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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15485/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COTTIGNOLI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA GUGLIELMO MARCONI, 5 - 40122
40122 BOLOGNA presso il difensore avv. COTTIGNOLI LORENZO
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare che e la fu hanno accettato Controparte_1 Persona_1 l'eredità del fu e per l'effetto essi ne hanno acquistato la qualità di erede;
Persona_2
2) Accertare e dichiarare, altresì, che successivamente, ha accettato l'eredità Controparte_1 della madre fu e per l'effetto egli ne ha acquistato la qualità di erede;
Persona_1
3) Accertare e dichiarare, per l'effetto di quanto sopra, che il convenuto è divenuto pieno ed esclusivo proprietario, per la quota dell'intero, dell'immobile sito in Comune di Bologna, alla Via Carlo Jussi n. 2, censito al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 80, Part. 264, sub 12, cat. A3, vani 4,5, sup. cat.
MQ 72,00, R.C. Euro 499,67.
4) Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza pronunciata in accoglimento della presente domanda.
pagina 1 di 4 5) Con vittoria di onorari, competenze e spese di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il , in persona dell'Amministratore, legale rappresentante pro tempore, Parte_1
Rag. e Rag. , hanno convenuto in giudizio il signor Parte_2 Parte_3 Parte_4 esponendo quanto segue: Controparte_1
i) in data 06.08.2009 in Bologna veniva a mancare ai vivi c.f. Persona_2
, nato il [...] a [...]. 1); C.F._2
ii) in data 11.04.2020 in Casalecchio di Reno (BO) veniva a mancare ai vivi c.f. Persona_1
, nata il [...] a [...]. 2); C.F._3
iii) i de cuius in vita erano condòmini del ricorrente, poiché pieni ed esclusivi proprietari di Parte_1 porzione di immobile sita in Comune di Bologna, alla Via Carlo Jussi n. 2, censita al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 80, Part. 264, sub 12, cat. A3, vani 4,5, sup. cat. mq 72,00, R.C. Euro 499,67, ciascuno per la metà e complessivamente per la quota dell'intero, come da Relazione ventennale in data 17.9.2022 del Dott. Notaio in Bologna, versata nel fascicolo del procedimento Persona_3 esecutivo immobiliare R.G. Es. 174/2022 (doc. 3); iv) in data 06.08.2009, a seguito dell'apertura della successione del fu , venivano Persona_2 chiamati all'eredità la moglie del de cuius, , come sopra emarginata, unitamente all'unico Persona_1 figlio della coppia, , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Jussi n. 2;
v) successivamente, in data 11.04.2020, a seguito dell'apertura della successione della fu , Persona_1 veniva chiamato all'eredità il figlio, ; Controparte_1 vi) pertanto, l'immobile, meglio descritto come sopra, perveniva a per successione Controparte_1 legittima in morte dei genitori, fu e fu;
Persona_2 Persona_1
vii) tuttavia, come dato atto dal Notaio nella propria Relazione (cfr. doc. 3), “Dai Registri Per_3 immobiliari e catastali e da visura presso la Cancelleria del Tribunale di Bologna - Ufficio Successioni-
(i genitori erano residenti a [...]) non risultano eseguite formalità conseguenti alla morte dei signori
e (dichiarazione di successione, accettazione delle eredità, rinunce a Persona_2 Persona_1 eredità); si può presumere l'accettazione tacita da parte del signor che, da certificato Controparte_1 storico anagrafico aggiornato al 13 settembre 2022, risulta residente nell'immobile - già dei genitori - sopra descritto”; viii) il Condominio ricorrente, nelle more, esigeva il saldo degli oneri condominiali maturati a carico dell'unità immobiliare caduta in successione, senza tuttavia ottenere pagamento alcuno e conseguentemente ricorreva in via monitoria nei confronti del convenuto, nella sua qualità di erede della fu ed otteneva dal Tribunale di Bologna il Decreto ingiuntivo di pagamento n. 3858/2021 Persona_1 del 15.09.2021, Rep. 3256/21, R.G. 10620/21, provvisoriamente esecutivo, munito di formula esecutiva in data 21.10.2021, notificato in data 24.11.2021, nei confronti del convenuto, per la somma di capitale di €7.911,42 oltre spese ed onorari come ivi liquidati che il convenuto non opponeva (doc.5); ix) nulla ricevendo in pagamento, il Condominio ricorrente procedeva, altresì, al pignoramento dell'unità immobiliare caduta in successione, così dando corso alla procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. Imm.
