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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 6311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6311 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5840/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5840/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SARIO GIUSEPPE, con studio Parte_1 C.F._1 in VIA PER MARUGGIO, 19 74024 MANDURIA
ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. ), con Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. SINISCALCHI PAOLO, dell'avv. VALENTINI SIMONA e dell'avv. PELLEGRINI con studio in VIA PODGORA, 13 20122 MILANO
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LERARIO FILIPPO e Controparte_3 C.F._3 dell'avv. BASTA ALESSANDRO con studio in CORSO DUE MARI, 18 74100 TARANTO
ZO HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la società Parte_1 CP_2
e in qualità di editore e di direttore del settimanale “Giallo”, chiedendo l'accertamento, ai
[...] Controparte_1 sensi degli artt. 595 e 57 c.p., della natura diffamatoria dell'articolo pubblicato sul settimanale “Giallo” del 23 marzo 2022 intitolato “ un testimone riapre il caso. Per e un nuovo processo?” e Persona_1 CP_4 CP_5 la conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, quantificati nella somma di 500.000 euro pagina 1 di 6 A sostegno delle proprie domande, la attrice ha dedotto:
- di aver appreso da un'amica che sul numero 11 del Settimanale “Giallo” del 23 marzo 2022, era stata pubblicata, nell'ambito di un articolo dedicato alla vicenda giudiziaria relativa all'omicidio di Per_1
una sua foto, messa in correlazione alla posizione processuale di un'omonima, imputata e
[...] condannata in primo grado per il reato di falsa testimonianza e assolta in appello;
- che, in particolare, alla pagina 12, la didascalia riportata sotto la foto della OR riportava: “LA Pt_1
COGNATA DEL FIORAIO. AV (Taranto) cognata del fioraio Parte_1 [...]
Era stata condannata a 3 anni per falsa testimonianza, ma anche lei è stata assolta”; Parte_2
- che la pubblicazione di tale articolo, unitamente alla reazione di molti conoscenti che erano venuti a conoscenza dello stesso, aveva ingenerato nell'attrice un profondo senso di vergogna.
I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda dell'attrice, la condanna del fotografo , di cui hanno chiesto la chiamata in causa, Controparte_3
a tenere a indenne e da ogni pretesa avversaria. CP_2 Controparte_1
In particolare, i convenuti hanno dedotto che:
- la pubblicazione della foto dell'attrice era frutto di un mero errore, non connotato da volontà lesiva e determinato dall'omonimia tra l'attrice e la testimone nel processo per omicidio e dalle medesime origini pugliesi delle due donne;
- della ricerca della fotografia era stato incaricato lo studio fotografico “Foto Video Cav. ” Persona_2 ed era stata reperita dal signor;
Controparte_3
- la società aveva legittimamente acquistato i diritti per pubblicare l'immagine fornita da CP_2 uno studio fotografico ben reputato, radicato proprio nella zona ove è avvenuto l'omicidio della ragazza;
- la lettura dell'articolo consentiva di fugare ogni dubbio sul fatto che l'odierna attrice non fosse la stessa
, cui era dedicata la didascalia sull'articolo del settimanale;
Parte_1
- la didascalia della foto ritraente l'attrice, apposta all'interno della foto medesima e quindi di immediata lettura per il pubblico, riportava la sua residenza (AV) e il suo coinvolgimento come testimone in uno dei casi di cronaca nera più noti, degli ultimi anni;
tali dati erano certamente conosciuti dai tanti amici e parenti dai quali l'attrice avrebbe ricevuto numerose telefonate;
- era chiaro, pertanto, che l'omonimia e la foto pubblicata a corredo dell'articolo fossero le uniche cause di associazione dell'odierna attrice alla protagonista del servizio.
Si è costituito il terzo chiamato , chiedendo il rigetto della domanda conseguente alla richiesta di Controparte_3 manleva avanzata nei propri confronti e deducendo:
- di aver prestato la propria opera professionale a favore di per il solo servizio di cui Controparte_2 alla fattura 27/A;
- di non aver mai realizzato foto della OR;
Pt_1
- di non essere l'unico incaricato per i servizi richiesti dalla . Controparte_2
pagina 2 di 6 La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testi di parte attrice.
