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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 30.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1487 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
1 TRA
(cf: ), rappresentato e difeso dall' Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
CA de CH unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Marco Attura ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale Angelico, 38. (PEC
, ) Email_1 Email_2
RICORRENTE
E
(c.f.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentanti pro-tempore Sigg.ri e , domiciliato Controparte_1 Controparte_2 per la carica presso la sede in Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n. 7/8 (cap 00059)
(c.f.: , in proprio e nella qualità di socio Controparte_1 C.F._2 della , (c.f.: ), residente in [...] P.IVA_1
San Sebastiano n. 6 (cap 00059), domiciliato per la carica presso la sede in Tolfa, Piazza
Vittorio Veneto n. 7/8
(C.F. ), in proprio e nella qualità di socia del Controparte_2 C.F._3
nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
Tolfa alla Via San Sebastiano n. 6 ed elettivamente domiciliata in Cerveteri alla Via Ceretana
n. 41, presso lo studio dell'Avv. Andrea VECCHIOTTI, che la rappresenta e difende giusta delega estesa in atti
RESISTENTE
(c.f.: , in proprio e nella qualità di socio Controparte_1 C.F._2 della , (c.f.: ), residente in [...] P.IVA_1
San Sebastiano n. 6 (cap 00059), domiciliato per la carica presso la sede in Tolfa, Piazza
Vittorio Veneto n. 7/8
RESISTENTE -CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.10.2020 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di:
2 a)Accertare e dichiarare che l'infortunio occorso al ricorrente in data 1 agosto 2014 è da imputare alla responsabilità di parte datoriale per gli atti e comportamenti descritti nel presente ricorso.
b) Condannare la società nonché i sigg.ri Controparte_1 CP_1
e , per i titoli e comunque per le ragioni indicate nel presente
[...] Controparte_2 ricorso, al risarcimento del danno in favore del sig. nella misura Parte_1 complessiva di € 97.650,00 a titolo di danno biologico per invalidità permanente nella misura del 22% o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 32.550,00 a titolo di danno morale, € 32.550,00 a titolo di danno esistenziale o comunque anche in via equitativa in quegli altri importi maggiori o minori ritenuti di giustizia eventualmente anche all'esito di CTU medico-legale
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
- Di aver lavorato come pasticcere a Tolfa dal 9.6.2012 al 30.6.2015 presso il
[...]
e dal 1.7.2015 al 2.10 .2017 presso Manhattan Bar Restaurant S.r.l.s.; CP_1
- Che tra le due società vi è stato un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c e di aver ricevuto sempre le direttive dal medesimo soggetto, tale Controparte_1
- Di essere stato tenuto a trasportare colli di prodotti necessari per la preparazione dei dolci dal magazzino al laboratorio, distanti circa 100 mt e situati sul medesimo marciapiede, senza l'ausilio di pallet o carrelli per il posizionamento dei colli da trasportare;
- Che il datore di lavoro ometteva di redigere il documento di valutazione dei rischi, nonché il documento di prevenzione dei rischi per il trasporto di colli ex D.Lgs. 81/08 e ometteva di istruire l'esponente sulle corrette procedure da seguire per la movimentazione manuale dei carichi ai sensi del D.Lgs 81/08 e di sottoporlo alle verifiche di idoneità al trasporto manuale dei carichi previste dalla predetta norma;
- Che il datore di lavoro non ha effettuato l'aggiornamento del DUVRI, quantomeno alla data del 1 agosto 2014 ;
- Che in data 1 agosto 2014, alle ore 4.30 circa, in piena notte, mentre era intento a trasportare a spalla un sacco di farina da 25 kg e con le mani due scatole di burro di complessivi 12 kg lungo il tragitto tra il magazzino e il laboratorio della pasticceria, cadeva rovinosamente a terra a causa di un avvallamento presente nel marciapiede;
- Di aver riportato a seguito dell'incidente “frattura scomposta tibia e perone, lussazione tibio-astralgica”
3 - Che in conseguenza di tale infortunio l' riconosceva un' inabilità temporanea CP_3 assoluta dal 7 agosto 2014 al 20 febbraio 2015 (giorni 198), nonché una rendita per menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari al 18% di € 240,38 mensili;
- che in data 10 febbraio 2017, veniva sottoposto a visita medico-legale dal dott. Per_1
il quale, valutava la menomazione psico fisica pari al 22%.
[...]
