Decreto presidenziale 24 luglio 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11341/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11341 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comitato Sostituti Alla Guida Taxi OM AL, in persona del legale rappresentante pro tempore, FA PR, TE RZ, AD CI, IO IZ, MI NE, NE TT, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Coccoli, Guerrino Petillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM AL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Società Cooperativa, Samarcanda – Società Cooperativa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione cautelare:
- per quanto di ragione, del bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 nuove licenze taxi, indetto da OM AL ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
- della determina dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti n. 1201 del 30.08.2024, di approvazione del medesimo bando;
- ove occorrer possa, della delibera di Assemblea Capitolina n. 51/2021, recante l’approvazione del Regolamento del servizio pubblico non di linea, successivamente integrato e modificato con delibere di Assemblea Capitolina nn. 100/2023 e 2/2024, anch’esse impugnate;
- sempre ove occorre possa, della determinazione dirigenziale n. 1433 del 18.10.2024, avente ad oggetto “approvazione elenchi dei candidati ammessi e dei candidati ammessi con riserva” alla prova scritta di cui agli artt. 12 e 13 del Bando;
- ancora ove occorre possa, della determinazione dirigenziale n. 1432 del 18.10.2024, avente ad oggetto “approvazione elenco candidati esclusi” dalla medesima prova scritta”;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti, ivi comprese le deliberazioni di Giunta Capitolina nn. 253 del 16.07.2024 e 287 del 1.08.2024.
Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:
- della determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di OM AL prot. QG/50434/2025, rep QG/2343/2025 del 7.10.2025 avente ad oggetto: “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) licenze taxi – scorrimento graduatorie”, con cui si è determinato di procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 118 del 3.04.2025, per la completa assegnazione delle 1000 licenze taxi previste dalla procedura concorsuale in oggetto;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti;
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
previa sospensione cautelare:
- per quanto di ragione, della deliberazione di Giunta Capitolina n. 58 del 25.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - Approvazione graduatorie idonei all'assegnazione delle licenze”, ivi compresi i relativi allegati A (graduatoria licenze di tipologia ordinaria) e B (graduatoria licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto dei disabili);
- sempre per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale prot. n. QG/278/2025 del 21.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - presa d'atto degli esiti dell'istruttoria svolta da OM Servizi per la Mobilità S.r.l.”;
- ancora per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale prot. n. QG/289/2025 del 24.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - approvazione elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale non in regola con i requisiti previsti dall'art. 2 del bando” ivi compreso il relativo allegato A (Elenco degli esclusi);
- ancora per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale prot. n. QG/291/2025 del 24.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - attestazione della regolarità della formazione delle graduatorie definitive e della chiusura del procedimento di selezione”;
- ancora, per quanto di ragione, della deliberazione di Giunta Capitolina n. 118 del 03.04.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - Approvazione graduatorie idonei all'assegnazione delle licenze in modifica della deliberazione di Giunta Capitolina n. 58/2025”;
- ancora, per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale rep. n. QG/509/2025 del 02.04.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi – Rettifica determinazione dirigenziale n. 289 del 24 febbraio 2025 e approvazione nuovo elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale non in regola con i requisiti previsti dall’art. 2 del bando”;
- ancora, per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale rep. n. QG/510/2025 del 02.04.2025, con la quale si è attestata la regolarità dell’ulteriore procedura istruttoria e della formazione delle nuove graduatorie;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti;
Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti:
- della determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di OM AL prot. QG/50434/2025, rep QG/2343/2025 del 7.10.2025 avente ad oggetto: “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) licenze taxi – scorrimento graduatorie”, con cui si è determinato di procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 118 del 3.04.2025, per la completa assegnazione delle 1000 licenze taxi previste dalla procedura concorsuale in oggetto;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IG BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a OM AL ed alle società controinteressate a mezzo pec in data 31.10.2024 e depositato il 4.11.2024, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- per quanto di ragione, del bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 nuove licenze taxi, indetto da OM AL ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
- della determina dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti n. 1201 del 30.08.2024, di approvazione del medesimo bando;
- ove occorrer possa, della delibera di Assemblea Capitolina n. 51/2021, recante l’approvazione del Regolamento del servizio pubblico non di linea, successivamente integrato e modificato con delibere di Assemblea Capitolina nn. 100/2023 e 2/2024, anch’esse impugnate;
- sempre ove occorre possa, della determinazione dirigenziale n. 1433 del 18.10.2024, avente ad oggetto “approvazione elenchi dei candidati ammessi e dei candidati ammessi con riserva” alla prova scritta di cui agli artt. 12 e 13 del Bando;
- ancora ove occorre possa, della determinazione dirigenziale n. 1432 del 18.10.2024, avente ad oggetto “approvazione elenco candidati esclusi” dalla medesima prova scritta”;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti, ivi comprese le deliberazioni di Giunta Capitolina nn. 253 del 16.07.2024 e 287 del 1.08.2024.
