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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/12/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2689/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2689/2024 tra con sede legale in Valenza (AL) alla Via C. Tortrino n. 16, P.IVA: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., sig. nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico MATARAZZO (c.f. C.F._1
), del Foro di Avellino, elettivamente domicilia presso il suo studio sito in C.F._2 Avellino alla Piazza D'armi n. 4 PEC Email_1
ATTORE
E
, con sede legale in Valenza (AL) al Viale Vicenza n. 3, P.IVA: Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., sig. nato in [...] il [...], c.f. P.IVA_2 Controparte_2
C.F._3
CONVENUTO
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi mediante il deposito di note scritte:
Per l'attore l'avv. Enrico MATARAZZO. Per il convenuto nessuno.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 15,07.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2689/2024 promossa da: con sede legale in Valenza (AL) alla Via C. Tortrino n. 16, P.IVA: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., sig. nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico MATARAZZO (c.f. C.F._1
), del Foro di Avellino, elettivamente domicilia presso il suo studio sito in C.F._2 Avellino alla Piazza D'armi n. 4 PEC Email_1
ATTORE
E
, con sede legale in Valenza (AL) al Viale Vicenza n. 3, P.IVA: Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., sig. nato in [...] il [...], c.f. P.IVA_2 Controparte_2
C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attorea ha concluso come da note conclusive: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. In via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni innanzi espresse, in capo alla società
[...]
, la sussistenza di una responsabilità contrattuale per la erronea Controparte_2 esecuzione della prestazione dovuta, tra cui la responsabilità per i danni derivanti dall'erroneo montaggio del filtro dell'olio sull'autovettura Audi Q7 Tg. DX 770 CT della società CP_1
[...] 2. Per l'effetto, condannare la società al rimborso di tutte le spese Controparte_2 sostenute per la riparazione dell'auto e quindi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, ivi compresi quelli per il fermo tecnico, in favore della società quantificati nella Controparte_1 somma di euro 16.811,38 e/o ogni altra diversa somma, da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., nei limiti di euro 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Con Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione 4.12.2024 regolarmente notificato l'attore esponeva in particolare che “In data 22 aprile 2024, la società conferiva alla ditta , di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 pagina 2 di 7 l'incarico di eseguire un intervento di manutenzione ordinaria sulla propria autovettura Audi Q7 Tg. DX 770 CT (cfr. carta di circolazione e visura PRA, all. n. 1 e 2), consistito in “manutenzione più controllo generale”, all'esito del quale, come dettagliato nella fattura n. 35 del 31.05.2024, provvedeva al pagamento della somma di euro 300,00 (cfr. all. n. 3). L'autovettura veniva riconsegnata il giorno successivo;
tuttavia, in data 24.04.2025, la società attrice constatava una perdita di olio dal veicolo e, pertanto, provvedeva a riportarlo presso l'autofficina convenuta per effettuare i necessari controlli. La attribuiva la causa del problema alla rottura del Controparte_2 filtro dell'olio ed, a seguito della sostituzione del medesimo, provvedeva a riconsegnare l'autovettura nel medesimo giorno. Il giorno 25 aprile 2024, durante un viaggio, il sig. notava Parte_1
l'accensione della spia del motore, motivo per cui contattava telefonicamente l'autofficina CP_2 Quest'ultima rassicurava il sig. asserendo che l'accensione della spia era “certamente un Pt_1 problema legato al contatto della spia”, invitandolo a proseguire il viaggio senza particolari preoccupazioni. Tuttavia, giunto in Roma, il Sig. riscontrava un improvviso calo di potenza del Pt_1 motore e, pertanto, si vedeva costretto a fermarsi e a rivolgersi al più vicino centro , CP_3 individuato nella società ove, a seguito di un'attenta ispezione e smontaggio del Controparte_4 motore, veniva individuato il difetto. In particolare, veniva accertato che la causa del malfunzionamento era dovuta “ad un montaggio non corretto del filtro dell'olio” (cfr. relazione