Si è costituita, seppur tardivamente, in proprio e nella qualità di Controparte_2 socia del , la quale ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1 stante l'infondatezza della pretesa. In particolare, la resistente ha precisato che l'infortunio è esclusivamente imputabile al ricorrente che, non osservando le norme sulla sicurezza e non utilizzando gli opportuni strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro, ha causato, per la propria esclusiva negligenza ed imperizia, l'evento lesivo. In particolare, il ricorrente aveva omesso di utilizzate gli appositi carrelli muniti di ruote messi a disposizione dei dipendenti per lo spostamento delle materie prime dal locale adibito a magazzino al locale adibito a laboratorio di confezionamento dei dolci, proprio al fine di evitare lo spostamento manuale. La resistente ha inoltre eccepito la non imputabilità al datore di lavoro delle condizioni del marciapiede e del manto stradale di proprietà del Comune di Tolfa.
nonostante la regolare notifica del ricorso non si è costituito e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia.
All'esito di un'istruttoria documentale ed espletata anche mediante l'escussione di testimoni, il giudice ha deciso la causa all'odierna udienza nei seguenti termini.
Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Come noto l'art. 2087 c.c. dispone che “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
In linea di diritto, occorre preliminarmente osservare, sulla scorta anche del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, che l'obbligo di sicurezza, posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore, è previsto in generale, con carattere atipico e residuale, dall'art. 2087 c.c., e che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, con la conseguenza che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c., circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da
4 infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa,
l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (cfr., tra le tante, Cass. n. 3788/2009 , Cass. n. 21590/2008 , Cass. n. 9817/2008 ).
In relazione all'art. 2087 c.c., la Cassazione ha anche puntualizzato che l'onere di allegazione dell'inadempimento che fa carico al lavoratore consiste non già nella individuazione della misura di prevenzione violata bensì nella indicazione della presenza nell'ambiente di lavoro di uno o più fattori di rischio per la sua salute, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa; assolto tale onere di allegazione e di prova e dimostrata, altresì, la dipendenza della malattia dai suddetti elementi di rischio, compete, invece, al datore di lavoro, al fine di dimostrare la assenza di colpa, allegare e provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, non solo prescritte da specifiche nome ma anche suggerite dalle conoscenze scientifiche al momento disponibili
(v. in questi termini Cass. n. 23187 del 2022; n. 1269 del 2022;Cass. Ord. , n. 33307/2024).
L'onere in capo al dator4 sorge solo se il lavoratore prova oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 31/08/2020, n. 18132).
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito “la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili”. Non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto ( Cass. 15 giugno 2016, n. 12347; Cass.
10 giugno 2016, n. 11981;Cass. Sez. L - , Sentenza n. 8911 del 29/03/2019).
Nel caso di specie il lavoratore ha prospettato quale situazione di rischio connesso allo svolgimento della propria prestazione lavorativa l'essere costretto a trasportare manualmente sacchi di farina e altre materie prime necessarie per la preparazione dei dolci, dal magazzino al laboratorio, posti sullo stesso marciapiede ad una distanza di circa 100 metri.
5 La prospettazione dei fatti allegata da parte ricorrente e contestata da parte resistente, è stata smentita dai testimoni i quali hanno riferito che il datore di lavoro aveva messo a disposizione del lavoratore un carrello per trasportare i sacchi di farina dal magazzino al laboratorio.
Il teste , che al momento dell'infortunio lavorava nel laboratorio di pasticceria Testimone_1 insieme al ricorrente, ha riferito: “E' vero, trasportava i colli pesanti per la preparazione dei dolci con un piccolo carrello, talvolta a mano a seconda del peso del prodotto. Aveva a disposizione, come detto, un carrello per il trasporto. Il tragitto dal magazzino al laboratorio era breve;
se il trasporto era pesante, farina e zucchero di 25 kg, li trasportava sempre con il carrello;
per le cose più leggere veniva aiutato all'occorrenza anche da noi, da e da me se ero presente. All'occorrenza poteva capitare, nel corso della Persona_2 preparazione di dolci, che mancasse qualcosa e a quel punto anche noi potevamo andare in magazzino a prendere l'occorrente. Se serviva un quintale di farina provvedeva lui a prenderlo e lo portava dal laboratorio alla pasticceria con il carrello. Non l'ho mai visto trasportarlo sulle spalle” (cfr verbale udienza del 8.2.2023).