2. Con la presente iniziativa processuale, i ricorrenti avversano il bando straordinario per l’assegnazione di 1000 nuove licenze taxi.
3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito rubricate, e come articolate nel relativo atto processuale:
3.1 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 4, L. 21/1992. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 4, L.R. LAZIO 58/1993. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA, CONFUSIONE E PERPLESSITÀ, SVIAMENTO DI POTERE E CONTRADDITTORIETÀ.
3.2 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, L. 248/2006. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA, CONFUSIONE E PERPLESSITÀ, SVIAMENTO DI POTERE E CONTRADDITTORIETÀ. ILLEGITTIMITÀ DERIVANTE DALL’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 6, LETT. B), DELLA LEGGE 248/2006 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 41, 97 E 117 COST.
3.3 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA, CONFUSIONE E PERPLESSITÀ, SVIAMENTO DI POTERE E CONTRADDITTORIETÀ.
4. In data 7.11.2024 si costituiva in giudizio OM AL, per resistere al ricorso sulla base delle argomentazioni di cui alle memorie difensive successivamente versate in atti.
5. Alla camera di consiglio del 4.12.2024, il Tribunale disponeva il differimento della trattazione della domanda cautelare, in ragione del manifestato proposito di presentare motivi aggiunti.
6. Con successivi motivi aggiunti (primi motivi aggiunti), notificati a mezzo pec in data 24.1.2025 e depositati il 29.1.2025, la parte ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti prot. n. QG/1642/2024 del 26.11.2024, con cui OM AL ha proceduto ad approvare le graduatorie di merito, non definitive, di cui all’art. 14 del bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 nuove licenze taxi (allegati A e B alla suddetta d.d.) nonché l’elenco dei candidati che non hanno superato la prova concorsuale prevista dal medesimo bando (allegato C alla suddetta d.d.);
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti.
Venivano proposte le censure già prospetta con il ricorso introduttivo, instando per l’illegittimità in via derivata degli atti impugnati.
7. Alla camera di consiglio del 12.3.2025, il Tribunale prendeva atto della rinuncia alla sospensiva da parte della difesa dei ricorrenti, anche in vista della presentazione di ulteriori motivi aggiunti.