174/2022, tuttora pendente (doc. 6) nella quale, ancora una volta senza nulla opporre in merito alla sua qualità di erede, si costituiva personalmente il convenuto;
x) nell'ambito della procedura esecutiva, il Giudice dell'Esecuzione rilevava come non sussistesse “la necessaria continuità delle trascrizioni mancando quella dell'accettazione dell'eredità e che tale
pagina 2 di 4 carenza, laddove non sanata, potrebbe comportare l'improcedibilità, vista la sentenza n. 11638 della Corte di Cassazione Sez. III civ. del 26 maggio 2014” (doc. 9); xi) invero, non risulta dalle evidenze presso la competente Agenzia del Territorio alcuna trascrizione dell'avvenuta accettazione dell'eredità né da parte della fu , né da parte del sig. Persona_1 CP_1
(doc. 10a – 10b);
[...] xii) inutilmente il Condominio ricorrente esperiva procedimento di mediazione nei confronti del convenuto, il quale dichiarava di non aderire alla procedura, come da verbale negativo in data 29.3.2023
(doc. 11), assolvendo così alla condizione di procedibilità prevista dalla normativa vigente.
Il resistente non si è costituito nel presente giudizio, ma è comparso personalmente Controparte_1 all'udienza in data 04.03.2025 dichiarando di riconoscersi erede di e e Persona_2 Persona_1 di presenziare in tale qualità all'udienza.
La difesa di parte ricorrente ha insistito nelle domande chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§
Alla luce di quanto dedotto e documentato, il ricorso è fondato.
Da quanto documentalmente comprovato, risulta evidente come prima la fu per l'eredità Persona_1 del marito, ed oggi il convenuto abbia accettato tacitamente – e dunque in forma pura e semplice - l'eredità sia del padre che successivamente della madre, poiché, ai sensi dell'art. 476 c.c., compiva almeno “un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Per quanto attiene alla posizione della fu , essa risultava nel compossesso dei beni ereditari, Persona_1 essendo convivente con il de cuius, , come comprovato in atti dal certificato di Persona_2 residenza storico (doc. 4a).
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “la prosecuzione, dopo il decesso del coniuge, dell'abitazione della casa coniugale da parte dell'altro coniuge “configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente
a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità” (Cass. 11018/2008.” (cfr. ex multis la recente pronuncia Tribunale di Como Sez. II sentenza 10 giugno 2024 n. 651).
è rimasta pertanto nel possesso dell'immobile sino al 2020, per un periodo ben più lungo Persona_1 dei tre mesi previsti dall'art. 485 c.c. decorrenti dall'apertura della successione ( è Persona_2 deceduto il 06.08.2009) senza accettare l'eredità con beneficio d'inventario né tantomeno predisporlo;
deve, pertanto, considerarsi erede pura e semplice della quota a lei pervenuta in successione legittima del marito.
