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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/11/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1354/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 11/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero di r.g. 1354/2023 pendente tra:
(c.f. , con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti SAPIENZA SILVIA
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LE AB
e
CITTÀ OL DI FI (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
CE AM (c.f. C.F._1
APPELLATI
Conclusioni
Appellante: “[p]iaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in “violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento”, come sopra esposto;
- conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare tardiva ed inammissibile la produzione documentale della Città
Metropolitana di Firenze;
- in subordine, ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o materiale della notifica delle Ordinanze
Prefettizie;
pagina 1 di 8 - condannare gli appellati, in solido tra di loro, alle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
ADER: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello avverso la sentenza n. 105/23 nella parte in cui l'appellante ha chiesto la condanna alle spese a carico degli appellati, in solido tra loro.
Nel caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per responsabilità attribuibile all'ente impositore, e quindi riforma della sentenza, condannare quest'ultimo alle spese di lite, tenendo indenne l'odierna convenuta.
Con il favore delle spese”.
CITTÀ OL DI FI: “[a]ffinché codesto Ecc.mo Tribunale Voglia, per le ragioni di cui in narrativa, ogni contraria istanza reietta, in tesi, dichiarare inammissibile l'appello, in ipotesi respingere le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in ipotesi subordinata, accogliere l'appello incidentale proposto da questa amministrazione per l'effetto rimettendo in termini nella produzione documentale la Città Metropolitana di Firenze.
Con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ex art. 615, co. 1, c.p.c., proposto davanti al giudice di pace di Modica
[...] conveniva in giudizio diversi enti e, tra di essi, Parte_1
l' e la CITTÀ OL DI FI (già Controparte_1
) (C.F. ), con atto notificato in data 27/12/2022 e chiedendo dichiararsi Controparte_2 P.IVA_3 illegittima la formazione e trasmissione dei ruoli alla base della cartella di pagamento n.
29720220016230434, notificatale in data 25/11/2022, con conseguenza annullamento di tali atti e vittoria di spese di lite.
Allegava, per quanto interessa in questo grado di appello, che i verbali n. V/360096P/19,
V/383307P/2019 e n. V/402204P/2020 della Polizia Provinciale della città metropolitana di Firenze, alla base dell'iscrizione di una parte dei ruoli riscossi con la cartella opposta, erano stati regolarmente opposti davanti al Prefetto, ai sensi degli artt. 203 e 204 c.d.s., senza che tale ente le avesse “legalmente notificato” le ordinanze-ingiunzione di rigetto indicate nella cartella opposta.
Il giudice di pace, alla prima udienza del 14/2/2023, dichiarata la contumacia dei convenuti e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 28/3/2023.
Nelle more, in data 20/2/2023, si costituiva la CITTÀ OL DI FI, chiedendone il rigetto.
Deduceva, a tal fine, che: pagina 2 di 8 - il ruolo alla base della cartella di pagamento era originato da quattro verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, non tre: il verbale P396264/2019, del 17/9/2019 non era stato opposto;
- i restanti verbali erano stati rigettati, a cui hanno fatto seguito le ordinanze ingiunzione indicate nella cartella di pagamento:
tutte regolarmente notificate.
Chiedeva al giudice di pace di esser rimessa in termini per la produzione della documentazione, comunque depositata in atti, e il rigetto della domanda attorea.
Il giudice di pace, con sentenza 105/2023, ha rigettato l'opposizione, rilevando che:
pagina 3 di 8 - il convenuto contumace poteva costituirsi davanti al giudice di pace in ogni momento, anche producendo la documentazione a supporto delle proprie difese, maturando la preclusione solo con riferimento alle domande riconvenzionali, chiamate in causa e eccezioni in senso stretto;
- non era necessaria la rimessione in termini;
- dalla documentazione prodotta in atti risultava per tabulas che le ordinanze ingiunzione erano state notificate al procuratore dell'opponente il 29/1/2020, quanto alle ordinanze n. 116856/19 e 126271/19, il 23/12/2020, la n. 126965/2020, per la somma complessiva di euro 3.174,46.
Condannava, dunque, l'opponente al pagamento, in favore della CITTÀ OL DI
FI costituitasi alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 300,00, oltre accessori di legge.
