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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/11/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2699/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2699/2021 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 17 settembre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 6 novembre 2025 TRA (P. Iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p.t., con sede in Rho (MI) al Largo Metropolitana n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Daniele Cutolo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Lucia Sasso sito in Potenza alla Via dell'Amistà n. 48
- APPELLANTE - E
(c.f. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 (c.f. ), (c.f. C.F._3 Parte_2
), (c.f. ), C.F._4 CP_3 C.F._5
(c.f. ), Controparte_4 C.F._6 CP_5
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._7 Controparte_6
), (c.f. , C.F._8 CP_7 CodiceFiscale_9
(c.f. , Parte_3 C.F._10 CP_8
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._11 Controparte_9
), (c.f. ), C.F._12 Parte_4 C.F._13
(c.f. ), Parte_5 C.F._14 Parte_6 (c.f. , (c.f. C.F._15 Parte_7
), (c.f. C.F._16 Parte_8
), (c.f. ), C.F._17 Parte_9 C.F._18
(c.f. ), Parte_10 C.F._19 Pt_11
(c.f. ), (c.f. DMA-
[...] C.F._20 Parte_12
), (c.f. ), C.F._21 Parte_13 C.F._22
(c.f. ), Parte_14 C.F._23
(c.f. ), Parte_15 C.F._24
(c.f. e Parte_16 C.F._25 Parte_17
(c.f. ), rap-presentati e difesi, giusta
[...] C.F._26 procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Gabriella Bongi
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._27 sito in Montesarchio (BN) alla Via San Rocco n. 38
- APPELLATI -
OGGETTO: Somministrazione CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 17 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 15.09.2021 e notificato in data 23.09.2021, l'odierna appellante impugnava la sentenza n. 9/21 del Giudice di Pace di Pescopaga-no, resa nel giudizio recante n. R.G. 197/2020, emessa in data 27.01.2020, depositata in data 17.02.2021, non notificata, con la quale il Giudice di prime cure rigettava le opposizioni relative ai procedimenti riuniti al n. R.G. 197/2020 poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 329/2019 in favore di , CP_1 confermando tutti gli altri decreti ingiuntivi ad esso collegati e riuniti e, specificamente, n. d.i. 328/2019, 340/2019, 309/2019, 302/2019, 310/2019, 325/2019, 313/2019, 315/2019, 301/2019, 300/2019, 307/2019, 305/2019, 332/2019, 336/2019, 319/2019, 338/2019, 304/2019, 337/2019, 307/2019, 308/2019, 334/2019, 331/2019, 312/2019, 326/2019, 342/2019, 384/2019, 366/2019 e 379/2019, condannando l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli opposti, delle spese di lite liquidate, per tutti i procedimenti riuniti, in complessivi eu-ro 1.000,00 per compenso professionale, oltre Iva e Cpa, oltre al 15% spese generali, come per legge, il tutto con attribuzione al procuratore degli opposti, dichiaratosi anti-statario.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta. Nello specifico, eccepiva:
1) incompetenza per territorio, valore e materia del Giudice di Pace adito;
2) illegittima concessione della provvisoria esecuzione;
3) impossibilità per la società di adempiere all'ordine di consegna del contratto;
4) carenza di interesse per avvenuta consegna del contratto con sms e carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.;
5) carenza di interesse ad agire, finalità della richiesta di consegna del contratto e inapplicabilità della disciplina dei contratti a distanza;
6) inammissibilità della richiesta oggetto della procedura monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
7) erroneità della sentenza per omessa valutazione dell'eccezione di carenza di le-gittimazione attiva e passiva nonché violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.;
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8) condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. L'appellante rassegnava, quindi, le conclusioni chiedendo: a) l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza impugnata n. 9/2021 del Giudice di Pescopagano, resa nel giudizio recante n. R.G. 197/2020, del 27.01.2020, depositata in data 17.02.2021, non notificata, emessa nei confronti di +28 a cui sono riuniti i procedimenti con n. R.G. CP_1 198/2020, 199/2020, 200/2020, 201/2020, 202/2020, 203/2020, 204/2020, 205/2020, 206/2020, 207/2020, 208/2020, 209/2020, 210/2020, 211/2020, 212/2020, 213/2020, 214/2020, 215/2020, 216/2020, 217/2020, 218/2020, 219/2020, 220/2020, 221/2020, 222/2020, 223/2020, 224/2020 e 225/2020; e, per l'effetto, dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui veniva rigettata l'eccezione di incompetenza del Giudice adito sotto il profilo dell'incompetenza per valore e per materia e, pertanto, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore e ma-teria del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di Potenza;