, all. n.4) ed in particolare alla rottura del perno che mantiene il tappo del filtro dell'olio, CP_4 avvenuta durante il montaggio effettuato dalla società convenuta, che aveva determinato l'interruzione della corretta lubrificazione del motore a causa della mancanza di pressione dell'olio; il tutto come da video trasmesso dall'officina , in cui il tecnico che aveva operato il controllo dettagliava la CP_5 questione (cfr. all. n. 5). In ragione di tale grave danno, si è reso necessario procedere alla sostituzione dell'intero motore dell'autovettura (cfr. all. n.4), con un costo sostenuto pari a complessivi euro 16.462,50, come da fatture allegate (n. 6 fatture, cfr. all. n. 6). Vieppiù che a cagione della impossibilità di utilizzare il veicolo, dal mese di aprile 2024 a novembre 2024, per circa 7 mesi, si sono generati i danni cosiddetti da fermo tecnico, atteso che si è reso necessario, medio tempore, per alcuni periodi, in cui è risultato indispensabile l'utilizzo di altra auto, noleggiare altro veicolo, sostenendo una spesa complessiva di € 348,88, come da fatture della società (n.3 Parte_2 fatture, all. n.7). L'autofficina cui prontamente è stata operata la contestazione, anche a CP_2 mezzo di apposito atto di diffida (cfr. all. n.8) ha provveduto a denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione che, tuttavia, con comunicazione email del 14.10.2024, ha comunicato che
“con riferimento al danno in oggetto La informiamo che, all'esito dell'istruttoria, sono emersi elementi di natura contrattuale che non consentono di procedere alla liquidazione. La invitiamo, pertanto, a rivolgersi direttamente alla ditta assicurata alla quale, per il tramite dell'Agenzia che ci legge p.c., abbiamo già fornito le ns. considerazioni.” (cfr. all. n. 9) In mancanza di ogni possibilità transattiva, quindi, non avendo la convenuta mai riscontrato anche in soli termini di contestazione di responsabilità dell'evento la cennata diffida, la società si vede costretta a promuovere il CP_1 presente giudizio al fine di far dichiarare il pieno accertamento delle responsabilità di quest'ultima, e la condanna al risarcimento dei danni arrecati, patrimoniali e non”.
2. All'udienza del 29.5.2025, sostituita in modalità cartolare, il Giudice “rilevata la contumacia di parte convenuta nonostante la regolarità della notifica, provvede con la seguente ORDINANZA
Dichiara la contumacia di parte convenuta, ritenutane la ammissibilità e rilevanza, ammette i capitoli di prova dedotti da parte attrice per interpello e teste. Fissa l'udienza del 24 luglio 2025 ore 11,00 per l'interrogatorio formale e l'audizione di tutti i testi per parte.”.
3. All'udienza del 29.5.2025 si procedeva all'audizione di un teste attese le comunicazioni di impossibilità ad essere presenti per gli altri testi, in conseguenza delle quali il difensore chiedeva di assumerne le deposizioni ai sensi dell'art. 257bis cpc. Il Giudice si riservava.
4. Il Giudice, con ordinanza del 25.7.2025 così provvedeva: “A scioglimento della propria riserva, pagina 3 di 7 ritenuto che - l'art. 257 bis c.p.c. così sancisce nei primi quattro commi: “1. Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto
e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
2. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
3. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
4. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza o apponendo al documento informatico la propria firma digitale e la trasmette al difensore, il quale la deposita nel fascicolo d'ufficio.”; - l'accordo delle parti debba essere intenso come riferito alle parti costituite (in tal senso
in , Torino, CP_6 Controparte_7 Controparte_8
2009, 79) sia perché la parte contumaciale potrebbe così vanificare un istituto importante di semplificazione dell'istruttoria (in particolare ove i testi siano molto distanti dal luogo del Tribunale, come nella specie), sia perché può provvedervi anche d'ufficio il Giudice, sia perché nella specie la contumacia è stata accompagnata pure dall'omesso interrogatorio formale;
ritenutane la ammissibilità e rilevanza, stante appunto gli impedimenti dei testimoni già intervenuti seppure intimati, la loro notevole lontananza dal luogo di deposizione (Alessandria) e l'importanza dell'assunzione di tali prove testimoniali, così provvede ORDINANZA
Dispone di assumere la deposizione dei testimoni non comparsi all'udienza ultima, seppure ritualmente intimati, chiedendo ad ogni testimone, anche nelle ipotesi di cui all'art. 203 cpc, di fornire, per iscritto e nel termine fissato entro il 30 settembre 2025, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato (capitoli di prova attorei ammessi);
Dispone che l'assunzione dei testimoni avvenga secondo il modello di testimonianza in conformità a quanto descritto dall'art. 103 bis disp. att. e che il difensore lo faccia notificare al testimone entro l'1 settembre 2025, autorizzandolo sin d'ora a procedervi anche in via telematica;
Fissa l'udienza del 10 ottobre 2025 per la prosecuzione del giudizio, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc.”.
