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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/07/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Maria Sechi CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 55 di RACL dell'anno 2022, proposta da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente a [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Cagliari via San Benedetto n. 88 presso lo studio dell'Avv. Giulia Manca
(C.F. - PEC: che lo rappresenta in C.F._2 Email_1 virtù di procura speciale in calce al presente atto
APPELLANTE
CONTRO
[C.F. e P.IVA ], con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Milano, Via R. Lepetit n. 8/10, in persona dell'Amministratore Delegato
Dott. rappresentata e difesa, giusta procura stesa su atto separato e Controparte_2 depositato secondo le norme regolanti il Processo Civile Telematico, dall'Avv.
Giampiero Falasca del Foro di Roma [C.F. ; PEC C.F._3
1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_2 quest'ultimo, sito in Roma, Via dei Due Macelli n. 66,
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da , a seguito della notifica dell'atto di Controparte_1 precetto con il quale l'appellante ha intimato il pagamento della somma capitale di euro
5.058,03, oltre accessori (complessivamente, euro 5.255,01), in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla diffida accertativa della Direzione territoriale del lavoro di
Cagliari Oristano del 18 giugno 2015, convalidata in data 17 novembre 2015.
L'appellante – che pacificamente era stato dipendente dell'agenzia di somministrazione, che ne aveva impiegato le energie lavorative in missione presso la società - avvalendosi della predetta diffida, ha inteso ottenere il pagamento Parte_2 di somme, oggetto di crediti retributivi riferiti al periodo compreso tra il 2010 e il 2014, per: (I) “omessa corresponsione delle differenze delle maggiorazioni di turno fra quanto corrisposto e indicato sui LUL (sempre nella misura fissa del 15%) e quanto effettivamente dovuto (maggiorazioni di turno più ampie e modulate sulla base della collocazione temporale della prestazione lavorativa - art. 7 CCNL Lavoratori dei
Porti)”; (II) “omessa corresponsione della retribuzione integrativa del 3% sulla retribuzione conglobata (art. 52 CCNL Lavoratori dei Porti)”.
L'opponente ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, sia in virtù della asserita incostituzionalità della disciplina dell'istituto della diffida accertativa contenuta all'art. 12 d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e, comunque, per violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega, sia in virtù dell'allegato carattere speciale del lavoro portuale temporaneo, che rientrerebbe, a suo dire, nella competenza esclusiva dell'Autorità Portuale “per la disciplina e vigilanza in materia”, sia, quanto al merito della controversia, in considerazione dell'insussistenza del credito dedotto.
In ordine a tale ultimo punto, la società opponente ha allegato che:
2 - con accordo aziendale del 24 ottobre 2003, stipulato dalla società utilizzatrice con le rappresentanze sindacali aziendali, era stata fissata un'aliquota unica Parte_2 del 15% per tutte le indennità di turno previste dalla contrattazione collettiva di livello nazionale;
- detta maggiorazione fissa era stata estesa anche ai lavoratori in regime di somministrazione;
- il contratto integrativo – al quale pur originariamente era stato apporto un termine di durata - era stato tacitamente rinnovato negli anni successivi fino al 10 novembre 2014, data in cui aveva raggiunto un nuovo accordo con le Parte_2 organizzazioni sindacali.
D'altra parte, ha aggiunto la società la presenza dell'accordo CP_1 aziendale del 2003 aveva anche determinato l'esclusione della spettanza ai lavoratori della retribuzione integrativa del 3%, fatta oggetto della diffida accertativa opposta.
Non senza considerare, secondo la prospettazione della società: la nullità del verbale di accertamento che aveva costituito il presupposto della diffida accertativa, per essere stato il medesimo notificato alla somministratrice e non al soggetto utilizzatore;
il difetto nella diffida accertativa dei requisiti di certezza e liquidità dei crediti, invece propri dei titoli esecutivi;
l'erroneità di conteggio dei crediti stessi.