8. Con ulteriori motivi aggiunti (secondi motivi aggiunti), notificati a mezzo pec in data 28.4.2025 e depositati il 29.4.2025, la parte ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- per quanto di ragione, della deliberazione di Giunta Capitolina n. 58 del 25.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - Approvazione graduatorie idonei all'assegnazione delle licenze”, ivi compresi i relativi allegati A (graduatoria licenze di tipologia ordinaria) e B (graduatoria licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto dei disabili);
- sempre per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale prot. n. QG/278/2025 del 21.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - presa d'atto degli esiti dell'istruttoria svolta da OM Servizi per la Mobilità S.r.l.”;
- ancora per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale prot. n. QG/289/2025 del 24.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - approvazione elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale non in regola con i requisiti previsti dall'art. 2 del bando” ivi compreso il relativo allegato A (Elenco degli esclusi);
- ancora per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale prot. n. QG/291/2025 del 24.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - attestazione della regolarità della formazione delle graduatorie definitive e della chiusura del procedimento di selezione”;
- ancora, per quanto di ragione, della deliberazione di Giunta Capitolina n. 118 del 03.04.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - Approvazione graduatorie idonei all'assegnazione delle licenze in modifica della deliberazione di Giunta Capitolina n. 58/2025”;
- ancora, per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale rep. n. QG/509/2025 del 02.04.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi – Rettifica determinazione dirigenziale n. 289 del 24 febbraio 2025 e approvazione nuovo elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale non in regola con i requisiti previsti dall’art. 2 del bando”;
- ancora, per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale rep. n. QG/510/2025 del 02.04.2025, con la quale si è attestata la regolarità dell’ulteriore procedura istruttoria e della formazione delle nuove graduatorie;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti.
Venivano proposte le censure già prospetta con il ricorso introduttivo, instando per l’illegittimità in via derivata degli atti impugnati.
9. Alla camera di consiglio del 21.5.2025, il Tribunale prendeva atto della rinuncia alla sospensiva da parte della difesa dei ricorrenti, che sollecitava comunque la fissazione a breve termine dell’udienza per la trattazione nel merito del ricorso.
10. Seguiva il deposito di ampia documentazione e scritti difensivi, a cura delle parti.
11. Con ulteriori motivi aggiunti (terzi motivi aggiunti), notificati a mezzo pec in data 27.11.2025 e depositati il 1.12.2025, la parte ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale, per l’annullamento:
- della determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di OM AL prot. QG/50434/2025, rep QG/2343/2025 del 7.10.2025 avente ad oggetto: “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) licenze taxi – scorrimento graduatorie”, con cui si è determinato di procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 118 del 3.04.2025, per la completa assegnazione delle 1000 licenze taxi previste dalla procedura concorsuale in oggetto;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti.
Venivano proposte le censure già prospetta con il ricorso introduttivo, instando per l’illegittimità in via derivata degli atti impugnati.
12. All’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025, il Collegio ha acquisito preliminarmente la rinuncia di tutte le parti (presenti e ritualmente costituite), come constatato a verbale, ai termini a difesa in relazione alla proposizione degli ultimi motivi aggiunti di gravame (terzi motivi aggiunti), sopravvenuti in limine, e la conseguente disponibilità delle stesse alla trattazione dell’affare, anche in ragione della circostanza che, con i terzi motivi aggiunti, non si propongono nuove censure e non si modifica in alcun modo il thema decidendum della controversia.
Dopo ampia discussione, la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previo rilievo d’ufficio del Collegio, ai sensi dell’art.73, co.2 cpa, dei seguenti possibili profili di rito:
- in relazione a tutti i ricorsi, (comune) inammissibilità in quanto proposti in forma collettiva nonostante l’esistenza di un conflitto di interessi in relazione alla posizione del ricorrente Comitato sostituti alla guida;
- in relazione al primo ricorso per motivi aggiunti, inammissibilità per carenza di interesse, in ragione dell’assenza di lesività immediata degli atti impugnati;
- in relazione al secondo e al terzo ricorso per motivi aggiunti, inammissibilità in quanto proposti in forma collettiva nonostante l’esistenza di un conflitto di interessi in relazione alla posizione del ricorrente Comitato sostituti alla guida, da un lato, e gli ulteriori concorrenti, dall’altro;
- in relazione al ricorso introduttivo, improcedibilità conseguente alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le graduatorie.
13. Il Collegio esamina dapprima i profili in rito del ricorso, con le risultanze di seguito esposte, confermative dei rilievi avanzati nel corso della pubblica udienza.
Per tutti i ricorsi, proposti in forma collettiva, va confermata, in primo luogo, l’inammissibilità per insussistenza del relativo presupposto.
