusi nell'elenco degli esclusi, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per conflitto di interessi all'interno del ricorso collettivo

    Con i secondi motivi aggiunti, che impugnano le graduatorie definitive, si acuisce la situazione di conflitto di interessi rispetto alla domanda caducatoria del bando e alla posizione del Comitato, portatore di interessi eterogenei non assimilabili a quelli dei candidati persone fisiche. Analoghe considerazioni valgono per i terzi motivi aggiunti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per conflitto di interessi all'interno del ricorso collettivo

    Con i secondi motivi aggiunti, che impugnano le graduatorie definitive, si acuisce la situazione di conflitto di interessi rispetto alla domanda caducatoria del bando e alla posizione del Comitato, portatore di interessi eterogenei non assimilabili a quelli dei candidati persone fisiche. Analoghe considerazioni valgono per i terzi motivi aggiunti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per conflitto di interessi all'interno del ricorso collettivo

    Con i terzi motivi aggiunti, che impugnano l'atto di scorrimento della graduatoria, si acuisce la situazione di conflitto di interessi rispetto alla domanda caducatoria del bando e alla posizione del Comitato, portatore di interessi eterogenei non assimilabili a quelli dei candidati persone fisiche.

  • Inammissibile
    Assenza di autonoma lesività dell'atto impugnato

    L'atto di scorrimento della graduatoria, in disparte l'assenza di autonoma lesività, è impugnato in un contesto di conflitto di interessi che rende il ricorso collettivo inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 21
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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