Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella,
Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3612 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto “solo danni a cose”, riservata per la decisione in data
14/01/2025, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Aliberti, come da procura in atti, presso il cui studio in Napoli, al Corso
Secondigliano n.230, elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Grasso, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Mugnano di Napoli (NA), alla Piazza Dante
n°4, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
1
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio il sito in Napoli, alla via Vittorio Emanuele III n. 58, CP_1
allegando di essere proprietaria di un immobile ubicato al terzo piano del Condominio stesso e che il suddetto appartamento era stato oggetto di sostanziosi fenomeni infiltrativi, tali da pregiudicarne l'abitabilità. L'attrice, in particolare, evidenziava: 1) che l'insalubrità degli ambienti risultava dall'attestazione del 23.10.18 dell'A.S.L. Napoli 1
Centro; 2) di avere sollecitato più volte il affinché intervenisse per CP_1
risolvere tali criticità. In particolare, in data 7 novembre 2019, inoltrava all'Ente una missiva, con la quale esortava il Condominio a dar corso ai lavori urgenti di manutenzione straordinaria per le problematiche infiltrative. Nelle more dell'intervento, poi, si osservavano vistosi segnali di cedimento del solaio con caduta di calcinacci in diversi punti dell'immobile di proprietà dell'istante, circostanza resa nota all'Amministratore, il quale convocava, per il novembre del 2019, un'assemblea proprio per deliberare in merito ai lavori. Nell'adunanza dell'11.11.2019, quindi, venivano appaltati i lavori, ma non veniva formalizzato l'incarico alla ditta assegnataria.
Con la successiva missiva del 2 dicembre 2019, l'istante invitava il ad CP_1
intervenire per eseguire le opere necessarie per la messa in sicurezza e per l'eliminazione delle infiltrazioni che avevano provocato i danni di cui chiedeva anche il risarcimento, avvertendo che, in mancanza di una risposta, sarebbero stati eseguiti i lavori in danno del . Non avendo ricevuto alcun riscontro e considerata CP_1
l'urgenza, la parte attrice eseguiva, a sua cura e spese, i lavori di manutenzione, avvalendosi, per l'esecuzione degli stessi, della ditta già scelta dal . In data CP_1
11 giugno 2020, veniva comunicato dal Dott. , nella qualità di DDL, Persona_1
nominato dalla sig.ra , che i lavori erano terminati e per tali ragioni, Pt_1
quest'ultima richiedeva il versamento delle somme anticipate dall'attrice. Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del CP_2
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[...] convenuto per la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.
Chiedeva, altresì, di condannare il al rimborso delle spese sostenute per CP_1
l'esecuzione dei lavori, ammontanti ad euro 13.895,879, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in euro 7.500,00, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il che, preliminarmente, Controparte_1
eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva, per non avere la controparte esibito la documentazione da cui risultava la legittimità urbanistica dell'immobile di parte attrice. Nel merito, evidenziava che il , CP_1
al fine di risolvere le infiltrazioni segnalate dalla signora , convocava diverse Pt_1
assemblee e nominava un tecnico per redigere il progetto e il computo metrico, successivamente approvati in assemblea. Veniva, poi, scelta la ditta per l'esecuzione dei lavori, ma il contratto d'appalto non era mai stato stipulato, né la ditta era stata autorizzata dall'Ente all'esecuzione dei lavori, proprio a causa delle morosità dell'attrice e di suo padre. La parte convenuta, inoltre, evidenziava che la ripartizione doveva avvenire ex art. 1126 c.c. e che alle quote di spettanza condominiale doveva partecipare anche l'attrice stessa. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, comunque, integralmente sprovvista di prova, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
All'udienza del 12.11.24, stante la mancata comparizione di parte attrice, la stessa veniva dichiarata decaduta dal diritto di escutere il secondo teste . Persona_1
Pertanto, esaurita la fase istruttoria, consistita nel deposito delle memorie ex art. 183
VI comma cpc e nell'escussione di un solo teste di parte attrice, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
3 In via preliminare, va rigettata l'eccezione d'improcedibilità della domanda.
Invero, la domanda principale del presente giudizio verte in materia risarcitoria, materia esclusa da quelle per cui è obbligatorio il preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
Sempre in via preliminare, non trova accoglimento l'eccezione del difetto della legittimazione attiva.
Invero, ritiene astrattamente il Tribunale che il diritto al risarcimento del danno in caso di immobile abusivo non sussista in considerazione del fatto che il danno è inesistente, tenuto conto dell'incommerciabilità del bene e della sua assenza di valore. In particolare, il proprietario di un immobile abusivo non può ricevere alcun beneficio dalla sua attività illecita (Cass. 4206/2011).