All'esito della precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il thema decidendum
In base alle allegazioni e produzioni delle parti, la questione controversa attiene alla dedotta illiceità della condotta tenuta dai convenuti, consistente nell'aver erroneamente pubblicato la fotografia dell'odierna attrice collegandola ad una didascalia concernente la situazione processuale di una sua omonima, e alla conseguente portata lesiva della descritta associazione sulla reputazione dell'attrice.
Vale a tal proposito osservare che costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello in base al quale
“l'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato” (Cass. civ, Sez. 3, Sentenza n. 22190 del 20/10/2009).
Benché l'attrice abbia chiesto il risarcimento del danno da reato, si ritiene che nei fatti esposti sussistano tutti i fatti fondativi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c.
In tal senso, infatti, deve essere interpretata la domanda alla luce dei fatti esposti.
Pertanto, l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo per la configurazione del reato di diffamazione non costituisce impedimento all'accertamento del fatto lesivo rilevante ai fini della responsabilità civile.
Occorre quindi accertare se le condotte asseritamente pregiudizievoli lamentate dall'attore integrino l'illecito civile di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. e possano, quindi, dar luogo all'individuazione di un danno risarcibile.
A tal fine verrà dapprima valutato se sussista una lesione del diritto alla reputazione dell'attrice e si procederà poi, nel caso in cui sussista un danno risarcibile, all'esame della domanda di manleva proposta dai convenuti.
2. La lesione del diritto alla reputazione
Costituisce lesione del diritto alla reputazione qualsiasi distorsione, alterazione, travisamento od offuscamento del patrimonio morale dell'individuo, valutata in relazione ai comportamenti concretamente esigibili dalla collettività in uno specifico contesto storico.
Nel caso di specie, va ritenuta lesiva del diritto all'onore e alla reputazione dell'odierna attrice l'associazione tra la fotografia di e la didascalia “ , cognata del fioraio era stata Parte_1 Parte_1 Parte_2 condannata a tre anni e mezzo per falsa testimonianza, ma anche lei è stata assolta”.
Da un lato è pacifico che l'immagine riprodotta corrisponde a quella dell'attrice che è del tutto estranea a tale vicenda, sicchè difetta il requisito della veridicità della notizia sotto il profilo della divulgazione dell'immagine dell'imputata.
pagina 3 di 6 Dall'altro lato occorre considerare che benché la didascalia desse atto di un'assoluzione in appello dal reato di falsa testimonianza, la notizia ha comunque una sua idoneità offensiva, dando atto del coinvolgimento di
[...]
nella vicenda processuale relativa ai fatti di AV e dell'essere stata tale imputata destinataria di una Pt_1 condanna nel giudizio di primo grado.
Non si ritiene fondata l'argomentazione difensiva della convenuta secondo cui sarebbe stato immediatamente evidente, per qualsiasi lettore, l'erroneo abbinamento causato dall'omonimia.
Al contrario, l'esame del contenuto censurato dall'attrice e le risultanze dell'istruttoria, che saranno esaminate nel prosieguo, portano ad affermare che la descritta associazione tra l'immagine dell'attrice e le informazioni relative all'omonima “cognata del fioraio Buccolieri” fossero idonee a trarre in inganno chi, non conoscendo approfonditamente l'odierna attrice, e utilizzando la diligenza dell'uomo medio, leggesse l'articolo pubblicato sul settimanale “Giallo”.
era, infatti, identificata dal solo generico riferimento all'affinità con un fioraio di nome Parte_1 Parte_2 che non poteva rendere implausibile la notizia per chi non avesse una conoscenza approfondita della . Pt_1
3. Il danno risarcibile
Secondo quanto pacificamente ritenuto dalla Corte Suprema, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui l'attrice invoca il risarcimento, non può essere ritenuto “in re ipsa”, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e la relativa prova può essere fornita anche con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione della notizia diffamatoria, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. n. 13153/2017; Cass. n.
25420/2017).
In ossequio a tale principio, si ritiene che i danni alla dignità, all'onore ed alla reputazione patiti da Parte_1 possano essere desunti dalle allegazioni offerte dall'attrice, la quale ha precisato le caratteristiche del danno patito evidenziando di aver provato un senso di “vergogna, imbarazzo e mortificazione” e di essersi trovata nelle
“condizioni di dover dare delle spiegazioni ad amici e conoscenti circa la totale assenza di un suo qualsivoglia coinvolgimento sia con il caso che con l'omonima imputata”. Per_1
Nel corso dell'istruttoria, il teste ha riferito sul punto che alcuni suoi amici di Cologno Testimone_1
Monzese e della zona di Milano che facevano parte della compagnia di amici anche della OR , “erano Pt_1 venuti a conoscenza della notizia” e gli “avevano chiesto qualcosa”.
