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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 4231/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4231/2023, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MINEO SARHA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via San Giuseppe n. 4 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BOCEDI ROVENA presso il cui studio sito in VIA F. BONI 2-4 42025 CAVRIAGO è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso parte ricorrente (foglio di p.c. depositato in data 10.10.2024):
a) disporre l'affido condiviso di , ed ad entrambi i Persona_1 Per_2 Per_3 genitori con residenza prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre nei fine settimana, o quando possibile in altri giorni da concordarsi di volta in volta con la madre e tenendo conto degli impegni scolastici e non dei figli minori;
b) dichiarare tenuto a versare in favore di a CP_1 Parte_1 decorrere dal giorno della domanda ed entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di euro 900,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli , ed , o quella somma maggiore o Persona_1 Per_2 Per_3 minore che risulterà in corso di causa, soggetta ad aggiornamento in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo intercorse nel precedente anno per le famiglie di operai ed impiegati;
c) dichiarare tenuto a rimborsare alla sig.ra il CP_1 Parte_1 50% delle spese straordinarie sostenute o da sostenere per i figli minori, come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia
parte resistente (comparsa conclusionale depositata in data 12.11.2024 che conclude come da comparsa di costituzione e risposta):
Disporre l'affido condiviso dei figli fra i genitori con collocazione prevalente presso la madre,
Disporre che il padre versi in favore della madre per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 500,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie,
o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Disporre che il padre possa vedere i figli a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera oltre un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola compresa la cena senza pernotto, nel caso di trasferimento dei figli e della madre ad Aosta il giorno infrasettimanale o un ulteriore weekend sarà concordato con preavviso fra i genitori.
Nel caso di trasferimento il padre potrà tenere per più giorni consecutivi i figli a Reggio Emilia nei periodi festivi e di vacanza.
Si chiede la restituzione di tutti gli effetti personali del Sig. fra cui in CP_1 particolare computer, chiavette, stampante e documenti personali.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento dei minori ed nati a Persona_4 Persona_5 Persona_6
Reggio Emilia rispettivamente in data 16.08.2013, 17.03.2018 e 24.01.2020 e trae origine dal ricorso con il quale la sig.ra deducendo Parte_1 comportamenti aggressivi, violenti e controllanti da parte del compagno, ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé dei figli con regolamentazione degli incontri tra i minori ed il padre demandata Servizio Sociale.
Deduceva e documentava la ricorrente che nei confronti del sig. CP_1 il GIP di Reggio Emilia - confermando l'ordine già eseguito dalla Polizia Giudiziaria intervenuta presso l'abitazione della coppia in data 29.05.2023 in seguito ad una lite svoltasi alla presenza dei figli minori – aveva emesso in data 31.05.2023 ordine di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla ricorrente medesima,
Costituitosi in giudizio il sig. ha contestato le domande della CP_1 ricorrente ed ha chiedesto che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli sostenendo di non avere mai usato violenza fisica nei confronti dei medesimi e della compagna, di essersi sempre interessato alla vita ed alle esigenze dei minori e precisando che il procedimento penale a proprio carico riguardava esclusivamente i rapporti con la compagna e non quelli con i figli.
La causa è stata istruita incaricando il servizio Sociale di regolamentare gli incontri tra il padre ed i minori e di mediare tra le parti, riferendo sulle capacità genitoriale di padre e madre.
Nella Relazione depositata in data 16.01.2024 (prima dell'udienza di comparizione) il Servizio riferiva che la situazione di conflitto pareva rientrata e che i genitori mostrano cura e attenzione per i bisogni dei minori, che appaiono sereni e non sembrano essere stati coinvolti direttamente nei conflitti di coppia. Gli incontri tra padre e figli hanno esito positivo. La madre dimostra desiderio di autonomia e riscatto personale, abitativo e lavorativo. Concludevano tuttavia gli operatori che appariva prematuro considerare una genitorialità condivisa a causa dell'emotività ancora attiva del padre riguardo alla separazione e per la necessità di consolidare le rispettive posizioni al fine di raggiungere una situazione relazionale stabile e serena per una bigenitorialità solida.