L'opposto si è costituito in giudizio per insistere nella pretesa creditoria che discenderebbe, secondo le prospettazioni della Direzione territoriale del lavoro (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione del 23 luglio 2014 - doc. 2 allegato al ricorso), da lui fatte proprie: (I) dal diritto alle maggiorazioni retributive per il lavoro a turni, che l'impresa utilizzatrice avrebbe riconosciuto in favore dei propri dipendenti nelle misure diversificate previste dall'art. 7 del C.C.N.L. applicato, mentre sarebbe stata versata in favore del personale somministrato, come L'appellante, con l'applicazione di una aliquota unica al 15%, in concreto pregiudizievole, posto che i lavoratori c.d. interinali sarebbero stati impiegati prevalentemente nei turni di lavoro serali e notturni, che il contratto collettivo nazionale di lavoro remunera con maggiorazioni del 31% e del 50%; (II) dal diritto alla maggiorazione del 3% della retribuzione conglobata, ai sensi dell'art. 52 del C.C.N.L.
Il Tribunale, con sentenza n. 1007 del 29-9-2021, ha rigettata la domanda ed accolta l'opposizione, emanando il seguente dispositivo:
3 “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara l'inesistenza del diritto di credito consacrato nella diffida accertativa della per cui è causa e, per l'effetto, Controparte_3 dichiara l'inesistenza del diritto di L'appellante di procedere mediante esecuzione forzata per quel credito;
- condanna L'appellante alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.218,50, di cui euro 2.100,00 per compenso professionale, il residuo per spese vive, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
Propone appello l'originario richiedente, cui resiste la società con memoria.
La controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
1007/2021 del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro relativamente al capo che condanna il Sig. L'appellante al pagamento delle spese di causa del giudizio di primo grado, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande di cui alla comparsa di risposta del procedimento di primo grado con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio.
Per l'appellato:
A. In via principale, rigettare il ricorso in appello avversario e confermare integralmente la sentenza n. 1007/2021 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29 settembre 2021, per i motivi di cui alla presente memoria in appello,
In subordine:
Nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 14 aprile 2016 nonché della diffida accertativa resa esecutiva con provvedimento della Direzione Territoriale del
[..
[...] di Cagliari Oristano n. 706/2015, Prot. 61155 del 17.11.2015 e del relativo CP_4 verbale di accertamento;
conseguentemente, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del sig. L'appellante di procedere a esecuzione forzata per i crediti di cui alla diffida e al relativo verbale.
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ripercorrendo in sintesi l'iter logico della sentenza appellata, il primo giudice aveva richiamato l'accordo concluso in data 24 ottobre 2003 tra la società e Parte_2 le rappresentanze sindacali aziendali e in particolare l'art. 4 del detto accordo, nel quale era stato previsto che le indennità di turno, all'epoca “diversificate in funzione degli orari e della tipologia delle giornate lavorative” fossero sostituite ed “unificate nella aliquota del 15% (quindici per cento) che rappresenta la nuova aliquota unica, come avviene in molte altre aziende del settore”.
In pari data, aveva aggiunto il Tribunale, le stesse parti collettive stipulanti avevano sottoscritto un altro accordo a latere, avente identica decorrenza e durata del primo, con il quale avevano convenuto che la disciplina stabilita dal sopra citato art. 4 fosse estesa anche ai lavoratori somministrati dalle agenzie per il lavoro, quale elemento di miglior favore rispetto agli effetti rilevati nella concreta applicazione della normativa contrattuale allora vigente (aliquota media degli ultimi dodici mesi pari al 13-14%), mentre avevano escluso espressamente che ai lavoratori somministrati potessero applicarsi altre previsioni contenute nel coevo contratto aziendale, quali quelle introdotte dagli artt. 2, 3 e 5.
