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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTIGNOLA PIETRO, Presidente
VE TO, OR
RICCI FILIPPO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ03DK01304 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ03DK01304 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ03DK01304 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 314/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ric_1 S.R.L ha agito nei confronti di Agenzia Delle Entrate – Direzione Provinciale Di Ravenna, per ottenere l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. THQ03DK01304/2024 per l'anno di imposta 2018, recante una pretesa impositiva fondato in sostanza su “maggiori ricavi della società Ric_1 srl che esercita attività di gestione di un bar accertati in via induttiva» ed a cui è stata perciò contestata una maggiore imposta IRES, IRAP e riduzione del credito IVA, ed irrogate relative sanzioni.
La ricorrente a fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1. Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione.
2. Insussistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 55 del D.P.R. n. 633/1972: carenza dei presupposti di legge.
3. Erroneità del metodo comparativo e della percentuale media di redditività applicata, nel 7.4 per cento;
4.
Illegittima applicazione delle sanzioni irrogate.
L'Ufficio ha resistito al ricorso con articolata memoria con la quale ha richiesto il rigetto di tutti i motivi di ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
La Corte dopo la discussione ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Ad avviso del Collegio l'accertamento impugnato è inficiato da gravi carenze probatorie sia all'an che nel quantum che ne inficiano la legittimità ai sensi del novellato art. 7, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992, secondo cui «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.».
2. L'Ufficio ha emesso l'Avviso impugnato, ricostruendo – in estrema sintesi – maggiori ricavi mediante l'applicazione di una percentuale media di redditività desunta da un campione di esercizi ritenuti comparabili, poi ridotta al 7,4%, con una metodologia giustificabile solo sulla scorta: A.- della valorizzazione di una registrazione contabile del 06.09.2018 relativa a “cassa contanti” con contropartita “soci c/finanziamento infruttifero”; B.- di rilievi su presunte incongruenze tra acquisti di prodotti da forno e corrispettivi giornalieri
(in particolare nei giorni festivi); C.- di rilievi sulle rimanenze finali.
Sulla base di ciò, l'Ufficio ha rideterminato «ai sensi dell'art. 39, comma 2 del D.P.R. 600/73, fermo restando un coefficiente di redditività individuato pari al 7,4%, i maggiori ricavi induttivi» e contestato maggiori imposte
IRES, IRAP e riduzione del credito IVA, irrogando le relative sanzioni. 3.- Nel caso di specie però a sostegno dell'accertamento operato mancano elementi di prova sia in base al metodo induttivo puro dell'art. 39 comma 2 sia ( a maggior ragione), sia in base al metodo induttivo analitico dell'art. 39 comma 1, in quanto la determinazione fiscale operata dall'Ufficio per un verso si fonda sulla contabilità dell'impresa non espressamente contestata dall'Ufficio e , in ogni caso, perché il versamento incriminato ( pari ad € 22.500 ) viene ritenuto tale sulla scorta di una doppia presunzione che non è ammessa dalla legge.
L'Ufficio presume infatti che il versamento operato sub specie di finanziamento soci – di modesta entità a fronte dei ricavi complessivi dell'azienda - debba considerarsi come ricavo in nero perché si presume che i soci non avrebbero avuto la capacità finanziaria di effettuare un finanziamento.
4.- Nel merito può aggiungersi che i chiarimenti forniti nei primi mesi del 2024 dalla ricorrente su richiesta dell'Ufficio non sono stati mai contestati. In tale occasione, il contribuente, oltre a fornire tutta la documentazione contabile a supporto, chiarì la provenienza della somma di € 407.555 accreditata sul suo unico conto corrente, come segue: corrispettivi e vendite come da dichiarazione IVA 226.746,00. Altri ricavi e proventi imponibili 12.000,00 IVA su vendite 22.674,60 Soci c/finanziamento infruttifero 25.000,00 Fin.to
Ban_1 n.8201 93.713,00 Altri Finanziamenti da parte di terzi 14.825,00 Incasso altri crediti vari v/terzi 12.596,49 Totale accrediti sul c/c bancario 407.555,09.
