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Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2023, n. 17173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17173 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE NA NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2022 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catania, con la sentenza emessa in data 8 novembre 2022, applicava a ZI OV OM la pena concordata di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 344,00 di multa in relazione al delitto di furto aggravato. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di ZI OV OM consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione degli artt. 444, 129, 533 cod. proc. pen. e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. lamentando in particolare che il giudice non avesse proceduto ad escludere la circostanza aggravante contestata, come pure non avesse proceduto al proscioglimento per l'incertezza del quadro probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17173 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 16/01/2023 1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., é stata applicata al ricorrente per il delitto di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, la pena concordata con la Pubblica Accusa. 2. Le censure risultano assolutamente generiche e solo formali, cosicchè il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre va considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nel caso in esame. Per altro nel caso in esame vi è un chiaro richiamo all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Dalla inammissibilità deriva l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla querela, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, che in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela. Analogamente, nel caso in esame, la declaratoria di inammissibilità esclude la necessità di verificare la sussistenza pregressa o sopravvenuta della querela, come 2 Il Consigliere estensore Il Presiden anche nessun effetto si verifica in merito allo status cautelare, in quanto ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, alla data odierna non risulta ancora decorso il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, termine che scade il 19 gennaio 2023, ai fini dell'inefficacia della misura cautelare in atto.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16/01/2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catania, con la sentenza emessa in data 8 novembre 2022, applicava a ZI OV OM la pena concordata di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 344,00 di multa in relazione al delitto di furto aggravato. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di ZI OV OM consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione degli artt. 444, 129, 533 cod. proc. pen. e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. lamentando in particolare che il giudice non avesse proceduto ad escludere la circostanza aggravante contestata, come pure non avesse proceduto al proscioglimento per l'incertezza del quadro probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17173 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 16/01/2023 1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., é stata applicata al ricorrente per il delitto di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, la pena concordata con la Pubblica Accusa. 2. Le censure risultano assolutamente generiche e solo formali, cosicchè il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre va considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nel caso in esame. Per altro nel caso in esame vi è un chiaro richiamo all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Dalla inammissibilità deriva l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla querela, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, che in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela. Analogamente, nel caso in esame, la declaratoria di inammissibilità esclude la necessità di verificare la sussistenza pregressa o sopravvenuta della querela, come 2 Il Consigliere estensore Il Presiden anche nessun effetto si verifica in merito allo status cautelare, in quanto ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, alla data odierna non risulta ancora decorso il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, termine che scade il 19 gennaio 2023, ai fini dell'inefficacia della misura cautelare in atto.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16/01/2023