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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4209 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4971/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 13/11/2025 TRA
), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa da Avv. MARRAZZO MARILENA,
– PARTE RICORRENTE – CONTRO
( , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso da Avv. MARRAZZO MARILENA,
– PARTE RESISTENTE – NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * * All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della
1 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso deposi- Parte_1 tato in data 22/04/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di ma- Controparte_1 trimonio civile contratto in data 07/06/2022, precisando che dalla loro unione il 17/09/2008 è nata la figlia . Persona_1
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Alla 1^ udienza di comparazione delle parti, tenutasi il 13/11/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le con- dizioni di cui al ricorso introduttivo. Il giudice delegato si è riser- vato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 07/06/2022 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MODUGNO al n. 553, parte I, serie A, anno 2022).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla figlia minore ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi alle condizioni da loro concordate in conformità al ricorso introduttivo del 22/04/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente
2 pronunciando nel giudizio R.G. 4971/2025 introdotto con ricorso del 22/04/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_3
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo del 22/04/2025;
2. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
3. RINVIA la causa per l'ulteriore corso come da separata ordi- nanza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/11/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4971/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 13/11/2025 TRA
), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa da Avv. MARRAZZO MARILENA,
– PARTE RICORRENTE – CONTRO
( , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso da Avv. MARRAZZO MARILENA,
– PARTE RESISTENTE – NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * * All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della
1 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso deposi- Parte_1 tato in data 22/04/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di ma- Controparte_1 trimonio civile contratto in data 07/06/2022, precisando che dalla loro unione il 17/09/2008 è nata la figlia . Persona_1
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Alla 1^ udienza di comparazione delle parti, tenutasi il 13/11/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le con- dizioni di cui al ricorso introduttivo. Il giudice delegato si è riser- vato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 07/06/2022 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MODUGNO al n. 553, parte I, serie A, anno 2022).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla figlia minore ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi alle condizioni da loro concordate in conformità al ricorso introduttivo del 22/04/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente
2 pronunciando nel giudizio R.G. 4971/2025 introdotto con ricorso del 22/04/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_3
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo del 22/04/2025;
2. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
3. RINVIA la causa per l'ulteriore corso come da separata ordi- nanza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/11/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3