5.- Nel contesto contabile messo in luce dalla parte ricorrente il versamento in questione pari a 22.500 - registrato in conto di cassa come contro partita – andava correttamente registrato come credito;
posto che la corretta contabilizzazione dell'operazione come “Soci c/finanziamento infruttifero” costituiva chiaramente un debito per la società e non una componente positiva di reddito.
5.- In ogni caso si tratta di un'unica e isolata operazione contabile, di importo non significativo rispetto al volume d'affari della società, correttamente iscritta in contabilità come finanziamento. Laddove nella fattispecie giurisprudenziale citata dall'Ufficio, si è di fronte a somme accreditate sui conti societari ma che non erano “nemmeno riportate nel bilancio della società” mentre nel caso in esame, si tratta di somme riportate solo ed esclusivamente nel bilancio, delle quali, invece, non risulta alcuna evidenza nei rapporti finanziari. il che costituisce un indice logico ulteriore della natura meramente contabile dell'operazione: il ricavo “occulto” si caratterizza tipicamente per il percorso inverso (evidenza bancaria o di cassa non riflessa nelle scritture), non certo per una mera annotazione nel bilancio priva di qualsiasi effettivo riscontro nei rapporti finanziari.
6.- Inoltre quanto alle discrepanze tra gli acquisti e i ricavi della domenica deve ritenersi che l'accertamento dell'Ufficio risulti contraddittorio e non rispecchi la realtà dei fatti (dei luoghi e della tipologia di clientela).
In una realtà come Luogo_1, dove è ubicato il bar gestito dalla società ricorrente, è del tutto spiegabile ( e giustificato dalla tabella prodotta dalla ricorrente) che gli incassi della domenica siano inferiori rispetto a quelli del sabato;
posto che la domenica, sebbene si somministri un numero di colazioni ben più elevato rispetto agli altri giorni della settimana, da cui il maggior volume di acquisti di prodotti da forno, venga servito un numero di aperitivi, cocktails ed alcolici in genere e, quindi, di prodotti di un prezzo ben più elevato rispetto ai prodotti da forno presi a campione da parte dell'Ufficio, significativamente inferiore rispetto al sabato.
7.- Infine, quanto alle rilevate discrepanze inventariali si tratta di elementi veramente minimi e privi di rilievo considerato l'enorme varietà di prodotti gestiti nell'attività della ricorrente ( si parla di diverse centinaia di prodotti) ed il fatto che per la società si trattasse del primo esercizio.
8.- Mentre quanto alla circostanza per cui la retribuzione media dei dipendenti assunti a tempo determinato sarebbe superiore al compenso si tratta di un argomento privo di rilievo sul piano giuridico ( posto che nessuna norma impone una correlazione minima tra i due fattori o un limite minimo di compenso per i soci, come invece è previsto per i dipendenti addirittura a livello costituzionale, ex art. 36 Cost.). Al contrario deve considerarsi appropriato e conforme ad una regola di buona gestione imprenditoriale che, soprattutto in una fase di avvio dell'attività e a fronte di ingenti investimenti iniziali, i soci decidano di limitare o azzerare la propria remunerazione, privilegiando il pagamento dei dipendenti e la copertura dei costi fissi.
9.- Infine, ma solo in ordine logico e di esposizione, l'accertamento operato dall'Ufficio è gravemente inficiato anche nel quantum nel calcolo del maggior imponibile, attesa l'implausibilità del criterio comparativo e degli elementi presi a riferimento ai fini di individuare la percentuale di redditività, a fronte delle particolari caratteristiche oggettive dell'azienda gestita dal ricorrente;
laddove la determinazione di una percentuale di redditività media del 7,4% si basa su un campione di imprese palesemente eterogeneo e non comparabile.