Per quanto attiene alla posizione del convenuto, , il compimento di atti concludenti ai Controparte_1 fini dell'accettazione tacita dell'eredità sia del padre che della madre si può facilmente individuare come segue:
a) ha continuato ad abitare e risiedere nell'immobile sito in via Carlo Jussi n. 2 quanto meno dal 17.10.2005 ad oggi, convivendo con entrambi i de cuius (doc. 4b);
b) ha omesso di opporre il decreto ingiuntivo ad egli notificato nella sua qualità di erede così pagina 3 di 4 provocandone la definitiva esecutorietà;
c) si è costituito personalmente, altresì, nella procedura esecutiva immobiliare che ha ad oggetto l'immobile caduto in successione, peraltro senza nulla opporre in merito alla sua qualità di erede né di legittimo proprietario del bene esecutato;
d) ha riconosciuto gli oneri condominiali riguardanti l'immobile oggetto dell'accettazione tacita dell'eredità e ha provveduto al pagamento di una parte di essi (doc. 7);
f) all'udienza in data 04.03.2025 celebrata nel presente procedimento ha dichiarato di riconoscersi erede di e e di presenziare in tale qualità all'udienza. Persona_2 Persona_1
Da tutto quanto sopra discende che deve considerarsi erede puro e semplice dei Controparte_1 genitori e . Persona_2 Persona_1
Le domande formulate da parte ricorrente meritano, dunque, accoglimento.
Parimenti meritevole di accoglimento è la conseguente istanza di trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2648 c.c.
Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, attesa la non complessità delle questioni trattate e con esclusione delle spese relative alla fase istruttoria e alla fase decisoria, non espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che e la fu hanno accettato l'eredità Controparte_1 Persona_1 del fu e per l'effetto essi ne hanno acquistato la qualità di erede. Persona_2
2) Accerta e dichiara, altresì, che successivamente, ha accettato l'eredità della Controparte_1 madre fu e per l'effetto egli ne ha acquistato la qualità di erede. Persona_1
3) Accerta e dichiara, per l'effetto di quanto sopra, che il convenuto è divenuto pieno ed esclusivo proprietario, per la quota dell'intero, dell'immobile sito in Comune di Bologna, alla Via Carlo Jussi n. 2, censito al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 80, Part. 264, sub 12, cat. A3, vani 4,5, sup. cat.
MQ 72,00, R.C. Euro 499,67.
4) Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza pronunciata in accoglimento della presente domanda.
5) Condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A., C.P.A. come per legge.
Bologna 10.03.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15485/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COTTIGNOLI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA GUGLIELMO MARCONI, 5 - 40122
40122 BOLOGNA presso il difensore avv. COTTIGNOLI LORENZO
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare che e la fu hanno accettato Controparte_1 Persona_1 l'eredità del fu e per l'effetto essi ne hanno acquistato la qualità di erede;
Persona_2
2) Accertare e dichiarare, altresì, che successivamente, ha accettato l'eredità Controparte_1 della madre fu e per l'effetto egli ne ha acquistato la qualità di erede;
Persona_1
3) Accertare e dichiarare, per l'effetto di quanto sopra, che il convenuto è divenuto pieno ed esclusivo proprietario, per la quota dell'intero, dell'immobile sito in Comune di Bologna, alla Via Carlo Jussi n. 2, censito al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 80, Part. 264, sub 12, cat. A3, vani 4,5, sup. cat.
MQ 72,00, R.C. Euro 499,67.
4) Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza pronunciata in accoglimento della presente domanda.
