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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7621 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
nata ad [...] il [...], C.F. CP_1
rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._1 atti, dall'avv. MOLLO ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in Ischia (NA) alla Via Vincenzo Mirabella, n. 18;
E
, nato in [...] il [...], Controparte_2
C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura C.F._2 in atti, dall'avv. PACIFICO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia in Ischia (NA) alla Via Fondo Bosso, n. 22;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/04/2025, e CP_1 [...]
esponevano di aver intrattenuto una relazione CP_2 sentimentale dalla quale era nata la figlia (nata in [...]_1
1 Ameno il 19/04/2022), riconosciuta da entrambi i genitori;
che, con il trascorrere del tempo, tra le parti era venuta meno ogni affectio;
pertanto, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.
In particolare, chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso, come modificate con note di trattazione scritta depositate dalle difese delle parti in data 31/10/2025 e 03/11/2025, che di seguito si riportano:
“1) Affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia con Per_1 diritto di abitazione prevalente presso la madre, in Ischia (NA) alla Via
Casciaro n. 14, ove si trova la casa familiare, di proprietà della famiglia della sig.ra CP_1
2) Le parti concordano che il padre, tenuto conto dell'età della minore e delle sue esigenze lavorative, potrà tenere la piccola con sé Per_1 secondo il seguente calendario di incontri padre-figlia: due pomeriggi, martedì e giovedì a settimana dall'uscita della scuola sino alle ore
20,30 (sarà il padre a provvedere ad andare a prendere e riaccompagnare la piccola ), nei mesi di luglio ed agosto, tenuto Per_1 conto che la minore non ha impegni scolastici, il padre terrà con sé la minore sempre nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore
20,30, sempre con le medesime modalità già indicate in ordine al prelievo e all'accompagnamento; a week-end alternati dalle ore 11,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica con pernottamento presso il padre;
durante le festività natalizie, alternativamente di anno in anno la minore trascorrerà con un genitore il 24 e 25 dicembre e con l'altro la giornata del 26 dicembre;
il 31 dicembre ed il 1° gennaio con un genitore e l'intera giornata del 6 gennaio con l'altro (è da intendersi che ove la minore trascorra il Natale con la madre, il Capodanno starà con il padre, per poi invertirsi i turni l'anno successivo, salvo diversi accordi tra le parti e così anche per il 26.12 e il 06.01); per le festività pasquali, sempre ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore dalle ore 11:00 del Sabato Santo alle ore 20,30 della Domenica di
Pasqua e con l'altro il Lunedì in Albis dalle ore 11,00 alle ore 20,30.
2 Attesa la tenera età della minore, le parti concordano altresì che la stessa trascorrerà una settimana continuativa con il padre durante il periodo estivo entro il 30 settembre, che dovrà essere comunicata almeno 30 giorni prima;
ed un'altra settimana nel periodo invernale entro il 31 marzo sempre con preavviso di almeno 30 giorni prima.
Durante tali periodi il padre consentirà una videochiama giornaliera con la madre in orario da concordarsi di volta in volta. Le parti si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore, in caso di disaccordo il compleanno e l'onomastico sarà trascorso alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore. La sig.ra terrà con sé la minore tutti CP_1 gli anni il giorno della festa della mamma e del proprio compleanno e del proprio onomastico. Il sig. terrà con sé la minore tutti CP_2 gli anni il giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico nonché della festa del papà;
3) L'attuale casa familiare sita in Ischia (NA) alla Via Casciaro n. 14, di proprietà della famiglia della sig.ra come già detto, con tutti CP_1 gli arredi e suppellettili nonché accessorio e pertinenza, viene assegnata alla Sig.ra che la abiterà unitamente alla figlia;
CP_1
4) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra , CP_2 CP_1 quale assegno di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00). Il 1° assegno verrà corrisposto dal mese di aprile 2025 e così di seguito. Il suddetto assegno, nella misura complessiva innanzi indicata, dovrà essere versato mensilmente dall'obbligato nel domicilio della CP_1 mediante bonifico bancario sul seguente rapporto di c/c intestato alla medesima iban: [...] (Fineco CP_1
Bank), entro il giorno 05 di ciascun mese, e dovrà essere rivalutato annualmente, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, secondo gli indici di svalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT
(Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), pubblicati annualmente nella G.U.. La prima rivalutazione sarà dovuta dal 05 aprile 2026 e così di seguito, in pari data di anno in anno;
3 5) Il Sig. espressamente si obbliga, inoltre, a provvedere CP_2 al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come stabilite dal
Protocollo sottoscritto tra il Presidente del Tribunale di Napoli ed il
Presidente del COA Napoli, che espressamente si richiama;
6) Le parti concordano, altresì, in merito all'SS NI (nds. pari a circa € 90,00 mensili), che lo stesso sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra e di ciò si è tenuto conto nella CP_1 quantificazione dell'assegno di mantenimento determinato. Il sig.
