CASS
Sentenza 30 marzo 2021
Sentenza 30 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2021, n. 12000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12000 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IZ ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12000 Anno 2021 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: FILIPPINI STEFANO Data Udienza: 02/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11.5.2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IZ RA, indagato per i reati di usura, estorsione ed esercizio abusivo del credito, tutti aggravati ex art. 416bis.1 cod.pen. (nella forma del metodo mafioso) e commessi ai danni dell'imprenditore edile RD SE. Secondo la provvista indiziaria ritenuta dal GIP, lo IZ ha erogato, nei primi mesi del 2014, prestiti di denaro contante al Minardi per l'importo di C 54.000 con interesse mensile di oltre il 10%, ottenendo C 5.400 al mese per interessi sino all'ottobre 2015. A causa dell'interruzione dei versamenti, l'indagato ha poi posto in essere, dal gennaio 2016 al dicembre 2019, numerose azioni intimidatorie finalizzate alla riscossione del credito usurario. 1.1. A seguito di proposizione da parte dell'indagato di giudizio di riesame, il TDL, con ordinanza del 17.7.2020, rigettava il gravame e confermava il regime cautelare massimo. 2. Ricorre ora per Cassazione l'indagato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi: 2.1. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla gravità indiziaria rispetto agli addebiti di usura ed estorsione;
l'impianto accusatorio giudicato adeguato dal TDL in realtà si regge unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, posto che i pretesi elementi di conforto appaiono inaffidabili e aspecifici. E' mancata adeguata valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa e non sono state esaminate le censure difensive che avevano segnalato discrepanze e aporie nella ricostruzione della vicenda da parte del RD. 2.2. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., attesa la carenza di manifestazioni estrinseche di minaccia mafiosa in un quadro nel quale emerge come in realtà il RD non temesse affatto lo IZ, soggetto non inserito in consorterie di 'ndrangheta. 3. Con nota del 15.1.2021 la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.1. Con memoria di replica del 26.2021 la difesa ricorrente ha contrastato le deduzioni del PG insistendo sui motivi proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO I Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi del tutto generici e comunque manifestamente infondati. 1. E' anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1)I'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2)l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). 2. Ciò posto, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, chiamato a valutare i profili dedotti alla sua cognizione, anche mediante il rinvio al contenuto dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini 2 preliminari, ha adeguatamente esposto le . ragioni su cui si . fonda il provvedimento cautelare impugnato (sulla possibilità del Tribunale del riesame di recepire le argomentazioni del provvedimento applicativo della misura, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, si veda anche Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Rv. 261085). 2.1. Infatti, per quanto riguarda la puntuale ricostruzione della vicenda usuraria, il TDL, alle pagg. 4-14, ha dettagliatamente ricostruito lo sviluppo della deposizione della vittima segnalandone la genuinità e il dettaglio ottenuto tramite ripetute escussioni. Si è valorizzata la genesi della denuncia, che ha fatto seguito all'emergere della vicenda usuraria tramite intercettazioni disposte per ulteriori e differenti vicende, e la condizione di prostrazione dell'imprenditore, costretto a ricorrere al prestito usurario per non chiudere l'azienda, il cui stato patrimoniale è stato dissestato dai tardati pagamenti di opere pubbliche. Sono stati anche valorizzati gli appunti manoscritti della vittima (cfr. pag. 20) per ricostruire il tasso usurario del 10% mensile (cfr. pag. 13) , nonché i riscontri tratti dalla deposizione di tale BA MO circa l'attività di usura svolta da familiari dell'indagato (cfr. pag. 21 ) e ancor più dalla deposizione del LO SE (cfr. pag. 23) , altra vittima di usura ad opera dell'attuale ricorrente. 