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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 774/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
GI DI Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliere
SS TA Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza del 20/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 774/2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrari, giusta procura in atti;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del Presidente e del l.g.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Pancari, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Tivoli numero 1482 del 2 ottobre 2023
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.10.2021, ritualmente notificato, adiva il Tribunale Parte_1 di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere, in via principale, di: 1) Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata a far data dalla domanda amministrativa del 24/09/2020 ai sensi e nella misura di legge;
2) Condannare l' al pagamento CP_2 in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre gli accessori di legge. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva di aver maturato i requisiti per la corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata, proponeva, in data 24.09.2020, la relativa domanda amministrativa;
che in data 3.11.2020, l' inviava alla parte una mail per richiedere CP_2 una serie di documenti, ma non avendo ricevuto indicazione sul dettaglio dei documenti da trasmettere, comunicava all'Ente che era impossibile ottemperare alla richiesta;
che, con successiva mail del 13.11.2020 l' lamentava il mancato invio dei documenti;
che con nota del 25/11/2020 CP_2 la sede di Palestrina rigettava la richiesta per il seguente motivo: “Le comunico che non è stato CP_2 possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 24.09.2020, per il seguente motivo: lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 28.09.2020 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione”; che in data 28/01/2021, la ricorrente proponeva ricorso al competente Comitato Provinciale, rimasto privo di riscontro. Che, esauriti infruttuosamente i rimedi amministrativi, incardinava il giudizio innanzi all'A.G. competente, al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti, per poter beneficiare della relativa misura.
In data 02.08.2022 si costituiva in giudizio l' , che eccepiva l'infondatezza del ricorso. CP_2
Assumeva, infatti, l'insussistenza dei requisiti di legge necessari per l'accesso alla pensione anticipata richiesta ovvero l'insussistenza del requisito contributivo, anagrafico, e lavorativo.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, veniva espletata CTU medico legale, che negava ala sussistenza del requisito sanitaria in capo alla ricorrente.
Con ordinanza del 23.06.2023, il giudice di prime cure chiedeva al CTU una integrazione di perizia, invitandolo a valutare il complesso morboso della ricorrente, anche con riferimento ai parametri previsti per il riconoscimento dell'invalidità civile.
In data 11.09.2023 il Giudice autorizzava la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Verificati il deposito dell'integrazione di perizia da parte del CTU e il tempestivo deposito delle predette note da parte di entrambi i procuratori costituiti, la causa veniva discussa e decisa con lettura della sentenza all'udienza del 02.10.2023.
Con sentenza n. 1482/2023 il Tribunale rigettava il ricorso, dichiarava l'irripetibilità delle spese di lite e poneva a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_2
Avverso detta pronuncia, proponeva appello , chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 per i seguenti motivi: 1) errata valutazione della sussistenza del requisito sanitario da parte del CTU;
2) sussistenza del requisito contributivo.
In data 15.10.2024 si costituiva l' contestando, in fatto e in diritto, le avverse deduzioni e CP_2 chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. Con ordinanza del 24.01.2025 questa Corte incaricava il dott. di rinnovare la consulenza Per_1 tecnica d'ufficio sulla ricorrente, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario previsto dalla norma.
Il CTU depositava la relazione di CTU in data 09.08.2025.
Sulle conclusioni delle parti come espresse all'udienza del 20.11.2025 la Corte decideva mediante sentenza contestuale.
§§§
L'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Si rileva in primis che le valutazioni del perito appaiono sorrette da corretta motivazione, nonché immuni da vizi logici e non infirmate da diverse valutazioni delle parti e vanno pertanto condivise.
Gli esiti della suddetta indagine peritale consentono di escludere la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente.
Il quadro clinico accertato contempla cardiopatia ipertensiva (classe NYHA I–II, compensata), broncopatia cronica lieve, artrosi polidistrettuale con discopatie lombari e tendinopatia spalla dx, sindrome depressiva maggiore in trattamento, attualmente compensata, ipoacusia neurosensoriale bilaterale lieve-moderata, beta microcitemia e un problema rivelato al reperto RM encefalo, che evidenzia aree gliotiche su base vascolare cronica.
Il CTU ha considerato tutta la documentazione specialistica e ha effettuato la visita diretta della ricorrente. In particolare, ha rilevato che la pur presente patologia psichica risulta compensata e non presenta sintomi psicotici attuali, tali da produrre una elevazione della percentuale di invalidità..
