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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 4679/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. PELLIZZARO ELOA' e dall'avv. Parte_1
DURAZZO NICOLA
- PARTE RICORRENTE –
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CONROTTOEMILIA
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
MARINELLI GIOVANNA
, Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. PAGLIARULO ELIA
- PARTI CONVENUTE -
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 30 maggio 2024 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 110 2024 9014670616000 (notificata il 23 aprile precedente) con riferimento alle cartelle di pagamento emesse dall' n. 110 2016 0032638871 CP_3
000 e n. 110 2017 0023027914000, e all'avviso di addebito emesso dall' n. 410 CP_1
2023 0000323558000, chiedeva accertare e dichiarare la decadenza dal diritto a riscuotere le somme indicate negli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento e all'ava e, comunque, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsivoglia credito contributivo e premiale oggetto dell'intimazione di pagamento opposta, con estensione degli effetti anche sull'esecuzione del relativo ruolo/dei relativi ruoli e sulle cartelle di pagamento ad essa sottesi e relativi ai crediti previdenziali oggetto della predetta intimazione di pagamento, così come dei relativi accessori (interessi e sanzioni), nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza, totale ovvero parziale, del credito contributivo complessivamente rivendicato dall' e del credito premiale complessivamente rivendicato dall' o CP_1 CP_3
comunque la non dimostrazione degli stessi, e, in ogni caso, dichiarare nulla e/o disapplicare e/o dichiarare inefficace in parte qua l'intimazione di pagamento opposta.
Affermava che a si è visti regolarmente notificati gli avvisi di addebito Pt_1
emessi dall' e le cartelle emesse dall' (…) 11. In ogni caso, a tutto voler CP_1 CP_3
ammettere senza nulla concedere, a far tempo da ciascun momento in cui si sarebbe perfezionata ognuna delle notifiche (esclusa presunta pretesa sopra ripercorse CP_1
è ampiamente decorso e scaduto termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, legge n. 335/1995 per i contributi asseritamente vantati dall' (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 12 giugno 2018, n. CP_1
15284), pacificamente applicabile anche ai premi ; conseguentemente non CP_3
erano neppure dovute le sanzioni civili e gli interessi;
eccepiva inoltre la decadenza degli Istituti creditori dal diritto alla riscossione degli importi per cui è causa, stante pagina 2 di 5 il decorso del termine previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, nonché l'inesistenza dei crediti rivendicati;
l' chiedeva in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso in CP_1
opposizione per tardività della stessa, nel merito rigettarlo, nella denegata ipotesi di annullamento dei titoli esecutivi sottostanti il ruolo esecutivo impugnati, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative somme accessorie ai sensi di legge;
chiedeva il rigetto dell'opposizione; Controparte_2
l' chiedeva respingere l'opposizione; CP_3
la giurisprudenza di legittimità afferma che qualora venga dedotta l'omessa notifica della cartella esattoriale, “il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021,
n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale”, sent. n. 7156 del 10/03/2023. Nel caso di specie il ricorrente esercitava tempestivamente la cd. azione recuperatoria, in quanto depositava l'opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, e deve pertanto essere esaminata l'eccezione di omessa notifica dei titoli sottostanti;
in corso di causa parte ricorrente prestava acquiescenza alle pretese azionate dall' con le cartelle di pagamento n. 110 2016 0032638871 000 e n. 110 2017 CP_3
0023027914000. Nei confronti dell' l'opposizione è pertanto infondata (la CP_3
società presentava richiesta di rateizzazione ed erano in corso i relativi pagamenti);
ad analoghe conclusioni di infondatezza si perviene nei confronti dell' ; CP_1
pagina 3 di 5 l'eccezione di omessa notifica dell'ava non è fondata. L'avviso di addebito CP_1
risultava ritualmente notificato a mezzo pec in data 21 aprile 2023 all'indirizzo
(posta certificata), come attestato dalla ricevuta di Email_1
accettazione e consegna prodotte dall'Istituto. In corso di causa parte ricorrente eccepiva la nullità della notifica perché la pec proveniva da un indirizzo non risultante nel registro Ipa. La giurisprudenza di legittimità afferma in proposito che “come questa
Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass.
Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”, ord. n. 6015/2023, sent. n. 18684 del 03/07/2023.
Nel caso di specie parte ricorrente si limitava ad una contestazione meramente formale, senza dedurre alcuna concreta lesione del proprio diritto di difesa. La ritualità della notifica comporta la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 25
d.lgs. n. 46/1999 e dell'eccezione di prescrizione del credito contributivo asseritamente maturata prima della formazione del titolo esecutivo, poiché entrambe dovevano essere proposte nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'ava;
l'opposizione deve pertanto essere respinta;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo ragioni per discostarsi dal predetto criterio;
P.Q.M.
respinge l'opposizione,
pagina 4 di 5 condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore Parte_1
dell' in € 5.391,00 oltre rimb. 15%, in favore dell' in € 5.391,00 oltre CP_1 CP_3
rimb. 15%, in favore di in € 5.391,00 Controparte_2
oltre rimb. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocata anticipataria.
