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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/09/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
II Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice onorario dott. Gianfranco
Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 90200191/2013 promossa da:
, nato a [...] it 14.09.1959 ed ivi Parte_1
residente in [...], c.f.: , C.F._1 [...]
, nato a [...] it 19.04.1953 ed ivi residente in C.da Parte_2
Granati Nuovi, c.f.: nonché nata a C.F._2 Parte_3
Modica (RG) il 21.02.1982 e residente in [...] Parte_4
c.f.: ; nato a [...] il C.F._3 Parte_5
13.01.1978 e residente in [...],
c.f.: e , nato ad [...] il C.F._4 Parte_6
10.10.1952 e residente in [...],
c.f.: , , nata a [...] il [...] e C.F._5 Parte_7
residente in [...] quali eredi della sig.ra , nata a [...] il Persona_1
11.10.1945 e deceduta in Siracusa in data 01.03.2016, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti dall'Avv. Salvatore Trombatore, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in SO (SR) Via G. Galilei n.67/ D ATTORI
CONTRO , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente in [...], c.f.: , rapp. e dif. C.F._7 dall'avv. Alberto Bocchieri CONVENUTA
Avente ad oggetto scioglimento della comunione ereditaria
Conclusioni come da verbale di udienza del 9.06.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.02.2013 i sigg.ri , Parte_1
e convenivano in giudizio la sig.ra Persona_1 Parte_2
, per sentire dichiarare aperta la successione dei propri Controparte_1
genitori , nato a [...] il [...], deceduto a Persona_2
SO il 7.04.2002 e , nata a [...] il [...], deceduta a Persona_3
SO il 21.12.2011 e la loro qualità di eredi legittimi. Chiedevano, quindi dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria sui seguenti beni: 1)
Fabbricato su quattro elevazioni fuori terra sito in SO, Via Ten. Giuliano,7 avente una superficie complessiva di circa 24 mq. per piano. Identificato in catasto al foglio 46, particella 936, cat. A/4, classe 3, consistenza 7 vani, rendita
€ 310,91, in piena proprietà 2) Tratto di terreno agricolo, sito nel comune di
Noto in Contrada Calcicera, con una precaria viabilità di accesso, avente superficie complessiva di mq.
7.260 circa. Identificato in catasto al Foglio 367, particella 145, qualità seminativo arboreo, classe 2, superficie ha 0.13.75, R.D. €
8,52 e R.A. € 3,91; particella 49, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 41.10,
R.D. € 21,23 e R.A. € 8,49; particella 153, qualità vigneto, classe 2, superficie ha
17.75,R.D. € 25,67 e R.A. € 7,33 in piena proprietà, chiedendone la vendita, oltre la condanna della convenuta a titolo di fruttificazione Controparte_1
dal 21.12.2011 la quota del valore locativo della casa posta in SO via
Tenente Giuliano n.
7. Il tutto con il favore delle spese e compensi di giudizio.
pag. 2/7 Parte attrice provvedeva alla trascrizione della domanda giudiziale. La causa veniva istruita a mezzo CTU tecnica. Con provvedimento in data 29.03.2019, su richiesta di parte attrice, veniva emessa ordinanza di vendita, nominandosi il delegato alla vendita. Successivamente parte attrice chiedeva, ai sensi dell'art. 720 c.p.c., l'attribuzione dei beni ereditari, attesa l'indivisibilità degli stessi, chiedendo revocarsi l'ordinanza di vendita dei beni. Nelle more si costituivano in giudizio i sigg.ri , e , tutti Parte_3 Parte_5 Parte_6
quali eredi di deceduta l'1.03.2016, subentrando nella Persona_1 posizione di diritto della de cuius. Veniva disposto a carico di parte attrice di avvisarsi i creditori ipotecari iscritti in danno di . La causa Controparte_1 all'udienza a trattazione scritta del 9.06.2025 veniva trattenuta in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pertanto accolta la domanda di scioglimento di comunione in relazione agli unici due immobili su indicati, in relazione ai quali le parti in causa hanno dimostrato interesse a procedere alla divisione. Gli attori hanno chiesto l'attribuzione degli immobili in via esclusiva, indivisamente tra di loro con riconoscimento del conguaglio in capo all'altra erede convenuta CP
.
