Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 23596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23596 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23596/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13726/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13726 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Contaldi e Carlo Rolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento:
del decreto del Ministro dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 19.7.2022 (notificato il 26.7.2022) di rigetto della istanza di concessione della cittadinanza italiana, nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. RC PO e preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dalla ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 10.1.2018 la ricorrente, cittadina nigeriana, ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della L. 91/1992.
Con il provvedimento impugnato (notificato in data 26.7.2022) il Ministero intimato ha respinto tale istanza richiamando la giurisprudenza relativa alla possibilità per l’amministrazione di tenere conto anche dei precedenti penali dei componenti del nucleo familiare diversi dal richiedente ed alla luce della seguente situazione penale del coniuge della ricorrente (-OMISSIS-):
“ condanna del 13.02.2017 per falsità materiale commessa da privato; segnalazione del 2008 per resistenza a PU, detenzione e spaccio stupefacenti; segnalazione del 2018 per falsità materiale commessa da privato; segnalazione del 2014 per uso di atto falso e inosservanza delle norme sul soggiorno; segnalazione del 2013 per guida senza patente mai conseguita; segnalazione del 2006 per detenzione e spaccio di stupefacenti; segnalazione del 2004 per resistenza a P.U, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; condanna del 13.03.2007 per detenzione e spaccio di stupefacenti ”.
Inoltre, l’amministrazione ha altresì sottolineato che “ il comportamento penalmente rilevante tenuto dai componenti del nucleo familiare del richiedente è elemento che assume rilievo nel procedimento di rilascio della naturalizzazione italiana in quanto, secondo il combinato disposto dagli art. 19 comma 2 lett. C e 30 comma 1 lett. C D. Lgs 286/1998, gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge con nazionalità italiana non sono soggetti ad espulsione e possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 17.10.2022 e depositato in data 16.11.2022) la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato poiché non sarebbe stata presa in considerazione la specifica condizione della ricorrente, avendo l’amministrazione concentrato la propria attenzione esclusivamente sulla situazione del marito della ricorrente, con conseguente illegittimità di tale provvedimento.
In particolare, con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato che: all’epoca delle segnalazioni elencate a carico del marito le due persone non si sarebbero neppure conosciute, essendo il matrimonio intervenuto nel 2013; la famiglia nata da tale matrimonio sarebbe caratterizzata dalla nascita di quattro figli, dallo svolgimento di regolare attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato da parte del marito e dalla residenza in stabile dimora familiare con regolare contratto di locazione; non sarebbe stato spiegato in che modo i suddetti pregiudizi penali influenzino in concreto l’integrazione della nuova famiglia e della ricorrente; gli unici episodi risalenti alla seconda decade del 2000 a carico del marito della ricorrente sarebbero relativi all’uso della patente di guida da questo ottenuta nel suo Paese d’origine e, tuttavia, formalmente non riconosciuta come valida in Italia, da cui sarebbe scaturita l’imputazione di falso; vi sarebbe difetto di motivazione per non aver spiegato l’amministrazione in che modo tali pregiudizi osterebbero all’attualità alla positiva e reale integrazione nel tessuto sociale italiano della ricorrente; analoghe considerazioni dovrebbero svolgersi con riferimento alla condanna per stupefacenti risalente al 2007; non potrebbero assumere rilievo le vicende pregresse del coniuge, riguardando queste la posizione di quest’ultimo di fronte al Paese ospitante; esse potrebbero semmai ridondare sul piano del diritto al soggiorno di questo nel territorio italiano; in definitiva, l’impugnato provvedimento non avrebbe individuato sul piano dell’interesse pubblico un motivo autenticamente ostativo alla concessione della cittadinanza italiana alla ricorrente; l’amministrazione non avrebbe poi svolto un’istruttoria adeguata.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 9 ter della L. 91/1992, dell’art. 3 del D.P.R. 362/1994 e dell’art. 3, comma 3, della L. 241/1990.
Ad avviso della ricorrente la violazione del termine per la conclusione del procedimento dovrebbe comportare l’invalidità del provvedimento impugnato.
Inoltre, il parere della Questura di Torino sarebbe privo di rilevanza ai fini della decisione perché non richiesto dalla normativa in materia e quello della Prefettura di Torino avrebbe dovuto esser allegato o riprodotto nel provvedimento impugnato.
3. Si è costituito il Ministero dell’Interno e si è limitato al deposito di documentazione.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 21.11.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
Non sono meritevoli di condivisione innanzitutto le censure contenute nel secondo motivo di ricorso.
Rispetto alla lamentata adozione tardiva del provvedimento di rigetto “ in disparte ogni considerazione sulla disposizione sul termine di conclusione del procedimento concessorio concretamente applicabile ratione temporis (sulla avvicendarsi delle norme in materia, v. sentenza della Sezione n. 733/2022), il Collegio rileva che per la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l'adozione di un provvedimento negativo (cfr. Tar Lazio, Sez. II quater, sentenza n. 9800/2013): come affermato costantemente dalla giurisprudenza, il mancato rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (Tar Lazio, sez. V bis, sentenze nn. 8041, 8852 e 9418 del 2022; sez. II quater, sentenze n. 1171 del 2012; n. 4021 del 2012; n. 4369 del 2013) ” (v. sentenza n. 19942/2024 di questo Tribunale).