5. Con provvedimento del 5.10.2025 il Giudice “A scioglimento della propria riserva, lette le note scritte del difensore, sostitutive dell'udienza del 10.10.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, Fissa l'udienza (sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc) del 13 novembre 2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note conclusive.” poi rinviata alla data odierna.
§
Le domande attoree sono fondate per i seguenti motivi.
Il convenuto è stato dichiarato contumace.
Per il convenuto (ed il terzo chiamato), la spendita concreta di facoltà defensionali coincide con il contenuto della comparsa di costituzione (o di intervento) che sono acquisite al processo proprio, e solo, attraverso la costituzione. Ne consegue che la loro mancata costituzione/contumacia si risolve, a differenza di quella dell'attore, in una assenza di attività difensiva pressoché totale perché coinvolge tutte le difese attratte dalla legge alla comparsa di costituzione o di intervento (contestazione, eccezioni, domande riconvenzionali, chiamate di terzi, produzioni documentali e la maggior parte delle istanze istruttorie).
La costituzione in giudizio è un onere processuale: solo la parte che ne integra gli estremi può influire pagina 4 di 7 sulla decisione attraverso le allegazioni acquisite al processo nei modi e tempi previsti dalla legge. Il nocciolo duro della contumacia quale mancata costituzione emerge dunque nella sua essenza di scelta della parte di non contribuire ad una decisione favorevole attraverso tali allegazioni. La contumacia è dunque una scelta della parte e non esonera dall'onere probatorio la parte attorea.
Nella specie, a seguito dell'istruttoria documentale e per testi è risultata provata la descrizione fattuale dell'evento che ha danneggiato l'auto Audi Q7 Tg. DX 770 CT di proprietà della società attorea, secondo una sequenza di fatti temporalmente logici e consecutivi, tali da confermare l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita del convenuto e l'evento dannoso verificatosi.
Ha avuto infatti conferma che l'autofficina di , incaricata dalla parte attrice di CP_2 Controparte_2 effettuare una manutenzione ed un controllo generale sul veicolo, abbia assunto l'obbligo di eseguire l'intervento di manutenzione e riparazione, riconducibile al contratto d'opera e rendendo applicabile la disciplina dettata con riguardo al contrato di appalto ex art. 1655 c.c..
Risulta provato che nella specie l'obbligo di risultato assunto dal prestatore, ossia l'autofficina, non si sia tradotto nell'eliminazione del guasto e nel ripristino della funzionalità del veicolo, così risultando tenuta a rispondere per la corretta esecuzione delle prestazioni anche nel caso in cui l'intervento non sia stato conforme agli standard tecnici richiesti.
Come noto infatti, secondo la Corte di Cassazione, “Il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'opus a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, ove il contratto di opera abbia ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere, per renderla funzionante in modo non precario” (Cass., 29/10/2021 n. 30777). Ed ancora, “l'affidamento di un veicolo ad un meccanico per la riparazione del malfunzionamento postula l'esecuzione di tutte le riparazioni necessarie al conseguimento del risultato dell'eliminazione del guasto, spettando al meccanico anche l'individuazione di tutti gli interventi del contratto in questione entro lo schema del contratto di opera” (Trib. Latina, sez. II, 10/02/2012).
Nella specie risulta che all'autofficina era stata assegnata l'opera di un controllo generale CP_2 dell'autoveicolo, con l'esecuzione del cambio dell'olio e del filtro olio, ossia un'operazione di manutenzione ordinaria e pertanto semplice, così come risulta riportata in fattura, tale da non richiedere particolari competenze o attività. Risulta invece essere stata errata la fase di esecuzione, atteso che è risultato provato che in fase di montaggio del filtro è stata causata la rottura del perno che mantiene chiuso il tappo.
Risulta poi che, a seguito della consegna dell'autoveicolo in data 23.04.2024, la società attrice si avvedeva di una perdita di olio, talché riportava immediatamente e nuovamente l'autoveicolo in officina, da cui la ritirava su sollecitazione della convenuta che garantiva di aver risolto il CP_2 problema per aver sostituito il filtro dell'olio.
Ciò rileva sia per il riconoscimento implicito del vizio mediante l'assunzione dell'ulteriore obbligazione di ma, sia per l'occultamento doloso, che non poteva essere certamente riconoscibile dalla società attrice, avendone conoscenza solo dopo lo smontaggio del motore e le verifiche tecniche della officina autorizzata Audi.
Va dunque dichiarata la responsabilità contrattuale della convenuta.
