Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 267
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Erronea interpretazione degli artt. 17-bis e 36, comma II e IV, D. Lgs. n. 546/92

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, poiché la tassa era stata richiesta in relazione all'acconto TARI 2017, mentre il contribuente aveva pagato il saldo TARI 2017. L'Ente, consapevole di non aver provato la notifica del sollecito, aveva già proposto l'esclusione di sanzioni e interessi nel primo grado.

  • Accolto
    Riforma della sentenza in relazione alle spese di giudizio

    L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'accoglimento anche del secondo, dato che non vi è soccombenza dell'Ente. Le spese dell'intero giudizio vengono compensate integralmente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 267
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 267
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo