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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/12/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del Giudice RI ST all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. r.g. 4910/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall' Avv. GIORDANO SEBASTIANO Parte_1 C.F._1 con cui elettivamente domicilia come in atti ricorrente CONTRO (C.F. Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.to e difeso come in atti P.IVA_1
Resistenti
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
Nonché
, Controparte_3 Controparte_4
in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
Resistenti contumaci
Oggetto: diritto alla esatta ricostruzione di carriera anno 2013; differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con Con ricorso depositato in data 22/08/2024, l'istante, premesso di essere insegnate di ruolo al servizio del con decorrenza giuridica dal 01.09.2010 presso l' , con sede alla Via Roma n. 37, Casola di Napoli Controparte_6 (Na), adiva questo Giudice evidenziando che l'Amministrazione convenuta aveva valutato in maniera incompleta l'anzianità di carriera effettivamente maturata, escludendo tout court l'intera annualità 2013, con grave pregiudizio sia in termini di progressione stipendiale che retributiva, e chiedeva il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anno Con di servizio 2013, con conseguenziale condanna del l pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, con relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa, e calcolate come da conteggi allegati al ricorso. Con Il , ritualmente evocato in giudizio anche per l' provvedeva alla propria costituzione processuale CP_8 contestando, sulla base di diverse argomentazioni, la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Cont Il e le articolazioni amministrative citate, non si costituivano in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. L'I. C. “ ”, non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata la contumacia Controparte_2 Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti di parte ricorrente e, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La domanda è fondata per quanto di ragione alla luce delle seguenti argomentazioni. Con In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva proposta dal che ha sostenuto che la competenza alla ricostruzione di carriera va attribuita alle singole Istituzioni scolastiche dotate di autonoma personalità giuridica. Si ricorda che la maggioritaria e più recente giurisprudenza ha chiarito che, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali, e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. n. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_1 legittimazione passiva del singolo Istituto (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. n. 20521/2008). Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta CP_1 la legittimazione passiva del singolo istituto e degli Ambiti Territoriali provinciali, trattandosi di articolazioni organiche dei rispettivi che non risultano possedere autonoma capacità giuridica e processuale. CP_8Con L'eccezione del va quindi rigettata E' infondata la evocazione in giudizio da parte del ricorrente del e ciò in quanto il decreto di ricostruzione della CP_9 carriera del personale scolastico viene emesso dalla scuola di titolarità del docente o del personale ATA, non direttamente dal . Quest'ultimo tramite la ha funzioni di Controparte_3 Controparte_4 convalida, sollecita i provvedimenti di riallineamento, ma la competenza e l'emissione del decreto spettano sempre all'istituzione scolastica. Pertanto, unico legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata dalla ricorrente è solo il Controparte_1
.
[...] Cont Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del delle ulteriori articolazioni finanziarie citate in giudizio, e dell' IC “ ”. Controparte_2 Tanto chiarito in via preliminare, vendendo al merito della domanda si osserva che sono documentalmente provati e non contestati i fatti posti a base della domanda e, in particolare, che la ricorrente in ruolo dal settembre del 2010, è stata destinataria di un decreto di ricostruzione carriera - n. prot. 3491 del 13.07.2012, - escludente l'anno di servizio 2013. Tale esclusione avrebbe determinato il mancato avanzamento nella posizione stipendiale e ripercussioni sul trattamento retributivo e pensionistico, motivo per cui con pec del 26.03.2023 chiedeva il riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini giuridici ed economici. Orbene la presente controversia può essere scrutinata alla luce recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass. Sez Lav., sentenza n. 1727/25, n.13619/25; in termini analoghi, anche Cass. Sez. Lav., sentenza n.13618/25) alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Alla luce delle citate sentenze la domanda della ricorrente è fondata ma solo nei limiti del riconoscimento solo giuridico dell'anno 2013, e non per le differenze retributive. La mancata valutazione dell'anno 2013 ai fini giuridici ed economici dipende dall'applicazione dell'art. 21 dl 78/10, secondo cui «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14 (ovvero salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva, sulla base delle risorse di cui all'art. 64 del d. l. n. 112/2008)». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (“le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”). La contrattazione collettiva, alla quale l'art. 8 del d. l. n. 78/2010 rinvia, è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo
2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. L'art. 1 del d. l. n. 3/2014 poi è intervenuto a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 ed ha stabilito che “per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno
2014, in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”. Pertanto la Corte, con la sentenza n. 1727/25, intervenuta a fronte di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito e tra la giurisprudenza di merito ed il sull'applicazione dell'art. 9, comma 23, ha aderito alla tesi che CP_1 esclude che “in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.”. Ciò in quanto il comma 23 del citato art. 9 nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”. La sentenza 1727/25 ha evidenziato la differenza tra progressioni in senso proprio (legate all'anzianità ed al merito) per cui vi è l'immediata produzione degli effetti giuridici, e il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del blocco, e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio (legati solo all'anzianità di servizio) per i quali vi è una “sterilizzazione” dell'annualità con ripresa del meccanismo di progressione a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita;
con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013; ciò in conformità con la lettura data da Corte Cost. sent. n. 310/2013. Nelle motivazioni della recente sentenza si legge: “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, … perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.” Quindi, l'anno 2013 continua ad essere “utile” nella determinazione della complessiva anzianità di servizio del docente. Questa “utilità”, tuttavia, non si estende al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non ha, pertanto, effetti economico-retributivi recuperatori. Cioè a dire: dell'anno 2013, valutabile agli effetti giuridici nella ricostruzione di carriera, non si tiene conto ai fini dell'avanzamento progressivo/automatico nelle fasce stipendiali e pertanto, in parte qua, pertanto, la pretesa azionata è - complessivamente- infondata. Resta assorbita ogni ulteriore questione. In conclusione, in parziale accoglimento della domanda va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013. Il parziale accoglimento della domanda e la oggettiva controvertibilità e novità delle questioni trattate legate alla diversità di indirizzo dei precedenti sul tema e da una pronuncia di legittimità intervenuta in corso di causa, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dott. RI ST, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
[...
e del , delle ulteriori articolazioni finanziarie citate in giudizio, e dell'
[...] Controparte_3
, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattese, così provvede: Controparte_2
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del , delle ulteriori articolazioni Controparte_3 finanziarie citate in giudizio, e dell' IC “ ”; Controparte_2
2) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta a provvedere in tal senso;
3) rigetta nel resto la pretesa azionata;
4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito
Il Giudice del lavoro
RI ST
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del Giudice RI ST all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. r.g. 4910/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall' Avv. GIORDANO SEBASTIANO Parte_1 C.F._1 con cui elettivamente domicilia come in atti ricorrente CONTRO (C.F. Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.to e difeso come in atti P.IVA_1
Resistenti
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
Nonché
, Controparte_3 Controparte_4
in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
Resistenti contumaci
Oggetto: diritto alla esatta ricostruzione di carriera anno 2013; differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con Con ricorso depositato in data 22/08/2024, l'istante, premesso di essere insegnate di ruolo al servizio del con decorrenza giuridica dal 01.09.2010 presso l' , con sede alla Via Roma n. 37, Casola di Napoli Controparte_6 (Na), adiva questo Giudice evidenziando che l'Amministrazione convenuta aveva valutato in maniera incompleta l'anzianità di carriera effettivamente maturata, escludendo tout court l'intera annualità 2013, con grave pregiudizio sia in termini di progressione stipendiale che retributiva, e chiedeva il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anno Con di servizio 2013, con conseguenziale condanna del l pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, con relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa, e calcolate come da conteggi allegati al ricorso. Con Il , ritualmente evocato in giudizio anche per l' provvedeva alla propria costituzione processuale CP_8 contestando, sulla base di diverse argomentazioni, la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Cont Il e le articolazioni amministrative citate, non si costituivano in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. L'I. C. “ ”, non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata la contumacia Controparte_2 Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti di parte ricorrente e, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La domanda è fondata per quanto di ragione alla luce delle seguenti argomentazioni. Con In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva proposta dal che ha sostenuto che la competenza alla ricostruzione di carriera va attribuita alle singole Istituzioni scolastiche dotate di autonoma personalità giuridica. Si ricorda che la maggioritaria e più recente giurisprudenza ha chiarito che, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali, e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. n. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_1 legittimazione passiva del singolo Istituto (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. n. 20521/2008). Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta CP_1 la legittimazione passiva del singolo istituto e degli Ambiti Territoriali provinciali, trattandosi di articolazioni organiche dei rispettivi che non risultano possedere autonoma capacità giuridica e processuale. CP_8Con L'eccezione del va quindi rigettata E' infondata la evocazione in giudizio da parte del ricorrente del e ciò in quanto il decreto di ricostruzione della CP_9 carriera del personale scolastico viene emesso dalla scuola di titolarità del docente o del personale ATA, non direttamente dal . Quest'ultimo tramite la ha funzioni di Controparte_3 Controparte_4 convalida, sollecita i provvedimenti di riallineamento, ma la competenza e l'emissione del decreto spettano sempre all'istituzione scolastica. Pertanto, unico legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata dalla ricorrente è solo il Controparte_1
.