[...]
Pertanto, va disposta l'attribuzione agli attori, indivisamente, dei seguenti beni
:1) Fabbricato su quattro elevazioni fuori terra sito in SO, Via Ten.
Giuliano,7 avente una superficie complessiva di circa 24 mq. per piano.
Identificato in catasto al foglio 46, particella 936, cat. A/4, classe 3, consistenza 7 vani, rendita € 310,91, in piena proprietà il cui valore è stato stimato dal CTU in
€ 36.000,00, con conguaglio in favore di di € 9.000; 2) Controparte_1
Tratto di terreno agricolo, sito nel comune di Noto in Contrada Calcicera, con una precaria viabilità di accesso, avente superficie complessiva di mq. 7.260
pag. 3/7 circa. Identificato in catasto al Foglio 367, particella 145, qualità seminativo arboreo, classe 2, superficie ha 0.13.75, R.D. € 8,52 e R.A. € 3,91; particella 49, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 41.10, R.D. € 21,23 e R.A. € 8,49; particella 153, qualità vigneto, classe 2, superficie ha 17.75,R.D. € 25,67 e R.A. €
7,33 in piena proprietà, il cui valore è stato stimato dal CTU in € 7.260, con conguaglio in favore di di € 1.978,60. Controparte_1
Resta da statuire sulla domanda di frutti civili avanzata dagli attori. Al riguardo, da un lato è comprovato che ha goduto in via Controparte_1 esclusiva della casa in SO via Tenente Giuliano n. 7 in comunione, ma nel contempo deve ritenersi altresì che gli attori non abbiano mai preteso di goderne se non soltanto a partire dal momento dell'instaurazione del presente giudizio.
Pertanto, i frutti civili per il godimento esclusivo dell'immobile in SO via
Tenente Giuliano ° 7 da parte di devono essere Controparte_1
riconosciuti pro quota agli attori a partire dal febbraio 2013 e fino al deposito della presente decisione.
Sulla scorta dei valori quantificati dal CTU, avuto riguardo al valore figurativo del canone di locazione (€ 150 mensili dal febbraio 2013 al settembre 2025 -
150x152 mesi= € 22.800-) a titolo di frutti civili pro quota in relazione all'immobile sub 1, va disposta la condanna di al Controparte_1
pagamento, in favore degli attori (rispettivamente nella misura di ¼ per ciascuno), della somma di € 17.100. Da tali somme per effetto della compensazione tra i rispettivi crediti, deve essere decurtata la somma di €
1.741,26, posta a carico degli attori nella misura dei ¾ di quanto anticipato dalla sig.ra per spese funerarie e di successione, come Controparte_1
documentate in atti. Va ulteriormente decurtata la somma dovuta per frutti dal conguaglio spettante alla alla stessa spettante, in forza Controparte_1
pag. 4/7 dello scioglimento della comunione ereditaria e della attribuzione dei beni in via esclusiva agli attori, per l'importo più sopra quantificato in € 10.978,60. In forza delle superiori compensazioni risulta, pertanto, la sig.ra CP
, ancora debitrice degli attori, pro quota della residua somma di €
[...]
4.380,14.
Anche se non espressamente richiesto va disposto il rilascio dell'immobile sito in SO via Ten. Giuliano n. 7, allo stato detenuto in via esclusiva dalla convenuta, atteso che in conseguenza della divisione, non ha più titolo idoneo a giustificare l'ulteriore detenzione (Corte di Cassazione 28697/21013 che richiama in motivazione la Corte di Cassazione n. 1015/1955).
Le spese del presente giudizio di divisione, le spese di CTU e quelle dovute al delegato alla vendita, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della massa e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ex d.m.147/22, avuto riguardo all'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II Sezione Civile, nella persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
dichiara aperta la successione legittima di , nato a Persona_2
SO (SR) il 2.01.1924, deceduto a SO il 7.04.2002 e , Persona_3
nata a [...] il [...], deceduta a SO il 21.12.2011;
accerta la qualità di coeredi in capo alle parti in causa;
dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria sui seguenti immobili: 1)
Fabbricato su quattro elevazioni fuori terra sito in SO, Via Ten. Giuliano,7 avente una superficie complessiva di circa 24 mq. per piano. Identificato in pag. 5/7 catasto al foglio 46, particella 936, cat. A/4, classe 3, consistenza 7 vani, rendita
€ 310,91; 2) Tratto di terreno agricolo, sito nel comune di Noto in Contrada
Calcicera, con una precaria viabilità di accesso, avente superficie complessiva di mq.