Con riferimento poi alla quantificazione dei danni arrecati, appaiono pertinenti e congrue le fatture allegate, che comprovano i costi e gli esborsi subiti per la riparazione dell'autoveicolo, che la società attrice evidenzia riportino un costo sostenuto pari a complessivi euro 16.462,50, come da fatture allegate (doc. 6 per nn. 6 fatture). L'importo complessivo di esse al netto dell'Iva risulta pari ad €
pagina 5 di 7 13.493,84 ed è quello che andrà riconosciuto, atteso che si presume l'auto essere c.d. aziendale.
Infatti, come noto la detrazione sull'IVA è regolamentata dall'articolo 19-bis1 del D.P.R. 633/72 ed è un vantaggio fiscale riservato ai titolari di partita IVA in regime ordinario. In conformità con questa normativa, è stabilita una detrazione dell'IVA relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore come: autovetture (il cui costo è deducibile fino a 18.075,99 euro); motocicli (il cui costo è deducibile fino a 4.131,66 euro); ciclomotori (il cui costo è deducibile fino a 2.065,83 euro). Si considerano veicoli stradali a motore tutti i mezzi a motore destinati al trasporto su strada di persone o merci, con una massa massima autorizzata inferiore o uguale a 3.500 kg e un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a otto.
In particolare, la detrazione dell'IVA è ammessa, in linea generale, in misura pari: al 100%, ove i veicoli stradali a motore siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione o siano utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio;
al 40%, se i veicoli stradali a motore non sono utilizzati esclusivamente per l'attività d'impresa, arte o professione;
allo 0% ovvero
IVA non detraibile per i motocicli per uso privato di cilindrata superiore a 350 cc.
La quota parte di IVA non detraibile concorre a formare l'importo del costo da prendere come riferimento ai fini delle imposte dirette.
Le agevolazioni fiscali legate alla deducibilità e detrazione dell'IVA per veicoli aziendali variano in base al soggetto e all'utilizzo specifico. Per le imprese, la deducibilità raggiunge il: 100% per i veicoli strumentali (che non formano oggetto vero e proprio dell'attività ma senza i quali l'attività stessa non sarebbe possibile); il 70% per quelli assegnati (uso esclusivo da parte del dipendente); il 20% (con limiti annui) per quelli non assegnati (a disposizione dell'azienda ma utilizzati da più persone).
Inoltre, nell'eventualità di un leasing o un noleggio, l'importo annuo è di 3.615,20 euro (5.164,57 euro per gli agenti).
Nel caso di attività nelle quali l'auto è un bene strumentale la normativa fiscale prevede la possibilità di portare in deduzione il 100% del costo ed in detrazione il 100% dell'IVA, senza limiti di importo.
Nella specie l'attore omette di spiegare quale sia l'utilizzo specifico, sicchè prudenzialmente lo si riterrà un veicolo strumentale.
A tale voce di danno andrà aggiunto anche quello riconducibile al c.d. fermo tecnico dell'autoveicolo, ossia quello maturato durante il periodo nel quale l'autoveicolo non è stato utilizzabile per la riparazione in officina per la sostituzione del motore. Al riguardo la società attrice lo ha puntualmente provato con il doc.
7. Invero, è ormai pacifico che “In tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi.” (Cass., sez. III, 22/10/2024, n. 27343).
Tuttavia, anche in tal caso, come prima spiegato, andrà riconosciuto l'importo complessivo al netto dell'iva, per un totale di € 285,97.