Con atto di appello, mpugnava la sentenza di primo Parte_1 grado nei confronti dei soli menzionati appellati, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- il giudice di pace, nonostante fosse già stata celebrata l'udienza di trattazione ex art. 320 c.p.c., aveva consentito il deposito tardivo di documentazione da parte della CITTÀ OL DI
FI, costituitasi ormai dopo il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
- l'invio delle ordinanze-ingiunzione prefettizie “è avvenuta in palese violazione della normativa che disciplina la notifica a mezzo del servizio postale, e cioè dell'art. 149 c.p.c.”, in quanto “[è] evidente, infatti, come, nel caso di specie, piuttosto che una notifica a mezzo del servizio postale, la CP_3
abbia optato per una semplice raccomandata A.R., non essendo mai stata predisposta e
[...] sottoscritta la relata di notifica”; inoltre, non poteva “attribuirsi fede privilegiata al numero inserito a penna nello spazio riservato all'agente della notifica e relativo al numero di avviso di ricevimento”;
- l'“ordinanza n. 126965/2020 […] per stessa ammissione di controparte, sarebbe stata notificata alla sede legale della società, e ciò nonostante è la stessa controparte ad indicare che la odierna attrice era domiciliata presso il sottoscritto difensore”.
Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione in appello, si costituivano CITTÀ OL DI FI e chiedendo, entrambe, il rigetto della domanda e, la Controparte_1 seconda, di esser manlevata dall'ente impositore, con vittoria di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il giudice istruttore del presente grado, ritenuta la causa per la decisione, rinviava la causa all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, data la parola alle parti, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito pagina 4 di 8 L'appello non è fondato, in quanto la domanda in primo grado è inammissibile, ai sensi dell'art. 6, co.
10, lett. a), d.lgs. 150/2011.
In via pregiudiziale di rito, per quanto riguarda la tempestività della costituzione di CITTÀ
OL DI FI e delle difese ivi spiegate, con le relative allegazioni, deve ribadirsi la giurisprudenza consolidata della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel procedimento davanti al giudice di pace la contestazione delle pretese avversarie e dei fatti nonché delle prove allegati a sostegno delle medesime, può essere svolta dal convenuto anche nel caso in cui lo stesso sia rimasto contumace alla prima udienza e si sia costituito solo all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7238 del 29/03/2006, Rv. 589550 - Data pubblicazione 27/10/2022
01; Sez. 2, Sentenza n. 11946 del 08/08/2003, Rv. 565767 01)” (Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 29/09/2022)
27-10-2022, n. 31845).
Ciò premesso, la causa può esser decisa senza necessità di esaminare la documentazione prodotta da
CITTÀ OL DI FI. infatti, con la sua impugnazione, ha devoluto al Parte_1 tribunale la valutazione della sua domanda proposta contro la cartella di pagamento n.
29720220016230434, da qualificarsi in diritto, per quanto riguarda i titoli contestati in questo grado, come opposizione recuperatoria (cfr., nel caso in cui il primo atto conosciuto dal debitore, dopo la formazione dei ruoli, sia un provvedimento conservativo, Cass. civ., sez. III, ord., 24-05-2023, n. 14362:
“"in tema di sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, del D.Lgs.
n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui dell'art. 6, comma 5, lett. a) e b) del citato Decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo" (Cass., Sez. U.,
Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 - 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24711 del 08/10/2018,
Rv. 650888 - 01). Il principio appena richiamato è evidentemente da ritenersi applicabile, oltre che all'ipotesi di contestazione del provvedimento di fermo amministrativo di veicoli, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, anche con riguardo alla contestazione dell'analoga misura dell'iscrizione ipotecaria, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, ed è inoltre valido sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione - "opposizione c.d. recuperatoria" - sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso - "opposizione c.d. preventiva" (cfr. rispettivamente, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7460 pagina 5 di 8 del 15/03/2019, Rv. 653443 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018, Rv. 651829 - 01)”; cfr., analogamente, Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 15-12-2022, n. 36728: “[l]'opposizione a preavviso di fermo", in quanto diretta a contestare non (o non soltanto) i presupposti legali cui il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 ricollega la applicazione della misura coercitiva, ma i presupposti della stessa pretesa sanzionatoria e dunque del credito fatto valere dalla Amministrazione, dev'essere, in sostanza, considerata come
"opposizione recuperatoria", quando è volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione (tardiva) all'ordinanza-ingiunzione (o al verbale di accertamento della violazione della norma stradale: art. 204 bis C.d.S.), con la conseguenza che deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 22 bis ed attualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7 (Cass. SU n. 22080 del 2017, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui "l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella") ovvero come "opposizione preventiva", ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quando siano contestati fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo
(Cass. n. 32243 del 2018, in motiv., la quale osserva come a tale conclusione non è d'ostacolo l'affermazione del principio stabilito da Cass. SU n. 15354 del 2015, secondo cui "il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore", atteso che proprio l'indicato rinvio alle regole generali sul rito e sulla competenza consente di ricondurre, in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni di norme del codice della strada, anche l'"azione di accertamento negativo" della pretesa creditoria sottesa alla misura del fermo amministrativo nell'alveo della disciplina processuale prevista per le
"opposizioni a sanzioni amministrative" dal D.Lgs. n. 150 del 2011, come già anticipato da Cass. n.
