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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/10/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1377/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.09.2025 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in GL SA (RI), Piazza Matteotti C.F._2
n. 4 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Bonamici che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
Tutto quanto sopra premesso, i signori e , chiedono Parte_1 Parte_2 pronunciarsi sentenza con cui venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in GL SA (RI) in data 9/10/2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di GL SA Anno 2004 Numero 12
Parte II Serie A Ufficio 1 alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affido Persona_1 condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, con diritto del padre di prelevarla dall'abitazione materna ogni settimana per vederla e tenerla con sé anche durante le festività ed il periodo estivo compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici della minore, previo accordo con la signora e preavviso, anche telefonico o per messaggio ed in caso di Parte_2 disaccordo secondo le seguenti modalità: a) la minore trascorrerà con il padre due fine settimana alternati e precisamente la giornata del sabato, a partire dalle ore 9, 00 o dal diverso orario dell'uscita
1 dalla scuola, sino alle ore 21, 00 della domenica, anche con pernotto;
b) facoltà per il padre di avere con sé la figlia minore, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e scolastici della minore, anche due giorni infrasettimanali, previa comunicazione da inviare alla madre almeno il giorno precedente;
c) durante le festività natalizie dal 23/12/ al 30/12 un anno e dal 31/12 al 6/1 l'anno successivo;
d) durante le festività pasquali anche per tre giorni consecutivi, previo preavviso anche telefonico o per messaggio;
e) il padre potrà portare la figlia minore in vacanza con sé, durante i mesi estivi (giugno, luglio, agosto
e settembre) fino a quattro settimane anche non consecutive, sostenendone le spese derivanti e dandone comunicazione scritta alla madre del relativi periodo, almeno dieci giorni prima di ciascun prelievo della minore;
2) la casa coniugale, ora di proprietà della signora , sita in GL SA (RI) Parte_2 viale Veneto Lotti snc, rimane assegnata alla moglie con tutti i mobili che l'arredano ed il signor
[...]
lascerà entro la fine del mese di ottobre 2025 la porzione di detto immobile, autonoma e Parte_1 divisa dalla casa di abitazione e posta al piano seminterrato;
3) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia minore, la somma di € 300, 00 (trecento/00) mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici I.S.T.A.T., entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario o equipollente;
4) le spese straordinarie per la figlia minore verranno suddivise tra le parti nella misura del 50 % ciascuna, applicando i criteri indicati nel “Protocollo di “Intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi” del 5/5/2016 approvato dal Tribunale di
Rieti;
5) i ricorrenti, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma C.P.C., non ritengono necessario l'ascolto della minore;
6) i ricorrenti manifestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi
e per la figlia minore;
7) i ricorrenti dichiarano di fare totale acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 C.P.C. all'emananda sentenza.
Tanto premesso, i signori e , come sopra rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi
CHIEDONO che la S.V. Ill.ma, fissato ai sensi dell'art. 127 ter II comma C.P.C. il termine per deposito di note scritte, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero,Voglia rimettere la causa in decisione, affinché codesto Ecc. mo
Tribunale di Rieti, in composizione collegiale, con sentenza accolga le seguenti
C O N C L U S I O N I
• Voglia codesto On. Tribunale di Rieti, in composizione collegiale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Parte_1 Parte_2
GL SA (RI) in data 9/10/2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di
Stato Civile del Comune di GL SA Anno 2004 Numero 12 Parte II Serie A Ufficio 1 alle condizioni tutte di cui sopra;
2 • Ordinare al Comune di GL SA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato l'11.09.2025 avanti al Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GL SA (RI) in data 9/10/2004, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2004, Ufficio 1).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale è nata l'[...] il Persona_1 matrimonio non ha avuto effetti felici;
con sentenza del Tribunale di Rieti n. 169/2024 del 4/9/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni tutte che si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte;
dalla data della separazione i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
All'udienza del 24 settembre 2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e hanno prestato acquiescenza alla emananda sentenza e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt.