Quanto poi ai pareri della Questura e della Prefettura di Torino risulta assorbente considerare che questi non recano l’esposizione di elementi che non siano presenti anche nel provvedimento impugnato.
Passando al primo motivo di ricorso neppure questo è suscettibile di condivisione da parte di questo Collegio.
Prima di procedere oltre occorre ricordare taluni principi enunciati in materia dalla giurisprudenza amministrativa:
“ l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’amministrazione, come si desume dall’art. 9, comma 1, l. n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa. Ne deriva che l’autorità, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione discrezionale delle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità. Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri (Cons. St., sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8734).
Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019).
In proposito, la giurisprudenza della Sezione (14 febbraio 2022, n. 1057; 23 dicembre 2019, n. 8734), ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino ” (Consiglio di Stato, III Sez., 9 maggio 2023, n. 4684).
Va altresì evidenziato, in continuità con la giurisprudenza di questo Tribunale pronunciatasi su vicende analoghe (v. di recente la sentenza n. 21436/2025 di questo Tribunale), che l’Amministrazione procedente ben può valutare in modo globale i pregiudizi penali a carico dell’intero nucleo familiare (e, quindi, anche del marito della ricorrente) laddove si tratti di precedenti penali di non lieve entità che denotano un’insensibilità alle regole dello Stato di cui si aspira a divenire cittadino.
Nel caso di specie vengono in rilievo a carico del coniuge della ricorrente (e dunque del nucleo familiare della ricorrente) la condanna del 13.2.2017 per falsità materiale commessa da privato e la condanna del 13.3.2007 per detenzione e spaccio di stupefacenti, oltre ad assai numerose segnalazioni in diversi anni in relazione a svariati reati. Non si può ritenere che si tratti in alcun modo di fatti di lieve entità.
Peraltro, la circostanza che la ricorrente si sia sposata con il marito nel 2013 non vale a sconfessare la rilevanza di tali precedenti e segnalazioni, in quanto taluni riferiti ad un periodo successivo al 2013 e comunque tali da smentire l’integrazione sociale asseritamente raggiunta dalla ricorrente e dalla famiglia formata dalla stessa.
Va poi detto che la ricorrente non ha autenticamente contestato la sussistenza delle sentenze di condanna suddette, cercando piuttosto di porre l’attenzione sullo svolgimento di regolare attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato da parte del marito, sulla residenza in stabile dimora familiare con regolare contratto di locazione e sulla nascita di una pluralità di figli dall’unione tra i due. Tuttavia, tali considerazioni non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
Per la verità, la ricorrente non ha dimostrato circostanze che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento anche nella realtà economica costituisce una condizione del tutto ordinaria (in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno) e comunque rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza.
Ne consegue che il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione della richiedente nella comunità nazionale a cui è pervenuta l’amministrazione nella presente vicenda non appare immotivato, irragionevole, sproporzionato o viziato da difetti istruttori, in quanto risulta volto ad assicurare preminente tutela ai principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico.
Del resto, è applicabile anche alla presente fattispecie quanto di recente osservato da questo Tribunale per cui “ in questa materia, non può assumere rilievo contrario il principio della personalità della responsabilità penale, in quanto, nel caso di specie, il diniego impugnato non estende alla richiedente le conseguenze penali dei reati commessi dal coniuge, ma impedisce che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella responsabile penalmente) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari della richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano.
Infatti, è noto che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari.
La valutazione dei pregiudizi penali a carico dei familiari non può, quindi, non rilevare nella valutazione del procedimento concessorio, in quanto l’Amministrazione deve verificare la sussistenza della coincidenza dell’interesse pubblico con quello del richiedente.
A sostegno di siffatta conclusione depone il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da questa Sezione, che ha avuto modo di precisare che “il comportamento penalmente rilevante di familiari di primo grado (…) può essere preso in considerazione al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana (…) in quanto esso è un indice della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive” (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 7889 e 3018 del 2022).
…
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
…
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che "nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario ” (v. la sentenza n. 21436/2025 di questo Tribunale).
Si tratta di considerazioni che vengono condivise e fatte proprie nella presente sede e dalle quali non vi è ragione di discostarsi.
In definitiva, alla luce di tutto quanto precede e considerati i suesposti limiti cognitivi propri del sindacato di questo giudice in materia di cittadinanza, il provvedimento impugnato resiste alle censure articolate dalla ricorrente, poiché la decisione dell’amministrazione di non riconoscere alla stessa lo status di cittadino italiano non risulta affetta da manifesta illogicità o irragionevolezza.
Ne consegue che il ricorso proposto deve essere respinto.
6. Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e del coniuge della stessa, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tali soggetti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN SE, Presidente
Matthias Viggiano, Referendario
RC PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC PO | AN SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.