7.260 circa. Identificato in catasto al Foglio 367, particella 145, qualità seminativo arboreo, classe 2, superficie ha 0.13.75, R.D. € 8,52 e R.A. € 3,91; particella 49, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 41.10, R.D. € 21,23 e R.A.
€ 8,49; particella 153, qualità vigneto, classe 2, superficie ha 17.75,R.D. € 25,67 e
R.A. € 7,33 in piena proprietà e per l'effetto, attribuisce tali beni pro quota agli attori, con condanna degli stessi, pro quota, al pagamento in favore di di un conguaglio pari ad € 10.978,60; Controparte_1
condanna al pagamento, in favore degli attori Controparte_1
dell'importo di € 17.100 a titolo di frutti dalla domanda (febbraio 2013) sino al deposito della presente decisione;
condanna gli attori al pagamento della somma di € 1.741,26, posta a carico degli attori nella misura dei ¾ di quanto anticipato dalla sig.ra Controparte_1
per spese funerarie e di successione;
dispone la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti, dichiarando la sig.ra debitrice della residua somma di € 4.380,14, in favore Controparte_1 degli attori, pro quota.
Condanna all'immediato rilascio dell'immobile dalla Controparte_1
stessa detenuto in via esclusiva sito in SO via Ten. Giuliano 7, oggetto di assegnazione agli attori.
Liquida le spese di lite del giudizio di divisione, in favore degli attori in €
7.052,00 per compensi, oltre € 1.576,20 per spese, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovute per legge e le pone, unitamente alle spese di CTU e quelle liquidate al delegato alla vendita, a carico della massa.
pag. 6/7 Così deciso in Siracusa in data 22.09.2025
Il Giudice
dott. Gianfranco Todaro
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
II Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice onorario dott. Gianfranco
Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 90200191/2013 promossa da:
, nato a [...] it 14.09.1959 ed ivi Parte_1
residente in [...], c.f.: , C.F._1 [...]
, nato a [...] it 19.04.1953 ed ivi residente in C.da Parte_2
Granati Nuovi, c.f.: nonché nata a C.F._2 Parte_3
Modica (RG) il 21.02.1982 e residente in [...] Parte_4
c.f.: ; nato a [...] il C.F._3 Parte_5
13.01.1978 e residente in [...],
c.f.: e , nato ad [...] il C.F._4 Parte_6
10.10.1952 e residente in [...],
c.f.: , , nata a [...] il [...] e C.F._5 Parte_7
residente in [...] quali eredi della sig.ra , nata a [...] il Persona_1
11.10.1945 e deceduta in Siracusa in data 01.03.2016, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti dall'Avv. Salvatore Trombatore, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in SO (SR) Via G. Galilei n.67/ D ATTORI
CONTRO , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente in [...], c.f.: , rapp. e dif. C.F._7 dall'avv. Alberto Bocchieri CONVENUTA
Avente ad oggetto scioglimento della comunione ereditaria
Conclusioni come da verbale di udienza del 9.06.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.02.2013 i sigg.ri , Parte_1
e convenivano in giudizio la sig.ra Persona_1 Parte_2
, per sentire dichiarare aperta la successione dei propri Controparte_1
genitori , nato a [...] il [...], deceduto a Persona_2
SO il 7.04.2002 e , nata a [...] il [...], deceduta a Persona_3
SO il 21.12.2011 e la loro qualità di eredi legittimi. Chiedevano, quindi dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria sui seguenti beni: 1)
Fabbricato su quattro elevazioni fuori terra sito in SO, Via Ten. Giuliano,7 avente una superficie complessiva di circa 24 mq. per piano. Identificato in catasto al foglio 46, particella 936, cat. A/4, classe 3, consistenza 7 vani, rendita
€ 310,91, in piena proprietà 2) Tratto di terreno agricolo, sito nel comune di
Noto in Contrada Calcicera, con una precaria viabilità di accesso, avente superficie complessiva di mq.
