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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 4400/2018 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attore/opponente
con il patrocinio dell'avv. PRIOLO FILOMENA,
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuta/opposta
con il patrocinio dell'avv. LATELLA FRANCESCA MARIA e dell'avv. MANTI MARIANNA.
*
Conclusioni per l'attore opponente:
pagina 1 di 14 “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria
istanza, eccezione e difesa: • Revocare il Decreto Ingiuntivo
emesso nei confronti del sig. notificato Parte_1
in data 11.10.2018, nonché ogni ulteriore atto esecutivo, in
quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto. IN VIA
RICONVENZIONALE: Dichiarare l'inadempimento contrattuale
posto in essere dalla e conseguentemente Controparte_1
condannare la stessa al pagamento del Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale patito dal sig.
[...]
che qui si quantifica in € 5.150,00 come da Parte_1
consulenza in atti;
Condannare la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
delle spese comprensive del contributo unificato, competenze
ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore che rilascia la dichiarazione di
rito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni per la convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Rigettare
l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2)
per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 542/2016
del Tribunale di Reggio Calabria, per il solo importo di €
6.000,00, o entro i diversi limiti in cui la statuizione
verrà modificata, atteso il pagamento delle somme portate
pagina 2 di 14 dalla fattura n. 3 del 2012; 3) in ogni caso, rigettare la
domanda riconvenzionale dell'opponente, innanzitutto perché
detto committente è decaduto dalla possibilità di proporla,
e, in subordine, per intervenuta prescrizione del diritto al
preteso risarcimento;
e comunque, nel merito, perché
infondata e pretestuosa;
4) in caso di revoca del decreto
ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare comunque, che il
Sig. deve corrispondere alla Parte_1 CP_1
(già ), detratti gli anticipi versati,
[...] Controparte_3
l'importo complessivo di € 6.000,00 in forza del contratto di
appalto intercorso tra le parti;
5) per l'effetto, condannare
il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 [...]
(già , in persona del legale CP_1 Controparte_3
rappresentante p.t, dell'importo complessivo di € 6.000,00,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al
soddisfo; 6) condannare l'opponente al pagamento di spese e
competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore
del procuratore costituito”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 21.11.2018, premettendo che: Parte_1
- il 30.5.2016 il Tribunale di Reggio Calabria emetteva il decreto ingiuntivo n. 542/2016, ove gli veniva intimato pagina 3 di 14 di pagare la somma di € 11.000,00 in favore della derivante dal mancato Controparte_2
pagamento delle fatture:
o n. 3 del 16.2.2012 dell'importo di € 5.000,00 (doc.
2, monitorio – ; Controparte_1
o n. 4 del 14.5.2012 dell'importo di € 6.000,00 (doc.
3, monitorio;
Controparte_1
la cui emissione trovava titolo nell'esecuzione di un appalto d'opera intervenuto tra le parti.
All'uopo l'opponente esponeva:
− di essere proprietario di un immobile sito in Reggio
Calabria, via delle Camelie;
− che con contratto di appalto del 22.11.2011 (doc. 1, monitorio - , incaricava la società CP_1 CP_3
, oggi di eseguire lavori di
[...] Controparte_1
“sistemazione esterno con realizzazione rampa di
accesso” per un importo complessivo di € 16.000,00, di cui € 5.000,00 versati come acconto al momento dell'inizio dei lavori;
− che a mezzo di bonifico bancario del 14.5.2012 dell'importo di € 5.000,00 (doc. 3 – ) veniva Pt_1
saldata la fattura n. 3 del 16.2.2012;
− che la fattura n. 4 del 14.5.2012 veniva saldata attraverso il versamento della somma in contanti,
pagina 4 di 14 consegnati a come da buono di Parte_2
consegna del 2.6.2012 (doc. – ); Pt_1
− sul presupposto di cui al punto precedente eccepiva l'inesistenza del credito, atteso l'integrale pagamento;
eccepiva inoltre:
- che i lavori non venivano eseguiti a regola d'arte;
- che la difettosa esecuzione dei lavori cagionava un danno pari ad € 5.000,00;
citava in giudizio chiedendo la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'esecuzione dei lavori non a regola d'arte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
14.2.2019, si costituiva in giudizio in Controparte_4
qualità di legale rappresentante della il Controparte_1
quale riconosceva di aver ricevuto bonifico bancario a saldo della fattura n. 3 del 16.2.2012 dell'importo di € 5.000,00 e che, conseguentemente, rimaneva insoluta esclusivamente la fattura n. 4 del 14.5.2012 dell'importo di € 6.000,00.