Nel caso di specie, tuttavia, la parte convenuta ha formulato solo genericamente l'eccezione relativa al carattere abusivo dell'opera, senza allegare alcun ulteriore elemento in merito al supposto abuso. L'eccezione risulta, pertanto, non circostanziata e non meritevole di accoglimento.
Tanto premesso, la domanda è infondata e non trova accoglimento.
Occorre premettere, in via astratta, che la domanda attorea relativa al rimborso delle spese va ricondotta all'alveo dell'art. 1134 c.c., norma che così statuisce: “Il CP_1
che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministrazione o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
In particolare, a norma dell'art. 1134 c.c., il condomino che chiede il rimborso della spesa affrontata d'iniziativa per la conservazione della cosa comune ha l'onere di provarne l'urgenza (Cass. n. 7181/1997; Cass. n. 4364/2001). Pertanto, l'«urgenza» della spesa, quale requisito del rimborso ex art. 1134 c.c., presuppone che una spesa vi
4 sia stata, che ne sussista la prova, e che l'esborso sia riferibile a uno specifico intervento, in difetto venendo a mancare il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità
(Cass.civ. 33158/2021).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, pur avendo la parte istante provato il verificarsi delle infiltrazioni (attraverso le dichiarazioni rese dal teste ed Testimone_1
il carteggio con l'amministratore di condominio versato in atti), la stessa non forniva una adeguata prova: 1) del carattere urgente dei lavori;
2) del pagamento.
In merito all'urgenza dei lavori, si evidenzia, infatti, che lo stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori non veniva dalla parte istante cristallizzato né con una perizia espletata in una procedura ex art. 696 o 696 bis cpc, né con una perizia di parte.
Assolutamente inidonea a provare urgenza risulta, inoltre, la certificazione della ASL
(doc. 17), nella quale viene fatto un generico riferimento ad una mera e possibilità di pregiudizio per la salute, senza alcuna ulteriore precisazione. Per l'eliminazione delle sole muffe, d'altra parte, sono sufficienti interventi minimi al livello igienico.
Conseguentemente, tale certificazione non risulta idonea a dimostrare la necessarietà
e l'urgenza dei lavori strutturali.
L'urgenza di tali opere, quindi, non risulta in alcun modo documentata.
In merito al pagamento dei lavori, poi, si evidenzia che la fattura proforma depositata dalla parte attrice non prova in alcun modo l'effettivo pagamento di detta somma.
Anche la domanda di risarcimento dei danni subiti non risulta provata.
Invero, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (nel cui alveo rientra anche la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.), spetta al danneggiato fornire la prova relativa al fatto dannoso, al nesso di causalità nonché ai danni subiti, secondo la regola generale in base alla quale chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.).
5 Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, pur avendo la parte istante provato, come si è detto, il verificarsi delle infiltrazioni, la stessa non ha allegato dettagliatamente i danni subiti, né ha provato il nesso di causalità tra le infiltrazioni e i danni.
In particolare, per quanto attiene ai lamentati danni all'appartamento, la parte attrice non ha fornito alcuna prova degli stessi, limitandosi a dedurre una loro generica esistenza, senza indicare elementi utili a far comprendere la tipologia, la portata e l'entità dei danni lamentati. Inoltre, come si è detto, la parte non ha fornito alcun elemento probatorio utile al fine di individuare le cause di tali infiltrazioni. Si rileva, inoltre, che la radicale modifica dello stato dei luoghi ha reso inutile l'espletamento di una ctu, che doveva essere effettuata prima dei lavori, eventualmente, come si è detto, mediante le procedure di cui agli artt. 696 e 696 bis cpc.
Orbene, il predetto scarso materiale probatorio non consente di ritenere provata, nemmeno secondo la regola civilistica del “più probabile che non”, la causa delle infiltrazioni e riconducibilità delle stesse a parte convenuta.
Le spese di lite sostenute dalla parte convenuta vengono poste a carico dell'attrice, secondo il criterio della soccombenza e liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14 (come da ultimo aggiornati con D.M. n. 147/2022), alla luce dello scaglione di riferimento per valore (fino a 26.000,00 euro), ridotti del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto. Si dispone l'attribuzione in favore del procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza Parte_1
disattesa, così provvede:
1) rigetta ogni domanda attorea;
6 2) condanna , al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1
sito in Napoli, alla via Vittorio Emanuele III n. 58, che liquida in euro CP_1
3.553,90 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Grasso.
Così deciso in Napoli in data 30.04.2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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