7.260 circa. Identificato in catasto al Foglio 367, particella 145, qualità seminativo arboreo, classe 2, superficie ha 0.13.75, R.D. €
8,52 e R.A. € 3,91; particella 49, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 41.10,
R.D. € 21,23 e R.A. € 8,49; particella 153, qualità vigneto, classe 2, superficie ha
17.75,R.D. € 25,67 e R.A. € 7,33 in piena proprietà, chiedendone la vendita, oltre la condanna della convenuta a titolo di fruttificazione Controparte_1
dal 21.12.2011 la quota del valore locativo della casa posta in SO via
Tenente Giuliano n.
7. Il tutto con il favore delle spese e compensi di giudizio.
pag. 2/7 Parte attrice provvedeva alla trascrizione della domanda giudiziale. La causa veniva istruita a mezzo CTU tecnica. Con provvedimento in data 29.03.2019, su richiesta di parte attrice, veniva emessa ordinanza di vendita, nominandosi il delegato alla vendita. Successivamente parte attrice chiedeva, ai sensi dell'art. 720 c.p.c., l'attribuzione dei beni ereditari, attesa l'indivisibilità degli stessi, chiedendo revocarsi l'ordinanza di vendita dei beni. Nelle more si costituivano in giudizio i sigg.ri , e , tutti Parte_3 Parte_5 Parte_6
quali eredi di deceduta l'1.03.2016, subentrando nella Persona_1 posizione di diritto della de cuius. Veniva disposto a carico di parte attrice di avvisarsi i creditori ipotecari iscritti in danno di . La causa Controparte_1 all'udienza a trattazione scritta del 9.06.2025 veniva trattenuta in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pertanto accolta la domanda di scioglimento di comunione in relazione agli unici due immobili su indicati, in relazione ai quali le parti in causa hanno dimostrato interesse a procedere alla divisione. Gli attori hanno chiesto l'attribuzione degli immobili in via esclusiva, indivisamente tra di loro con riconoscimento del conguaglio in capo all'altra erede convenuta CP
.
[...]
Pertanto, va disposta l'attribuzione agli attori, indivisamente, dei seguenti beni
:1) Fabbricato su quattro elevazioni fuori terra sito in SO, Via Ten.
Giuliano,7 avente una superficie complessiva di circa 24 mq. per piano.
Identificato in catasto al foglio 46, particella 936, cat. A/4, classe 3, consistenza 7 vani, rendita € 310,91, in piena proprietà il cui valore è stato stimato dal CTU in
€ 36.000,00, con conguaglio in favore di di € 9.000; 2) Controparte_1
Tratto di terreno agricolo, sito nel comune di Noto in Contrada Calcicera, con una precaria viabilità di accesso, avente superficie complessiva di mq. 7.260
pag. 3/7 circa. Identificato in catasto al Foglio 367, particella 145, qualità seminativo arboreo, classe 2, superficie ha 0.13.75, R.D. € 8,52 e R.A. € 3,91; particella 49, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 41.10, R.D. € 21,23 e R.A. € 8,49; particella 153, qualità vigneto, classe 2, superficie ha 17.75,R.D. € 25,67 e R.A. €
7,33 in piena proprietà, il cui valore è stato stimato dal CTU in € 7.260, con conguaglio in favore di di € 1.978,60. Controparte_1
Resta da statuire sulla domanda di frutti civili avanzata dagli attori. Al riguardo, da un lato è comprovato che ha goduto in via Controparte_1 esclusiva della casa in SO via Tenente Giuliano n. 7 in comunione, ma nel contempo deve ritenersi altresì che gli attori non abbiano mai preteso di goderne se non soltanto a partire dal momento dell'instaurazione del presente giudizio.
Pertanto, i frutti civili per il godimento esclusivo dell'immobile in SO via
Tenente Giuliano ° 7 da parte di devono essere Controparte_1
riconosciuti pro quota agli attori a partire dal febbraio 2013 e fino al deposito della presente decisione.