9447 del 2016, e poi definitivamente statuito da Cass. SU n. 10261 del 2018, posto che in tutti i predetti casi - opposizione a sanzione;
accertamento negativo pretesa, opposizione preventiva l'oggetto del giudizio verte sul rapporto obbligatorio che trova il suo fatto costituivo nell'accertamento dell'illecito amministrativo)”; su questa qualificazione, nel caso in cui il ruolo oggetto della cartella di pagamento pagina 6 di 8 sia costituito da ordinanze ingiunzione assoggettate a termini perentori, cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 04-
11-2022, n. 32586, con riferimento alle ordinanze di cui all'art. 22, l. 689/1981: “"l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione la L. n. 689 del 1981, ex art. 22 può essere proposta - a seguito della sentenza n.
98 del 2005 ed alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 6, - anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva - alla luce dell'art. 149 c.p.c. e la L. n. 890 del 1982, art. 4, qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso" (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9486 del 09/04/2021,
Rv. 660946 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 12932 del 13/06/2011, Rv. 620191 - 01)”).
Nel caso di specie, infatti, in disparte la produzione dei convenuti, è la stessa parte appellante che conferma l'intervenuta conoscenza, già nel 2020, delle ordinanze ingiunzione oggetto della cartella di pagamento, ancorché le stesse le sarebbero state comunicate tramite raccomandata A/R, asseritamente senza il rispetto della normativa e della redazione della relativa relata (“È evidente, infatti, come, nel caso di specie, piuttosto che una notifica a mezzo del servizio postale, la abbia optato Controparte_3 per una semplice raccomandata A.R., non essendo mai stata predisposta e sottoscritta la relata di notifica”: p. 8 appello).
Ricevute tali ordinanze ingiunzione, avrebbe Parte_1 dovuto proporre opposizione alle stesse (ad es., per inesistenza/nullità/irregolarità della notifica, oltre i termini previsti per il procedimento di ricorso gerarchico al prefetto), tramite la contestazione del veicolo formale di conoscenza delle stesse (atto pervenuto mediante raccomandata), entro il termine perentoriamente previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 205 c.d.s. e 6, co. 6, dlgs. 150/2011, ossia entro trenta giorni, anche per contestarne la regolarità.
La tardività dei motivi, proposti solo in via recuperatori nei confronti della successiva cartella di pagamento, determina l'inammissibilità dell'originaria domanda e il rigetto dell'appello.
Di conseguenza, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
Considerato il valore della domanda, visti i Parte_1 parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, con riduzione del 50% di quelli per la fase di trattazione, per mancanza di istruttoria, e decisionale, per la sola partecipazione all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c., si liquidano, per ciascuna parte appellata, per il grado di appello, in euro 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre cpa ed iva, se dovuta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da (c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 contro la sentenza n. 105/2023, giudice di pace di Modica, r.g. 204/2023, nei confronti di
[...]