2.2. Quanto invece alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, il TDL, dopo aver manifestato adesione ai condivisi insegnamenti di questa corte di cui alla sentenza della Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Rv. 269938 — 01 (secondo la quale , ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività. Fattispecie relativa ad un'estorsione commessa nel territorio calabrese, la Corte ha ritenuto che i toni percepiti come "mafiosi" dalla P.O. - destinataria della richiesta di uno dei due imputati, pregiudicato per reati gravi, di non eseguire lavori ottenuti in appalto, in modo da favorire l'altro imputato - consentissero di ritenere integrato il "metodo mafioso" di cui alla predetta aggravante, essendo tali toni ben conosciuti dall'imprenditoria del luogo, ove la 'ndrangheta agisce, nella gestione delle attività economiche, in modo seriale, con modalità "tipiche" immediatamente distinguibili dalle vittime), ha in fatto valorizzato le pressanti e continue richieste dell'indagato, la necessità di dar conto dei prestiti effettuati a terze persone oltre alla minaccia di impossessamento di tutti i beni della persona offesa, condotta che 3 (\, D o FI Dr. Luci no Imperiali evidentemente comp.orta il coinvolgimento.di strutture organizzate e dotate di appoggi in vari ambiti della società (cfr. pagg. 15-17) . 2.3. Rispetto a tali elementi, come già indicato, le contestazioni difensive ora riproposte rimangono su un livello di assoluta genericità, tanto da non soddisfare il requisito di cui all'art. 581 lett c) cod.proc.pen., con particolare riferimento agli elementi di fatto che si contestano, da indicare specificamente, e invece proposti in maniera vaga, che non si confronta in alcun modo con il panorama complessivo degli elementi raccolti dalla pubblica accusa. 2.3.1. Manca, invero, analitica disamina di quanto indicato a proposito delle vicende usurarie che hanno coinvolto il predetto LO (cfr. pag. 22 e segg.) in vicenda di usura svoltasi negli anni 2013 -2016 e attribuita sempre all'attuale ricorrente. 3. Alla luce della ricostruzione richiamata, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Casa delle Ammende in considerazione dei profili di colpa connessi alla prospettazione di motivi manifestamente infondati . 4. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, disp. att. cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. . Così deciso in camera di consiglio il 2 febbraio 2021. Il relatore Il Presidente
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12000 Anno 2021 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: FILIPPINI STEFANO Data Udienza: 02/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11.5.2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IZ RA, indagato per i reati di usura, estorsione ed esercizio abusivo del credito, tutti aggravati ex art. 416bis.1 cod.pen. (nella forma del metodo mafioso) e commessi ai danni dell'imprenditore edile RD SE. Secondo la provvista indiziaria ritenuta dal GIP, lo IZ ha erogato, nei primi mesi del 2014, prestiti di denaro contante al Minardi per l'importo di C 54.000 con interesse mensile di oltre il 10%, ottenendo C 5.400 al mese per interessi sino all'ottobre 2015. A causa dell'interruzione dei versamenti, l'indagato ha poi posto in essere, dal gennaio 2016 al dicembre 2019, numerose azioni intimidatorie finalizzate alla riscossione del credito usurario. 1.1. A seguito di proposizione da parte dell'indagato di giudizio di riesame, il TDL, con ordinanza del 17.7.2020, rigettava il gravame e confermava il regime cautelare massimo. 2. Ricorre ora per Cassazione l'indagato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi: 2.1. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla gravità indiziaria rispetto agli addebiti di usura ed estorsione;
l'impianto accusatorio giudicato adeguato dal TDL in realtà si regge unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, posto che i pretesi elementi di conforto appaiono inaffidabili e aspecifici. E' mancata adeguata valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa e non sono state esaminate le censure difensive che avevano segnalato discrepanze e aporie nella ricostruzione della vicenda da parte del RD. 2.2. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., attesa la carenza di manifestazioni estrinseche di minaccia mafiosa in un quadro nel quale emerge come in realtà il RD non temesse affatto lo IZ, soggetto non inserito in consorterie di 'ndrangheta. 