1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla separazione personale, pronunciata con sentenza del Tribunale di Rieti n. 169/2024 pubblicata il 04/09/2024, la convivenza non è mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della figlia;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della
3 prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse della figlia di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n GL SA (RI) in data 09/10/2004, trascritto nei registri dello stato Parte_2 civile del predetto Comune (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2004, Ufficio 1);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GL SA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 10.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.09.2025 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in GL SA (RI), Piazza Matteotti C.F._2
n. 4 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Bonamici che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
Tutto quanto sopra premesso, i signori e , chiedono Parte_1 Parte_2 pronunciarsi sentenza con cui venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in GL SA (RI) in data 9/10/2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di GL SA Anno 2004 Numero 12
Parte II Serie A Ufficio 1 alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affido Persona_1 condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, con diritto del padre di prelevarla dall'abitazione materna ogni settimana per vederla e tenerla con sé anche durante le festività ed il periodo estivo compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici della minore, previo accordo con la signora e preavviso, anche telefonico o per messaggio ed in caso di Parte_2 disaccordo secondo le seguenti modalità: a) la minore trascorrerà con il padre due fine settimana alternati e precisamente la giornata del sabato, a partire dalle ore 9, 00 o dal diverso orario dell'uscita
1 dalla scuola, sino alle ore 21, 00 della domenica, anche con pernotto;
b) facoltà per il padre di avere con sé la figlia minore, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e scolastici della minore, anche due giorni infrasettimanali, previa comunicazione da inviare alla madre almeno il giorno precedente;
c) durante le festività natalizie dal 23/12/ al 30/12 un anno e dal 31/12 al 6/1 l'anno successivo;
d) durante le festività pasquali anche per tre giorni consecutivi, previo preavviso anche telefonico o per messaggio;
e) il padre potrà portare la figlia minore in vacanza con sé, durante i mesi estivi (giugno, luglio, agosto
e settembre) fino a quattro settimane anche non consecutive, sostenendone le spese derivanti e dandone comunicazione scritta alla madre del relativi periodo, almeno dieci giorni prima di ciascun prelievo della minore;
2) la casa coniugale, ora di proprietà della signora , sita in GL SA (RI) Parte_2 viale Veneto Lotti snc, rimane assegnata alla moglie con tutti i mobili che l'arredano ed il signor
[...]
lascerà entro la fine del mese di ottobre 2025 la porzione di detto immobile, autonoma e Parte_1 divisa dalla casa di abitazione e posta al piano seminterrato;
3) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia minore, la somma di € 300, 00 (trecento/00) mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici I.S.T.A.T., entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario o equipollente;
4) le spese straordinarie per la figlia minore verranno suddivise tra le parti nella misura del 50 % ciascuna, applicando i criteri indicati nel “Protocollo di “Intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi” del 5/5/2016 approvato dal Tribunale di
Rieti;
5) i ricorrenti, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma C.P.C., non ritengono necessario l'ascolto della minore;
6) i ricorrenti manifestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi
e per la figlia minore;
7) i ricorrenti dichiarano di fare totale acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 C.P.C. all'emananda sentenza.
Tanto premesso, i signori e , come sopra rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi
CHIEDONO che la S.V. Ill.ma, fissato ai sensi dell'art. 127 ter II comma C.P.C. il termine per deposito di note scritte, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero,Voglia rimettere la causa in decisione, affinché codesto Ecc. mo
Tribunale di Rieti, in composizione collegiale, con sentenza accolga le seguenti
C O N C L U S I O N I
• Voglia codesto On. Tribunale di Rieti, in composizione collegiale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Parte_1 Parte_2
GL SA (RI) in data 9/10/2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di
Stato Civile del Comune di GL SA Anno 2004 Numero 12 Parte II Serie A Ufficio 1 alle condizioni tutte di cui sopra;
2 • Ordinare al Comune di GL SA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato l'11.09.2025 avanti al Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GL SA (RI) in data 9/10/2004, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2004, Ufficio 1).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale è nata l'[...] il Persona_1 matrimonio non ha avuto effetti felici;
con sentenza del Tribunale di Rieti n. 169/2024 del 4/9/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni tutte che si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte;
dalla data della separazione i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
All'udienza del 24 settembre 2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e hanno prestato acquiescenza alla emananda sentenza e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt.
1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla separazione personale, pronunciata con sentenza del Tribunale di Rieti n. 169/2024 pubblicata il 04/09/2024, la convivenza non è mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della figlia;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della
3 prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse della figlia di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n GL SA (RI) in data 09/10/2004, trascritto nei registri dello stato Parte_2 civile del predetto Comune (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2004, Ufficio 1);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GL SA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 10.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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