(c.f. e CITTÀ OL DI FI Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: ); P.IVA_3
• condanna, inoltre, (c.f. ) a Parte_1 P.IVA_1 rimborsare ad (c.f. le spese di lite del Controparte_1 P.IVA_2 grado di appello, che si liquidano in euro 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre cpa ed iva, se dovuta;
• condanna, altresì, (c.f. ) a Parte_1 P.IVA_1 rimborsare a CITTÀ OL DI FI (C.F.: le spese di lite del grado P.IVA_3 di appello, che si liquidano in euro 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre cpa ed iva, se dovuta;
• dichiara che, in virtù dell'integrare rigetto dell'atto di appello principale, sussistono i requisiti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Ragusa, 11/11/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 11/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero di r.g. 1354/2023 pendente tra:
(c.f. , con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti SAPIENZA SILVIA
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LE AB
e
CITTÀ OL DI FI (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
CE AM (c.f. C.F._1
APPELLATI
Conclusioni
Appellante: “[p]iaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in “violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento”, come sopra esposto;
- conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare tardiva ed inammissibile la produzione documentale della Città
Metropolitana di Firenze;
- in subordine, ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o materiale della notifica delle Ordinanze
Prefettizie;
pagina 1 di 8 - condannare gli appellati, in solido tra di loro, alle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
ADER: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello avverso la sentenza n. 105/23 nella parte in cui l'appellante ha chiesto la condanna alle spese a carico degli appellati, in solido tra loro.
Nel caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per responsabilità attribuibile all'ente impositore, e quindi riforma della sentenza, condannare quest'ultimo alle spese di lite, tenendo indenne l'odierna convenuta.
Con il favore delle spese”.
CITTÀ OL DI FI: “[a]ffinché codesto Ecc.mo Tribunale Voglia, per le ragioni di cui in narrativa, ogni contraria istanza reietta, in tesi, dichiarare inammissibile l'appello, in ipotesi respingere le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in ipotesi subordinata, accogliere l'appello incidentale proposto da questa amministrazione per l'effetto rimettendo in termini nella produzione documentale la Città Metropolitana di Firenze.
Con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ex art. 615, co. 1, c.p.c., proposto davanti al giudice di pace di Modica
[...] conveniva in giudizio diversi enti e, tra di essi, Parte_1
l' e la CITTÀ OL DI FI (già Controparte_1
) (C.F. ), con atto notificato in data 27/12/2022 e chiedendo dichiararsi Controparte_2 P.IVA_3 illegittima la formazione e trasmissione dei ruoli alla base della cartella di pagamento n.
29720220016230434, notificatale in data 25/11/2022, con conseguenza annullamento di tali atti e vittoria di spese di lite.
Allegava, per quanto interessa in questo grado di appello, che i verbali n. V/360096P/19,
V/383307P/2019 e n. V/402204P/2020 della Polizia Provinciale della città metropolitana di Firenze, alla base dell'iscrizione di una parte dei ruoli riscossi con la cartella opposta, erano stati regolarmente opposti davanti al Prefetto, ai sensi degli artt. 203 e 204 c.d.s., senza che tale ente le avesse “legalmente notificato” le ordinanze-ingiunzione di rigetto indicate nella cartella opposta.
Il giudice di pace, alla prima udienza del 14/2/2023, dichiarata la contumacia dei convenuti e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 28/3/2023.
Nelle more, in data 20/2/2023, si costituiva la CITTÀ OL DI FI, chiedendone il rigetto.
Deduceva, a tal fine, che: pagina 2 di 8 - il ruolo alla base della cartella di pagamento era originato da quattro verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, non tre: il verbale P396264/2019, del 17/9/2019 non era stato opposto;
- i restanti verbali erano stati rigettati, a cui hanno fatto seguito le ordinanze ingiunzione indicate nella cartella di pagamento:
tutte regolarmente notificate.
Chiedeva al giudice di pace di esser rimessa in termini per la produzione della documentazione, comunque depositata in atti, e il rigetto della domanda attorea.
Il giudice di pace, con sentenza 105/2023, ha rigettato l'opposizione, rilevando che:
pagina 3 di 8 - il convenuto contumace poteva costituirsi davanti al giudice di pace in ogni momento, anche producendo la documentazione a supporto delle proprie difese, maturando la preclusione solo con riferimento alle domande riconvenzionali, chiamate in causa e eccezioni in senso stretto;
- non era necessaria la rimessione in termini;
- dalla documentazione prodotta in atti risultava per tabulas che le ordinanze ingiunzione erano state notificate al procuratore dell'opponente il 29/1/2020, quanto alle ordinanze n. 116856/19 e 126271/19, il 23/12/2020, la n. 126965/2020, per la somma complessiva di euro 3.174,46.
Condannava, dunque, l'opponente al pagamento, in favore della CITTÀ OL DI
FI costituitasi alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 300,00, oltre accessori di legge.