3. Con nota del 15.1.2021 la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.1. Con memoria di replica del 26.2021 la difesa ricorrente ha contrastato le deduzioni del PG insistendo sui motivi proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO I Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi del tutto generici e comunque manifestamente infondati. 1. E' anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1)I'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2)l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). 2. Ciò posto, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, chiamato a valutare i profili dedotti alla sua cognizione, anche mediante il rinvio al contenuto dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini 2 preliminari, ha adeguatamente esposto le . ragioni su cui si . fonda il provvedimento cautelare impugnato (sulla possibilità del Tribunale del riesame di recepire le argomentazioni del provvedimento applicativo della misura, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, si veda anche Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Rv. 261085). 2.1. Infatti, per quanto riguarda la puntuale ricostruzione della vicenda usuraria, il TDL, alle pagg. 4-14, ha dettagliatamente ricostruito lo sviluppo della deposizione della vittima segnalandone la genuinità e il dettaglio ottenuto tramite ripetute escussioni. Si è valorizzata la genesi della denuncia, che ha fatto seguito all'emergere della vicenda usuraria tramite intercettazioni disposte per ulteriori e differenti vicende, e la condizione di prostrazione dell'imprenditore, costretto a ricorrere al prestito usurario per non chiudere l'azienda, il cui stato patrimoniale è stato dissestato dai tardati pagamenti di opere pubbliche. Sono stati anche valorizzati gli appunti manoscritti della vittima (cfr. pag. 20) per ricostruire il tasso usurario del 10% mensile (cfr. pag. 13) , nonché i riscontri tratti dalla deposizione di tale BA MO circa l'attività di usura svolta da familiari dell'indagato (cfr. pag. 21 ) e ancor più dalla deposizione del LO SE (cfr. pag. 23) , altra vittima di usura ad opera dell'attuale ricorrente. 2.2. Quanto invece alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, il TDL, dopo aver manifestato adesione ai condivisi insegnamenti di questa corte di cui alla sentenza della Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Rv. 269938 — 01 (secondo la quale , ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività. Fattispecie relativa ad un'estorsione commessa nel territorio calabrese, la Corte ha ritenuto che i toni percepiti come "mafiosi" dalla P.O. - destinataria della richiesta di uno dei due imputati, pregiudicato per reati gravi, di non eseguire lavori ottenuti in appalto, in modo da favorire l'altro imputato - consentissero di ritenere integrato il "metodo mafioso" di cui alla predetta aggravante, essendo tali toni ben conosciuti dall'imprenditoria del luogo, ove la 'ndrangheta agisce, nella gestione delle attività economiche, in modo seriale, con modalità "tipiche" immediatamente distinguibili dalle vittime), ha in fatto valorizzato le pressanti e continue richieste dell'indagato, la necessità di dar conto dei prestiti effettuati a terze persone oltre alla minaccia di impossessamento di tutti i beni della persona offesa, condotta che 3 (\, D o FI Dr. Luci no Imperiali evidentemente comp.orta il coinvolgimento.di strutture organizzate e dotate di appoggi in vari ambiti della società (cfr. pagg. 15-17) . 2.3. Rispetto a tali elementi, come già indicato, le contestazioni difensive ora riproposte rimangono su un livello di assoluta genericità, tanto da non soddisfare il requisito di cui all'art. 581 lett c) cod.proc.pen., con particolare riferimento agli elementi di fatto che si contestano, da indicare specificamente, e invece proposti in maniera vaga, che non si confronta in alcun modo con il panorama complessivo degli elementi raccolti dalla pubblica accusa. 2.3.1. Manca, invero, analitica disamina di quanto indicato a proposito delle vicende usurarie che hanno coinvolto il predetto LO (cfr. pag. 22 e segg.) in vicenda di usura svoltasi negli anni 2013 -2016 e attribuita sempre all'attuale ricorrente. 3. Alla luce della ricostruzione richiamata, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Casa delle Ammende in considerazione dei profili di colpa connessi alla prospettazione di motivi manifestamente infondati . 4. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, disp. att. cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. . Così deciso in camera di consiglio il 2 febbraio 2021. Il relatore Il Presidente