pagina 1 di 4 5) Con vittoria di onorari, competenze e spese di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il , in persona dell'Amministratore, legale rappresentante pro tempore, Parte_1
Rag. e Rag. , hanno convenuto in giudizio il signor Parte_2 Parte_3 Parte_4 esponendo quanto segue: Controparte_1
i) in data 06.08.2009 in Bologna veniva a mancare ai vivi c.f. Persona_2
, nato il [...] a [...]. 1); C.F._2
ii) in data 11.04.2020 in Casalecchio di Reno (BO) veniva a mancare ai vivi c.f. Persona_1
, nata il [...] a [...]. 2); C.F._3
iii) i de cuius in vita erano condòmini del ricorrente, poiché pieni ed esclusivi proprietari di Parte_1 porzione di immobile sita in Comune di Bologna, alla Via Carlo Jussi n. 2, censita al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 80, Part. 264, sub 12, cat. A3, vani 4,5, sup. cat. mq 72,00, R.C. Euro 499,67, ciascuno per la metà e complessivamente per la quota dell'intero, come da Relazione ventennale in data 17.9.2022 del Dott. Notaio in Bologna, versata nel fascicolo del procedimento Persona_3 esecutivo immobiliare R.G. Es. 174/2022 (doc. 3); iv) in data 06.08.2009, a seguito dell'apertura della successione del fu , venivano Persona_2 chiamati all'eredità la moglie del de cuius, , come sopra emarginata, unitamente all'unico Persona_1 figlio della coppia, , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Jussi n. 2;
v) successivamente, in data 11.04.2020, a seguito dell'apertura della successione della fu , Persona_1 veniva chiamato all'eredità il figlio, ; Controparte_1 vi) pertanto, l'immobile, meglio descritto come sopra, perveniva a per successione Controparte_1 legittima in morte dei genitori, fu e fu;
Persona_2 Persona_1
vii) tuttavia, come dato atto dal Notaio nella propria Relazione (cfr. doc. 3), “Dai Registri Per_3 immobiliari e catastali e da visura presso la Cancelleria del Tribunale di Bologna - Ufficio Successioni-
(i genitori erano residenti a [...]) non risultano eseguite formalità conseguenti alla morte dei signori
e (dichiarazione di successione, accettazione delle eredità, rinunce a Persona_2 Persona_1 eredità); si può presumere l'accettazione tacita da parte del signor che, da certificato Controparte_1 storico anagrafico aggiornato al 13 settembre 2022, risulta residente nell'immobile - già dei genitori - sopra descritto”; viii) il Condominio ricorrente, nelle more, esigeva il saldo degli oneri condominiali maturati a carico dell'unità immobiliare caduta in successione, senza tuttavia ottenere pagamento alcuno e conseguentemente ricorreva in via monitoria nei confronti del convenuto, nella sua qualità di erede della fu ed otteneva dal Tribunale di Bologna il Decreto ingiuntivo di pagamento n. 3858/2021 Persona_1 del 15.09.2021, Rep. 3256/21, R.G. 10620/21, provvisoriamente esecutivo, munito di formula esecutiva in data 21.10.2021, notificato in data 24.11.2021, nei confronti del convenuto, per la somma di capitale di €7.911,42 oltre spese ed onorari come ivi liquidati che il convenuto non opponeva (doc.5); ix) nulla ricevendo in pagamento, il Condominio ricorrente procedeva, altresì, al pignoramento dell'unità immobiliare caduta in successione, così dando corso alla procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. Imm.
174/2022, tuttora pendente (doc. 6) nella quale, ancora una volta senza nulla opporre in merito alla sua qualità di erede, si costituiva personalmente il convenuto;
x) nell'ambito della procedura esecutiva, il Giudice dell'Esecuzione rilevava come non sussistesse “la necessaria continuità delle trascrizioni mancando quella dell'accettazione dell'eredità e che tale
pagina 2 di 4 carenza, laddove non sanata, potrebbe comportare l'improcedibilità, vista la sentenza n. 11638 della Corte di Cassazione Sez. III civ. del 26 maggio 2014” (doc. 9); xi) invero, non risulta dalle evidenze presso la competente Agenzia del Territorio alcuna trascrizione dell'avvenuta accettazione dell'eredità né da parte della fu , né da parte del sig. Persona_1 CP_1
(doc. 10a – 10b);
[...] xii) inutilmente il Condominio ricorrente esperiva procedimento di mediazione nei confronti del convenuto, il quale dichiarava di non aderire alla procedura, come da verbale negativo in data 29.3.2023
(doc. 11), assolvendo così alla condizione di procedibilità prevista dalla normativa vigente.
Il resistente non si è costituito nel presente giudizio, ma è comparso personalmente Controparte_1 all'udienza in data 04.03.2025 dichiarando di riconoscersi erede di e e Persona_2 Persona_1 di presenziare in tale qualità all'udienza.