L'accordo del 24 ottobre 2003, aveva, quindi, osservato il primo giudice, pur avendo una scadenza fissata al 30 giugno 2004 doveva ritenersi fosse stato rinnovato tacitamente nel tempo, fino alla stipula del nuovo accordo aziendale del 10 novembre
2014, in cui era stata, infatti, inserita una dichiarazione congiunta delle parti, secondo la quale con la sottoscrizione di questo nuovo accordo aziendale doveva intendersi superata ogni distinzione di trattamento tra i lavoratori della Compagnia Lavoratori
Portuali e i lavoratori somministrati delle Agenzie autorizzate, “con conseguente superamento della disciplina differenziata (quanto a orario, straordinari, o altro)
5 contenuta nell'accordo del 24 ottobre 2003”, previsione che sarebbe rimasta priva di senso laddove l'accordo del 2003 non fosse stato sino a quella data ancora vigente.
Pertanto, aveva affermato sul punto il Tribunale, la società opponente aveva correttamente applicato all'opposto la maggiorazione unica del 15%, senza che potesse attribuirsi rilievo alla circostanza, valorizzata dall'opposto, che i lavoratori dipendenti della avessero ricevuto maggiorazioni variabili ben prima del 2014. Pt_2
Infatti, aveva precisato il primo giudice, l'art. 23 del d.l.gs. 276/2003, nelle differenti stesure vigenti all'epoca dei fatti di causa, aveva previsto che i lavoratori dipendenti dal somministratore, a parità di mansioni, avessero diritto ad un trattamento economico e normativo ovvero a condizioni di base di lavoro e di occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, mentre l'opposto, il quale aveva effettuato un confronto focalizzato su singoli istituti, non aveva offerto elementi sufficienti ad effettuare la valutazione complessiva richiesta dalla norma.
Con riferimento poi all'elemento retributivo di garanzia del 3%, il Tribunale aveva evidenziato come lo stesso fosse previsto in favore dei dipendenti di aziende che non avevano mai stipulato accordi aziendali e non avevano svolto la contrattazione di II livello entro il 31 dicembre 2010.
Presupposti, quindi, aveva osservato il primo giudice, non sussistenti nella fattispecie, nella quale era stata accertata l'esistenza e la vigenza dell'accordo del 24 ottobre 2003 sopra richiamato.
Al riguardo l'appellante ha formulato quattro motivi di appello.
1) Violazione di legge per erronea interpretazione dell'accordo aziendale del
24 ottobre 2003 e dell'accordo tra le medesime parti in pari data relativo ai lavoratori interinali.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere il primo giudice, accogliendo l'impostazione della società attuale appellata, ritenuto che il contratto integrativo del 2003 avesse avuto vigenza sino al 2014.
In realtà, ha sostenuto L'appellante, l'accordo indicato aveva avuto differente durata e applicazione per le due categorie di lavoratori, cioè i dipendenti della CLP e i lavoratori somministrati, come dimostrato dai prospetti paga dei primi, dai quali risultava che agli stessi, almeno dal 2010, non veniva più applicata la maggiorazione
6 unica del 15%, ma le maggiorazioni previste dall'art. 7, CCNL Porti.
Inoltre, ha proseguito l'appellante, il primo giudice aveva desunto l'avvenuta proroga tacita dell'accordo in questione dal contenuto della dichiarazione congiunta posta a margine dell'accordo del 10 novembre 2014, nella quale si leggeva che con l'entrata in vigore del nuovo accordo si intendeva superata ogni distinzione di trattamento tra i lavoratori della CLP e i lavoratori somministrati.
Peraltro, ha osservato L'appellante, nell'accordo del 24 ottobre 2003 non era presente alcuna disciplina differenziata tra le due categorie di lavoratori in relazione alle maggiorazioni del turno, mentre la disciplina differenziata cui la dichiarazione aveva fatto riferimento risiedeva nella specifica disposizione dell'accordo del 2003 secondo la quale ai lavoratori somministrati non trovavano applicazione gli artt. 2, 3, 5 dell'accordo medesimo, che erano quindi diretti unicamente ai dipendenti CLP.