In applicazione delle tabelle di cui al D.M. 05.02.1992 e in omaggio al criterio di HA per menomazioni coesistenti, le percentuali attribuite dal CTU sono così riassumibili:
o Cardiopatia: 30%
o Broncopatia: 11%
o Artrosi: 15%
o Depressione compensata: 35%
o Ipoacusia: 5%
o Microcitemia: 5%
Il CTU ha inoltre correttamente effettuato il calcolo riduzionistico, addivenendo alla quantificazione dell'invalidità complessiva intorno al 69%, quindi inferiore all'80%, richiesto per il beneficio previdenziale ex art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 503/1992. Il metodi di calcolo è perfettamente idoneo all'accertamento richiesto, per come riconosciuto anche dalla Suprema Corte (v. Cass. VI civ. – 3
n. 26584/2022).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato. Le spese sono irripetibili, a causa della dichiarazione resa personalmente dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' . CP_2
In considerazione del tipo di pronuncia (rigetto), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello; dichiara irripetibili le spese del grado;
pone le spese di CTU del presente grado, liquidate con separato provvedimento, a carico dell' . CP_2
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
La Cons. Est. La Presidente
SS TA GI DI
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
GI DI Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliere
SS TA Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza del 20/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 774/2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrari, giusta procura in atti;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del Presidente e del l.g.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Pancari, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Tivoli numero 1482 del 2 ottobre 2023
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.10.2021, ritualmente notificato, adiva il Tribunale Parte_1 di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere, in via principale, di: 1) Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata a far data dalla domanda amministrativa del 24/09/2020 ai sensi e nella misura di legge;
2) Condannare l' al pagamento CP_2 in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre gli accessori di legge. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva di aver maturato i requisiti per la corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata, proponeva, in data 24.09.2020, la relativa domanda amministrativa;
che in data 3.11.2020, l' inviava alla parte una mail per richiedere CP_2 una serie di documenti, ma non avendo ricevuto indicazione sul dettaglio dei documenti da trasmettere, comunicava all'Ente che era impossibile ottemperare alla richiesta;
che, con successiva mail del 13.11.2020 l' lamentava il mancato invio dei documenti;
che con nota del 25/11/2020 CP_2 la sede di Palestrina rigettava la richiesta per il seguente motivo: “Le comunico che non è stato CP_2 possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 24.09.2020, per il seguente motivo: lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 28.09.2020 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione”; che in data 28/01/2021, la ricorrente proponeva ricorso al competente Comitato Provinciale, rimasto privo di riscontro. Che, esauriti infruttuosamente i rimedi amministrativi, incardinava il giudizio innanzi all'A.G. competente, al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti, per poter beneficiare della relativa misura.
In data 02.08.2022 si costituiva in giudizio l' , che eccepiva l'infondatezza del ricorso. CP_2
Assumeva, infatti, l'insussistenza dei requisiti di legge necessari per l'accesso alla pensione anticipata richiesta ovvero l'insussistenza del requisito contributivo, anagrafico, e lavorativo.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, veniva espletata CTU medico legale, che negava ala sussistenza del requisito sanitaria in capo alla ricorrente.
Con ordinanza del 23.06.2023, il giudice di prime cure chiedeva al CTU una integrazione di perizia, invitandolo a valutare il complesso morboso della ricorrente, anche con riferimento ai parametri previsti per il riconoscimento dell'invalidità civile.
In data 11.09.2023 il Giudice autorizzava la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Verificati il deposito dell'integrazione di perizia da parte del CTU e il tempestivo deposito delle predette note da parte di entrambi i procuratori costituiti, la causa veniva discussa e decisa con lettura della sentenza all'udienza del 02.10.2023.
Con sentenza n. 1482/2023 il Tribunale rigettava il ricorso, dichiarava l'irripetibilità delle spese di lite e poneva a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_2
Avverso detta pronuncia, proponeva appello , chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 per i seguenti motivi: 1) errata valutazione della sussistenza del requisito sanitario da parte del CTU;
2) sussistenza del requisito contributivo.
In data 15.10.2024 si costituiva l' contestando, in fatto e in diritto, le avverse deduzioni e CP_2 chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. Con ordinanza del 24.01.2025 questa Corte incaricava il dott. di rinnovare la consulenza Per_1 tecnica d'ufficio sulla ricorrente, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario previsto dalla norma.
Il CTU depositava la relazione di CTU in data 09.08.2025.
Sulle conclusioni delle parti come espresse all'udienza del 20.11.2025 la Corte decideva mediante sentenza contestuale.
§§§
L'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Si rileva in primis che le valutazioni del perito appaiono sorrette da corretta motivazione, nonché immuni da vizi logici e non infirmate da diverse valutazioni delle parti e vanno pertanto condivise.
Gli esiti della suddetta indagine peritale consentono di escludere la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente.
Il quadro clinico accertato contempla cardiopatia ipertensiva (classe NYHA I–II, compensata), broncopatia cronica lieve, artrosi polidistrettuale con discopatie lombari e tendinopatia spalla dx, sindrome depressiva maggiore in trattamento, attualmente compensata, ipoacusia neurosensoriale bilaterale lieve-moderata, beta microcitemia e un problema rivelato al reperto RM encefalo, che evidenzia aree gliotiche su base vascolare cronica.
Il CTU ha considerato tutta la documentazione specialistica e ha effettuato la visita diretta della ricorrente. In particolare, ha rilevato che la pur presente patologia psichica risulta compensata e non presenta sintomi psicotici attuali, tali da produrre una elevazione della percentuale di invalidità..
In applicazione delle tabelle di cui al D.M. 05.02.1992 e in omaggio al criterio di HA per menomazioni coesistenti, le percentuali attribuite dal CTU sono così riassumibili:
o Cardiopatia: 30%
o Broncopatia: 11%
o Artrosi: 15%
o Depressione compensata: 35%
o Ipoacusia: 5%
o Microcitemia: 5%
Il CTU ha inoltre correttamente effettuato il calcolo riduzionistico, addivenendo alla quantificazione dell'invalidità complessiva intorno al 69%, quindi inferiore all'80%, richiesto per il beneficio previdenziale ex art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 503/1992. Il metodi di calcolo è perfettamente idoneo all'accertamento richiesto, per come riconosciuto anche dalla Suprema Corte (v. Cass. VI civ. – 3
n. 26584/2022).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato. Le spese sono irripetibili, a causa della dichiarazione resa personalmente dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' . CP_2
In considerazione del tipo di pronuncia (rigetto), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello; dichiara irripetibili le spese del grado;
pone le spese di CTU del presente grado, liquidate con separato provvedimento, a carico dell' . CP_2
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
La Cons. Est. La Presidente
SS TA GI DI