Secondo il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, il ricorso può essere presentato in modalità collettiva, purchè sussistano due requisiti (cfr., sul tema, quam multis, Tar OM, 24.3.2025, n.5947): uno di segno di positivo (identità delle posizioni sostanziali e processuali anche in rapporto all’identità delle tesi difensive), l’altro di segno negativo (assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, fra le parti).
Nella fattispecie, sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti annoverano, fra i ricorrenti, il “Comitato Sostituti alla guida taxi OM AL”, unitamente ad alcuni taxisti persone fisiche.
Come si ricava dalla stessa esposizione in fatto della parte ricorrente, detto Comitato è un’associazione composta da quasi ottocento “sostituti alla guida”, ovvero soggetti (definiti anche come “taxisti precari”) che operano sul territorio di OM AL quali sostituti dei titolari di licenza indisponibili al servizio per vari motivi (salute, ferie, ecc.).
E’ evidente che tale Comitato, proprio perché raggruppa una grande quantità di taxisti precari, risente della fisiologica differenziazione di posizione e interesse in merito all’odierna impugnazione, in particolar modo fra quanti hanno interesse ad annullare il bando (perché ritenuto penalizzante) e quanti, invece, vi abbiano partecipato e, in quanto collocati in graduatoria, hanno l’interesse contrario ad acquisire la licenza rilasciata all’esito del procedimento selettivo (o comunque non hanno interesse, anche per motivi diversi, alla caducazione della procedura, ad esempio allo scopo di ampliare la platea dei soggetti titolari, con cui contrattare eventuali, future sostituzioni).
Vi è quindi un chiaro conflitto di interessi, anche solo potenziale, all’interno del Comitato in questione, che, da un lato, fa dubitare della legittimazione ad agire del Comitato stesso e, per converso, si ripercuote sull’intera gamma degli altri partecipanti, i quali, viceversa, pur appartenenti alla medesima categoria professionale, hanno manifestato, aderendo al ricorso, l’interesse all’impugnazione del bando e dei successivi atti applicativi.
Il ricorso, siccome integrato dai tre motivi aggiunti, va quindi dichiarato inammissibile.
Ciò posto, ad abundantiam, vanno pure confermati gli ulteriori vizi in rito dell’azione.
Quanto al ricorso introduttivo, viene inoltre ad emersione un profilo di improcedibilità del gravame, per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base dell’orientamento di seguito diffusamente esposto, in ragione dell’inammissibilità (per quanto sopra detto) dei secondi motivi aggiunti, a mezzo dei quali sono state gravate le graduatorie di concorso:
“La declaratoria di inammissibilità dei due ricorsi per motivi aggiunti, diretti nei confronti delle determinazioni recanti approvazione delle graduatorie del concorso e dei relativi atti correlati rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, anche il ricorso introduttivo, a mezzo del quale si è impugnato il bando, chiedendone la relativa caducazione.
In argomento, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza anche del Consiglio di Stato si deve, infatti, escludere che si versi in una ipotesi di invalidità ad effetto caducante, tale per cui l’annullamento dell’atto presupposto (bando di concorso) si estenda automaticamente a quello consequenziale (atto di approvazione della graduatoria), ove quest’ultimo non sia stato tempestivamente e/o validamente impugnato, atteso che “le eventuali illegittimità del bando si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante)”, con conseguente onere di impugnarlo anche laddove il bando sia già stato fatto oggetto di gravame (in tal senso, ex multis, questo Tribunale, Sezione V, n. 16856/2025 ed i numerosi precedenti ivi richiamati).
Ben si comprende, difatti, come “Con l'approvazione dell'atto finale della procedura concorsuale vengono in gioco le posizioni dei concorrenti utilmente graduati, che hanno interesse a contraddire sulla domanda di annullamento del bando, con la conseguenza che, a fronte di detta evenienza, va, dunque, escluso ogni effetto caducante sull'atto consequenziale, dovendosi assicurare, a mezzo dell'impugnazione dell'atto conclusivo della procedura concorsuale, la presenza in giudizio dei controinteressati a garanzia del principio del contraddittorio” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 4 marzo 2013, n. 1273; Sezione VI, 27 novembre 2012, n. 5986).