Nel merito contestava la ricostruzione dell'opponente eccependo che il buono di consegna del 2.6.2011, (doc. 2 –
), riportando una antecedente alla stipula del Pt_1
contratto di appalto del 22.11.2011, non poteva riferirsi al saldo della fattura n. 4 del 14.5.2012.
pagina 5 di 14 Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione, della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto opposto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
7.3.2019, la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 14.5.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c., la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
*
1. Eccezione di pagamento
Quale unico motivo di opposizione il committente, Parte_1
, ha eccepito l'integrale pagamento del prezzo
[...]
dell'appalto eseguito da pari a 16.000,00 €. CP_1
Ciò darebbe la stura all'inesistenza del credito ingiunto.
La censura è parzialmente fondata.
Ed invero è pacifico che il abbia pagato l'importo di Pt_1
5.000,00 € a titolo di acconto dell'appalto in contesa,
atteso che tale circostanza veniva dedotta da nello CP_1
stesso ricorso monitorio (pag. 2, punto 2 elenco, monitorio –
). CP_1
pagina 6 di 14 L'opponente ha altresì documentato l'integrale pagamento dell'importo postato dalla fattura n. 3 del 16.2.2018, pari a
€ 5.000,00, a mezzo di bonifico bancario del 14.5.2012 (doc.
2 – ). Pt_1
Anche il pagamento in questione, peraltro, non è stato contestato da in sede di comparsa di costituzione e CP_1
risposta, ove l'appaltatrice riconosceva espressamente che
“il credito della Società opposta portato dall'originario
D.I. e pari ad € 11.000,00 va riconsiderato posto che è vera
la circostanza del pagamento parziale del compenso,
risultando esser stata saldata (solo ed esclusivamente) la
fattura n. 3 del 2012, per l'importo di € 5.000,00 (su totali
€ 11.000,00 ancora dovuti) a mezzo di bonifico bancario”.
Ne deriva la parziale estinzione del credito ingiunto, atteso il pagamento dell'importo indicato.
Va quindi vagliata l'esistenza del residuo credito di €
6.000,00, quale differenza tra il valore complessivo delle opere eseguite e mai contestate dall'opponente e il valore dell'importo già corrisposto.
Sul punto la difesa del ha eccepito l'avvenuto Pt_1
pagamento anche di tale importo tramite versamento in contanti del saldo residuo a mani di Parte_2
figlio del rappresentante legale della società opposta pagina 7 di 14 all'epoca del pagamento, il quale al momento dei fatti che seguiva personalmente i lavori della ditta.
La tesi è parzialmente fondata.
L'opponente ha infatti documentato il pagamento in contanti della somma di 5.000,00 € al in data 2.6.2012. Pt_2
Residua pertanto un credito di 1.000,00 € in favore di CP_1
per l'esecuzione dell'appalto in contesa, tenuto conto
[...]
del prezzo (incontestato) dell'appalto di 16.000,00 €.
Orbene il pagamento in discussione è documentato dalla quietanza denominata “buono di consegna” datata 2.6.2012,
prodotta dall'opponente e sottoscritta dall'accipiens,
(doc. 3 - ), che dimostra Parte_2 Pt_1
l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore,
essendo proveniente dallo stesso creditore (art. 1199 c.c.).