Anche la teste , sorella dell'attrice, ha affermato che alcune amiche di infanzia le “avevano Testimone_2 chiesto spiegazioni e cosa era successo, in quanto la notizia si era diffusa subito in paese”.
Dalla deposizione dei testi emerge inoltre che l'attrice aveva dovuto dare spiegazioni al circolo di Legambiente di Manduria, di cui era Presidente come risulta dalla documentazione prodotta, ed anche a scuola, rivestendo la carica di presidente del Consiglio di Istituto e di vicepresidente del Consiglio dei genitori.
pagina 4 di 6 Deve, quindi, ritenersi provato che la pubblicazione della notizia abbia provocato nell'attrice un senso di vergogna e imbarazzo derivante dalla pubblicazione della notizia e dalla sua diffusione in un ambito territoriale in cui la parte, per i ruoli ricoperti, era conosciuta anche al di fuori della ristretta cerchia delle sue amicizie.
Costituiscono, tuttavia, elementi incidenti in senso riduttivo sulla portata del pregiudizio la mancanza di notorietà dell'attrice, la natura del giornale sul quale la notizia è stata pubblicata, un settimanale che non risulta essere di ampia diffusione, il contenuto della notizia stessa, che dà atto, in modo del tutto generico, dell'assoluzione in appello dal reato di falsa testimonianza, e il ruolo marginale assunto dalla notizia nell'ambito dell'articolo stesso, che non contiene nel suo corpo alcun riferimento ad ed ha, anzi, ad oggetto il Parte_1 solo ricorso presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo dai difensori delle due donne condannate per l'omicidio di Persona_1
In base ai citati rilievi, alla luce dei criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione pubblicati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, il pregiudizio alla reputazione va considerato di lieve entità e va liquidata in moneta attuale la somma di €6.000,00, già espressa in moneta attuale.
Al pagamento di tale somma a titolo di risarcimento del danno devono quindi essere condannati il direttore dell'articolo e l'editore convenuti, la cui responsabilità colposa deriva dall'omissione di qualsivoglia controllo in ordine al materiale reperito.
4. La domanda di manleva
Secondo la prospettazione fornita dai convenuti, l'immagine dell'odierna attrice sarebbe stata fornita dallo studio fotografico di , operante nella zona di Taranto ed incaricato di reperire, tra le altre, Controparte_3
l'immagine di , testimone nel processo per omicidio di Parte_1 Persona_1
Dalle risultanze del processo è emerso che il reperimento delle foto di alcuni dei soggetti cui faceva riferimento l'articolo costituiva oggetto di un contratto stipulato con . Controparte_3
Invero, nella mail inviata al fotografo da , avente ad oggetto l'elenco delle foto da Controparte_3 CP_2 reperire, sono stati indicati cinque soggetti protagonisti delle fotografie utilizzate dalla testata e tra questi è indicato anche il nome “ ” (doc. 1 convenuti). All'indicazione della foto da reperire era, inoltre, Parte_1 abbinato il numero della pagina, la dodicesima, che corrisponde a quella sulla quale è stata poi effettivamente pubblicata la foto oggetto di causa.
Ulteriore elemento di conferma è costituito dall'accostamento alla foto di un prezzo, che, sommato agli altri importi pattuiti per le foto oggetto dell'accordo, corrisponde all'importo complessivo indicato anche nella fattura rilasciata ad (ft.27_A allegata alla comparsa di costituzione del terzo chiamato). Controparte_3
Che la foto oggetto di causa sia stata reperita da è altresì avvalorato dalla mail del 23 gennaio Controparte_3
2020, con il quale il sistema “wetransfer” comunica la ricezione dall'indirizzo fotorenatoingenito@tin di 10 elementi, uno dei quali si intitola, appunto, “Anna Scredo.jpg”, mail che conferma che la fotografia di
[...]
era stata inviata insieme ad altre fotografie tutte inerenti alla vicenda dell'omicidio di il che Pt_1 Persona_1
è indice della consapevolezza in capo al terzo chiamato del fatto che la fotografia doveva raffigurare la cognata del fioraio condannata in primo grado per falsa testimonianza (doc. 4 convenuti). pagina 5 di 6 Il contenuto del documento n. 1 prodotto dal terzo chiamato è, peraltro, inidoneo a provare che la foto della OR non sia stata da lui reperita, trattandosi di una mera raccolta in più file di immagini fotografiche Pt_1 scelte ed organizzate in cinque cartelle dallo stesso terzo chiamato.