La sentenza, ha concluso sul punto l'appellante, aveva, quindi, ritenuto erroneamente che la disciplina differenziata a cui si faceva riferimento fosse quella relativa alle maggiorazioni del turno, mentre, in realtà, la previsione di una maggiorazione unica del 15 % per tutti i lavoratori aveva avuto una diversa vigenza temporale de facto per le due categorie, sino a non oltre il 2010 per i dipendenti della Parte
fino al 2014 per i lavoratori interinali, con la conseguenza che la differenza di trattamento si era verificata, non in virtù di una norma contrattuale, ma per il fatto che la norma contrattuale aveva avuto tempi di applicazione differenti nelle due categorie.
2) Violazione ed errata interpretazione dell'art. 23, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003
– carenza di motivazione sul punto.
Con un secondo motivo di appello, L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto corretta la maggiorazione del
15% applicata nel periodo 2010/2014 in virtù dell'asserita impossibilità di effettuare un confronto globale tra il trattamento economico da lui percepito e quello percepito dai lavoratori dipendenti dell'utilizzatrice, a parità di mansioni.
“Nel caso di specie” aveva affermato il primo giudice “non sono stati offerti elementi utili per compiere questa valutazione complessiva dei trattamenti economici e, soprattutto, mancano del tutto indicazioni per un raffronto tra la retribuzione dell'opposto e quella di lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice con parità non solo di livello ma anche di mansioni”.
7 La riportata motivazione, ha sostenuto L'appellante, risultava, innanzitutto, insufficiente a fondare la decisione, considerato che non chiariva e non entrava nel dettaglio della specifica disparità verificatasi, né illustrava a quale diverso risultato si sarebbe giunti nel caso in cui fosse stato possibile effettuare il confronto complessivo, e, comunque, risultava irrimediabilmente viziata, in quanto non teneva in debito conto il fatto che, nella fattispecie, il raffronto richiesto risultava del tutto praticabile, mentre il riferimento alle specifiche mansioni operato dalla sentenza, e desunto dalla lettera della norma, non poteva essere considerato rilevante.
La norma applicata dal Tribunale, infatti, ha proseguito l'appellante, nella sua ultima formulazione disponeva che “i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte”.
Il primo giudice, erroneamente, ha sostenuto L'appellante, non aveva tenuto conto del fatto che la norma faceva riferimento a condizioni di base di lavoro e d'occupazione e che le condizioni di base minime richieste non potevano che essere quelle garantite dal CCNL, il quale nell'art. 7 disciplina l'istituto del turno, che è istituto di carattere generale applicabile a tutti i lavoratori che sono soggetti a turnazioni, a prescindere dalla qualifica, dal livello e dalle mansioni.
Pertanto, ha osservato sul punto l'appellante, la mera mancata applicazione del detto istituto finiva per integrare, già di per sé, una differenza tra condizioni di base, senza che alcun rilievo potesse essere attribuito alle specifiche mansioni esercitate dal lavoratore.
L'interpretazione offerta dal Tribunale, ha quindi, concluso l'appellante, finiva per svuotare completamente la norma di significato, facendo discendere dalla stessa la necessità di un accertamento in ordine alle mansioni che nel caso concreto non avrebbe aggiunto alcunché al fatto che egli, lavoratore turnista e dunque soggetto alle maggiorazioni di cui all'art. 7 del CCNL Porti, a differenza dei lavoratori turnisti dipendenti della CLP, non si era visto applicato l'art. 7 medesimo.
I primi due motivi di appello sono infondati.
Correttamente, infatti, il Tribunale aveva escluso la sussistenza del diritto di credito vantato da L'appellante a titolo di differenze sulle maggiorazioni di turno percepite nella misura unitaria del 15%.
8 Deve, sul punto, innanzitutto, confermarsi, come già accertato dal Tribunale, che l'accordo aziendale del 24 ottobre 2003, pur formalmente di durata inferiore ad un anno, aveva avuto vigenza sino alla sottoscrizione dell'accordo successivo, avvenuta il 10 novembre 2014.
