Art. 1.
L'assegno ordinario annuale corrisposto dallo Stato all'istituto nazionale di studi sul Rinascimento sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, di cui all' art 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680 , viene elevato a lire 10.000.000, a, decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.
L'assegno ordinario annuale corrisposto dallo Stato all'istituto nazionale di studi sul Rinascimento sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, di cui all' art 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680 , viene elevato a lire 10.000.000, a, decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.