Ed invero è pacifico che all'epoca del rilascio del documento il agisse in qualità di mandatario di in Pt_2 CP_1
quanto figlio dell'allora legale rappresentante della società
e direttamente incaricato dell'esecuzione dei lavori presso il . Pt_1
La circostanza è stata confermata in sede di escussione testimoniale dallo stesso accipiens, Parte_2
sentito all'udienza del 23.10.2023, il quale ha dichiarato di aver “fatto lavori di ristrutturazione e manutenzione
straordinaria in una villetta del sig. e io all'epoca Pt_1
pagina 8 di 14 seguivo i cantieri e facevo contabilità degli stessi. Non
ricordo esattamente l'ammontare del lavoro in questione, il
cantiere si è sviluppato su più step, abbiamo iniziato
intorno al 2008-2009, e in più di una occasione il sig.
ha pagato in contanti, sia pure a fronte di fattura. Pt_1
Ricordo in particolare la circostanza che mi viene chiesta
perché era l'ultimo pagamento che faceva il era Pt_1
forse il 2011, poi mi sono trasferito a Milano ed è l'ultimo
lavoro che ho seguito. Non ricordo l'importo che in quella
occasione mi ha versato il ma ricordo di avere Pt_1
firmato una ricevuta dell'avvenuto pagamento. Riconosco nella
ricevuta che mi viene esibita quella che ho compilato e
firmato io, attestante esattamente il pagamento in contanti
di cui ho appena detto. Con il sig. abbiamo fatto Pt_1
solo quel lavoro”.
Il tenore della testimonianza, attendibile in ragione della precisione nella descrizione degli eventi e della coerenza intrinseca delle dichiarazioni, sicché vi è la prova della conoscenza diretta dei fatti di causa, unitamente al rilascio della quietanza, dimostra il pagamento in contanti ad opera del della somma di € 5.000,00. Pt_1
Nessuna rilevanza assume, in senso contrario, la circostanza che la quietanza riporti una data successiva a quella di formale conclusione del contratto di appalto poiché l'opposta pagina 9 di 14 non ha documentato, ed invero nemmeno allegato, l'esecuzione di altri lavori in favore del non riconducibili Pt_1
all'appalto in questione.
In altri termini l'opposta non ha individuato “l'altro precedente contratto” intercorso tra le parti né allegato elementi indiziari diretti a dimostrare l'esistenza di un antecedente e distinta pattuizione avente ad oggetto l'esecuzione di lavori in favore del medesimo committente.
Né, infine, ha articolato mezzi di prova in tal senso.
Sicché tutti i pagamenti documentati sono riconducibili all'appalto in odierna contestazione.
Ne deriva che la ditta appaltatrice vanta un credito residuo nei confronti del , a titolo di corrispettivo Pt_1
dell'appalto in contesa, di € 1.000,00 quale differenza tra il prezzo delle opere eseguite (16.000,00 €) e il valore dell'importo già corrisposto (15.000,00 €).
Su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale,
trattandosi di debito di valuta (Cass. 11594/2004), ma non trattandosi di transazione commerciale (art. 2, d.lgs.
231/2002), a partire dal giorno della notifica del decreto ingiuntivo opposto e sino al saldo (Cass. 52087/1998; Cass.
10599/2021).
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato.
*
pagina 10 di 14
2. Domanda riconvenzionale
Va invece dichiarata l'estinzione della domanda riconvenzionale avanzata dal attesa la rinuncia a Pt_1
tale domanda esplicitata dalla difesa dell'opponente in sede di comparsa conclusionale (pag. 4, comparsa conclusionale –
, ove il procuratore dell'opponente indica “Pertanto, Pt_1
nell'interesse del sig. , con la presente comparsa Pt_1
conclusionale, all'esito di quanto emerso dall'audizione del
sig. che certifica le ragioni del sig. Parte_2
, ci si ritiene soddisfatti, insistendo, pertanto, Pt_1
esclusivamente nella revoca del Decreto Ingiuntivo emesso,
con rinuncia alla domanda riconvenzionale”).
