Articolo 34 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 33Articolo 35
Versione
22 marzo 1961
Art. 34.
Per i lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., sia direttamente sia per concessione, anche se accessori, complementari o di parziale variazione di opere gia' riconosciute di pubblica utilita' o preesistenti, l'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
Le stime compilate dagli uffici tecnici dell'Azienda allo scopo di determinare le indennita' spettanti ai proprietari da espropriare in dipendenza dei lavori di sua competenza, equivalgono alla perizia di cui all' articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza compilati, previo avviso ai proprietari interessati e con l'assistenza di testimoni, dagli Uffici stessi, e siano state
successiva mente approvate dagli organi centrali dell'Azienda stessa.
Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procede
ugualmente alla visita con l'assistenza dei testimoni, la cui firma basta a render valido il verbale. Esso e' ugualmente valido con le stesse firme, quando i proprietari - pur essendo intervenuti - non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi motivo.
Il Prefetto, ricevute le relazioni di stima, gli elenchi ed i piani gia' pubblicati a norma degli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , emana le ordinanza di deposito previste dall'articolo 48 della legge stessa, o promuove dalla competente autorita' giudiziaria le ordinanze di pagamento diretto delle indennita' di espropriazione, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 686 .
Contro le stime di cui al secondo comma i proprietari espropriati possono proporre opposizione avanti l'autorita' giudiziaria, con le modalita' e nei termini stabiliti dall' articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
Gli atti attinenti alla procedura espropriativa per lavori di competenza dell'A.N.A.S. godono della esenzione da ogni onere tributario.
Entrata in vigore il 22 marzo 1961
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