Nella seconda Relazione (14.05.2024) si riferisce dell'esito del processo penale a carico del padre (condannato ad un anno e quattro mesi con pena sospesa) e si dà conto del proseguire degli incontri tra quest'ultimo ed i figli, in modalità libera, evidenziando un complessivo miglioramento della situazione e la capacità mostrata dai genitori di accordarsi in autonomia per la gestione dei figli. Come già riferito dalle parti all'udienza di comparizione il servizio conferma che il padre ha prestato consenso perché i minori si trasferiscano con la madre ad Aosta (ove vive la nonna materna). Il Servizio conclude tuttavia evidenziando la necessità di mantenere un monitoraggio della situazione sia per garantire il benessere psicofisico dei minori sia per supportarli nella fase di transizione, aiutandoli a ristabilire nuovi equilibri in vista di una genitorialità condivisa. Alla luce di quanto emerso dall'indagine del Servizio ed in ragione del miglioramento dei rapporti tra loro le parti, nel corso dell'udienza del 06.06.2024, hanno concluso congiuntamente chiedendo che venga disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre (in procinto di trasferirsi ad Aosta) nonché previsto l'esercizio del diritto di visita da parte del padre per un week end al mese, oltre a periodi prolungati durante le festività natalizie, pasquali ed estive, mantenendo la supervisione del Servizio Sociale.
Nessun accordo è stato invece raggiunto sulle questioni economiche rispetto alle quali la madre ha reiterato la richiesta di un contributo a carico del padre di € 300,00 a figlio (€ 900,00 in totale) mentre il sig. si è CP_1 detto disponibile a versare la cifra complessiva di € 500,00 per i tre minori (€ 166,00 a figlio). 2. Considerata la positiva evoluzione della situazione come descritta nelle Relazioni del Servizio Sociale nonché le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti si ritiene di poter disporre l'affidamento condiviso della prole minore con collocamento presso la madre ed esercizio del diritto di visita da parte del padre con le tempistiche richieste dai genitori come specificamente indicate in dispositivo, tenuto conto dell'intervenuto trasferimento di madre e figli ad Aosta.
Si ritiene necessario altresì, in ragione delle pregresse vicende documentate in atti, della condanna subita dal padre in sede penale nonché del permanere di alcuni fattori di rischio evidenziati dal Servizio Sociale, mantenere incarico di vigilanza, monitoraggio e mediazione in capo al Servizio medesimo, come suggerito dagli stessi operatori.
3. Con riguardo alle questioni economiche, dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue:
la sig.ra è allo stato disoccupata;
ella risulta tuttavia dotata Parte_1 di capacità lavorativa avendo lavorato per alcuni mesi nell'anno 2024 come impiegata percependo redditi di € 1.635,00 nel mese di aprile (come da busta paga prodotta), di € 1.773,00 nel mese di maggio ed € 2.529,00 nel mese di giugno (come da risultanze del C/C); la stessa risulta altresì avere percepito l'indennità NASPI di € 565,00 nel mese di agosto 2024; risulta essere aiutata economicamente dalla propria madre, come da estratti di conto corrente, nonché percepire € 330,00 mensili quale quota del 50% dell'Assegno Unico.
il sig. è unico socio di una società s.r.l. semplificata che, come CP_1 dallo stesso dichiarato (ud. 06.06.2024) si occupa di ristrutturazioni edilizie. Egli, dalla documentazione fiscale in atti, risulta avere percepito redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta netta) nell'ultimo anno di imposta prodotto (2023) pari a complessivi € 38.148,00 e dunque pari a circa € 3.180,00 mensili. Anch'egli risulta percepire l'Assegno Unico nella misura del 50% per € 330,00 mensili nonostante i minori stiano quasi sempre con la madre che dunque ne assume in misura pressochè esclusiva i compiti di cura ed accudimento;
occorre considerare tuttavia i costi che il padre deve sostenere per fare visita mensilmente ai figli attualmente residenti ad Aosta;
pare congruo dunque mantenere l'attribuzione al medesimo della quota del 50% dell'Assegno Unico, come previsto dalla legge in caso di affidamento condiviso.
