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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.1174/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Annamaria Goglia e Carmelo Parte_1
Bifano;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele CP_1
Morreale Agnello;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto di dichiarare la illegittimità dell'indebito di € 4.358,02 comunicato dall' il 1.9.2022 in CP_1 relazione alla indennità di disoccupazione Naspi corrisposta nel periodo dal 8.12.2021 al
15.3.2022. Deduceva che la motivazione posta dall alla base dell'indebito, ovvero la CP_1
“rioccupazione in periodo di carenza”, non corrispondeva alla realtà avendo egli espletato due prestazioni di lavoro occasionale nelle giornate non continuative del 4.12.2021 e
7.12.2021 senza alcun rapporto di lavoro subordinato;
evidenziava altresì la assenza di dolo e la conoscenza da parte dell' attraverso i modelli UNILAV, della dedotta ragione CP_1 ostativa alla erogazione della indennità di disoccupazione. Concludeva chiedendo pertanto di accertare il diritto al trattamento Naspi con annullamento dell'indebito o quantomeno di limitare la ripetizione dell'indebito alle sole somme relative al periodo nel quale è stata riconosciuta la sussistenza della rioccupazione.
Regolarmente instaurato il contradditorio, si costituiva l' che, ribadita la illegittima CP_1 fruizione da parte del ricorrente della Naspi per mancanza dello stato di disoccupazione nel periodo decorrente tra la presentazione della domanda e la erogazione della prestazione, chiedeva il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 9.4.2025.
Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
Si osserva anzitutto che la prestazione di cui ha pacificamente fruito il ricorrente dal
8.12.2021 al 15.3.2022 è la “Naspi”, ovvero la indennità mensile di disoccupazione introdotta, con decorrenza dal 1.5.2015, dal d.lgs. 22/2015 e che, ai sensi dell'art. 1 di tale disposto normativo, ha sostituito -con la predetta decorrenza- le prestazioni di ASpI e mini-ASpI precedentemente introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012.
Si osserva poi che, pur in assenza di documentazione, deve ritenersi pacifico tra le parti che il ricorrente abbia presentato la domanda di Naspi anteriormente al 4.12.2021;
è poi documentato che il ricorrente ha effettuato due prestazioni lavorative nei giorni
4.12.2021 e 7.12.2021 ovvero nel cd. periodo di “carenza” tra la presentazione della domanda di Naspi e la erogazione della prestazione avvenuta -come già detto- dal 8.12.2021 al
15.3.2022 (cfr. e comunicazione di indebito). CP_2
Ciò posto si rileva che l'art. 9 comma 2 del citato d.lgs. 22/2015 prevede che “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' CP_1 entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5”.
Il successivo art. 11 prevede poi che il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
Ebbene deve ritenersi che nella specie non risulta verificatasi alcuna delle predette condizioni ostative alla fruizione della Naspi. Sotto un primo profilo si è già detto che è documentalmente provato che il ricorrente ha svolto due prestazioni lavorative espletate nelle due giornate discontinue del 4 e 7 dicembre 2021 che, evidentemente, non denotano di per sé la perdita dello stato di disoccupazione prevista ai fini di decadenza della prestazione dal predetto art. 11 lett. b). Sono considerati invero “disoccupati”, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015 dlgs 181/2000 (che ha sostituito l'abrogato art. 1 comma 2 del d.lgs
181/2000) i soggetti privi di impiego e tale deve considerarsi la condizione del Bove che, come documentalmente risultante, non ha avuto alcun impiego risultando aver espletato due prestazioni lavorative per sole due giornate discontinue.
Sotto altro profilo deve ritenersi non configurabile neppure la ipotesi di decadenza di cui all'art. 11 lett. c) dal momento che, come visto, essa è subordinata alla omissione della comunicazione di cui all'art. 9 da farsi da parte del “lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato” e nella specie per un verso non si ritiene ravvisabile la fattispecie del rapporto di lavoro subordinato (che presuppone quantomeno un minimo lasso temporale entro cui tale condizione lavorativa possa esplicarsi con i connotati della subordinazione) e per altro verso non risulta che la attività lavorativa sia stata espletata dal ricorrente durante il periodo di percezione della Naspi.
D'altronde con circolare n. 174/2017, l' ha chiarito che il beneficiario della prestazione CP_1
NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale (ovvero quelle previste dall'art. 54 bis del D.L. 50/2017) nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile e che entro detti limiti l'indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è CP_ tenuto a comunicare all' il compenso derivante dalla predetta attività.
Da tali considerazioni deriva la illegittimità della richiesta di indebito avanzata dall' con CP_1 conseguente accoglimento del ricorso.
Non constano trattenute effettuate dall' di cui disporre la restituzione. CP_1
Le spese di lite, tenuto conto della fuorviante dicitura di “lavoro a tempo determinato” contenuta nei modelli UNILAV del 6.12.2021 (non conferente alle isolate prestazioni di lavoro del 4.12.2021 e del 7.12.2021) vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la illegittimità della richiesta di indebito avanzata dall' in relazione al trattamento di disoccupazione Naspi percepito da CP_1 Parte_1 dal 8.12.2021 al 15.3.2022.
