Articolo 13 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 gennaio 1968
Art. 13.
Chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia ad una delle autorita' indicate all'articolo 5:
egli ha peraltro diritto ad ottenere un duplicato entro i termini di cui all'articolo 8.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1968
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