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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/12/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 9 3 4 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi
[...]
e rappresentati Pt_3 Parte_4
e difesi dall'avvocato GIANCARLO POCOROBBA per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste come modificate con nota congiunta depositata il 16/9/2025; ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 11/12/2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda , come modificata con nota congiunta depositata il
16/9/2025, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso, come modificato con nota congiunta depositata il 16/9/2025;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati tre figli: , maggiorenne ed economicamente Per_1 autonomo;
e , ancora minorenni, e che le Per_2 Per_3 condizioni previste dalle parti con riferimento all'affido e mantenimento dei figli e non Per_2 Per_3 contrastano con i principi generali dell'ordinamento; rilevato che l'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto, come modificato con nota congiunta depositata il
16/9/2025, che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti, come modificati con nota congiunta depositata il 16/9/2025, e per l'effetto: - dichiara la separazione dei coniugi
[...]
e , i quali hanno Pt_3 Parte_4 contratto matrimonio in Valderice il 10/05/2005, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Valderice al n. 7, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni indicate nel ricorso, come modificato con nota congiunta depositata il 16/9/2025;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 19/12/2025
Il Presidente estensore
DR SS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi
[...]
e rappresentati Pt_3 Parte_4
e difesi dall'avvocato GIANCARLO POCOROBBA per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste come modificate con nota congiunta depositata il 16/9/2025; ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 11/12/2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda , come modificata con nota congiunta depositata il
16/9/2025, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso, come modificato con nota congiunta depositata il 16/9/2025;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati tre figli: , maggiorenne ed economicamente Per_1 autonomo;
e , ancora minorenni, e che le Per_2 Per_3 condizioni previste dalle parti con riferimento all'affido e mantenimento dei figli e non Per_2 Per_3 contrastano con i principi generali dell'ordinamento; rilevato che l'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto, come modificato con nota congiunta depositata il
16/9/2025, che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti, come modificati con nota congiunta depositata il 16/9/2025, e per l'effetto: - dichiara la separazione dei coniugi
[...]
e , i quali hanno Pt_3 Parte_4 contratto matrimonio in Valderice il 10/05/2005, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Valderice al n. 7, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni indicate nel ricorso, come modificato con nota congiunta depositata il 16/9/2025;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 19/12/2025
Il Presidente estensore
DR SS