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Salerno, lì 9.4.2025
Il Giudice del lavoro dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.1174/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Annamaria Goglia e Carmelo Parte_1
Bifano;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele CP_1
Morreale Agnello;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto di dichiarare la illegittimità dell'indebito di € 4.358,02 comunicato dall' il 1.9.2022 in CP_1 relazione alla indennità di disoccupazione Naspi corrisposta nel periodo dal 8.12.2021 al
15.3.2022. Deduceva che la motivazione posta dall alla base dell'indebito, ovvero la CP_1
“rioccupazione in periodo di carenza”, non corrispondeva alla realtà avendo egli espletato due prestazioni di lavoro occasionale nelle giornate non continuative del 4.12.2021 e
7.12.2021 senza alcun rapporto di lavoro subordinato;
evidenziava altresì la assenza di dolo e la conoscenza da parte dell' attraverso i modelli UNILAV, della dedotta ragione CP_1 ostativa alla erogazione della indennità di disoccupazione. Concludeva chiedendo pertanto di accertare il diritto al trattamento Naspi con annullamento dell'indebito o quantomeno di limitare la ripetizione dell'indebito alle sole somme relative al periodo nel quale è stata riconosciuta la sussistenza della rioccupazione.
Regolarmente instaurato il contradditorio, si costituiva l' che, ribadita la illegittima CP_1 fruizione da parte del ricorrente della Naspi per mancanza dello stato di disoccupazione nel periodo decorrente tra la presentazione della domanda e la erogazione della prestazione, chiedeva il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 9.4.2025.
Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
Si osserva anzitutto che la prestazione di cui ha pacificamente fruito il ricorrente dal
8.12.2021 al 15.3.2022 è la “Naspi”, ovvero la indennità mensile di disoccupazione introdotta, con decorrenza dal 1.5.2015, dal d.lgs. 22/2015 e che, ai sensi dell'art. 1 di tale disposto normativo, ha sostituito -con la predetta decorrenza- le prestazioni di ASpI e mini-ASpI precedentemente introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012.
Si osserva poi che, pur in assenza di documentazione, deve ritenersi pacifico tra le parti che il ricorrente abbia presentato la domanda di Naspi anteriormente al 4.12.2021;
è poi documentato che il ricorrente ha effettuato due prestazioni lavorative nei giorni
4.12.2021 e 7.12.2021 ovvero nel cd. periodo di “carenza” tra la presentazione della domanda di Naspi e la erogazione della prestazione avvenuta -come già detto- dal 8.12.2021 al
15.3.2022 (cfr. e comunicazione di indebito). CP_2
Ciò posto si rileva che l'art. 9 comma 2 del citato d.lgs. 22/2015 prevede che “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' CP_1 entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5”.
Il successivo art. 11 prevede poi che il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
Ebbene deve ritenersi che nella specie non risulta verificatasi alcuna delle predette condizioni ostative alla fruizione della Naspi. Sotto un primo profilo si è già detto che è documentalmente provato che il ricorrente ha svolto due prestazioni lavorative espletate nelle due giornate discontinue del 4 e 7 dicembre 2021 che, evidentemente, non denotano di per sé la perdita dello stato di disoccupazione prevista ai fini di decadenza della prestazione dal predetto art. 11 lett. b). Sono considerati invero “disoccupati”, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015 dlgs 181/2000 (che ha sostituito l'abrogato art. 1 comma 2 del d.lgs
181/2000) i soggetti privi di impiego e tale deve considerarsi la condizione del Bove che, come documentalmente risultante, non ha avuto alcun impiego risultando aver espletato due prestazioni lavorative per sole due giornate discontinue.
Sotto altro profilo deve ritenersi non configurabile neppure la ipotesi di decadenza di cui all'art. 11 lett. c) dal momento che, come visto, essa è subordinata alla omissione della comunicazione di cui all'art. 9 da farsi da parte del “lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato” e nella specie per un verso non si ritiene ravvisabile la fattispecie del rapporto di lavoro subordinato (che presuppone quantomeno un minimo lasso temporale entro cui tale condizione lavorativa possa esplicarsi con i connotati della subordinazione) e per altro verso non risulta che la attività lavorativa sia stata espletata dal ricorrente durante il periodo di percezione della Naspi.
D'altronde con circolare n. 174/2017, l' ha chiarito che il beneficiario della prestazione CP_1
NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale (ovvero quelle previste dall'art. 54 bis del D.L. 50/2017) nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile e che entro detti limiti l'indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è CP_ tenuto a comunicare all' il compenso derivante dalla predetta attività.
Da tali considerazioni deriva la illegittimità della richiesta di indebito avanzata dall' con CP_1 conseguente accoglimento del ricorso.
Non constano trattenute effettuate dall' di cui disporre la restituzione. CP_1
Le spese di lite, tenuto conto della fuorviante dicitura di “lavoro a tempo determinato” contenuta nei modelli UNILAV del 6.12.2021 (non conferente alle isolate prestazioni di lavoro del 4.12.2021 e del 7.12.2021) vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la illegittimità della richiesta di indebito avanzata dall' in relazione al trattamento di disoccupazione Naspi percepito da CP_1 Parte_1 dal 8.12.2021 al 15.3.2022.
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Salerno, lì 9.4.2025
Il Giudice del lavoro dott. ssa Francesca D'Antonio