La messa a disposizione di un carrello è stata confermata anche dalla teste , Persona_2 che ha assistito all'infortunio in quanto collega del ricorrente al momento dei fatti. La ha riferito : “tutti eravamo tenuti a trasportare i colli necessari per la preparazione Per_2 dei dolci, anche lo . Il magazzino era esterno e c'erano circa 250-300 metri sino al Pt_1 laboratorio e ci portavamo il materiale necessario in spalla. A volte venivano usati dei carrelli, ma dovevamo passare su di un marciapiede sconnesso, allora preferivamo fare più viaggi e portarli a mano”.
Con riferimento specifico alla dinamica dell'incidente la teste ha confermato che il sacco era stato portato sulle spalle dal ricorrente e che egli era inciampato perché il marciapiede era sconnesso. La teste ha raccontato che il “1 agosto 2014 siamo arrivati in laboratorio e abbiamo preparato i lieviti, poi siamo andati in magazzino, il ricorrente ha preso sacchi di farina e un paio di scatole e mentre io chiudevo la porta del magazzino lui è inciampato sul marciapiede che era sconnesso. Il sacco di farina pesava circa 25 chili e le scatole due chili
e mezzo, tre chili l'una”.
Deve ritenersi provato che il datore di lavoro aveva messo a disposizione del lavoratore un carrello per il trasporto delle materie prime e in particolare dei sacchi pesanti di farine, ottemperando al principale obbligo lui imposto dall'art. 168, comma 1 del D.lgs 81/2008 che così dispone : “Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai
6 mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori”.
A fronte dell'adozione di questa specifica misura di protezione adottata, che ove rispettata dal lavoratore avrebbe impedito l'infortunio azzerando il rischio connesso al trasporto del sacco di farine da 25 kg e del burro, non si vede quale altra condotta avrebbe dovuto essere adottata dal datore di lavoro.
Si rileva peraltro che nel ricorso non vi è nessuna allegazione circa l'inidoneità di tale carrello al trasporto, né alcuna segnalazione in tal senso era stata fatta alla parte datoriale.
Peraltro, la caduta è stata determinata per espressa indicazione del ricorrente, confermata dai testi, per l'avvallamento del marciapiede, di proprietà del (circostanza non Parte_2 contestata tra le parti), rispetto al quale nessun obbligo di custodia o manutenzione possono essere imputati al datore di lavoro.
Quanto al DVR, le allegazioni del ricorrente sono generiche e contraddittorie. In un punto del ricorso si legge che tale documento non sarebbe stato adottato e subito dopo si legge che il DUVR, non sarebbe stato aggiornato nel 2014.
A tal riguardo si rileva che il DUVR è documento che il non era tenuto a CP_1 redigere in quanto l'obbligo grava sulle sole stazioni appaltanti ex art. 26, co 3 D.lg 81/2008
e che secondo l'art. 29 co 3 del suddetto testo normativo, non vi è un obbligo di aggiornamento del DVR se non vi uno specifico mutamento delle condizioni di lavoro, circostanza non dedotta nel presente giudizio.
Nel caso di specie, peraltro, l'omessa prova della redazione del DVR non consente di per sé di rendere imputabile al datore di lavoro il rischio connesso al mancato utilizzo dei mezzi dallo stesso predisposti per trasportare i pesi ed evitare la movimentazione manuale dei carichi. Il DVR anche ove redatto avrebbe probabilmente disciplinato l'utilizzo del carrello e non il trasporto manuale delle materie prime, non prevista come modalità di lavoro.
L'art. 55 D.lgs 81/2008 prevede delle sanzioni penali per la mancata redazione del DVR, ma non fa derivare da tale condotta una responsabilità oggettiva di natura civile del datore di lavoro per tutti gli infortuni subiti dal lavoratore.
Il ricorso non può pertanto essere accolto essendo provata la non imputabilità al datore di lavoro dell'infortunio subito dal ricorrente.
Le spese di lite sostenute dalla sola resistente costituita sono liquidate in applicazione di un parametro compreso tra il minimo e il medio di cui al DM 55 /14 in € 5.500,00, considerando che il valore della causa è prossimo al limite inferiore dello scaglione di
7 riferimento. Tali spese devono essere poste a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza.
PQM
RIGETTA il ricorso
CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM 147/2022 in € 5.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore di da distrarsi Controparte_2 direttamente nei confronti del difensore antistatario avv.to Andrea VECCHIOTTI.
Civitavecchia li 30.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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