Ne deriva che è configurabile la responsabilità del terzo chiamato per avere trasmesso la fotografia di una persona diversa da quella coinvolta nella vicenda.
Non si ritiene ravvisabile una concorrente responsabilità in capo ai convenuti, considerato che il rilievo meramente locale dei fatti inerenti al processo di falsa testimonianza e la circostanza dell'omonimia dell'attrice con la persona coinvolta in tale processo fa dubitare sulla possibilità concreta di esercitare un controllo sulle immagini trasmesse.
deve quindi essere condannato, ai sensi dell'art. 2055 comma 2 c.c., a tenere indenni i convenuti Controparte_3 da quanto gli stessi verseranno all'attrice in dipendenza della presente sentenza a titolo di risarcimento dei danni
5. Le spese
Tenuto conto della soccombenza dei convenuti, va disposta la condanna di Controparte_6 alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, in
[...] considerazione del valore dell'accolto, con riduzione rispetto ai valori medi del 30%, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe De Sario, quale procuratore antistatario.
deve, invece, essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna i convenuti e al pagamento in favore di , a titolo Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 di risarcimento del danno non patrimoniale per le causali indicate in parte motiva, della somma di €6000,00 oltre rivalutazione e interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
2) condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in € 237,00 per spese vive ed € 3553,90 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge, distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe De Sario quale procuratore antistatario;
3) condanna a tenere indenni e da quanto gli stessi Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 verseranno ad in dipendenza del capo 1 della presente sentenza;
Parte_1
4) condanna alla rifusione in favore dei convenuti delle spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_3
€ 3553,90 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15%, Iva (se non detraibile) e Cpa come per legge.
Milano, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5840/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SARIO GIUSEPPE, con studio Parte_1 C.F._1 in VIA PER MARUGGIO, 19 74024 MANDURIA
ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. ), con Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. SINISCALCHI PAOLO, dell'avv. VALENTINI SIMONA e dell'avv. PELLEGRINI con studio in VIA PODGORA, 13 20122 MILANO
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LERARIO FILIPPO e Controparte_3 C.F._3 dell'avv. BASTA ALESSANDRO con studio in CORSO DUE MARI, 18 74100 TARANTO
ZO HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la società Parte_1 CP_2
e in qualità di editore e di direttore del settimanale “Giallo”, chiedendo l'accertamento, ai
[...] Controparte_1 sensi degli artt. 595 e 57 c.p., della natura diffamatoria dell'articolo pubblicato sul settimanale “Giallo” del 23 marzo 2022 intitolato “ un testimone riapre il caso. Per e un nuovo processo?” e Persona_1 CP_4 CP_5 la conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, quantificati nella somma di 500.000 euro pagina 1 di 6 A sostegno delle proprie domande, la attrice ha dedotto:
- di aver appreso da un'amica che sul numero 11 del Settimanale “Giallo” del 23 marzo 2022, era stata pubblicata, nell'ambito di un articolo dedicato alla vicenda giudiziaria relativa all'omicidio di Per_1
una sua foto, messa in correlazione alla posizione processuale di un'omonima, imputata e
[...] condannata in primo grado per il reato di falsa testimonianza e assolta in appello;
- che, in particolare, alla pagina 12, la didascalia riportata sotto la foto della OR riportava: “LA Pt_1
COGNATA DEL FIORAIO. AV (Taranto) cognata del fioraio Parte_1 [...]
Era stata condannata a 3 anni per falsa testimonianza, ma anche lei è stata assolta”; Parte_2
- che la pubblicazione di tale articolo, unitamente alla reazione di molti conoscenti che erano venuti a conoscenza dello stesso, aveva ingenerato nell'attrice un profondo senso di vergogna.