10. Sulla sorta di tali premesse, il ricorso deve essere accolto e l'avviso impugnato annullata, con compensazione delle spese consentita dalla natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTIGNOLA PIETRO, Presidente
VE TO, OR
RICCI FILIPPO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ03DK01304 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ03DK01304 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ03DK01304 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 314/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ric_1 S.R.L ha agito nei confronti di Agenzia Delle Entrate – Direzione Provinciale Di Ravenna, per ottenere l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. THQ03DK01304/2024 per l'anno di imposta 2018, recante una pretesa impositiva fondato in sostanza su “maggiori ricavi della società Ric_1 srl che esercita attività di gestione di un bar accertati in via induttiva» ed a cui è stata perciò contestata una maggiore imposta IRES, IRAP e riduzione del credito IVA, ed irrogate relative sanzioni.
La ricorrente a fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1. Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione.
2. Insussistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 55 del D.P.R. n. 633/1972: carenza dei presupposti di legge.
3. Erroneità del metodo comparativo e della percentuale media di redditività applicata, nel 7.4 per cento;
4.
Illegittima applicazione delle sanzioni irrogate.
L'Ufficio ha resistito al ricorso con articolata memoria con la quale ha richiesto il rigetto di tutti i motivi di ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
La Corte dopo la discussione ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Ad avviso del Collegio l'accertamento impugnato è inficiato da gravi carenze probatorie sia all'an che nel quantum che ne inficiano la legittimità ai sensi del novellato art. 7, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992, secondo cui «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.».
2. L'Ufficio ha emesso l'Avviso impugnato, ricostruendo – in estrema sintesi – maggiori ricavi mediante l'applicazione di una percentuale media di redditività desunta da un campione di esercizi ritenuti comparabili, poi ridotta al 7,4%, con una metodologia giustificabile solo sulla scorta: A.- della valorizzazione di una registrazione contabile del 06.09.2018 relativa a “cassa contanti” con contropartita “soci c/finanziamento infruttifero”; B.- di rilievi su presunte incongruenze tra acquisti di prodotti da forno e corrispettivi giornalieri
(in particolare nei giorni festivi); C.- di rilievi sulle rimanenze finali.
Sulla base di ciò, l'Ufficio ha rideterminato «ai sensi dell'art. 39, comma 2 del D.P.R. 600/73, fermo restando un coefficiente di redditività individuato pari al 7,4%, i maggiori ricavi induttivi» e contestato maggiori imposte
IRES, IRAP e riduzione del credito IVA, irrogando le relative sanzioni. 3.- Nel caso di specie però a sostegno dell'accertamento operato mancano elementi di prova sia in base al metodo induttivo puro dell'art. 39 comma 2 sia ( a maggior ragione), sia in base al metodo induttivo analitico dell'art. 39 comma 1, in quanto la determinazione fiscale operata dall'Ufficio per un verso si fonda sulla contabilità dell'impresa non espressamente contestata dall'Ufficio e , in ogni caso, perché il versamento incriminato ( pari ad € 22.500 ) viene ritenuto tale sulla scorta di una doppia presunzione che non è ammessa dalla legge.
L'Ufficio presume infatti che il versamento operato sub specie di finanziamento soci – di modesta entità a fronte dei ricavi complessivi dell'azienda - debba considerarsi come ricavo in nero perché si presume che i soci non avrebbero avuto la capacità finanziaria di effettuare un finanziamento.
4.- Nel merito può aggiungersi che i chiarimenti forniti nei primi mesi del 2024 dalla ricorrente su richiesta dell'Ufficio non sono stati mai contestati. In tale occasione, il contribuente, oltre a fornire tutta la documentazione contabile a supporto, chiarì la provenienza della somma di € 407.555 accreditata sul suo unico conto corrente, come segue: corrispettivi e vendite come da dichiarazione IVA 226.746,00. Altri ricavi e proventi imponibili 12.000,00 IVA su vendite 22.674,60 Soci c/finanziamento infruttifero 25.000,00 Fin.to
Ban_1 n.8201 93.713,00 Altri Finanziamenti da parte di terzi 14.825,00 Incasso altri crediti vari v/terzi 12.596,49 Totale accrediti sul c/c bancario 407.555,09.