[...]
sin da ora rilascia ampia autorizzazione ai fini della Controparte_2 richiesta e percezione dello stesso in via esclusiva alla sig.ra CP_1
, obbligandosi a sottoscrivere eventuali moduli e/o
[...] autorizzazioni che si rendessero necessari al riguardo e/o richiesti dagli enti preposti;
7) Le parti si impegnano reciprocamente, tenuto conto dell'età della minore, ad assumere reciprocamente sempre condotte che tutelino il benessere psico-fisico della minore, anche con riguardo ai mezzi di locomozione con cui trasportare la stessa;
8) Le parti dichiarano espressamente: il sig. Controparte_2 lavora come meccanico presso l'officina gestita dal proprio genitore e di avere un reddito mensile pari a circa € 1.500,00, possiede una motocicletta Ducati ed una Fiat 500 Abarth, di essere titolare di c/c bancario presso la FINECO e di possedere bancomat;
la sig.ra CP_1
è veterinaria e svolge tale professione presso l'ASL-NA2 Nord,
[...] con uno stipendio di circa € 3.000,00 mensili, vive insieme alla minore in una casa di proprietà del padre, e possiede un'autovettura Citroen
C2, è altresì titolare di un c/c presso la FINECO ed è titolare di bancomat;
9) Le parti dichiarano, altresì, che la figlia attualmente Per_1 frequenta l'asilo privato “La casa sull'Albero” con sede in Ischia, con una retta mensile pari ad € 470,00, da settembre frequenterà l'asilo pubblico, mentre attualmente non svolge attività sportive e/o extra- scolastiche;
10) La sig.ra si obbliga, pertanto, al pagamento della retta CP_1 mensile dell'asilo privato, come indicato sub 9), sino al mese di giugno;
4 11) Le parti, inoltre, seppur consapevoli della necessità del consenso espresso presso le rispettive Autorità, sin da ora si impegnano a prestare il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché al rilascio del passaporto individuale e/o carta di identità valida per l'espatrio per la figlia;
Per_1
12) Il sig. si obbliga, altresì, a rilasciare l'attuale CP_2 abitazione familiare alla data del deposito del presente ricorso presso il Tribunale di Napoli. Le parti dichiarano, altresì, che tali patti e condizioni sono immediatamente esecutivi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
13) Le spese del presente giudizio ricadranno sulle parti nella misura del 50% ciascuno, mentre per gli onorari professionali dei rispettivi procuratori ciascuna parte provvederà al pagamento delle competenze del proprio legale, dichiarando sin da ora di rinunciare alla solidarietà professionale ai sensi della normativa vigente.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
All'udienza cartolare dell'11/11/2025 dinanzi al Giudice relatore, le parti, con note di trattazione scritta si riportavano al ricorso e chiedevano che il giudizio venisse definito alle condizioni come modificate ed integrate con le predette note.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
5 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come modificate con note di trattazione scritta depositate in data
31/10/2025 e 03/11/2025;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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