Così deciso in Torino, il 21 gennaio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 4679/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. PELLIZZARO ELOA' e dall'avv. Parte_1
DURAZZO NICOLA
- PARTE RICORRENTE –
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CONROTTOEMILIA
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
MARINELLI GIOVANNA
, Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. PAGLIARULO ELIA
- PARTI CONVENUTE -
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 30 maggio 2024 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 110 2024 9014670616000 (notificata il 23 aprile precedente) con riferimento alle cartelle di pagamento emesse dall' n. 110 2016 0032638871 CP_3
000 e n. 110 2017 0023027914000, e all'avviso di addebito emesso dall' n. 410 CP_1
2023 0000323558000, chiedeva accertare e dichiarare la decadenza dal diritto a riscuotere le somme indicate negli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento e all'ava e, comunque, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsivoglia credito contributivo e premiale oggetto dell'intimazione di pagamento opposta, con estensione degli effetti anche sull'esecuzione del relativo ruolo/dei relativi ruoli e sulle cartelle di pagamento ad essa sottesi e relativi ai crediti previdenziali oggetto della predetta intimazione di pagamento, così come dei relativi accessori (interessi e sanzioni), nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza, totale ovvero parziale, del credito contributivo complessivamente rivendicato dall' e del credito premiale complessivamente rivendicato dall' o CP_1 CP_3
comunque la non dimostrazione degli stessi, e, in ogni caso, dichiarare nulla e/o disapplicare e/o dichiarare inefficace in parte qua l'intimazione di pagamento opposta.
Affermava che a si è visti regolarmente notificati gli avvisi di addebito Pt_1
emessi dall' e le cartelle emesse dall' (…) 11. In ogni caso, a tutto voler CP_1 CP_3
ammettere senza nulla concedere, a far tempo da ciascun momento in cui si sarebbe perfezionata ognuna delle notifiche (esclusa presunta pretesa sopra ripercorse CP_1
è ampiamente decorso e scaduto termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, legge n. 335/1995 per i contributi asseritamente vantati dall' (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 12 giugno 2018, n. CP_1
15284), pacificamente applicabile anche ai premi ; conseguentemente non CP_3
erano neppure dovute le sanzioni civili e gli interessi;
eccepiva inoltre la decadenza degli Istituti creditori dal diritto alla riscossione degli importi per cui è causa, stante pagina 2 di 5 il decorso del termine previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, nonché l'inesistenza dei crediti rivendicati;
l' chiedeva in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso in CP_1
opposizione per tardività della stessa, nel merito rigettarlo, nella denegata ipotesi di annullamento dei titoli esecutivi sottostanti il ruolo esecutivo impugnati, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative somme accessorie ai sensi di legge;
chiedeva il rigetto dell'opposizione; Controparte_2
l' chiedeva respingere l'opposizione; CP_3
la giurisprudenza di legittimità afferma che qualora venga dedotta l'omessa notifica della cartella esattoriale, “il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021,
n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale”, sent. n. 7156 del 10/03/2023. Nel caso di specie il ricorrente esercitava tempestivamente la cd. azione recuperatoria, in quanto depositava l'opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, e deve pertanto essere esaminata l'eccezione di omessa notifica dei titoli sottostanti;
in corso di causa parte ricorrente prestava acquiescenza alle pretese azionate dall' con le cartelle di pagamento n. 110 2016 0032638871 000 e n. 110 2017 CP_3
0023027914000. Nei confronti dell' l'opposizione è pertanto infondata (la CP_3
società presentava richiesta di rateizzazione ed erano in corso i relativi pagamenti);
ad analoghe conclusioni di infondatezza si perviene nei confronti dell' ; CP_1
pagina 3 di 5 l'eccezione di omessa notifica dell'ava non è fondata. L'avviso di addebito CP_1
risultava ritualmente notificato a mezzo pec in data 21 aprile 2023 all'indirizzo
(posta certificata), come attestato dalla ricevuta di Email_1
accettazione e consegna prodotte dall'Istituto. In corso di causa parte ricorrente eccepiva la nullità della notifica perché la pec proveniva da un indirizzo non risultante nel registro Ipa. La giurisprudenza di legittimità afferma in proposito che “come questa
Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass.
Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”, ord. n. 6015/2023, sent. n. 18684 del 03/07/2023.
Nel caso di specie parte ricorrente si limitava ad una contestazione meramente formale, senza dedurre alcuna concreta lesione del proprio diritto di difesa. La ritualità della notifica comporta la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 25
d.lgs. n. 46/1999 e dell'eccezione di prescrizione del credito contributivo asseritamente maturata prima della formazione del titolo esecutivo, poiché entrambe dovevano essere proposte nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'ava;
l'opposizione deve pertanto essere respinta;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo ragioni per discostarsi dal predetto criterio;
P.Q.M.
respinge l'opposizione,
pagina 4 di 5 condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore Parte_1
dell' in € 5.391,00 oltre rimb. 15%, in favore dell' in € 5.391,00 oltre CP_1 CP_3
rimb. 15%, in favore di in € 5.391,00 Controparte_2
oltre rimb. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocata anticipataria.
Così deciso in Torino, il 21 gennaio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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