Inducono alla predetta conclusione due principali ragioni: per un verso, il fatto che, come è pacifico tra le parti, l'accordo in questione fosse stato applicato, sia ai Parte dipendenti della sia ai lavoratori interinali, ben oltre il termine di scadenza nello stesso indicato, con la conseguenza che, come affermato anche dalla Suprema Corte, non avendo le parti manifestato esplicitamente o implicitamente il loro intento di ritenerlo vincolante per altro termine di durata eguale a quello originariamente previsto, il medesimo si era trasformato in contratto (integrativo aziendale) a tempo indeterminato (si veda Cass. 14613/2000); per altro verso, il fatto che le stesse parti contrattuali, con una dichiarazione congiunta al successivo accordo integrativo del 10 novembre 2014, avessero espressamente richiamato l'accordo del 24 ottobre 2003, dichiarando che con la sottoscrizione del nuovo accordo doveva intendersi superata ogni Parte distinzione di trattamento, evidentemente ancora vigente, tra dipendenti e interinali dallo stesso prevista.
Priva di rilievo di segno contrario risulta, invece, a parere del Collegio, ai fini Parte qui in esame, la circostanza, evidenziata dall'appellante, che per i dipendenti a differenza di quanto era accaduto per i lavoratori interinali, la maggiorazione unitaria avesse cessato di essere applicata già prima del 2014: tale fatto, infatti, attesta, al più, Parte l'avvenuta mancata applicazione, nei rapporti tra la e i suoi dipendenti della (sola) norma dell'accordo integrativo del 2003 relativa alla maggiorazione unitaria, mentre, oltre che non incidere sull'accordo (c.d. a latere) riguardante i lavoratori somministrati, non può, in ogni caso, ritenersi - in difetto di disdetta di qualunque genere proveniente dalle parti e in difetto di qualunque elemento di valutazione in atti in ordine all'avvenuta contestuale cessata applicazione dell'intero accordo, la quale appare anzi espressamente contraddetta dalla dichiarazione congiunta al nuovo accordo sopra richiamata - sintomatico della cessata vigenza dell'accordo in discussione in data anteriore alla sottoscrizione dell'accordo del 11 novembre 2014.
Neppure rileva, ai fini in discussione, come, invece, sostenuto dall'appellante, il fatto che l'accordo del 2003 non stabilisse alcun trattamento differenziato tra lavoratori
9 interinali e dipendenti CLP in ordine alle maggiorazioni di turno.
La dichiarazione congiunta allegata all'accordo del 2014 era stata, infatti, correttamente richiamata dal primo giudice al solo fine di trarne la conferma della persistente vigenza, sino a quella data, dell'accordo del 2003: difatti, le parti, nello stabilire che la disciplina differenziata stabilita dall'accordo del 2003 in ordine ad altri istituti sarebbe cessata con l'entrata in vigore del nuovo accordo, avevano evidentemente presupposto la persistente vigenza, sino a quella data, dell'accordo precedente.
Sotto altro profilo, in ogni caso, come correttamente osservato dal Tribunale, manca in atti qualunque elemento idoneo a comprovare che il trattamento economico complessivo erogato dalla società appellata all'appellante fosse stato inferiore a quello spettante, a parità di mansioni, ai dipendenti della CLP.
Non può, sul punto, condividersi quanto sostenuto dall'appellante in ordine al fatto che si tratterebbe di assunto del tutto irrilevante, in quanto, a suo dire, la mera mancata applicazione ai lavoratori somministrati delle maggiorazioni di turno, applicate, invece, ai dipendenti CLP, integrerebbe, anche a prescindere da ogni valutazione relativa a qualifica, livello e mansione attribuiti ai lavoratori, una differenza di condizioni di base contrastante con le previsioni dell'art. 23, comma 1, D.Lgs.
276/2003.
