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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 5017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5017 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 16412/2024 RG;
T R A
, nata il [...] ad [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], nella qualità di genitori Parte_2 esercenti la potestà sul minore , nato ad [...] il Persona_1
20.11.2019 rapp.ti e difesi dagli avv.ti Maria Raffaella Cassandro ed Elisabetta Cassandro;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. nel procedimento di accertamento tecnico Persona_2 preventivo, presentava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., rappresentando in particolare che non erano state adeguatamente valutate le condizioni psicofisiche del minore tali da integrare il requisito sanitario per il riconoscimento in capo allo stesso dell'indennità di frequenza dalla domanda amministrativa. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. ha esaminato in maniera esaustiva le condizioni Persona_2 psicofisiche nell'elaborato depositato in atti, da intendersi qui richiamato, esponendo, a seguito di chiarimenti, le seguenti valutazioni medico legali:
“Così come richiesto dal Magistrato adito, il CTU ha provveduto ad esaminare sia le motivazioni in opposizione dell'Avv. di parte attorea, sia la 1 documentazione sanitaria aggiuntiva, e soprattutto, così come richiesto dal Magistrato […fornisca chiarimenti scritti in ordine al quadro patologico del periziando alla luce dei motivi di opposizione ed anche con riferimento alla valutazione dell'incidenza dei certificati medici prodotti nel procedimento di opposizione….] ha esaminato la documentazione sanitaria aggiuntiva per verificare se le patologie da cui è affetto il minore erano presenti all'atto della presentazione della domanda amministrativa. Patologie sofferte: Ritardo del linguaggio con difficoltà di adattamento in disturbi del comportamento;
tali patologie erano presenti all'atto di presentazione della domanda amministrativa del 19.12.23, come testimoniato dalla documentazione sanitaria pregressa e acquisita PERCENTUALE FINALE D'INVALIDITA' ED EPOCA D'INSORGENZA Pertanto, in risposta ai Quesiti posti dal Magistrato, con particolare riferimento alle patologie sofferte, il CTU precisa che:
Considerato che:
la frequenza di corsi di studio, in scuole, pubbliche o private, di qualunque ordine e grado;
equiparati ai corsi di studio sono la frequenza di centro di formazione o addestramento professionale e che l'effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati, e che l'indennità mensile di frequenza è stata istituita con la legge n. 289/1990 e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età ovvero ai minori ipoacusici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno, nel caso in esame il minore,
, ha patologie che lo rendono bisognevole dell'indennità di Persona_1 frequenza, dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 19.12.23.…”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Deve pertanto accertarsi che è in possesso delle condizioni Persona_1 sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di frequenza dalla domanda amministrativa proposta il 19.12.2023.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e quindi vanno poste a carico dell' . CP_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona_2
, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico
[...] dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
2 -accerta che è in possesso delle condizioni sanitarie Persona_1 legittimanti la fruizione dell'indennità di frequenza dalla domanda amministrativa proposta il 19.12.2023;
-condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di CP_1 lite, liquidate in €2.800,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona_2
, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' .
[...] CP_1
Si comunichi Così deciso il 12.12.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 16412/2024 RG;
T R A
, nata il [...] ad [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], nella qualità di genitori Parte_2 esercenti la potestà sul minore , nato ad [...] il Persona_1
20.11.2019 rapp.ti e difesi dagli avv.ti Maria Raffaella Cassandro ed Elisabetta Cassandro;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. nel procedimento di accertamento tecnico Persona_2 preventivo, presentava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., rappresentando in particolare che non erano state adeguatamente valutate le condizioni psicofisiche del minore tali da integrare il requisito sanitario per il riconoscimento in capo allo stesso dell'indennità di frequenza dalla domanda amministrativa. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. ha esaminato in maniera esaustiva le condizioni Persona_2 psicofisiche nell'elaborato depositato in atti, da intendersi qui richiamato, esponendo, a seguito di chiarimenti, le seguenti valutazioni medico legali:
“Così come richiesto dal Magistrato adito, il CTU ha provveduto ad esaminare sia le motivazioni in opposizione dell'Avv. di parte attorea, sia la 1 documentazione sanitaria aggiuntiva, e soprattutto, così come richiesto dal Magistrato […fornisca chiarimenti scritti in ordine al quadro patologico del periziando alla luce dei motivi di opposizione ed anche con riferimento alla valutazione dell'incidenza dei certificati medici prodotti nel procedimento di opposizione….] ha esaminato la documentazione sanitaria aggiuntiva per verificare se le patologie da cui è affetto il minore erano presenti all'atto della presentazione della domanda amministrativa. Patologie sofferte: Ritardo del linguaggio con difficoltà di adattamento in disturbi del comportamento;
tali patologie erano presenti all'atto di presentazione della domanda amministrativa del 19.12.23, come testimoniato dalla documentazione sanitaria pregressa e acquisita PERCENTUALE FINALE D'INVALIDITA' ED EPOCA D'INSORGENZA Pertanto, in risposta ai Quesiti posti dal Magistrato, con particolare riferimento alle patologie sofferte, il CTU precisa che:
Considerato che:
la frequenza di corsi di studio, in scuole, pubbliche o private, di qualunque ordine e grado;
equiparati ai corsi di studio sono la frequenza di centro di formazione o addestramento professionale e che l'effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati, e che l'indennità mensile di frequenza è stata istituita con la legge n. 289/1990 e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età ovvero ai minori ipoacusici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno, nel caso in esame il minore,
, ha patologie che lo rendono bisognevole dell'indennità di Persona_1 frequenza, dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 19.12.23.…”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Deve pertanto accertarsi che è in possesso delle condizioni Persona_1 sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di frequenza dalla domanda amministrativa proposta il 19.12.2023.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e quindi vanno poste a carico dell' . CP_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona_2
, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico
[...] dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
2 -accerta che è in possesso delle condizioni sanitarie Persona_1 legittimanti la fruizione dell'indennità di frequenza dalla domanda amministrativa proposta il 19.12.2023;
-condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di CP_1 lite, liquidate in €2.800,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona_2
, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' .
[...] CP_1
Si comunichi Così deciso il 12.12.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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