CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 633/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRASSO GAETANO, Presidente e Relatore
FEDULLO EZIO, Giudice
TOMA CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4598/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Vittorio Emanuele N. 1 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 IMU 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 IMU 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 IMU 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 01.10.2025 Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n.411748 notificato dalla SOGET S.P.A. in data 11.06.2025 con il quale viene richiesto il pagamento complessivo di euro 84.690,84 per mancato versamento TARI ed IMU relativamente a piu' annualità. Eccepisce la insussistenza o irrituale notifica degli atti presupposti nonché l'estinzione del diritto per maturata prescrizione. In data 27.10.2025 si costituisce il Comune di Capaccio eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente ai crediti non aventi natura tributaria costituiti dal canone fogna e depurazione e violazioni amministrative rilevando ,inoltre,
l'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti nonché quelli successivi, non riportati nell'atto impugnato, negli anni notificati al ricorrente nonché il rispetto dei termini prescrizionali anche alla luce delle ordinanze emesse dalla Corte di Cassazione( Ord.n.960/2025 e 21765/2025) relative alla sospensione dei gg.85 introdotta dall'art.67 D.L. n.18/2020. Conclude riportandosi alle analitiche conclusioni rassegnate. In data 20.11.2025 si costituisce la SOGET S.p.A rilevando l'avvenuta notifica di precedenti atti interruttivi nonché evidenziando le norme emanate ai fini della sospensione dei termini di prescrizione. Il ricorso è discusso in pubblica udienza con la partecipazione dei rappresentanti delle parti costituite. La Corte trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene non meritevole l'accoglimento del ricorso. I motivi addotti dal ricorrente trovano ampia smentita nella prova documentale versata in atti dal Comune di Capaccio Paestum il quale con la sua costituzione in giudizio ha evidenziato anche il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti non aventi natura tributaria avverso i quali non risulta mosso gravame. La prova documentale fornita dall'Ente creditore è dimostrativa dell'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti su cui si basa l'avviso di intimazione impugnato. Nel contempo la Corte rileva che anche il concessionario SOGET S.p. A. ha dato ulteriore prova documentale relativa agli atti successivi notificati tra le singole date degli atti richiamati nell'atto impugnato fino alla sua notifica. Le procedure notificatorie risultano corrette anche nel rispetto dei termini prescrizionali da calcolarsi tenendo ulteriormente presente quelli di sospensione dettati dalla normativa COVID 19.E' opportuno evidenziare che il ricorrente non ha contestato minimamente la documentazione prodotta da parte dei resistenti limitando la sua difesa al solo ricorso.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 cadauno, oltre accessori di legge se dovuti, a favore del Comune di Capaccio
Paestum e SOGET S.p.A.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del
Comune di Capaccio Paestum e SOGET S.p.A. cosi come liquidate in motivazione.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRASSO GAETANO, Presidente e Relatore
FEDULLO EZIO, Giudice
TOMA CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4598/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Vittorio Emanuele N. 1 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 IMU 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 IMU 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 IMU 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411748 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 01.10.2025 Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n.411748 notificato dalla SOGET S.P.A. in data 11.06.2025 con il quale viene richiesto il pagamento complessivo di euro 84.690,84 per mancato versamento TARI ed IMU relativamente a piu' annualità. Eccepisce la insussistenza o irrituale notifica degli atti presupposti nonché l'estinzione del diritto per maturata prescrizione. In data 27.10.2025 si costituisce il Comune di Capaccio eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente ai crediti non aventi natura tributaria costituiti dal canone fogna e depurazione e violazioni amministrative rilevando ,inoltre,
l'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti nonché quelli successivi, non riportati nell'atto impugnato, negli anni notificati al ricorrente nonché il rispetto dei termini prescrizionali anche alla luce delle ordinanze emesse dalla Corte di Cassazione( Ord.n.960/2025 e 21765/2025) relative alla sospensione dei gg.85 introdotta dall'art.67 D.L. n.18/2020. Conclude riportandosi alle analitiche conclusioni rassegnate. In data 20.11.2025 si costituisce la SOGET S.p.A rilevando l'avvenuta notifica di precedenti atti interruttivi nonché evidenziando le norme emanate ai fini della sospensione dei termini di prescrizione. Il ricorso è discusso in pubblica udienza con la partecipazione dei rappresentanti delle parti costituite. La Corte trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene non meritevole l'accoglimento del ricorso. I motivi addotti dal ricorrente trovano ampia smentita nella prova documentale versata in atti dal Comune di Capaccio Paestum il quale con la sua costituzione in giudizio ha evidenziato anche il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti non aventi natura tributaria avverso i quali non risulta mosso gravame. La prova documentale fornita dall'Ente creditore è dimostrativa dell'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti su cui si basa l'avviso di intimazione impugnato. Nel contempo la Corte rileva che anche il concessionario SOGET S.p. A. ha dato ulteriore prova documentale relativa agli atti successivi notificati tra le singole date degli atti richiamati nell'atto impugnato fino alla sua notifica. Le procedure notificatorie risultano corrette anche nel rispetto dei termini prescrizionali da calcolarsi tenendo ulteriormente presente quelli di sospensione dettati dalla normativa COVID 19.E' opportuno evidenziare che il ricorrente non ha contestato minimamente la documentazione prodotta da parte dei resistenti limitando la sua difesa al solo ricorso.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 cadauno, oltre accessori di legge se dovuti, a favore del Comune di Capaccio
Paestum e SOGET S.p.A.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del
Comune di Capaccio Paestum e SOGET S.p.A. cosi come liquidate in motivazione.