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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2596/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Comune di Reggio Di Calabria - Via Michele Barillaro Pal. Ce.dir. 89128 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_1. Serv.contenzioso Tributario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3350/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 09/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14994 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Il R.C. insiste nel rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria il Signor Resistente_1 aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 14994 del 17 ottobre 2022, inviato dal Comune di Reggio Calabria, relativo a TARI per l'anno
2017 per un importo di € 306,00, oltre a sanzioni e interessi, per un totale di € 479,00. Il contribuente, in quella sede, si era opposto ed aveva dedotto varie violazioni formali e l'avvenuto pagamento di € 201,00 a titolo di saldo TARI 2017.
L'Ente territoriale aveva controdedotto e, non avendo potuto provare la notifica del previo invio del sollecito di pagamento presupposto, aveva proposto l'annullamento delle sanzioni e degli interessi, rideterminando la pretesa a € 330,00.
L'adita Corte di primo grado, rilevato l'avvenuto pagamento per l'anno 2017, aveva accolto il ricorso ed aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso quella decisione il Comune di Reggio Calabria proponeva appello. Con il primo motivo eccepiva violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 17-bis e 36, comma II e IV, D. Lgs. n. 546/92, per avere ritenuto erroneamente che il contribuente avesse pagato l'importo richiesto nell'avviso di accertamento che afferiva all'acconto TARI 2017 e non al saldo TARI 2017. Allegava sia l'avviso bonario n. 44600/2017, con il quale l'Ente aveva richiesto l'acconto da cui deriva il carico riportato nell'avviso di accertamento opposto, sia l'avviso bonario n. 111188/2017 corrispondente al saldo TARI 2017, già pagato dal contribuente.
Col secondo motivo di gravame l'Ente si doleva della condanna alle spese. Chiedeva la riforma della sentenza gravata con riconoscimento di competenze e spese di giudizio.
Il contribuente si costituiva e, dopo avere eccepito l'inammissibilità del documento prodotto da controparte in appello, controdeduceva nel merito e chiedeva il rigetto nel merito del ricorso in appello di controparte, con vittoria di competenze e spese di giudizio, queste ultime da distrarsi.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva, sull'eccezione circa la non producibilità in appello di documentazione nuova, che, ratione temporis, la produzione in appello effettuata da parte appellante è del tutto legittima.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La tassa in parola era stata richiesta in relazione all'acconto TARI
2017, laddove il contribuente ha pagato il saldo TARI 2017.
In ogni caso l'Ente territoriale, che era ben consapevole di non avere potuto provare la notifica del previo sollecito di pagamento, già nel primo grado di giudizio, aveva proposto l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Entro questi limiti detto motivo deve essere accolto.
L'altro motivo dedotto riguarda la disposta condanna alle spese di lite. L'accoglimento del primo motivo comporta l'accoglimento anche del secondo, per cui, non essendoci soccombenza dell'Ente, la sentenza deve essere riformata anche in relazione al regolamento delle spese di giudizio.
L'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione e la produzione avvenuta in appello inducono alla compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria - V sezione accoglie il ricorso in appello proposto e dichiara legittimo l'accertamento nei limiti sopra specificati, al netto delle sanzioni e degli interessi. Spese interamente compensate.-
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2596/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Comune di Reggio Di Calabria - Via Michele Barillaro Pal. Ce.dir. 89128 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_1. Serv.contenzioso Tributario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3350/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 09/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14994 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Il R.C. insiste nel rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria il Signor Resistente_1 aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 14994 del 17 ottobre 2022, inviato dal Comune di Reggio Calabria, relativo a TARI per l'anno
2017 per un importo di € 306,00, oltre a sanzioni e interessi, per un totale di € 479,00. Il contribuente, in quella sede, si era opposto ed aveva dedotto varie violazioni formali e l'avvenuto pagamento di € 201,00 a titolo di saldo TARI 2017.
L'Ente territoriale aveva controdedotto e, non avendo potuto provare la notifica del previo invio del sollecito di pagamento presupposto, aveva proposto l'annullamento delle sanzioni e degli interessi, rideterminando la pretesa a € 330,00.
L'adita Corte di primo grado, rilevato l'avvenuto pagamento per l'anno 2017, aveva accolto il ricorso ed aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso quella decisione il Comune di Reggio Calabria proponeva appello. Con il primo motivo eccepiva violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 17-bis e 36, comma II e IV, D. Lgs. n. 546/92, per avere ritenuto erroneamente che il contribuente avesse pagato l'importo richiesto nell'avviso di accertamento che afferiva all'acconto TARI 2017 e non al saldo TARI 2017. Allegava sia l'avviso bonario n. 44600/2017, con il quale l'Ente aveva richiesto l'acconto da cui deriva il carico riportato nell'avviso di accertamento opposto, sia l'avviso bonario n. 111188/2017 corrispondente al saldo TARI 2017, già pagato dal contribuente.
Col secondo motivo di gravame l'Ente si doleva della condanna alle spese. Chiedeva la riforma della sentenza gravata con riconoscimento di competenze e spese di giudizio.
Il contribuente si costituiva e, dopo avere eccepito l'inammissibilità del documento prodotto da controparte in appello, controdeduceva nel merito e chiedeva il rigetto nel merito del ricorso in appello di controparte, con vittoria di competenze e spese di giudizio, queste ultime da distrarsi.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva, sull'eccezione circa la non producibilità in appello di documentazione nuova, che, ratione temporis, la produzione in appello effettuata da parte appellante è del tutto legittima.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La tassa in parola era stata richiesta in relazione all'acconto TARI
2017, laddove il contribuente ha pagato il saldo TARI 2017.
In ogni caso l'Ente territoriale, che era ben consapevole di non avere potuto provare la notifica del previo sollecito di pagamento, già nel primo grado di giudizio, aveva proposto l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Entro questi limiti detto motivo deve essere accolto.
L'altro motivo dedotto riguarda la disposta condanna alle spese di lite. L'accoglimento del primo motivo comporta l'accoglimento anche del secondo, per cui, non essendoci soccombenza dell'Ente, la sentenza deve essere riformata anche in relazione al regolamento delle spese di giudizio.
L'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione e la produzione avvenuta in appello inducono alla compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria - V sezione accoglie il ricorso in appello proposto e dichiara legittimo l'accertamento nei limiti sopra specificati, al netto delle sanzioni e degli interessi. Spese interamente compensate.-