Con atto di appello, mpugnava la sentenza di primo Parte_1 grado nei confronti dei soli menzionati appellati, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- il giudice di pace, nonostante fosse già stata celebrata l'udienza di trattazione ex art. 320 c.p.c., aveva consentito il deposito tardivo di documentazione da parte della CITTÀ OL DI
FI, costituitasi ormai dopo il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
- l'invio delle ordinanze-ingiunzione prefettizie “è avvenuta in palese violazione della normativa che disciplina la notifica a mezzo del servizio postale, e cioè dell'art. 149 c.p.c.”, in quanto “[è] evidente, infatti, come, nel caso di specie, piuttosto che una notifica a mezzo del servizio postale, la CP_3
abbia optato per una semplice raccomandata A.R., non essendo mai stata predisposta e
[...] sottoscritta la relata di notifica”; inoltre, non poteva “attribuirsi fede privilegiata al numero inserito a penna nello spazio riservato all'agente della notifica e relativo al numero di avviso di ricevimento”;
- l'“ordinanza n. 126965/2020 […] per stessa ammissione di controparte, sarebbe stata notificata alla sede legale della società, e ciò nonostante è la stessa controparte ad indicare che la odierna attrice era domiciliata presso il sottoscritto difensore”.
Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione in appello, si costituivano CITTÀ OL DI FI e chiedendo, entrambe, il rigetto della domanda e, la Controparte_1 seconda, di esser manlevata dall'ente impositore, con vittoria di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il giudice istruttore del presente grado, ritenuta la causa per la decisione, rinviava la causa all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, data la parola alle parti, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito pagina 4 di 8 L'appello non è fondato, in quanto la domanda in primo grado è inammissibile, ai sensi dell'art. 6, co.
10, lett. a), d.lgs. 150/2011.
In via pregiudiziale di rito, per quanto riguarda la tempestività della costituzione di CITTÀ
OL DI FI e delle difese ivi spiegate, con le relative allegazioni, deve ribadirsi la giurisprudenza consolidata della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel procedimento davanti al giudice di pace la contestazione delle pretese avversarie e dei fatti nonché delle prove allegati a sostegno delle medesime, può essere svolta dal convenuto anche nel caso in cui lo stesso sia rimasto contumace alla prima udienza e si sia costituito solo all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7238 del 29/03/2006, Rv. 589550 - Data pubblicazione 27/10/2022
01; Sez. 2, Sentenza n. 11946 del 08/08/2003, Rv. 565767 01)” (Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 29/09/2022)
27-10-2022, n. 31845).
Ciò premesso, la causa può esser decisa senza necessità di esaminare la documentazione prodotta da
CITTÀ OL DI FI. infatti, con la sua impugnazione, ha devoluto al Parte_1 tribunale la valutazione della sua domanda proposta contro la cartella di pagamento n.
29720220016230434, da qualificarsi in diritto, per quanto riguarda i titoli contestati in questo grado, come opposizione recuperatoria (cfr., nel caso in cui il primo atto conosciuto dal debitore, dopo la formazione dei ruoli, sia un provvedimento conservativo, Cass. civ., sez. III, ord., 24-05-2023, n. 14362:
“"in tema di sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, del D.Lgs.
n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui dell'art. 6, comma 5, lett. a) e b) del citato Decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo" (Cass., Sez. U.,
Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 - 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24711 del 08/10/2018,
Rv. 650888 - 01). Il principio appena richiamato è evidentemente da ritenersi applicabile, oltre che all'ipotesi di contestazione del provvedimento di fermo amministrativo di veicoli, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, anche con riguardo alla contestazione dell'analoga misura dell'iscrizione ipotecaria, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, ed è inoltre valido sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione - "opposizione c.d. recuperatoria" - sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso - "opposizione c.d. preventiva" (cfr. rispettivamente, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7460 pagina 5 di 8 del 15/03/2019, Rv. 653443 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018, Rv. 651829 - 01)”; cfr., analogamente, Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 15-12-2022, n. 36728: “[l]'opposizione a preavviso di fermo", in quanto diretta a contestare non (o non soltanto) i presupposti legali cui il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 ricollega la applicazione della misura coercitiva, ma i presupposti della stessa pretesa sanzionatoria e dunque del credito fatto valere dalla Amministrazione, dev'essere, in sostanza, considerata come
"opposizione recuperatoria", quando è volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione (tardiva) all'ordinanza-ingiunzione (o al verbale di accertamento della violazione della norma stradale: art. 204 bis C.d.S.), con la conseguenza che deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 22 bis ed attualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7 (Cass. SU n. 22080 del 2017, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui "l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella") ovvero come "opposizione preventiva", ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quando siano contestati fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo
(Cass. n. 32243 del 2018, in motiv., la quale osserva come a tale conclusione non è d'ostacolo l'affermazione del principio stabilito da Cass. SU n. 15354 del 2015, secondo cui "il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore", atteso che proprio l'indicato rinvio alle regole generali sul rito e sulla competenza consente di ricondurre, in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni di norme del codice della strada, anche l'"azione di accertamento negativo" della pretesa creditoria sottesa alla misura del fermo amministrativo nell'alveo della disciplina processuale prevista per le
"opposizioni a sanzioni amministrative" dal D.Lgs. n. 150 del 2011, come già anticipato da Cass. n.