In sostanza, dunque, “la possibilità di impugnare gli atti preparatori non può tradursi in un esonero dall'onere di impugnare anche l'atto finale del procedimento, in quanto la circostanza che detto atto possa essere affetto in via derivata dai vizi dell'atto preparatorio non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del procedimento impugnatorio, per cui, in mancanza, l'atto finale si consolida e non è più impugnabile” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 18 ottobre 2017, n. 4814).
Ne discende, pertanto, come la mancata e/o invalida impugnazione della graduatoria finale di una selezione pubblica si traduca in una causa di improcedibilità del ricorso avverso il bando poiché, dal richiesto annullamento dello stesso, non deriverebbe in capo all'interessato alcun concreto vantaggio, ormai versando l’atto conclusivo della procedura in una irreversibile condizione di inoppugnabilità (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 10 luglio 2019, n. 4858)”.
I primi motivi aggiunti dell’odierno giudizio sono, poi, inammissibili, per carenza di interesse.
Con tale ricorso, infatti, viene impugnata la determinazione del 26.11.2024, con la quale l’Amministrazione ha approvato le graduatorie di merito non definitive e, altresì, individuato i soggetti esclusi. Atteso che tale determina, in ragione della non definitività delle graduatorie, può essere considerata immediatamente lesiva solo nella parte in cui ha individuato gli esclusi e tuttavia non risulta dalla prospettazione di parte che i ricorrenti (persone fisiche) siano contemplati nell’elenco degli esclusi, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Quanto ai secondi motivi aggiunti, inoltre, con i quali sono state impugnate le graduatorie definitive, non essendo specificato se i ricorrenti persone fisiche siano stati esclusi e anzi presumendosi il contrario, si acuisce la situazione di conflitto di interesse rispetto alla domanda caducatoria del bando ed alla posizione del Comitato, per quanto sinora detto, portatore statutario di interessi eterogenei, non assimilabili a quelli dei candidati/ricorrenti persone fisiche. Analogo discorso può essere prospettato per i terzi motivi aggiunti, sopraggiunto in limine, con il quale si impugna l’atto di scorrimento della graduatoria in esito alle procedure di verifica e di invito alla liquidazione del contributo previsto da bando, in disparte l’assenza di autonoma lesività dello stesso.
Fermo quanto precede, il Collegio ritiene comunque di evidenziare l’infondatezza complessiva dei motivi di gravame.
In merito alla “preferenza” da accordare ai sostituti alla guida, non sussiste la denunziata violazione dell’art.8, co.4 L.n.21/92 (primo motivo), atteso che la norma in questione, nel qualificare come “titolo preferenziale” l’esperienza svolta nella predetta qualità, lascia alla discrezionalità del Comune il compito di declinare, nel contesto del bando di assegnazione, il peso dell’esperienza maturata, né obbliga il Comune a concepire l’esperienza in questione in termini di causa di preferenza nel senso di cui all’art.16 Dpr n.487/94, ossia di un criterio preferenziale nei concorsi, che peraltro opererebbe solo a parità di punteggio complessivo nella graduatoria finale della procedura, ovvero quale ipotesi di preferenza assoluta rispetto ai concorrenti estranei alla categoria in questione. Inoltre, parte ricorrente non ha fornito prova che la tematica sarebbe in concreto rilevante con riguardo alle graduatorie impugnate.
Ulteriormente, per quanto concerne la censura di cui al terzo motivo, non appare irragionevole la scelta del Comune, conclamata all’art.13 del bando, di assegnare un punteggio suppletivo da 0,1 (per l’esperienza di almeno sei mesi) fino a 5,3 (max 10 anni), sulla base di un incremento costante, dopo la prima annualità di esperienza, di 0,5 punti per singola annualità. In tal senso, non sembrano privi di adeguata giustificazione sia la scelta di limitare il peso massimo del criterio preferenziale (10 punti), per evitare di avvantaggiare in modo eccessivo i candidati della categoria in questione, sia quella di assegnare un peso minoritario (comunque non irrilevante) agli intervalli ricompresi nella prima annualità (0,1 entro i sei mesi; 0,3 entro l’anno), in ragione della scarsa consistenza dell’esperienza acquisita in un così breve lasso temporale.
