Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01379/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Armezzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Genova, Ministero dell'Interno, Questura Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. - Questura di Genova, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale dei carabinieri della stazione di Pieve Ligure -OMISSIS-di ritiro cautelativo delle armi e del porto di fucile -OMISSIS-del ricorrente per asserita mancanza temporanea dei requisiti psicofisici;
- per l’accertamento del diritto all’immediata restituzione delle armi e del porto di fucile,
- per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in
conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Genova, del Ministero dell'Interno e della Questura Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025 il dott. RC LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso è stato impugnato il verbale di ritiro cautelativo delle armi ai sensi dell’art. 39, comma 2, del TULPS.
2) La vicenda trae origine dai fatti avvenuti il giorno -OMISSIS-quando il ricorrente, si è recato con il suo cane in automobile dalla sua abitazione di Pieve Ligure alla sede della Federcaccia di Corso Sardegna a Genova per inoltrare la domanda di rinnovo del porto di fucile ad uso caccia.
3) Espletate le pratiche amministrative suddette, non ricordando più dove aveva parcheggiato l’auto, ha chiesto aiuto ad una pattuglia della polizia locale.
Gli agenti, ritenendo che il ricorrente fosse in stato confusionale, hanno chiamato un’ambulanza ma, al rifiuto del ricorrente di sottoporsi volontariamente a controlli sanitari, hanno chiamato un medico che ha proposto un Trattamento sanitario obbligatorio (TSO), disponendo il trasporto coattivo del ricorrente al pronto soccorso, previa separazione dal suo cane affidato ad altri soggetti.
4) I medici ospedalieri hanno ritenuto insussistenti i presupposti per disporre il TSO in quanto il paziente appariva prima facie lucido e orientato, sicché lo stesso ha potuto lasciare il nosocomio, optando per non sottoporsi ad ulteriori accertamenti immediati e tornare a casa.
5) Va detto che il ricorrente ha fornito una ricostruzione totalmente differente della vicenda, affermando di avere domandato assistenza a due agenti di polizia locale e, per tutta risposta, di avere ricevuto la proposta di TSO in assenza dei presupposti di legge.
6) In ogni caso, poiché il rapporto redatto dagli agenti di Polizia locale afferma che il ricorrente versava in stato confusionale tale da non gli consentirgli di guidare l’auto fino a casa, la Questura di Genova ha ritenuto necessario verificare la sua idoneità alla detenzione e porto delle armi mediante opportuni accertamenti sanitari da parte della ASL, disponendo nelle more che i Carabinieri della Stazione di Pieve Ligure ritirassero in via cautelativa le armi detenute dal ricorrente.
7) Pertanto i Carabinieri di Pieve Ligure,-OMISSIS-, si sono recati presso l’abitazione del ricorrente e, in sua presenza, hanno effettuato il ritiro della licenza e delle armi da esso detenute, rilasciandogli copia del relativo verbale.
8) In seguito la ASL ha effettuato i controlli sanitari sul ricorrente che è risultato:
- in esito alla visita psicologica -OMISSIS- dotato, linea generale, di un “ -OMISSIS- ”;
- in esito alla visita medico-legale collegiale -OMISSIS- “-OMISSIS-” all’uso delle armi.
9) Il ricorrente ha impugnato il citato verbale di ritiro cautelativo delle armi ex art. 39, comma 2, del TULPS-OMISSIS- con ricorso notificato in data 18.9.2023.
10) Successivamente l’Amministrazione procedente ha inviato al ricorrente l’avviso procedimentale di adozione del provvedimento conclusivo di divieto di detenzione e porto d’armi, ma a distanza di 3 anni dal ritiro cautelativo, non consta ancora avere adottato tale atto finale.
11) Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni resistenti con richiesta di reiezione dell’impugnazione in quanto inammissibile o, comunque, infondata.
12) All’udienza del 5.12.2025 il Collegio ha rilevato la possibile tardività del gravame e il difensore del ricorrente ha chiarito che il ricorrente, in occasione delle operazioni di ritiro-OMISSIS-, era presente ed ha ricevuto personalmente il relativo verbale.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
13) Il ricorso è irricevibile.
Con il gravame è stato impugnato il verbale -OMISSIS-con cui i Carabinieri di Pieve Ligure hanno effettuato il ritiro cautelare di armi e della licenza di porto ai sensi dell’art. 39, comma 2, del T.U.L.P.S..
Come si evince dagli atti - e confermato in udienza - il ricorrente era presente in occasione del ritiro delle armi avvenuto -OMISSIS- ed ha avuto piena conoscenza del relativo verbale di cui gli è stata consegnata personalmente copia al termine delle operazioni.
Ne consegue che la notifica del gravame in data 18.9.2023 è stata effettuata ben oltre lo spirare del termine decadenziale di impugnazione di cui all’art. 29 C.p.a., con conseguente irricevibilità del ricorso.
14) La domanda di condanna risulta parimenti irricevibile in quanto, anche volendo qualificarla come azione autonoma ai sensi dell’art. 30, comma 3, C.p.a., è comunque tardiva perché proposta oltre il termine decadenziale stabilito dalla norma suddetta (Cfr. in terminis : T.A.R. Lazio-Roma, sez. prima-quater, 18.11.2021 n. 11894).
15) Per completezza il Collegio osserva che la presente pronuncia in rito non esime l’Amministrazione dal dovere di concludere il procedimento di cui all’avviso di avvio procedimentale del 15.11.2023 relativo alla valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per l’adozione del provvedimento conclusivo del divieto di detenzione delle armi che, a distanza di 3 anni dal ritiro cautelativo, non consta essere stato ancora adottato.
16) Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato irricevibile sia in ordine alla domanda di annullamento che relativamente a quella risarcitoria.
17) La particolarità della vicenda induce a ritenere sussistenti le giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI US, Presidente
NA LL, Primo Referendario
RC LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC LO | GI US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.