Ciò premesso, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter quarto comma c.c. e dunque alla situazione reddituale delle parti come sopra evidenziata (molto superiore per il padre), ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore (stanno prevalentemente con la madre) nonché all'età dei medesimi (oggi di anni 11, 7 e 5) ritiene congruo il Collegio porre a carico del sig. la somma di € 900,00 mensili a titolo CP_1 di contributo al mantenimento dei figli (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto su parte delle questioni in contestazione e della soccombenza del resistente sulle questioni economiche, vanno poste per ½ a carico di quest'ultimo e compensate per la restante metà, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2004 e 147/2022, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) I minori ed Persona_4 Persona_5 Persona_6 nati a Reggio Emilia rispettivamente in data 16.08.2013, 17.03.2018 e 24.01.2020 sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e collocati, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre;
2) Il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé i figli per un week end al mese recandosi ad Aosta ove attualmente gli stessi risiedono;
potrà inoltre tenerli con sé per 8 giorni durante le vacanze natalizie, per 4 giorni durante le vacanze pasquali e per 30 giorni (suddivisi in tre periodi di dieci giorni) durante le vacanze estive;
gli accordi sulle date verranno assunti tra i genitori entro il 31 ottobre con riguardo alle vacanze natalizie, entro il 20 febbraio per le vacanze pasquali ed entro il 30 aprile per le vacanze estive;
in caso di disaccordo la madre sceglierà i periodi negli anni dispari ed il padre negli anni pari.
3) Il Servizio Sociale, per almeno 24 mesi dalla comunicazione della presente sentenza, manterrà il monitoraggio e la vigilanza sul nucleo familiare, incontrando periodicamente i genitori, mediando tra i medesimi in caso di disaccordo sulle scelte riguardanti i figli nonché vigilando sulla corretta applicazione del Calendario di frequentazione tra il padre ed i minori, coadiuvando i genitori in caso di contrasti.
4) Il sig. con decorrenza dalla data della domanda, contribuirà CP_1 al mantenimento dei figli mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), Parte_1 da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese;
egli contribuirà altresì nella misura del 50 % alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (Protocollo 13.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa
5) Le spese di lite, liquidate in complessivi € € 7.616,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge sono poste per ½ a carico del resistente e compensate per la restante metà.
6) Si dispone la comunicazione della presente Sentenza a cura della Cancelleria al Servizio Sociale di Aosta e di Reggio Emilia (Polo Ovest)
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 19.12.2024
Il presidente est.
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4231/2023, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MINEO SARHA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via San Giuseppe n. 4 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BOCEDI ROVENA presso il cui studio sito in VIA F. BONI 2-4 42025 CAVRIAGO è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso parte ricorrente (foglio di p.c. depositato in data 10.10.2024):
a) disporre l'affido condiviso di , ed ad entrambi i Persona_1 Per_2 Per_3 genitori con residenza prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre nei fine settimana, o quando possibile in altri giorni da concordarsi di volta in volta con la madre e tenendo conto degli impegni scolastici e non dei figli minori;
b) dichiarare tenuto a versare in favore di a CP_1 Parte_1 decorrere dal giorno della domanda ed entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di euro 900,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli , ed , o quella somma maggiore o Persona_1 Per_2 Per_3 minore che risulterà in corso di causa, soggetta ad aggiornamento in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo intercorse nel precedente anno per le famiglie di operai ed impiegati;
c) dichiarare tenuto a rimborsare alla sig.ra il CP_1 Parte_1 50% delle spese straordinarie sostenute o da sostenere per i figli minori, come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia
parte resistente (comparsa conclusionale depositata in data 12.11.2024 che conclude come da comparsa di costituzione e risposta):
Disporre l'affido condiviso dei figli fra i genitori con collocazione prevalente presso la madre,
Disporre che il padre versi in favore della madre per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 500,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie,
o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Disporre che il padre possa vedere i figli a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera oltre un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola compresa la cena senza pernotto, nel caso di trasferimento dei figli e della madre ad Aosta il giorno infrasettimanale o un ulteriore weekend sarà concordato con preavviso fra i genitori.
Nel caso di trasferimento il padre potrà tenere per più giorni consecutivi i figli a Reggio Emilia nei periodi festivi e di vacanza.
Si chiede la restituzione di tutti gli effetti personali del Sig. fra cui in CP_1 particolare computer, chiavette, stampante e documenti personali.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento dei minori ed nati a Persona_4 Persona_5 Persona_6
Reggio Emilia rispettivamente in data 16.08.2013, 17.03.2018 e 24.01.2020 e trae origine dal ricorso con il quale la sig.ra deducendo Parte_1 comportamenti aggressivi, violenti e controllanti da parte del compagno, ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé dei figli con regolamentazione degli incontri tra i minori ed il padre demandata Servizio Sociale.