I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda dell'attrice, la condanna del fotografo , di cui hanno chiesto la chiamata in causa, Controparte_3
a tenere a indenne e da ogni pretesa avversaria. CP_2 Controparte_1
In particolare, i convenuti hanno dedotto che:
- la pubblicazione della foto dell'attrice era frutto di un mero errore, non connotato da volontà lesiva e determinato dall'omonimia tra l'attrice e la testimone nel processo per omicidio e dalle medesime origini pugliesi delle due donne;
- della ricerca della fotografia era stato incaricato lo studio fotografico “Foto Video Cav. ” Persona_2 ed era stata reperita dal signor;
Controparte_3
- la società aveva legittimamente acquistato i diritti per pubblicare l'immagine fornita da CP_2 uno studio fotografico ben reputato, radicato proprio nella zona ove è avvenuto l'omicidio della ragazza;
- la lettura dell'articolo consentiva di fugare ogni dubbio sul fatto che l'odierna attrice non fosse la stessa
, cui era dedicata la didascalia sull'articolo del settimanale;
Parte_1
- la didascalia della foto ritraente l'attrice, apposta all'interno della foto medesima e quindi di immediata lettura per il pubblico, riportava la sua residenza (AV) e il suo coinvolgimento come testimone in uno dei casi di cronaca nera più noti, degli ultimi anni;
tali dati erano certamente conosciuti dai tanti amici e parenti dai quali l'attrice avrebbe ricevuto numerose telefonate;
- era chiaro, pertanto, che l'omonimia e la foto pubblicata a corredo dell'articolo fossero le uniche cause di associazione dell'odierna attrice alla protagonista del servizio.
Si è costituito il terzo chiamato , chiedendo il rigetto della domanda conseguente alla richiesta di Controparte_3 manleva avanzata nei propri confronti e deducendo:
- di aver prestato la propria opera professionale a favore di per il solo servizio di cui Controparte_2 alla fattura 27/A;
- di non aver mai realizzato foto della OR;
Pt_1
- di non essere l'unico incaricato per i servizi richiesti dalla . Controparte_2
pagina 2 di 6 La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testi di parte attrice.
All'esito della precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il thema decidendum
In base alle allegazioni e produzioni delle parti, la questione controversa attiene alla dedotta illiceità della condotta tenuta dai convenuti, consistente nell'aver erroneamente pubblicato la fotografia dell'odierna attrice collegandola ad una didascalia concernente la situazione processuale di una sua omonima, e alla conseguente portata lesiva della descritta associazione sulla reputazione dell'attrice.
Vale a tal proposito osservare che costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello in base al quale
“l'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato” (Cass. civ, Sez. 3, Sentenza n. 22190 del 20/10/2009).
Benché l'attrice abbia chiesto il risarcimento del danno da reato, si ritiene che nei fatti esposti sussistano tutti i fatti fondativi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c.
In tal senso, infatti, deve essere interpretata la domanda alla luce dei fatti esposti.
Pertanto, l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo per la configurazione del reato di diffamazione non costituisce impedimento all'accertamento del fatto lesivo rilevante ai fini della responsabilità civile.
Occorre quindi accertare se le condotte asseritamente pregiudizievoli lamentate dall'attore integrino l'illecito civile di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. e possano, quindi, dar luogo all'individuazione di un danno risarcibile.
A tal fine verrà dapprima valutato se sussista una lesione del diritto alla reputazione dell'attrice e si procederà poi, nel caso in cui sussista un danno risarcibile, all'esame della domanda di manleva proposta dai convenuti.
2. La lesione del diritto alla reputazione
Costituisce lesione del diritto alla reputazione qualsiasi distorsione, alterazione, travisamento od offuscamento del patrimonio morale dell'individuo, valutata in relazione ai comportamenti concretamente esigibili dalla collettività in uno specifico contesto storico.
Nel caso di specie, va ritenuta lesiva del diritto all'onore e alla reputazione dell'odierna attrice l'associazione tra la fotografia di e la didascalia “ , cognata del fioraio era stata Parte_1 Parte_1 Parte_2 condannata a tre anni e mezzo per falsa testimonianza, ma anche lei è stata assolta”.