Come correttamente osservato dal Tribunale, infatti, il confronto in questione non può essere effettuato in modo parcellizzato, né per singoli istituti, come l'appellante, invece, vorrebbe fare, richiedendo esso, piuttosto, la comparazione del trattamento economico, globalmente considerato, spettante, a parità di mansioni, a ciascuna delle due categorie.
Solo laddove da tale comparazione risulti che il trattamento complessivo spettante al lavoratore somministrato sia inferiore rispetto a quello del lavoratore dipendente dell'utilizzatore, sorgerà, ai sensi dell'art. 23 sopra citato, un corrispondente diritto di credito del lavoratore somministrato, rimanendo, invece, irrilevante, in presenza di un trattamento complessivo equivalente, il fatto che, come nella presente fattispecie, una singola voce retributiva spettante al lavoratore somministrato risulti inferiore rispetto a quella corrispondente spettante al dipendente dell'utilizzatore.
3) Violazione e mancata applicazione dell'art. 52 CCNL Porti relativamente
10 all'applicazione dell'elemento economico di garanzia del 3%. Carenza di motivazione sul punto.
Con un terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non dovuto nei suoi confronti l'elemento economico di garanzia previsto dall'art. 52 CCNL Porti.
La norma collettiva appena richiamata, infatti, ha sostenuto l'appellante, aveva previsto l'applicazione dell'elemento di garanzia del 3% proprio per i lavoratori delle aziende che non avevano stipulato negli accordi aziendali forme di erogazione salariale legate alla realizzazione di programmi come individuati dal medesimo articolo, e non, come invece era stato interpretato nella sentenza appellata, per i lavoratori di aziende che non avevano mai stipulato tout court contratti di secondo livello.
Erroneamente, quindi, ha evidenziato l'appellante, il primo giudice aveva fatto discendere la correttezza della mancata applicazione di tale norma nei suoi confronti dalla mera esistenza dell'accordo del 24 ottobre 2003, senza, invece, tenere in alcuna considerazione la ratio della norma contrattuale.
Tra l'altro, ha aggiunto l'appellante, la stessa qualificazione dell'accordo del
2003 come contrattazione di secondo livello non era affatto scontata ed era, comunque, evidente che l'accordo in questione non avesse affatto disciplinato la materia della integrazione salariale e della produttività.
Inoltre, ha osservato L'appellante, anche il capo in esame della sentenza era affetto da una grave carenza di motivazione, non essendo stata in alcun modo esaminata la norma applicata e non essendo stata richiamata e tanto meno confutata l'impostazione difensiva da lui seguita sul punto.
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
L'art. 52 CCNL Porti prevede che l'erogazione, a titolo perequativo, dell'elemento retributivo di garanzia pari al 3% spetti ai soli dipendenti di aziende che non abbiano mai stipulato accordi aziendali e non svolgano la contrattazione di secondo livello entro il 31 dicembre 2010, sempre che (si tratta a parere del Collegio di presupposto cumulativo, non alternativo) gli stessi non beneficino, a quella data, in aggiunta al trattamento economico fissato dal CCNL, di erogazioni retributive collettive o ad personam individuali.
Come correttamente affermato dal primo giudice, l'appellante non rientrava,
11 quindi, tra i beneficiari dell'emolumento in discussione, appartenendo ad una categoria di lavoratori per la quale l'accordo aziendale, certamente qualificabile di secondo livello in quanto stipulato, appunto, a livello aziendale e avente funzione integrativa e modificativa delle condizioni previste dal contratto collettivo nazionale, era stato stipulato, rimanendo, altresì, come sopra già illustrato, vigente per l'intero periodo oggetto di causa.
Deve ritenersi, d'altra parte, del tutto privo di rilievo, ai fini indicati, il fatto, evidenziato dall'appellante, che l'accordo del 2003 non contenesse alcuna disposizione in materia di produttività, essendo stata la materia rimessa dal contratto collettivo nazionale alla contrattazione aziendale, alla quale era stata, quindi, lasciata ogni valutazione anche in ordine alla eventuale introduzione o meno di istituti in materia.