A tali importi andranno aggiunti gli interessi e la rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza la convenuta dovrà essere condannata al rimborso delle spese del giudizio come da dispositivo, secondo i c.d. parametri forensi per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la responsabilità contrattuale di , con sede legale in Controparte_2
Valenza (AL) al Viale Vicenza n. 3, P.IVA: , in persona del l.r.p.t. nato P.IVA_2 Controparte_2 in Napoli il 04.01.1986, c.f. con riferimento al contratto di cui è causa, per i C.F._3 danni riportati dall'autovettura Audi Q7 Tg. DX770CT della con sede legale in Valenza Controparte_1
(AL) alla Via C. Tortrino n. 16, P.IVA: ; P.IVA_1
Condanna per l'effetto al rimborso a delle spese Controparte_2 Controparte_1 sostenute per la riparazione dell'auto e per il fermo tecnico, per la somma complessiva di euro 13.779,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
Condanna altresì a rimborsare a mediante il Controparte_2 Controparte_1 difensore dichiaratosi antistatario le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso oltre al
15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, le spese anticipate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2689/2024 tra con sede legale in Valenza (AL) alla Via C. Tortrino n. 16, P.IVA: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., sig. nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico MATARAZZO (c.f. C.F._1
), del Foro di Avellino, elettivamente domicilia presso il suo studio sito in C.F._2 Avellino alla Piazza D'armi n. 4 PEC Email_1
ATTORE
E
, con sede legale in Valenza (AL) al Viale Vicenza n. 3, P.IVA: Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., sig. nato in [...] il [...], c.f. P.IVA_2 Controparte_2
C.F._3
CONVENUTO
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi mediante il deposito di note scritte:
Per l'attore l'avv. Enrico MATARAZZO. Per il convenuto nessuno.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 15,07.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2689/2024 promossa da: con sede legale in Valenza (AL) alla Via C. Tortrino n. 16, P.IVA: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., sig. nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico MATARAZZO (c.f. C.F._1
), del Foro di Avellino, elettivamente domicilia presso il suo studio sito in C.F._2 Avellino alla Piazza D'armi n. 4 PEC Email_1
ATTORE
E
, con sede legale in Valenza (AL) al Viale Vicenza n. 3, P.IVA: Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., sig. nato in [...] il [...], c.f. P.IVA_2 Controparte_2
C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attorea ha concluso come da note conclusive: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. In via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni innanzi espresse, in capo alla società
[...]
, la sussistenza di una responsabilità contrattuale per la erronea Controparte_2 esecuzione della prestazione dovuta, tra cui la responsabilità per i danni derivanti dall'erroneo montaggio del filtro dell'olio sull'autovettura Audi Q7 Tg. DX 770 CT della società CP_1
[...] 2. Per l'effetto, condannare la società al rimborso di tutte le spese Controparte_2 sostenute per la riparazione dell'auto e quindi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, ivi compresi quelli per il fermo tecnico, in favore della società quantificati nella Controparte_1 somma di euro 16.811,38 e/o ogni altra diversa somma, da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., nei limiti di euro 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Con Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione 4.12.2024 regolarmente notificato l'attore esponeva in particolare che “In data 22 aprile 2024, la società conferiva alla ditta , di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 pagina 2 di 7 l'incarico di eseguire un intervento di manutenzione ordinaria sulla propria autovettura Audi Q7 Tg. DX 770 CT (cfr. carta di circolazione e visura PRA, all. n. 1 e 2), consistito in “manutenzione più controllo generale”, all'esito del quale, come dettagliato nella fattura n. 35 del 31.05.2024, provvedeva al pagamento della somma di euro 300,00 (cfr. all. n. 3). L'autovettura veniva riconsegnata il giorno successivo;
tuttavia, in data 24.04.2025, la società attrice constatava una perdita di olio dal veicolo e, pertanto, provvedeva a riportarlo presso l'autofficina convenuta per effettuare i necessari controlli. La attribuiva la causa del problema alla rottura del Controparte_2 filtro dell'olio ed, a seguito della sostituzione del medesimo, provvedeva a riconsegnare l'autovettura nel medesimo giorno. Il giorno 25 aprile 2024, durante un viaggio, il sig. notava Parte_1
l'accensione della spia del motore, motivo per cui contattava telefonicamente l'autofficina CP_2 Quest'ultima rassicurava il sig. asserendo che l'accensione della spia era “certamente un Pt_1 problema legato al contatto della spia”, invitandolo a proseguire il viaggio senza particolari preoccupazioni. Tuttavia, giunto in Roma, il Sig. riscontrava un improvviso calo di potenza del Pt_1 motore e, pertanto, si vedeva costretto a fermarsi e a rivolgersi al più vicino centro , CP_3 individuato nella società ove, a seguito di un'attenta ispezione e smontaggio del Controparte_4 motore, veniva individuato il difetto. In particolare, veniva accertato che la causa del malfunzionamento era dovuta “ad un montaggio non corretto del filtro dell'olio” (cfr. relazione