5.- Nel contesto contabile messo in luce dalla parte ricorrente il versamento in questione pari a 22.500 - registrato in conto di cassa come contro partita – andava correttamente registrato come credito;
posto che la corretta contabilizzazione dell'operazione come “Soci c/finanziamento infruttifero” costituiva chiaramente un debito per la società e non una componente positiva di reddito.
5.- In ogni caso si tratta di un'unica e isolata operazione contabile, di importo non significativo rispetto al volume d'affari della società, correttamente iscritta in contabilità come finanziamento. Laddove nella fattispecie giurisprudenziale citata dall'Ufficio, si è di fronte a somme accreditate sui conti societari ma che non erano “nemmeno riportate nel bilancio della società” mentre nel caso in esame, si tratta di somme riportate solo ed esclusivamente nel bilancio, delle quali, invece, non risulta alcuna evidenza nei rapporti finanziari. il che costituisce un indice logico ulteriore della natura meramente contabile dell'operazione: il ricavo “occulto” si caratterizza tipicamente per il percorso inverso (evidenza bancaria o di cassa non riflessa nelle scritture), non certo per una mera annotazione nel bilancio priva di qualsiasi effettivo riscontro nei rapporti finanziari.
6.- Inoltre quanto alle discrepanze tra gli acquisti e i ricavi della domenica deve ritenersi che l'accertamento dell'Ufficio risulti contraddittorio e non rispecchi la realtà dei fatti (dei luoghi e della tipologia di clientela).
In una realtà come Luogo_1, dove è ubicato il bar gestito dalla società ricorrente, è del tutto spiegabile ( e giustificato dalla tabella prodotta dalla ricorrente) che gli incassi della domenica siano inferiori rispetto a quelli del sabato;
posto che la domenica, sebbene si somministri un numero di colazioni ben più elevato rispetto agli altri giorni della settimana, da cui il maggior volume di acquisti di prodotti da forno, venga servito un numero di aperitivi, cocktails ed alcolici in genere e, quindi, di prodotti di un prezzo ben più elevato rispetto ai prodotti da forno presi a campione da parte dell'Ufficio, significativamente inferiore rispetto al sabato.
7.- Infine, quanto alle rilevate discrepanze inventariali si tratta di elementi veramente minimi e privi di rilievo considerato l'enorme varietà di prodotti gestiti nell'attività della ricorrente ( si parla di diverse centinaia di prodotti) ed il fatto che per la società si trattasse del primo esercizio.
8.- Mentre quanto alla circostanza per cui la retribuzione media dei dipendenti assunti a tempo determinato sarebbe superiore al compenso si tratta di un argomento privo di rilievo sul piano giuridico ( posto che nessuna norma impone una correlazione minima tra i due fattori o un limite minimo di compenso per i soci, come invece è previsto per i dipendenti addirittura a livello costituzionale, ex art. 36 Cost.). Al contrario deve considerarsi appropriato e conforme ad una regola di buona gestione imprenditoriale che, soprattutto in una fase di avvio dell'attività e a fronte di ingenti investimenti iniziali, i soci decidano di limitare o azzerare la propria remunerazione, privilegiando il pagamento dei dipendenti e la copertura dei costi fissi.
9.- Infine, ma solo in ordine logico e di esposizione, l'accertamento operato dall'Ufficio è gravemente inficiato anche nel quantum nel calcolo del maggior imponibile, attesa l'implausibilità del criterio comparativo e degli elementi presi a riferimento ai fini di individuare la percentuale di redditività, a fronte delle particolari caratteristiche oggettive dell'azienda gestita dal ricorrente;
laddove la determinazione di una percentuale di redditività media del 7,4% si basa su un campione di imprese palesemente eterogeneo e non comparabile.
10. Sulla sorta di tali premesse, il ricorso deve essere accolto e l'avviso impugnato annullata, con compensazione delle spese consentita dalla natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.