[...] Cont Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del delle ulteriori articolazioni finanziarie citate in giudizio, e dell' IC “ ”. Controparte_2 Tanto chiarito in via preliminare, vendendo al merito della domanda si osserva che sono documentalmente provati e non contestati i fatti posti a base della domanda e, in particolare, che la ricorrente in ruolo dal settembre del 2010, è stata destinataria di un decreto di ricostruzione carriera - n. prot. 3491 del 13.07.2012, - escludente l'anno di servizio 2013. Tale esclusione avrebbe determinato il mancato avanzamento nella posizione stipendiale e ripercussioni sul trattamento retributivo e pensionistico, motivo per cui con pec del 26.03.2023 chiedeva il riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini giuridici ed economici. Orbene la presente controversia può essere scrutinata alla luce recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass. Sez Lav., sentenza n. 1727/25, n.13619/25; in termini analoghi, anche Cass. Sez. Lav., sentenza n.13618/25) alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Alla luce delle citate sentenze la domanda della ricorrente è fondata ma solo nei limiti del riconoscimento solo giuridico dell'anno 2013, e non per le differenze retributive. La mancata valutazione dell'anno 2013 ai fini giuridici ed economici dipende dall'applicazione dell'art. 21 dl 78/10, secondo cui «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14 (ovvero salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva, sulla base delle risorse di cui all'art. 64 del d. l. n. 112/2008)». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (“le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”). La contrattazione collettiva, alla quale l'art. 8 del d. l. n. 78/2010 rinvia, è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo
2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. L'art. 1 del d. l. n. 3/2014 poi è intervenuto a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 ed ha stabilito che “per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno
2014, in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”. Pertanto la Corte, con la sentenza n. 1727/25, intervenuta a fronte di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito e tra la giurisprudenza di merito ed il sull'applicazione dell'art. 9, comma 23, ha aderito alla tesi che CP_1 esclude che “in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.”. Ciò in quanto il comma 23 del citato art. 9 nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”. La sentenza 1727/25 ha evidenziato la differenza tra progressioni in senso proprio (legate all'anzianità ed al merito) per cui vi è l'immediata produzione degli effetti giuridici, e il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del blocco, e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio (legati solo all'anzianità di servizio) per i quali vi è una “sterilizzazione” dell'annualità con ripresa del meccanismo di progressione a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita;
con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013; ciò in conformità con la lettura data da Corte Cost. sent. n. 310/2013. Nelle motivazioni della recente sentenza si legge: “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, … perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.” Quindi, l'anno 2013 continua ad essere “utile” nella determinazione della complessiva anzianità di servizio del docente. Questa “utilità”, tuttavia, non si estende al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non ha, pertanto, effetti economico-retributivi recuperatori. Cioè a dire: dell'anno 2013, valutabile agli effetti giuridici nella ricostruzione di carriera, non si tiene conto ai fini dell'avanzamento progressivo/automatico nelle fasce stipendiali e pertanto, in parte qua, pertanto, la pretesa azionata è - complessivamente- infondata. Resta assorbita ogni ulteriore questione. In conclusione, in parziale accoglimento della domanda va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013. Il parziale accoglimento della domanda e la oggettiva controvertibilità e novità delle questioni trattate legate alla diversità di indirizzo dei precedenti sul tema e da una pronuncia di legittimità intervenuta in corso di causa, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dott. RI ST, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
[...
e del , delle ulteriori articolazioni finanziarie citate in giudizio, e dell'
[...] Controparte_3
, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattese, così provvede: Controparte_2
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del , delle ulteriori articolazioni Controparte_3 finanziarie citate in giudizio, e dell' IC “ ”; Controparte_2
2) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta a provvedere in tal senso;
3) rigetta nel resto la pretesa azionata;
4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito
Il Giudice del lavoro
RI ST