, all. n.4) ed in particolare alla rottura del perno che mantiene il tappo del filtro dell'olio, CP_4 avvenuta durante il montaggio effettuato dalla società convenuta, che aveva determinato l'interruzione della corretta lubrificazione del motore a causa della mancanza di pressione dell'olio; il tutto come da video trasmesso dall'officina , in cui il tecnico che aveva operato il controllo dettagliava la CP_5 questione (cfr. all. n. 5). In ragione di tale grave danno, si è reso necessario procedere alla sostituzione dell'intero motore dell'autovettura (cfr. all. n.4), con un costo sostenuto pari a complessivi euro 16.462,50, come da fatture allegate (n. 6 fatture, cfr. all. n. 6). Vieppiù che a cagione della impossibilità di utilizzare il veicolo, dal mese di aprile 2024 a novembre 2024, per circa 7 mesi, si sono generati i danni cosiddetti da fermo tecnico, atteso che si è reso necessario, medio tempore, per alcuni periodi, in cui è risultato indispensabile l'utilizzo di altra auto, noleggiare altro veicolo, sostenendo una spesa complessiva di € 348,88, come da fatture della società (n.3 Parte_2 fatture, all. n.7). L'autofficina cui prontamente è stata operata la contestazione, anche a CP_2 mezzo di apposito atto di diffida (cfr. all. n.8) ha provveduto a denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione che, tuttavia, con comunicazione email del 14.10.2024, ha comunicato che
“con riferimento al danno in oggetto La informiamo che, all'esito dell'istruttoria, sono emersi elementi di natura contrattuale che non consentono di procedere alla liquidazione. La invitiamo, pertanto, a rivolgersi direttamente alla ditta assicurata alla quale, per il tramite dell'Agenzia che ci legge p.c., abbiamo già fornito le ns. considerazioni.” (cfr. all. n. 9) In mancanza di ogni possibilità transattiva, quindi, non avendo la convenuta mai riscontrato anche in soli termini di contestazione di responsabilità dell'evento la cennata diffida, la società si vede costretta a promuovere il CP_1 presente giudizio al fine di far dichiarare il pieno accertamento delle responsabilità di quest'ultima, e la condanna al risarcimento dei danni arrecati, patrimoniali e non”.
2. All'udienza del 29.5.2025, sostituita in modalità cartolare, il Giudice “rilevata la contumacia di parte convenuta nonostante la regolarità della notifica, provvede con la seguente ORDINANZA
Dichiara la contumacia di parte convenuta, ritenutane la ammissibilità e rilevanza, ammette i capitoli di prova dedotti da parte attrice per interpello e teste. Fissa l'udienza del 24 luglio 2025 ore 11,00 per l'interrogatorio formale e l'audizione di tutti i testi per parte.”.
3. All'udienza del 29.5.2025 si procedeva all'audizione di un teste attese le comunicazioni di impossibilità ad essere presenti per gli altri testi, in conseguenza delle quali il difensore chiedeva di assumerne le deposizioni ai sensi dell'art. 257bis cpc. Il Giudice si riservava.
4. Il Giudice, con ordinanza del 25.7.2025 così provvedeva: “A scioglimento della propria riserva, pagina 3 di 7 ritenuto che - l'art. 257 bis c.p.c. così sancisce nei primi quattro commi: “1. Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto
e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
2. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
3. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
4. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza o apponendo al documento informatico la propria firma digitale e la trasmette al difensore, il quale la deposita nel fascicolo d'ufficio.”; - l'accordo delle parti debba essere intenso come riferito alle parti costituite (in tal senso
in , Torino, CP_6 Controparte_7 Controparte_8
2009, 79) sia perché la parte contumaciale potrebbe così vanificare un istituto importante di semplificazione dell'istruttoria (in particolare ove i testi siano molto distanti dal luogo del Tribunale, come nella specie), sia perché può provvedervi anche d'ufficio il Giudice, sia perché nella specie la contumacia è stata accompagnata pure dall'omesso interrogatorio formale;
ritenutane la ammissibilità e rilevanza, stante appunto gli impedimenti dei testimoni già intervenuti seppure intimati, la loro notevole lontananza dal luogo di deposizione (Alessandria) e l'importanza dell'assunzione di tali prove testimoniali, così provvede ORDINANZA
Dispone di assumere la deposizione dei testimoni non comparsi all'udienza ultima, seppure ritualmente intimati, chiedendo ad ogni testimone, anche nelle ipotesi di cui all'art. 203 cpc, di fornire, per iscritto e nel termine fissato entro il 30 settembre 2025, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato (capitoli di prova attorei ammessi);
Dispone che l'assunzione dei testimoni avvenga secondo il modello di testimonianza in conformità a quanto descritto dall'art. 103 bis disp. att. e che il difensore lo faccia notificare al testimone entro l'1 settembre 2025, autorizzandolo sin d'ora a procedervi anche in via telematica;
Fissa l'udienza del 10 ottobre 2025 per la prosecuzione del giudizio, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc.”.