Da un lato è pacifico che l'immagine riprodotta corrisponde a quella dell'attrice che è del tutto estranea a tale vicenda, sicchè difetta il requisito della veridicità della notizia sotto il profilo della divulgazione dell'immagine dell'imputata.
pagina 3 di 6 Dall'altro lato occorre considerare che benché la didascalia desse atto di un'assoluzione in appello dal reato di falsa testimonianza, la notizia ha comunque una sua idoneità offensiva, dando atto del coinvolgimento di
[...]
nella vicenda processuale relativa ai fatti di AV e dell'essere stata tale imputata destinataria di una Pt_1 condanna nel giudizio di primo grado.
Non si ritiene fondata l'argomentazione difensiva della convenuta secondo cui sarebbe stato immediatamente evidente, per qualsiasi lettore, l'erroneo abbinamento causato dall'omonimia.
Al contrario, l'esame del contenuto censurato dall'attrice e le risultanze dell'istruttoria, che saranno esaminate nel prosieguo, portano ad affermare che la descritta associazione tra l'immagine dell'attrice e le informazioni relative all'omonima “cognata del fioraio Buccolieri” fossero idonee a trarre in inganno chi, non conoscendo approfonditamente l'odierna attrice, e utilizzando la diligenza dell'uomo medio, leggesse l'articolo pubblicato sul settimanale “Giallo”.
era, infatti, identificata dal solo generico riferimento all'affinità con un fioraio di nome Parte_1 Parte_2 che non poteva rendere implausibile la notizia per chi non avesse una conoscenza approfondita della . Pt_1
3. Il danno risarcibile
Secondo quanto pacificamente ritenuto dalla Corte Suprema, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui l'attrice invoca il risarcimento, non può essere ritenuto “in re ipsa”, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e la relativa prova può essere fornita anche con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione della notizia diffamatoria, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. n. 13153/2017; Cass. n.
25420/2017).
In ossequio a tale principio, si ritiene che i danni alla dignità, all'onore ed alla reputazione patiti da Parte_1 possano essere desunti dalle allegazioni offerte dall'attrice, la quale ha precisato le caratteristiche del danno patito evidenziando di aver provato un senso di “vergogna, imbarazzo e mortificazione” e di essersi trovata nelle
“condizioni di dover dare delle spiegazioni ad amici e conoscenti circa la totale assenza di un suo qualsivoglia coinvolgimento sia con il caso che con l'omonima imputata”. Per_1
Nel corso dell'istruttoria, il teste ha riferito sul punto che alcuni suoi amici di Cologno Testimone_1
Monzese e della zona di Milano che facevano parte della compagnia di amici anche della OR , “erano Pt_1 venuti a conoscenza della notizia” e gli “avevano chiesto qualcosa”.
Anche la teste , sorella dell'attrice, ha affermato che alcune amiche di infanzia le “avevano Testimone_2 chiesto spiegazioni e cosa era successo, in quanto la notizia si era diffusa subito in paese”.
Dalla deposizione dei testi emerge inoltre che l'attrice aveva dovuto dare spiegazioni al circolo di Legambiente di Manduria, di cui era Presidente come risulta dalla documentazione prodotta, ed anche a scuola, rivestendo la carica di presidente del Consiglio di Istituto e di vicepresidente del Consiglio dei genitori.
pagina 4 di 6 Deve, quindi, ritenersi provato che la pubblicazione della notizia abbia provocato nell'attrice un senso di vergogna e imbarazzo derivante dalla pubblicazione della notizia e dalla sua diffusione in un ambito territoriale in cui la parte, per i ruoli ricoperti, era conosciuta anche al di fuori della ristretta cerchia delle sue amicizie.
Costituiscono, tuttavia, elementi incidenti in senso riduttivo sulla portata del pregiudizio la mancanza di notorietà dell'attrice, la natura del giornale sul quale la notizia è stata pubblicata, un settimanale che non risulta essere di ampia diffusione, il contenuto della notizia stessa, che dà atto, in modo del tutto generico, dell'assoluzione in appello dal reato di falsa testimonianza, e il ruolo marginale assunto dalla notizia nell'ambito dell'articolo stesso, che non contiene nel suo corpo alcun riferimento ad ed ha, anzi, ad oggetto il Parte_1 solo ricorso presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo dai difensori delle due donne condannate per l'omicidio di Persona_1
In base ai citati rilievi, alla luce dei criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione pubblicati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, il pregiudizio alla reputazione va considerato di lieve entità e va liquidata in moneta attuale la somma di €6.000,00, già espressa in moneta attuale.