Deduceva e documentava la ricorrente che nei confronti del sig. CP_1 il GIP di Reggio Emilia - confermando l'ordine già eseguito dalla Polizia Giudiziaria intervenuta presso l'abitazione della coppia in data 29.05.2023 in seguito ad una lite svoltasi alla presenza dei figli minori – aveva emesso in data 31.05.2023 ordine di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla ricorrente medesima,
Costituitosi in giudizio il sig. ha contestato le domande della CP_1 ricorrente ed ha chiedesto che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli sostenendo di non avere mai usato violenza fisica nei confronti dei medesimi e della compagna, di essersi sempre interessato alla vita ed alle esigenze dei minori e precisando che il procedimento penale a proprio carico riguardava esclusivamente i rapporti con la compagna e non quelli con i figli.
La causa è stata istruita incaricando il servizio Sociale di regolamentare gli incontri tra il padre ed i minori e di mediare tra le parti, riferendo sulle capacità genitoriale di padre e madre.
Nella Relazione depositata in data 16.01.2024 (prima dell'udienza di comparizione) il Servizio riferiva che la situazione di conflitto pareva rientrata e che i genitori mostrano cura e attenzione per i bisogni dei minori, che appaiono sereni e non sembrano essere stati coinvolti direttamente nei conflitti di coppia. Gli incontri tra padre e figli hanno esito positivo. La madre dimostra desiderio di autonomia e riscatto personale, abitativo e lavorativo. Concludevano tuttavia gli operatori che appariva prematuro considerare una genitorialità condivisa a causa dell'emotività ancora attiva del padre riguardo alla separazione e per la necessità di consolidare le rispettive posizioni al fine di raggiungere una situazione relazionale stabile e serena per una bigenitorialità solida.
Nella seconda Relazione (14.05.2024) si riferisce dell'esito del processo penale a carico del padre (condannato ad un anno e quattro mesi con pena sospesa) e si dà conto del proseguire degli incontri tra quest'ultimo ed i figli, in modalità libera, evidenziando un complessivo miglioramento della situazione e la capacità mostrata dai genitori di accordarsi in autonomia per la gestione dei figli. Come già riferito dalle parti all'udienza di comparizione il servizio conferma che il padre ha prestato consenso perché i minori si trasferiscano con la madre ad Aosta (ove vive la nonna materna). Il Servizio conclude tuttavia evidenziando la necessità di mantenere un monitoraggio della situazione sia per garantire il benessere psicofisico dei minori sia per supportarli nella fase di transizione, aiutandoli a ristabilire nuovi equilibri in vista di una genitorialità condivisa. Alla luce di quanto emerso dall'indagine del Servizio ed in ragione del miglioramento dei rapporti tra loro le parti, nel corso dell'udienza del 06.06.2024, hanno concluso congiuntamente chiedendo che venga disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre (in procinto di trasferirsi ad Aosta) nonché previsto l'esercizio del diritto di visita da parte del padre per un week end al mese, oltre a periodi prolungati durante le festività natalizie, pasquali ed estive, mantenendo la supervisione del Servizio Sociale.
Nessun accordo è stato invece raggiunto sulle questioni economiche rispetto alle quali la madre ha reiterato la richiesta di un contributo a carico del padre di € 300,00 a figlio (€ 900,00 in totale) mentre il sig. si è CP_1 detto disponibile a versare la cifra complessiva di € 500,00 per i tre minori (€ 166,00 a figlio). 2. Considerata la positiva evoluzione della situazione come descritta nelle Relazioni del Servizio Sociale nonché le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti si ritiene di poter disporre l'affidamento condiviso della prole minore con collocamento presso la madre ed esercizio del diritto di visita da parte del padre con le tempistiche richieste dai genitori come specificamente indicate in dispositivo, tenuto conto dell'intervenuto trasferimento di madre e figli ad Aosta.
Si ritiene necessario altresì, in ragione delle pregresse vicende documentate in atti, della condanna subita dal padre in sede penale nonché del permanere di alcuni fattori di rischio evidenziati dal Servizio Sociale, mantenere incarico di vigilanza, monitoraggio e mediazione in capo al Servizio medesimo, come suggerito dagli stessi operatori.