5. Con provvedimento del 5.10.2025 il Giudice “A scioglimento della propria riserva, lette le note scritte del difensore, sostitutive dell'udienza del 10.10.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, Fissa l'udienza (sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc) del 13 novembre 2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note conclusive.” poi rinviata alla data odierna.
§
Le domande attoree sono fondate per i seguenti motivi.
Il convenuto è stato dichiarato contumace.
Per il convenuto (ed il terzo chiamato), la spendita concreta di facoltà defensionali coincide con il contenuto della comparsa di costituzione (o di intervento) che sono acquisite al processo proprio, e solo, attraverso la costituzione. Ne consegue che la loro mancata costituzione/contumacia si risolve, a differenza di quella dell'attore, in una assenza di attività difensiva pressoché totale perché coinvolge tutte le difese attratte dalla legge alla comparsa di costituzione o di intervento (contestazione, eccezioni, domande riconvenzionali, chiamate di terzi, produzioni documentali e la maggior parte delle istanze istruttorie).
La costituzione in giudizio è un onere processuale: solo la parte che ne integra gli estremi può influire pagina 4 di 7 sulla decisione attraverso le allegazioni acquisite al processo nei modi e tempi previsti dalla legge. Il nocciolo duro della contumacia quale mancata costituzione emerge dunque nella sua essenza di scelta della parte di non contribuire ad una decisione favorevole attraverso tali allegazioni. La contumacia è dunque una scelta della parte e non esonera dall'onere probatorio la parte attorea.
Nella specie, a seguito dell'istruttoria documentale e per testi è risultata provata la descrizione fattuale dell'evento che ha danneggiato l'auto Audi Q7 Tg. DX 770 CT di proprietà della società attorea, secondo una sequenza di fatti temporalmente logici e consecutivi, tali da confermare l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita del convenuto e l'evento dannoso verificatosi.
Ha avuto infatti conferma che l'autofficina di , incaricata dalla parte attrice di CP_2 Controparte_2 effettuare una manutenzione ed un controllo generale sul veicolo, abbia assunto l'obbligo di eseguire l'intervento di manutenzione e riparazione, riconducibile al contratto d'opera e rendendo applicabile la disciplina dettata con riguardo al contrato di appalto ex art. 1655 c.c..
Risulta provato che nella specie l'obbligo di risultato assunto dal prestatore, ossia l'autofficina, non si sia tradotto nell'eliminazione del guasto e nel ripristino della funzionalità del veicolo, così risultando tenuta a rispondere per la corretta esecuzione delle prestazioni anche nel caso in cui l'intervento non sia stato conforme agli standard tecnici richiesti.
Come noto infatti, secondo la Corte di Cassazione, “Il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'opus a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, ove il contratto di opera abbia ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere, per renderla funzionante in modo non precario” (Cass., 29/10/2021 n. 30777). Ed ancora, “l'affidamento di un veicolo ad un meccanico per la riparazione del malfunzionamento postula l'esecuzione di tutte le riparazioni necessarie al conseguimento del risultato dell'eliminazione del guasto, spettando al meccanico anche l'individuazione di tutti gli interventi del contratto in questione entro lo schema del contratto di opera” (Trib. Latina, sez. II, 10/02/2012).
Nella specie risulta che all'autofficina era stata assegnata l'opera di un controllo generale CP_2 dell'autoveicolo, con l'esecuzione del cambio dell'olio e del filtro olio, ossia un'operazione di manutenzione ordinaria e pertanto semplice, così come risulta riportata in fattura, tale da non richiedere particolari competenze o attività. Risulta invece essere stata errata la fase di esecuzione, atteso che è risultato provato che in fase di montaggio del filtro è stata causata la rottura del perno che mantiene chiuso il tappo.
Risulta poi che, a seguito della consegna dell'autoveicolo in data 23.04.2024, la società attrice si avvedeva di una perdita di olio, talché riportava immediatamente e nuovamente l'autoveicolo in officina, da cui la ritirava su sollecitazione della convenuta che garantiva di aver risolto il CP_2 problema per aver sostituito il filtro dell'olio.
Ciò rileva sia per il riconoscimento implicito del vizio mediante l'assunzione dell'ulteriore obbligazione di ma, sia per l'occultamento doloso, che non poteva essere certamente riconoscibile dalla società attrice, avendone conoscenza solo dopo lo smontaggio del motore e le verifiche tecniche della officina autorizzata Audi.
Va dunque dichiarata la responsabilità contrattuale della convenuta.
