TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5449 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 61438 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 10.02.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato E. Sestili
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati S. Taurini e M. Hazan
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2 APPELLATA
CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale mediante trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La in qualità di cessionaria del credito vantato dalla Società con atto di Parte_2 CP_3
citazione ritualmente notificato nei confronti della nonché, con atto di integrazione Controparte_1
del contraddittorio nei confronti della SI.ra , quale responsabile civile del sinistro occorso Controparte_2
in data 27 ottobre 2015 in Roma, conveniva dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma entrambe le succitate parti al fine di ottenere il risarcimento del danno da noleggio di auto sostitutiva.
A sostegno della domanda deduceva che la responsabilità dei danni materiali subiti dalla vettura
Mercedes Smart targata EK 919 PE di proprietà della ricadesse esclusivamente sulla Parte_3
condotta imprudente, imperita della conducente del veicolo Mini targato CG 090 DC, di proprietà della
SI.ra , la quale, non mantenendo la dovuta distanza di sicurezza, andava a tamponare sulla Controparte_2
stessa senso di marcia e sulla stessa fila di percorrenza il veicolo della condotto nell'occasione CP_3
dalla SI.ra ; a seguito del sinistro il veicolo della Società riportava diversi danni Parte_4 CP_3
materiali alla carrozzeria;
in virtù della propria occupazione lavorativa nonché per esigenze familiari, il legale rappresentante della Società si trovava costretto a noleggiare presso la CP_3 Parte_1
un'autovettura sostitutiva per il periodo strettamente necessario alle riparazioni (6 giorni) sul proprio veicolo,
con conseguente esborso della somma di € 512,40.
La società si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza per territorio Controparte_1
del giudice adito;
nel merito, si opponeva all'avversa domanda e chiedendone il rigetto, mentre la SI.ra restava contumace. Controparte_2 Nel corso dell'istruttoria non veniva espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice in quanto il teste indicato veniva dichiarato incapace a rendere la testimonianza ex art. 246 c.p.c.
Precisate le conclusioni, la causa passava in decisione;
con sentenza n. 14870/2022 il Giudice di Pace
rigettava la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contestandone la motivazione e chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.
In particolare, dopo aver dedotto che l'appello è ammissibile, nonostante che il valore della domanda principale sia inferiore ad € 1.100,00, ha aggiunto che il Giudice non avrebbe potuto disattendere il contenuto del modello CAI, quanto meno al fine di rilevare che il danno era eziologicamente derivato dal sinistro e con le modalità indicate dal verbale sottoscritto da entrambe le parti;
inoltre, ha contestato il mancato riconoscimento del danno da fermo tecnico, l'applicazione dell'art. 246 c.p.c., dichiarando nella propria ordinanza l'incapacità a deporre del teste indicato, nonché la condanna al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita la chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello; nel merito, ha Controparte_1
chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La SI.ra è rimasta contumace anche in grado di appello. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla
Compagnia appellata, essendo il valore della domanda principale inferiore ad € 1.100,00, circostanza non contestata.
Sostiene al riguardo che, essendo stata resa secondo equità ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, 2°
comma, c.p.c., in quanto la causa è di valore non eccedente l'importo di € 1.100,00, la sentenza del Giudice
di Pace di Roma avrebbe potuto essere appellato solo nel rispetto dei principi di cui all'art. 339, 3° comma,
c.p.c. Ad avviso della Compagnia appellata si tratterebbe di un'impugnazione a critica vincolata per la sola violazione di norme di diritto e dei principi regolatori della materia, mentre nel caso in esame il Giudice di
Pace nell'ultima parte della sentenza si pronuncia nel merito, rilevando la mancanza di adeguata prova del danno da spese di autonoleggio;
l'appellante si limita a sua volta a contestare la valutazione dei documenti eseguita dal giudicante.
Tale problematica sarebbe estranea al disposto dell'art. 339, 3° comma, c.p.c. sull'appello a critica vincolata, che prevede solo il gravame ad un provvedimento del Giudice di Pace sulla violazione di legge o di un principio regolatore della materia.
Parte appellante, invece, evidenzia che, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., le cause di valore non eccedente €
1.100,00 siano decise dal Giudice di Pace secondo equità salvi i casi in cui dette cause derivino da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art 1342 c.c. e, dunque, contratti conclusi mediante moduli e formulari.
Sostiene, quindi, che nel caso che ci occupa, sia il contratto assicurativo che quello di cessione del credito e di noleggio, sui quali si fonda la domanda nei confronti della cedente, sono stati stipulati attraverso la compilazione di formulari, circostanza che rivela l'ammissibilità del presente gravame.
Aggiunge, poi, che il titolo a fondamento della pretesa avanzata da parte attrice in primo grado, nonché
odierna appellante, risulta essere il contratto di assicurazione stipulato dal legale rappresentante della
[...]
CP_
cedente il credito conteso con la contratto la cui esistenza e validità sono Controparte_1
pacifiche tra le parti in quanto mai contestate.
Orbene, osserva il giudicante che la presente controversia non ha ad oggetto né il contratto di assicurazione né è in contestazione il contratto di di cessione del credito della bensì una richiesta CP_3
di risarcimento danni da circolazione stradale, per cui essa non rientra nella previsione del succitato art. 113,
2° comma. c.p.c. e su tale domanda si è espresso il Giudice di prime cure.
Alla luce di tali considerazioni ritiene in conclusione il Tribunale che nel caso in esame non sia configurabile alcuna delle ipotesi in cui, in deroga al principio sancito dal succitato art. 339 c.p.c., le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili, con conseguente declaratoria di inappellabilità della sentenza.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Infine, alla soccombenza segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma
n. 14870 del 2022, così provvede:
a)- dichiara inammissibile l'appello;
b)- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla Parte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
c)- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma
17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Roma, 09/04/2025
Il Giudice
Sergio Pannunzio