La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.
Detta rinuncia, che si configura nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte, determina,
indipendentemente dall'accettazione della controparte,
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.
La rinuncia espressa o tacita alla domanda rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte pagina 11 di 14 personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte.
Inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c., non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti,
giacché la rinuncia a un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose.
Sicché, nel caso di specie, va dichiarata l'estinzione della domanda riconvenzionale.
*
3. Spese di lite
Il parziale accoglimento dell'opposizione (con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto) e l'accertamento del credito vantato dall'opposta in misura di gran lunga inferiore a quella indicata in sede monitoria (c.a. 1/11 del credito ingiunto) danno la stura alla condanna del convenuto opposto al pagamento delle spese processuali.
Ed invero va ritenuto che questi abbia dato causa alla lite
(Cass. 7307/2011), agendo per una somma largamente superiore al credito vantato e che avrebbe ben potuto trovare pagina 12 di 14 riconoscimento in via conciliativa stragiudiziale, sicché si configura un abuso del processo.
Le spese di lite vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore “fino a 1.100 €”
stabilito in ragione del decisum e valori tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione:
1. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da
; Parte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 542/2016 (R.G. n.
1784/2016), emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 30.5.2016;
3. accerta che il credito vantato dalla Controparte_1
(già nei confronti di Controparte_3 Parte_1
ammonta a € 1.000,00, quale importo residuo del
[...]
corrispettivo dell'appalto del 22.11.2011;
4. per l'effetto condanna a pagare alla Parte_1
(già l'importo di € Controparte_1 Controparte_3
1.000,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto sino al saldo;
pagina 13 di 14 5. condanna la (già a Controparte_1 Controparte_3
pagare in favore di le spese di lite, Parte_1
che si liquidano in € 662,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 14 di 14
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 4400/2018 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attore/opponente
con il patrocinio dell'avv. PRIOLO FILOMENA,
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuta/opposta
con il patrocinio dell'avv. LATELLA FRANCESCA MARIA e dell'avv. MANTI MARIANNA.
*
Conclusioni per l'attore opponente:
pagina 1 di 14 “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria
istanza, eccezione e difesa: • Revocare il Decreto Ingiuntivo
emesso nei confronti del sig. notificato Parte_1
in data 11.10.2018, nonché ogni ulteriore atto esecutivo, in
quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto. IN VIA
RICONVENZIONALE: Dichiarare l'inadempimento contrattuale
posto in essere dalla e conseguentemente Controparte_1
condannare la stessa al pagamento del Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale patito dal sig.
[...]
che qui si quantifica in € 5.150,00 come da Parte_1
consulenza in atti;
Condannare la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
delle spese comprensive del contributo unificato, competenze
ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore che rilascia la dichiarazione di
rito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni per la convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Rigettare
l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2)
per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 542/2016
del Tribunale di Reggio Calabria, per il solo importo di €
6.000,00, o entro i diversi limiti in cui la statuizione
verrà modificata, atteso il pagamento delle somme portate
pagina 2 di 14 dalla fattura n. 3 del 2012; 3) in ogni caso, rigettare la
domanda riconvenzionale dell'opponente, innanzitutto perché
detto committente è decaduto dalla possibilità di proporla,
e, in subordine, per intervenuta prescrizione del diritto al
preteso risarcimento;
e comunque, nel merito, perché
infondata e pretestuosa;
4) in caso di revoca del decreto
ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare comunque, che il
Sig. deve corrispondere alla Parte_1 CP_1
(già ), detratti gli anticipi versati,
[...] Controparte_3
l'importo complessivo di € 6.000,00 in forza del contratto di
appalto intercorso tra le parti;
5) per l'effetto, condannare
il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 [...]