Sulla scorta dei valori quantificati dal CTU, avuto riguardo al valore figurativo del canone di locazione (€ 150 mensili dal febbraio 2013 al settembre 2025 -
150x152 mesi= € 22.800-) a titolo di frutti civili pro quota in relazione all'immobile sub 1, va disposta la condanna di al Controparte_1
pagamento, in favore degli attori (rispettivamente nella misura di ¼ per ciascuno), della somma di € 17.100. Da tali somme per effetto della compensazione tra i rispettivi crediti, deve essere decurtata la somma di €
1.741,26, posta a carico degli attori nella misura dei ¾ di quanto anticipato dalla sig.ra per spese funerarie e di successione, come Controparte_1
documentate in atti. Va ulteriormente decurtata la somma dovuta per frutti dal conguaglio spettante alla alla stessa spettante, in forza Controparte_1
pag. 4/7 dello scioglimento della comunione ereditaria e della attribuzione dei beni in via esclusiva agli attori, per l'importo più sopra quantificato in € 10.978,60. In forza delle superiori compensazioni risulta, pertanto, la sig.ra CP
, ancora debitrice degli attori, pro quota della residua somma di €
[...]
4.380,14.
Anche se non espressamente richiesto va disposto il rilascio dell'immobile sito in SO via Ten. Giuliano n. 7, allo stato detenuto in via esclusiva dalla convenuta, atteso che in conseguenza della divisione, non ha più titolo idoneo a giustificare l'ulteriore detenzione (Corte di Cassazione 28697/21013 che richiama in motivazione la Corte di Cassazione n. 1015/1955).
Le spese del presente giudizio di divisione, le spese di CTU e quelle dovute al delegato alla vendita, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della massa e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ex d.m.147/22, avuto riguardo all'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II Sezione Civile, nella persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
dichiara aperta la successione legittima di , nato a Persona_2
SO (SR) il 2.01.1924, deceduto a SO il 7.04.2002 e , Persona_3
nata a [...] il [...], deceduta a SO il 21.12.2011;
accerta la qualità di coeredi in capo alle parti in causa;
dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria sui seguenti immobili: 1)
Fabbricato su quattro elevazioni fuori terra sito in SO, Via Ten. Giuliano,7 avente una superficie complessiva di circa 24 mq. per piano. Identificato in pag. 5/7 catasto al foglio 46, particella 936, cat. A/4, classe 3, consistenza 7 vani, rendita
€ 310,91; 2) Tratto di terreno agricolo, sito nel comune di Noto in Contrada
Calcicera, con una precaria viabilità di accesso, avente superficie complessiva di mq.
7.260 circa. Identificato in catasto al Foglio 367, particella 145, qualità seminativo arboreo, classe 2, superficie ha 0.13.75, R.D. € 8,52 e R.A. € 3,91; particella 49, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 41.10, R.D. € 21,23 e R.A.
€ 8,49; particella 153, qualità vigneto, classe 2, superficie ha 17.75,R.D. € 25,67 e
R.A. € 7,33 in piena proprietà e per l'effetto, attribuisce tali beni pro quota agli attori, con condanna degli stessi, pro quota, al pagamento in favore di di un conguaglio pari ad € 10.978,60; Controparte_1
condanna al pagamento, in favore degli attori Controparte_1
dell'importo di € 17.100 a titolo di frutti dalla domanda (febbraio 2013) sino al deposito della presente decisione;
condanna gli attori al pagamento della somma di € 1.741,26, posta a carico degli attori nella misura dei ¾ di quanto anticipato dalla sig.ra Controparte_1
per spese funerarie e di successione;
dispone la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti, dichiarando la sig.ra debitrice della residua somma di € 4.380,14, in favore Controparte_1 degli attori, pro quota.
Condanna all'immediato rilascio dell'immobile dalla Controparte_1
stessa detenuto in via esclusiva sito in SO via Ten. Giuliano 7, oggetto di assegnazione agli attori.
Liquida le spese di lite del giudizio di divisione, in favore degli attori in €
7.052,00 per compensi, oltre € 1.576,20 per spese, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovute per legge e le pone, unitamente alle spese di CTU e quelle liquidate al delegato alla vendita, a carico della massa.
pag. 6/7 Così deciso in Siracusa in data 22.09.2025
Il Giudice
dott. Gianfranco Todaro
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