Con riferimento poi alla quantificazione dei danni arrecati, appaiono pertinenti e congrue le fatture allegate, che comprovano i costi e gli esborsi subiti per la riparazione dell'autoveicolo, che la società attrice evidenzia riportino un costo sostenuto pari a complessivi euro 16.462,50, come da fatture allegate (doc. 6 per nn. 6 fatture). L'importo complessivo di esse al netto dell'Iva risulta pari ad €
pagina 5 di 7 13.493,84 ed è quello che andrà riconosciuto, atteso che si presume l'auto essere c.d. aziendale.
Infatti, come noto la detrazione sull'IVA è regolamentata dall'articolo 19-bis1 del D.P.R. 633/72 ed è un vantaggio fiscale riservato ai titolari di partita IVA in regime ordinario. In conformità con questa normativa, è stabilita una detrazione dell'IVA relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore come: autovetture (il cui costo è deducibile fino a 18.075,99 euro); motocicli (il cui costo è deducibile fino a 4.131,66 euro); ciclomotori (il cui costo è deducibile fino a 2.065,83 euro). Si considerano veicoli stradali a motore tutti i mezzi a motore destinati al trasporto su strada di persone o merci, con una massa massima autorizzata inferiore o uguale a 3.500 kg e un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a otto.
In particolare, la detrazione dell'IVA è ammessa, in linea generale, in misura pari: al 100%, ove i veicoli stradali a motore siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione o siano utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio;
al 40%, se i veicoli stradali a motore non sono utilizzati esclusivamente per l'attività d'impresa, arte o professione;
allo 0% ovvero
IVA non detraibile per i motocicli per uso privato di cilindrata superiore a 350 cc.
La quota parte di IVA non detraibile concorre a formare l'importo del costo da prendere come riferimento ai fini delle imposte dirette.
Le agevolazioni fiscali legate alla deducibilità e detrazione dell'IVA per veicoli aziendali variano in base al soggetto e all'utilizzo specifico. Per le imprese, la deducibilità raggiunge il: 100% per i veicoli strumentali (che non formano oggetto vero e proprio dell'attività ma senza i quali l'attività stessa non sarebbe possibile); il 70% per quelli assegnati (uso esclusivo da parte del dipendente); il 20% (con limiti annui) per quelli non assegnati (a disposizione dell'azienda ma utilizzati da più persone).
Inoltre, nell'eventualità di un leasing o un noleggio, l'importo annuo è di 3.615,20 euro (5.164,57 euro per gli agenti).
Nel caso di attività nelle quali l'auto è un bene strumentale la normativa fiscale prevede la possibilità di portare in deduzione il 100% del costo ed in detrazione il 100% dell'IVA, senza limiti di importo.
Nella specie l'attore omette di spiegare quale sia l'utilizzo specifico, sicchè prudenzialmente lo si riterrà un veicolo strumentale.
A tale voce di danno andrà aggiunto anche quello riconducibile al c.d. fermo tecnico dell'autoveicolo, ossia quello maturato durante il periodo nel quale l'autoveicolo non è stato utilizzabile per la riparazione in officina per la sostituzione del motore. Al riguardo la società attrice lo ha puntualmente provato con il doc.
7. Invero, è ormai pacifico che “In tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi.” (Cass., sez. III, 22/10/2024, n. 27343).
Tuttavia, anche in tal caso, come prima spiegato, andrà riconosciuto l'importo complessivo al netto dell'iva, per un totale di € 285,97.
A tali importi andranno aggiunti gli interessi e la rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza la convenuta dovrà essere condannata al rimborso delle spese del giudizio come da dispositivo, secondo i c.d. parametri forensi per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la responsabilità contrattuale di , con sede legale in Controparte_2
Valenza (AL) al Viale Vicenza n. 3, P.IVA: , in persona del l.r.p.t. nato P.IVA_2 Controparte_2 in Napoli il 04.01.1986, c.f. con riferimento al contratto di cui è causa, per i C.F._3 danni riportati dall'autovettura Audi Q7 Tg. DX770CT della con sede legale in Valenza Controparte_1
(AL) alla Via C. Tortrino n. 16, P.IVA: ; P.IVA_1
Condanna per l'effetto al rimborso a delle spese Controparte_2 Controparte_1 sostenute per la riparazione dell'auto e per il fermo tecnico, per la somma complessiva di euro 13.779,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
Condanna altresì a rimborsare a mediante il Controparte_2 Controparte_1 difensore dichiaratosi antistatario le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso oltre al
15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, le spese anticipate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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