Con riguardo alla previsione del rilascio a titolo oneroso delle licenze (secondo motivo), essa è espressamente sancita dal vigente quadro normativo; in particolare:
a) dall’art.6 d.l. n.223/2006, convertito dalla L.n.246/2006 (cd. Legge Bersani), che alla lett.b) prevede la possibilità di bandire concorsi straordinari per licenze taxi a titolo gratuito o oneroso;
b) dall’art.37, co.2, lett. m), n.1) d.l. 201/2011, convertito dalla l.n.214/2011, che stabilisce identica alternativa, aggiungendo che, in ipotesi di rilascio a titolo oneroso, “i proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza”. I proventi vanno redistribuiti, in misura non inferiore all’80%, ai titolari di licenza;
c) in ultimo, dall’art.3, co.2-3 del decreto legge n.104/2023, convertito dalla L.n.136/2023, che recita: “Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto ((...)) sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge ((22 dicembre 2011, n. 214)), e ai principi di cui al (( numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m) )), a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135”. Tale norma, dunque, facoltizza i comuni ad incrementare il numero di licenze taxi (entro il limite del 20% di quelle rilasciate), obbligando (in tale ipotesi), al rilascio a titolo oneroso delle licenze, allo scopo di compensare la perdita di valore delle licenze in essere.
Dunque, stante il vigente quadro normativo, come da ultimo fissato dall’art.3 d.l .n.104/2023, per il Comune di OM (una volta ravvisata l’esigenza di incremento delle licenze) si imponeva l’adozione del rilascio a titolo oneroso, e altresì, la corresponsione di un corrispettivo di cui almeno l’80% da riconoscere ai soggetti allo stato titolari di licenza. Il bando, peraltro, come previsto dal terzo comma dell’art.3 d.l. 104/2023, è stato ritualmente sottomesso e approvato dall’Autorità di regolazione dei trasporti (RT).
A dispetto di quanto opinato dalla parte ricorrente, la censura di incostituzionalità dell’art.37, co.2, ett. m) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (come anche delle restanti previsioni che ammettono o impongono il rilascio a titolo oneroso) appare manifestamente infondata, atteso che l’assegnazione della licenza attribuisce all’assegnatario un titolo per l’esercizio di un’attività economica che, sia pure non più soggetta a regime concessorio ma autorizzatorio (v. art.5, lett. d L.n.21/92), tuttavia non può definirsi integralmente liberalizzata, dal momento che spetta pur sempre ai comuni determinare il numero massimo di vetture adibite al servizio (art.5, lett. a- L.n.21/92), allo scopo evidente di salvaguardare interessi di natura generale (contrasto al congestionamento del traffico, all’inquinamento urbano, ecc.). L’assegnazione della licenza, sia pure a titolo oneroso, costituisce dunque, per il beneficiario, l’attribuzione di un oggettivo vantaggio economico (giacchè lo stesso acquisisce una posizione differenziata da quella della collettività e del quisque de populo) e di un conseguente titolo, avente quotazione nel mercato e, come tale, ivi collocabile mediante trasferimento a titolo oneroso. Non appare pertanto né ultronea, né in contrasto con il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica (rif. art.41 Cost.), la previsione del rilascio a titolo oneroso della licenza, né il meccanismo concorsuale dell’assegnazione (doveroso, in ultima analisi, proprio in ragione della limitazione dei titoli rilasciabili- v. art.12 L.n.241/90), posto che il beneficiario (il quale volontariamente accede al concorso) riceve un’utilità economicamente consistente, differenziata e non attribuibile aliunde a qualsivoglia pretendente. Peraltro, a fronte del rilascio della licenza, insorgono in capo al Comune obblighi di vigilanza e controllo nei confronti dei licenziatari, tali da giustificare ulteriormente, per altro verso, l’imposizione di un contributo economico a carico degli stessi ed a parziale copertura dei costi dell’ente pubblico.