(già , in persona del legale CP_1 Controparte_3
rappresentante p.t, dell'importo complessivo di € 6.000,00,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al
soddisfo; 6) condannare l'opponente al pagamento di spese e
competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore
del procuratore costituito”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 21.11.2018, premettendo che: Parte_1
- il 30.5.2016 il Tribunale di Reggio Calabria emetteva il decreto ingiuntivo n. 542/2016, ove gli veniva intimato pagina 3 di 14 di pagare la somma di € 11.000,00 in favore della derivante dal mancato Controparte_2
pagamento delle fatture:
o n. 3 del 16.2.2012 dell'importo di € 5.000,00 (doc.
2, monitorio – ; Controparte_1
o n. 4 del 14.5.2012 dell'importo di € 6.000,00 (doc.
3, monitorio;
Controparte_1
la cui emissione trovava titolo nell'esecuzione di un appalto d'opera intervenuto tra le parti.
All'uopo l'opponente esponeva:
− di essere proprietario di un immobile sito in Reggio
Calabria, via delle Camelie;
− che con contratto di appalto del 22.11.2011 (doc. 1, monitorio - , incaricava la società CP_1 CP_3
, oggi di eseguire lavori di
[...] Controparte_1
“sistemazione esterno con realizzazione rampa di
accesso” per un importo complessivo di € 16.000,00, di cui € 5.000,00 versati come acconto al momento dell'inizio dei lavori;
− che a mezzo di bonifico bancario del 14.5.2012 dell'importo di € 5.000,00 (doc. 3 – ) veniva Pt_1
saldata la fattura n. 3 del 16.2.2012;
− che la fattura n. 4 del 14.5.2012 veniva saldata attraverso il versamento della somma in contanti,
pagina 4 di 14 consegnati a come da buono di Parte_2
consegna del 2.6.2012 (doc. – ); Pt_1
− sul presupposto di cui al punto precedente eccepiva l'inesistenza del credito, atteso l'integrale pagamento;
eccepiva inoltre:
- che i lavori non venivano eseguiti a regola d'arte;
- che la difettosa esecuzione dei lavori cagionava un danno pari ad € 5.000,00;
citava in giudizio chiedendo la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'esecuzione dei lavori non a regola d'arte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
14.2.2019, si costituiva in giudizio in Controparte_4
qualità di legale rappresentante della il Controparte_1
quale riconosceva di aver ricevuto bonifico bancario a saldo della fattura n. 3 del 16.2.2012 dell'importo di € 5.000,00 e che, conseguentemente, rimaneva insoluta esclusivamente la fattura n. 4 del 14.5.2012 dell'importo di € 6.000,00.
Nel merito contestava la ricostruzione dell'opponente eccependo che il buono di consegna del 2.6.2011, (doc. 2 –
), riportando una antecedente alla stipula del Pt_1
contratto di appalto del 22.11.2011, non poteva riferirsi al saldo della fattura n. 4 del 14.5.2012.
pagina 5 di 14 Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione, della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto opposto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
7.3.2019, la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 14.5.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c., la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
*
1. Eccezione di pagamento
Quale unico motivo di opposizione il committente, Parte_1
, ha eccepito l'integrale pagamento del prezzo
[...]
dell'appalto eseguito da pari a 16.000,00 €. CP_1
Ciò darebbe la stura all'inesistenza del credito ingiunto.
La censura è parzialmente fondata.
Ed invero è pacifico che il abbia pagato l'importo di Pt_1
5.000,00 € a titolo di acconto dell'appalto in contesa,
atteso che tale circostanza veniva dedotta da nello CP_1
stesso ricorso monitorio (pag. 2, punto 2 elenco, monitorio –
). CP_1
pagina 6 di 14 L'opponente ha altresì documentato l'integrale pagamento dell'importo postato dalla fattura n. 3 del 16.2.2018, pari a
€ 5.000,00, a mezzo di bonifico bancario del 14.5.2012 (doc.