In ogni caso, e pur a prescindere dal fatto che i dipendenti CLP beneficiassero o meno di trattamenti legati alla produttività o dell'elemento integrativo, deve, anche qui, ribadirsi, come già osservato in ordine ai precedenti motivi di appello, la mancanza in atti di qualunque elemento idoneo a comprovare che il trattamento economico complessivo erogato dalla società appellata all'appellante fosse stato inferiore a quello spettante, a parità di mansioni, ai dipendenti della CLP.
4) Statuizione in materia di spese legali.
Con un ultimo motivo di appello, L'appellante ha lamentato che nella sentenza impugnata fossero state poste integralmente a suo carico le spese di lite.
La predetta statuizione, ha argomentato l'appellante, doveva essere considerata profondamente ingiusta, non avendo il giudice tenuto conto di svariati elementi, quali il fatto che in primo grado la società opponente avesse sollevato diverse questioni preliminari e pregiudiziali che erano state evidentemente rigettate, il fatto che i crediti azionati fossero emersi da un'attività di accertamento della Direzione Territoriale del
Lavoro, la particolarità delle questioni trattate e la disponibilità da lui manifestata a conciliare la controversia nei termini indicati dal giudice.
Tutte circostanze che, a parere dell'appellante, impedivano di ascrivere a suo carico un comportamento processuale teso ad aggravare e prolungare il giudizio, senza contare che in altre controversie analoghe il Tribunale aveva disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, pur a fronte dello svolgimento, nell'interesse dei lavoratori, di un'attività difensiva meno incisiva di quella che era stata svolta nel
12 presente giudizio.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Per un verso, come è noto, la soccombenza deve essere valutata sulla base dell'esito complessivo della lite, sul quale, nella fattispecie, non avrebbe influito il rigetto delle questioni preliminari e pregiudiziali formulate dall'attuale appellata (si veda, per tutte, Cass. 18503/2014), fermo restando che le medesime non erano state decise dal Tribunale ed erano rimaste semplicemente assorbite nella decisione finale.
L'attuale appellante, in primo grado, era stato, quindi, (e lo sarebbe stato anche in caso di espresso rigetto delle questioni in discussione) integralmente soccombente.
Né sussistevano circostanze che avrebbero potuto ragionevolmente condurre il primo giudice alla compensazione delle spese: se è vero che i crediti azionati erano emersi da accertamenti condotti da un'autorità pubblica, a fronte dell'opposizione proposta dall'attuale appellata, l'appellante, che aveva una posizione sostanziale di attore, aveva, comunque, resistito, dando, quindi, causa alla lite;
non sussisteva alcuna peculiarità, né novità, delle questioni oggetto della controversia, visto che, come allegato dallo stesso appellante, il Tribunale di Cagliari aveva già affrontato le questioni principali oggetto della presente controversia in altre controversie del tutto analoghe, risolvendole, tra l'altro, in senso sfavorevole ai lavoratori somministrati.
Ragioni tutte che rendono, altresì, giustificato il fatto che il primo giudice avesse, in ordine alle spese di lite, modificato l'orientamento seguito in altre controversie dal Tribunale (orientamento che, come risulta dalla sentenza n.1427/2019 presente in atti, si basava sulla ritenuta reciproca soccombenza parziale e sul fatto che il lavoratore avesse agito sulla base di un provvedimento adottato da un organismo pubblico).
Né poteva costituire una condivisibile ragione di compensazione, come preteso dall'appellante, il fatto che quest'ultimo si fosse reso disponibile ad accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice (pagamento, in favore dell'attuale appellante, di tre quarti delle somme oggetto della diffida accertativa), difettando la stessa di congruità rispetto all'esito finale del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto e conferma la
13 sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in complessivi €. 1.923,00, oltre al rimborso forfettario del
15%, delle spese di CTU già liquidate, IVA e CPA.
Cagliari, 5-8-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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