Non è poi irragionevole la previsione recata dall’art.6 della l.n.248/2006 (Legge Bersani) in merito alla necessitò che (almeno) una quota dell’80% dei proventi derivanti dal rilascio sia assegnata agli attuali titolari di licenza. Infatti, l’incremento delle licenze, deciso dal Comune, determina inequivocabilmente sia un deprezzamento dei titoli in circolazione (come detto, aventi valore di mercato ed autonomamente alienabili così come acquistati in precedenza a condizioni di mercato dagli attuali titolari) secondo la legge fondamentale dell’economia (l’incremento dell’offerta abbassa il valore del bene) e, in parallelo, riduce i margini di ricavo per i taxisti. Sotto tale profilo, se è ben vero che sia OM AL (nel documento denominato “Studio del fabbisogno delle
licenze taxi sul territorio di OM AL”) sia la stessa RT (nel parere reso in 30.5.2024, di approvazione del bando di concorso) stimano la necessità di un ulteriore incremento delle licenze per fare fronte alle reali esigenze di servizio (per addivenire, nel complesso, secondo OM AL a 2330 licenze aggiuntive rispetto all’attuale numero di 7.715, incluse le 1000 messe a bando all’attualità), nondimeno si è messo in evidenza come tali considerazioni siano frutto di una stima provvisoria, da ri-valutare in relazione all’impatto dell’immissione delle 1000 licenze previste nel bando in esame nonché in relazione all’andamento del mercato e del fabbisogno, a sua volta dipendente da variabili di natura generale (andamento dell’economia e del turismo) ma anche particolare (sviluppo del servizio pubblico di trasporto). In ogni caso, come detto, resta il deprezzamento oggettivo del titolo in dipendenza dall’incremento del numero di licenze.
L’infondatezza del motivo di ricorso si appalesa anche con riferimento al quantum del contributo previsto dal bando quale condizione affinchè colui che abbia superato le prove di concorso possa effettivamente ricevere la licenza e operare sul mercato.
In conformità a quanto previsto dalla delibera giuntale n.287/2024, l’art.6 del bando di concorso subordina l’effettivo rilascio della licenza ad un contributo economico, da versare al Comune, pari ad euro 75.500,00 per la tipologia ordinaria (800 licenze) ed euro 52.850,00 per il trasporto di persone con disabilità (200 licenze), entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di attribuzione della licenza (rif. art.8 bando).
La parte ricorrente non ha assolto all’onere di comprovare in giudizio l’insostenibilità o l’irragionevolezza dei relativi importi, considerato vieppiù che, come rilevato dalla stessa RT nel parere reso al Comune, il valore commerciale medio della licenza taxi a OM si aggira attorno alla somma di euro 129.000,00, superiore di oltre il 70% all’importo del contributo richiesto dal Comune per la licenza ordinaria.
In ordine, poi, alla mancata previsione di clausole di rateazione o dilazione, si evidenzia che trattasi di censure che impingono, inammissibilmente, nella discrezionalità amministrativa dell’ente, rilevato vieppiù che una simile forma di pagamento accresce le difficoltà gestionali del Comune nel controllo dei pagamenti e, in ogni caso, al taxista interessato non è impedita la possibilità di ricorrere, all’uopo, al credito per soddisfare la riferita esigenza.
14. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso, siccome integrato da motivi aggiunti, va dichiarato inammissibile.
Stante l’infondatezza sostanziale dei ricorsi, le spese processuali seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente nei confronti di OM AL, per essere liquidate come indicato in dispositivo, mentre nulla è dovuto nei riguardi delle società controinteressate in epigrafe, non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e siccome integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile.
Condanna altresì i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore di OM AL, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge. Nulla nei confronti delle controinteressate in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IE RA, Presidente
IG BI, Primo Referendario, Estensore
NA IG, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG BI | IE RA |
IL SEGRETARIO