La difesa di parte ricorrente ha insistito nelle domande chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§
Alla luce di quanto dedotto e documentato, il ricorso è fondato.
Da quanto documentalmente comprovato, risulta evidente come prima la fu per l'eredità Persona_1 del marito, ed oggi il convenuto abbia accettato tacitamente – e dunque in forma pura e semplice - l'eredità sia del padre che successivamente della madre, poiché, ai sensi dell'art. 476 c.c., compiva almeno “un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Per quanto attiene alla posizione della fu , essa risultava nel compossesso dei beni ereditari, Persona_1 essendo convivente con il de cuius, , come comprovato in atti dal certificato di Persona_2 residenza storico (doc. 4a).
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “la prosecuzione, dopo il decesso del coniuge, dell'abitazione della casa coniugale da parte dell'altro coniuge “configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente
a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità” (Cass. 11018/2008.” (cfr. ex multis la recente pronuncia Tribunale di Como Sez. II sentenza 10 giugno 2024 n. 651).
è rimasta pertanto nel possesso dell'immobile sino al 2020, per un periodo ben più lungo Persona_1 dei tre mesi previsti dall'art. 485 c.c. decorrenti dall'apertura della successione ( è Persona_2 deceduto il 06.08.2009) senza accettare l'eredità con beneficio d'inventario né tantomeno predisporlo;
deve, pertanto, considerarsi erede pura e semplice della quota a lei pervenuta in successione legittima del marito.
Per quanto attiene alla posizione del convenuto, , il compimento di atti concludenti ai Controparte_1 fini dell'accettazione tacita dell'eredità sia del padre che della madre si può facilmente individuare come segue:
a) ha continuato ad abitare e risiedere nell'immobile sito in via Carlo Jussi n. 2 quanto meno dal 17.10.2005 ad oggi, convivendo con entrambi i de cuius (doc. 4b);
b) ha omesso di opporre il decreto ingiuntivo ad egli notificato nella sua qualità di erede così pagina 3 di 4 provocandone la definitiva esecutorietà;
c) si è costituito personalmente, altresì, nella procedura esecutiva immobiliare che ha ad oggetto l'immobile caduto in successione, peraltro senza nulla opporre in merito alla sua qualità di erede né di legittimo proprietario del bene esecutato;
d) ha riconosciuto gli oneri condominiali riguardanti l'immobile oggetto dell'accettazione tacita dell'eredità e ha provveduto al pagamento di una parte di essi (doc. 7);
f) all'udienza in data 04.03.2025 celebrata nel presente procedimento ha dichiarato di riconoscersi erede di e e di presenziare in tale qualità all'udienza. Persona_2 Persona_1
Da tutto quanto sopra discende che deve considerarsi erede puro e semplice dei Controparte_1 genitori e . Persona_2 Persona_1
Le domande formulate da parte ricorrente meritano, dunque, accoglimento.
Parimenti meritevole di accoglimento è la conseguente istanza di trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2648 c.c.
Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, attesa la non complessità delle questioni trattate e con esclusione delle spese relative alla fase istruttoria e alla fase decisoria, non espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che e la fu hanno accettato l'eredità Controparte_1 Persona_1 del fu e per l'effetto essi ne hanno acquistato la qualità di erede. Persona_2
2) Accerta e dichiara, altresì, che successivamente, ha accettato l'eredità della Controparte_1 madre fu e per l'effetto egli ne ha acquistato la qualità di erede. Persona_1
3) Accerta e dichiara, per l'effetto di quanto sopra, che il convenuto è divenuto pieno ed esclusivo proprietario, per la quota dell'intero, dell'immobile sito in Comune di Bologna, alla Via Carlo Jussi n. 2, censito al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 80, Part. 264, sub 12, cat. A3, vani 4,5, sup. cat.
MQ 72,00, R.C. Euro 499,67.
4) Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza pronunciata in accoglimento della presente domanda.
5) Condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A., C.P.A. come per legge.
Bologna 10.03.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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