Al pagamento di tale somma a titolo di risarcimento del danno devono quindi essere condannati il direttore dell'articolo e l'editore convenuti, la cui responsabilità colposa deriva dall'omissione di qualsivoglia controllo in ordine al materiale reperito.
4. La domanda di manleva
Secondo la prospettazione fornita dai convenuti, l'immagine dell'odierna attrice sarebbe stata fornita dallo studio fotografico di , operante nella zona di Taranto ed incaricato di reperire, tra le altre, Controparte_3
l'immagine di , testimone nel processo per omicidio di Parte_1 Persona_1
Dalle risultanze del processo è emerso che il reperimento delle foto di alcuni dei soggetti cui faceva riferimento l'articolo costituiva oggetto di un contratto stipulato con . Controparte_3
Invero, nella mail inviata al fotografo da , avente ad oggetto l'elenco delle foto da Controparte_3 CP_2 reperire, sono stati indicati cinque soggetti protagonisti delle fotografie utilizzate dalla testata e tra questi è indicato anche il nome “ ” (doc. 1 convenuti). All'indicazione della foto da reperire era, inoltre, Parte_1 abbinato il numero della pagina, la dodicesima, che corrisponde a quella sulla quale è stata poi effettivamente pubblicata la foto oggetto di causa.
Ulteriore elemento di conferma è costituito dall'accostamento alla foto di un prezzo, che, sommato agli altri importi pattuiti per le foto oggetto dell'accordo, corrisponde all'importo complessivo indicato anche nella fattura rilasciata ad (ft.27_A allegata alla comparsa di costituzione del terzo chiamato). Controparte_3
Che la foto oggetto di causa sia stata reperita da è altresì avvalorato dalla mail del 23 gennaio Controparte_3
2020, con il quale il sistema “wetransfer” comunica la ricezione dall'indirizzo fotorenatoingenito@tin di 10 elementi, uno dei quali si intitola, appunto, “Anna Scredo.jpg”, mail che conferma che la fotografia di
[...]
era stata inviata insieme ad altre fotografie tutte inerenti alla vicenda dell'omicidio di il che Pt_1 Persona_1
è indice della consapevolezza in capo al terzo chiamato del fatto che la fotografia doveva raffigurare la cognata del fioraio condannata in primo grado per falsa testimonianza (doc. 4 convenuti). pagina 5 di 6 Il contenuto del documento n. 1 prodotto dal terzo chiamato è, peraltro, inidoneo a provare che la foto della OR non sia stata da lui reperita, trattandosi di una mera raccolta in più file di immagini fotografiche Pt_1 scelte ed organizzate in cinque cartelle dallo stesso terzo chiamato.
Ne deriva che è configurabile la responsabilità del terzo chiamato per avere trasmesso la fotografia di una persona diversa da quella coinvolta nella vicenda.
Non si ritiene ravvisabile una concorrente responsabilità in capo ai convenuti, considerato che il rilievo meramente locale dei fatti inerenti al processo di falsa testimonianza e la circostanza dell'omonimia dell'attrice con la persona coinvolta in tale processo fa dubitare sulla possibilità concreta di esercitare un controllo sulle immagini trasmesse.
deve quindi essere condannato, ai sensi dell'art. 2055 comma 2 c.c., a tenere indenni i convenuti Controparte_3 da quanto gli stessi verseranno all'attrice in dipendenza della presente sentenza a titolo di risarcimento dei danni
5. Le spese
Tenuto conto della soccombenza dei convenuti, va disposta la condanna di Controparte_6 alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, in
[...] considerazione del valore dell'accolto, con riduzione rispetto ai valori medi del 30%, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe De Sario, quale procuratore antistatario.
deve, invece, essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna i convenuti e al pagamento in favore di , a titolo Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 di risarcimento del danno non patrimoniale per le causali indicate in parte motiva, della somma di €6000,00 oltre rivalutazione e interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
2) condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in € 237,00 per spese vive ed € 3553,90 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge, distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe De Sario quale procuratore antistatario;
3) condanna a tenere indenni e da quanto gli stessi Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 verseranno ad in dipendenza del capo 1 della presente sentenza;
Parte_1
4) condanna alla rifusione in favore dei convenuti delle spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_3
€ 3553,90 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15%, Iva (se non detraibile) e Cpa come per legge.
Milano, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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