3. Con riguardo alle questioni economiche, dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue:
la sig.ra è allo stato disoccupata;
ella risulta tuttavia dotata Parte_1 di capacità lavorativa avendo lavorato per alcuni mesi nell'anno 2024 come impiegata percependo redditi di € 1.635,00 nel mese di aprile (come da busta paga prodotta), di € 1.773,00 nel mese di maggio ed € 2.529,00 nel mese di giugno (come da risultanze del C/C); la stessa risulta altresì avere percepito l'indennità NASPI di € 565,00 nel mese di agosto 2024; risulta essere aiutata economicamente dalla propria madre, come da estratti di conto corrente, nonché percepire € 330,00 mensili quale quota del 50% dell'Assegno Unico.
il sig. è unico socio di una società s.r.l. semplificata che, come CP_1 dallo stesso dichiarato (ud. 06.06.2024) si occupa di ristrutturazioni edilizie. Egli, dalla documentazione fiscale in atti, risulta avere percepito redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta netta) nell'ultimo anno di imposta prodotto (2023) pari a complessivi € 38.148,00 e dunque pari a circa € 3.180,00 mensili. Anch'egli risulta percepire l'Assegno Unico nella misura del 50% per € 330,00 mensili nonostante i minori stiano quasi sempre con la madre che dunque ne assume in misura pressochè esclusiva i compiti di cura ed accudimento;
occorre considerare tuttavia i costi che il padre deve sostenere per fare visita mensilmente ai figli attualmente residenti ad Aosta;
pare congruo dunque mantenere l'attribuzione al medesimo della quota del 50% dell'Assegno Unico, come previsto dalla legge in caso di affidamento condiviso.
Ciò premesso, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter quarto comma c.c. e dunque alla situazione reddituale delle parti come sopra evidenziata (molto superiore per il padre), ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore (stanno prevalentemente con la madre) nonché all'età dei medesimi (oggi di anni 11, 7 e 5) ritiene congruo il Collegio porre a carico del sig. la somma di € 900,00 mensili a titolo CP_1 di contributo al mantenimento dei figli (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto su parte delle questioni in contestazione e della soccombenza del resistente sulle questioni economiche, vanno poste per ½ a carico di quest'ultimo e compensate per la restante metà, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2004 e 147/2022, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) I minori ed Persona_4 Persona_5 Persona_6 nati a Reggio Emilia rispettivamente in data 16.08.2013, 17.03.2018 e 24.01.2020 sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e collocati, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre;
2) Il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé i figli per un week end al mese recandosi ad Aosta ove attualmente gli stessi risiedono;
potrà inoltre tenerli con sé per 8 giorni durante le vacanze natalizie, per 4 giorni durante le vacanze pasquali e per 30 giorni (suddivisi in tre periodi di dieci giorni) durante le vacanze estive;
gli accordi sulle date verranno assunti tra i genitori entro il 31 ottobre con riguardo alle vacanze natalizie, entro il 20 febbraio per le vacanze pasquali ed entro il 30 aprile per le vacanze estive;
in caso di disaccordo la madre sceglierà i periodi negli anni dispari ed il padre negli anni pari.
3) Il Servizio Sociale, per almeno 24 mesi dalla comunicazione della presente sentenza, manterrà il monitoraggio e la vigilanza sul nucleo familiare, incontrando periodicamente i genitori, mediando tra i medesimi in caso di disaccordo sulle scelte riguardanti i figli nonché vigilando sulla corretta applicazione del Calendario di frequentazione tra il padre ed i minori, coadiuvando i genitori in caso di contrasti.
4) Il sig. con decorrenza dalla data della domanda, contribuirà CP_1 al mantenimento dei figli mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), Parte_1 da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese;
egli contribuirà altresì nella misura del 50 % alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (Protocollo 13.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa
5) Le spese di lite, liquidate in complessivi € € 7.616,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge sono poste per ½ a carico del resistente e compensate per la restante metà.
6) Si dispone la comunicazione della presente Sentenza a cura della Cancelleria al Servizio Sociale di Aosta e di Reggio Emilia (Polo Ovest)
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 19.12.2024
Il presidente est.
Francesco Parisoli