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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 796/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 07/03/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CORMIO LUISELLA, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Trani alla via Tasselgardo n. 7, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. ZAZA ANGELA, giusta procura in atti, Controparte_1 presso il cui studio, sito in Corato alla via Siracusa n. 6, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/03/2024, ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli , nato il Persona_1
20.12.2007, , nato il [...], e nata il [...], Persona_2 Persona_3 tutti minorenni e nati fuori dal matrimonio, alle condizioni ivi indicate.
Con decreto del 15.3.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
18.3.2024. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 17.10.2024, si è costituito , Controparte_1 rappresentando l'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti oggetto della convenzione sottoscritta in pari data.
Con ordinanza del 16.12.2024, il Giudice relatore ha invitato le parti a dedurre in ordine alla congruità dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto per i figli.
All'udienza del 19.2.2025, i genitori, presenti personalmente, hanno integrato le condizioni previste dalla convenzione del 17.10.2024 come da verbale di udienza.
Quindi, la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
Disposta la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole in data 3.3.2025.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei minori, e ravvisato che le clausole relative agli stessi non sono in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti, di cui alla convenzione sottoscritta il 17.10.2024 e depositata in pari data, così come integrata all'udienza del 19.2.2025, può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai minori ed ai rapporti economici tra i genitori conformemente al loro interesse.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante il raggiungimento dell'accordo, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Omologa le condizioni inerenti ai minori ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta il 17.10.2024 e depositata in pari data, così come integrate all'udienza del 19.2.2025, da intendersi qui trascritte;
2. Spese compensate.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Moselli Sandra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 07/03/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CORMIO LUISELLA, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Trani alla via Tasselgardo n. 7, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. ZAZA ANGELA, giusta procura in atti, Controparte_1 presso il cui studio, sito in Corato alla via Siracusa n. 6, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/03/2024, ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli , nato il Persona_1
20.12.2007, , nato il [...], e nata il [...], Persona_2 Persona_3 tutti minorenni e nati fuori dal matrimonio, alle condizioni ivi indicate.
Con decreto del 15.3.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
18.3.2024. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 17.10.2024, si è costituito , Controparte_1 rappresentando l'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti oggetto della convenzione sottoscritta in pari data.
Con ordinanza del 16.12.2024, il Giudice relatore ha invitato le parti a dedurre in ordine alla congruità dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto per i figli.
All'udienza del 19.2.2025, i genitori, presenti personalmente, hanno integrato le condizioni previste dalla convenzione del 17.10.2024 come da verbale di udienza.
Quindi, la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
Disposta la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole in data 3.3.2025.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei minori, e ravvisato che le clausole relative agli stessi non sono in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti, di cui alla convenzione sottoscritta il 17.10.2024 e depositata in pari data, così come integrata all'udienza del 19.2.2025, può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai minori ed ai rapporti economici tra i genitori conformemente al loro interesse.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante il raggiungimento dell'accordo, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Omologa le condizioni inerenti ai minori ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta il 17.10.2024 e depositata in pari data, così come integrate all'udienza del 19.2.2025, da intendersi qui trascritte;
2. Spese compensate.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Moselli Sandra