9447 del 2016, e poi definitivamente statuito da Cass. SU n. 10261 del 2018, posto che in tutti i predetti casi - opposizione a sanzione;
accertamento negativo pretesa, opposizione preventiva l'oggetto del giudizio verte sul rapporto obbligatorio che trova il suo fatto costituivo nell'accertamento dell'illecito amministrativo)”; su questa qualificazione, nel caso in cui il ruolo oggetto della cartella di pagamento pagina 6 di 8 sia costituito da ordinanze ingiunzione assoggettate a termini perentori, cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 04-
11-2022, n. 32586, con riferimento alle ordinanze di cui all'art. 22, l. 689/1981: “"l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione la L. n. 689 del 1981, ex art. 22 può essere proposta - a seguito della sentenza n.
98 del 2005 ed alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 6, - anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva - alla luce dell'art. 149 c.p.c. e la L. n. 890 del 1982, art. 4, qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso" (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9486 del 09/04/2021,
Rv. 660946 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 12932 del 13/06/2011, Rv. 620191 - 01)”).
Nel caso di specie, infatti, in disparte la produzione dei convenuti, è la stessa parte appellante che conferma l'intervenuta conoscenza, già nel 2020, delle ordinanze ingiunzione oggetto della cartella di pagamento, ancorché le stesse le sarebbero state comunicate tramite raccomandata A/R, asseritamente senza il rispetto della normativa e della redazione della relativa relata (“È evidente, infatti, come, nel caso di specie, piuttosto che una notifica a mezzo del servizio postale, la abbia optato Controparte_3 per una semplice raccomandata A.R., non essendo mai stata predisposta e sottoscritta la relata di notifica”: p. 8 appello).
Ricevute tali ordinanze ingiunzione, avrebbe Parte_1 dovuto proporre opposizione alle stesse (ad es., per inesistenza/nullità/irregolarità della notifica, oltre i termini previsti per il procedimento di ricorso gerarchico al prefetto), tramite la contestazione del veicolo formale di conoscenza delle stesse (atto pervenuto mediante raccomandata), entro il termine perentoriamente previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 205 c.d.s. e 6, co. 6, dlgs. 150/2011, ossia entro trenta giorni, anche per contestarne la regolarità.
La tardività dei motivi, proposti solo in via recuperatori nei confronti della successiva cartella di pagamento, determina l'inammissibilità dell'originaria domanda e il rigetto dell'appello.
Di conseguenza, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
Considerato il valore della domanda, visti i Parte_1 parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, con riduzione del 50% di quelli per la fase di trattazione, per mancanza di istruttoria, e decisionale, per la sola partecipazione all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c., si liquidano, per ciascuna parte appellata, per il grado di appello, in euro 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre cpa ed iva, se dovuta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da (c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 contro la sentenza n. 105/2023, giudice di pace di Modica, r.g. 204/2023, nei confronti di
[...]
(c.f. e CITTÀ OL DI FI Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: ); P.IVA_3
• condanna, inoltre, (c.f. ) a Parte_1 P.IVA_1 rimborsare ad (c.f. le spese di lite del Controparte_1 P.IVA_2 grado di appello, che si liquidano in euro 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre cpa ed iva, se dovuta;
• condanna, altresì, (c.f. ) a Parte_1 P.IVA_1 rimborsare a CITTÀ OL DI FI (C.F.: le spese di lite del grado P.IVA_3 di appello, che si liquidano in euro 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre cpa ed iva, se dovuta;
• dichiara che, in virtù dell'integrare rigetto dell'atto di appello principale, sussistono i requisiti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Ragusa, 11/11/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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