2 – ). Pt_1
Anche il pagamento in questione, peraltro, non è stato contestato da in sede di comparsa di costituzione e CP_1
risposta, ove l'appaltatrice riconosceva espressamente che
“il credito della Società opposta portato dall'originario
D.I. e pari ad € 11.000,00 va riconsiderato posto che è vera
la circostanza del pagamento parziale del compenso,
risultando esser stata saldata (solo ed esclusivamente) la
fattura n. 3 del 2012, per l'importo di € 5.000,00 (su totali
€ 11.000,00 ancora dovuti) a mezzo di bonifico bancario”.
Ne deriva la parziale estinzione del credito ingiunto, atteso il pagamento dell'importo indicato.
Va quindi vagliata l'esistenza del residuo credito di €
6.000,00, quale differenza tra il valore complessivo delle opere eseguite e mai contestate dall'opponente e il valore dell'importo già corrisposto.
Sul punto la difesa del ha eccepito l'avvenuto Pt_1
pagamento anche di tale importo tramite versamento in contanti del saldo residuo a mani di Parte_2
figlio del rappresentante legale della società opposta pagina 7 di 14 all'epoca del pagamento, il quale al momento dei fatti che seguiva personalmente i lavori della ditta.
La tesi è parzialmente fondata.
L'opponente ha infatti documentato il pagamento in contanti della somma di 5.000,00 € al in data 2.6.2012. Pt_2
Residua pertanto un credito di 1.000,00 € in favore di CP_1
per l'esecuzione dell'appalto in contesa, tenuto conto
[...]
del prezzo (incontestato) dell'appalto di 16.000,00 €.
Orbene il pagamento in discussione è documentato dalla quietanza denominata “buono di consegna” datata 2.6.2012,
prodotta dall'opponente e sottoscritta dall'accipiens,
(doc. 3 - ), che dimostra Parte_2 Pt_1
l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore,
essendo proveniente dallo stesso creditore (art. 1199 c.c.).
Ed invero è pacifico che all'epoca del rilascio del documento il agisse in qualità di mandatario di in Pt_2 CP_1
quanto figlio dell'allora legale rappresentante della società
e direttamente incaricato dell'esecuzione dei lavori presso il . Pt_1
La circostanza è stata confermata in sede di escussione testimoniale dallo stesso accipiens, Parte_2
sentito all'udienza del 23.10.2023, il quale ha dichiarato di aver “fatto lavori di ristrutturazione e manutenzione
straordinaria in una villetta del sig. e io all'epoca Pt_1
pagina 8 di 14 seguivo i cantieri e facevo contabilità degli stessi. Non
ricordo esattamente l'ammontare del lavoro in questione, il
cantiere si è sviluppato su più step, abbiamo iniziato
intorno al 2008-2009, e in più di una occasione il sig.
ha pagato in contanti, sia pure a fronte di fattura. Pt_1
Ricordo in particolare la circostanza che mi viene chiesta
perché era l'ultimo pagamento che faceva il era Pt_1
forse il 2011, poi mi sono trasferito a Milano ed è l'ultimo
lavoro che ho seguito. Non ricordo l'importo che in quella
occasione mi ha versato il ma ricordo di avere Pt_1
firmato una ricevuta dell'avvenuto pagamento. Riconosco nella
ricevuta che mi viene esibita quella che ho compilato e
firmato io, attestante esattamente il pagamento in contanti
di cui ho appena detto. Con il sig. abbiamo fatto Pt_1
solo quel lavoro”.
Il tenore della testimonianza, attendibile in ragione della precisione nella descrizione degli eventi e della coerenza intrinseca delle dichiarazioni, sicché vi è la prova della conoscenza diretta dei fatti di causa, unitamente al rilascio della quietanza, dimostra il pagamento in contanti ad opera del della somma di € 5.000,00. Pt_1
Nessuna rilevanza assume, in senso contrario, la circostanza che la quietanza riporti una data successiva a quella di formale conclusione del contratto di appalto poiché l'opposta pagina 9 di 14 non ha documentato, ed invero nemmeno allegato, l'esecuzione di altri lavori in favore del non riconducibili Pt_1
all'appalto in questione.
In altri termini l'opposta non ha individuato “l'altro precedente contratto” intercorso tra le parti né allegato elementi indiziari diretti a dimostrare l'esistenza di un antecedente e distinta pattuizione avente ad oggetto l'esecuzione di lavori in favore del medesimo committente.
Né, infine, ha articolato mezzi di prova in tal senso.
Sicché tutti i pagamenti documentati sono riconducibili all'appalto in odierna contestazione.
Ne deriva che la ditta appaltatrice vanta un credito residuo nei confronti del , a titolo di corrispettivo Pt_1
dell'appalto in contesa, di € 1.000,00 quale differenza tra il prezzo delle opere eseguite (16.000,00 €) e il valore dell'importo già corrisposto (15.000,00 €).
Su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale,
trattandosi di debito di valuta (Cass. 11594/2004), ma non trattandosi di transazione commerciale (art. 2, d.lgs.
231/2002), a partire dal giorno della notifica del decreto ingiuntivo opposto e sino al saldo (Cass. 52087/1998; Cass.
10599/2021).
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato.
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2. Domanda riconvenzionale
Va invece dichiarata l'estinzione della domanda riconvenzionale avanzata dal attesa la rinuncia a Pt_1
tale domanda esplicitata dalla difesa dell'opponente in sede di comparsa conclusionale (pag. 4, comparsa conclusionale –
, ove il procuratore dell'opponente indica “Pertanto, Pt_1
nell'interesse del sig. , con la presente comparsa Pt_1
conclusionale, all'esito di quanto emerso dall'audizione del
sig. che certifica le ragioni del sig. Parte_2
, ci si ritiene soddisfatti, insistendo, pertanto, Pt_1
esclusivamente nella revoca del Decreto Ingiuntivo emesso,
con rinuncia alla domanda riconvenzionale”).
La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.
Detta rinuncia, che si configura nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte, determina,
indipendentemente dall'accettazione della controparte,
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.
La rinuncia espressa o tacita alla domanda rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte pagina 11 di 14 personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte.
Inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c., non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti,
giacché la rinuncia a un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose.
Sicché, nel caso di specie, va dichiarata l'estinzione della domanda riconvenzionale.
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3. Spese di lite
Il parziale accoglimento dell'opposizione (con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto) e l'accertamento del credito vantato dall'opposta in misura di gran lunga inferiore a quella indicata in sede monitoria (c.a. 1/11 del credito ingiunto) danno la stura alla condanna del convenuto opposto al pagamento delle spese processuali.
Ed invero va ritenuto che questi abbia dato causa alla lite
(Cass. 7307/2011), agendo per una somma largamente superiore al credito vantato e che avrebbe ben potuto trovare pagina 12 di 14 riconoscimento in via conciliativa stragiudiziale, sicché si configura un abuso del processo.
Le spese di lite vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore “fino a 1.100 €”
stabilito in ragione del decisum e valori tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione:
1. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da
; Parte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 542/2016 (R.G. n.
1784/2016), emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 30.5.2016;
3. accerta che il credito vantato dalla Controparte_1
(già nei confronti di Controparte_3 Parte_1
ammonta a € 1.000,00, quale importo residuo del
[...]
corrispettivo dell'appalto del 22.11.2011;
4. per l'effetto condanna a pagare alla Parte_1
(già l'importo di € Controparte_1 Controparte_3
1.000,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto sino al saldo;
pagina 13 di 14 5. condanna la (già a Controparte_1 Controparte_3
pagare in favore di le spese di lite, Parte_1
che si liquidano in € 662,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
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