b) accertare e di-chiarare l'incompetenza territoriale del Giudice investito del ricorso per decreto in-giuntivo in applicazione dell'art. 63 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) in rife-rimento ai giudizi con n. R.G. 197/2020, 198/2020, 199/2020, 200/2020, 200/2020, 201/2020, 202/2020, 203/2020, 207/2020, 208/2020, 209/2020, 212/2020, 213/2020, 214/2020, 215/2020, 216/2020, 217/2020, 219/2020, 220/2020, 221/2020, 222/2020, 223/2020, 224/2020 e 225/2020; c) per l'effetto, dichiarare la competenza territoriale del Giudice di Pace e/o del Tribunale in accoglimento della precedente eccezione di incompetenza per valore materia di cui al capo a) così specificate: del Giudice di Pace di Guardia Sanfrimondi per i procedimenti con n. R.G. 197/2020 e 198/2020 (e del Tribunale di Benevento), del Giudice di Pace di Arienzo per i procedimenti con n. R.G. 201/2020, 213/2020, 214/2020 e 223/2020 (e del Tribunale di Santa Maria Capua Vete-re), del Giudice di Pace di Airola (e Tribunale di Benevento) per il procedimento con n. R.G. 199/2020, del Giudice di Pace di Cervinara (e Tribunale di Avellino) per il procedimento con n. R.G. 217/2020, del Giudice di Pace di Maddaloni (e Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) per i procedimenti con n. R.G. 212/2020, 215/2020 e 222/2020, del Giudice di Pace di Avellino (e Tribunale di Avellino) per i procedimenti con n. R.G. 219/2020 e 2020/2020, del Giudice di Pace di Benevento (e Tribunale di Benevento) per i procedimenti con n. R.G. 202/2020, 203/2020, 207/2020 209/2020 e 216/2020, del Giudice di Pace di Foggia (e Tribunale di Foggia) per i procedimenti con n. R.G. 224/2020 e 225/2020, del Giudice di Pace di Pescara (e Tribunale di Pescara) per i procedimenti con n. R.G. 208/2020 e 221/2020, ovvero, del Giudice di Pace di Roma e/o di Rho in applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c., oppure, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia/valore del Giudice adito, dichiarare quella del Tribunale di Roma e/o Milano, per tutti i motivi esposti;
d) accertare e dichiarare l'erronea pronuncia da parte del Giudice di primo grado in merito all'applicabilità del-la normativa prevista dal d.lgs. 196/2003, del tutto
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disattesa e dichiarare, altresì, la le-gittimità dell'operato dell'appellante in relazione alla normativa di riferimento, per tutti i motivi esposti nell'atto di appello;
e) accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione e l'erroneità della sentenza per carenza di interesse ad agi-re; f) accertare e dichiarare l'omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado in merito all'eccepito difetto di legittimazione attiva e passiva in riferimento ai giudizi con n. R.G. 198/2020, 199/2020, 200/2020, 202/2020, 203/2020, 204/2020, 205/2020, 206/2020, 207/2020, 208/2020, 209/2020, 210/2020, 211/2020, 212/2020, 214/2020, 215/2020, 216/2020, 217/2020, 218/2020, 219/2020, 220/2020, 221/2020 e 225/2020; g) accertare e dichiarare , l'erroneità della sentenza e comunque l'omessa pronuncia sull'eccezione sollevata in atti dalla società, nella parte in cui il Giudice di Pace non ha dichiarato l'avvenuta consegna del contratto e la carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in riferimento ai procedimenti n. R.G. 201/2020, 213/2020, 215/2020, 222/2020, 223/2020 e 224/2020; h) accertare e dichiarare l'omessa pronuncia in merito all'eccezione di condanna ex art. 96 c.p.c. in riferimento ai procedimenti con n. R.G. 201/2020, 213/2020, 215/2020, 222/2020, 223/2020 e 224/2020; i) per l'effetto, con-dannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrispo-sti da in suo favore, quale Parte_1 conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado;
j) condannare parte appellata alle spese e onorari del doppio grado di giudizio;
k) emettere ogni consequenziale e ulteriore provvedimento.
Si costituivano, con comparsa di risposta del 10.01.2022 e depositata in pari data, gli opposti, i quali ritenevano che la sentenza emessa dal Giudice a quo fosse giusta e fondata e, pertanto, chiedevano: in limine, la formulazione di una proposta di soluzione negoziale della vicenda;
in via preliminare, in rito, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla ovvero dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. Parte_1 348 bis c.p.c.; in via principale, in rito, rigettare, perché inammissibili e infondati in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello in rito proposti da
[...] confermando la sentenza oggetto di gravame e tutte le statuizioni in Parte_1 essa contenute;
in via principale, nel merito, rigettare, per tutti i motivi in contestazione in fatto e in diritto proposti, ogni avversa domanda, confermando la sentenza oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
con vittoria di spe-se, diritti e onorari di lite oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
in subordine, nel caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace originariamente adito, relativamente ai criteri previsti dal codice di rito, in favore del Giudice di Pace competente territorialmente per come ritenuto dal Magistrato, disporsi la riassunzione astenendosi dal decidere nel merito;
il tutto, senza ulteriori statuizioni, anche di condanna;
in via ulteriormente gradata, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, nulla a decidersi per la
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richiesta restituzione, in quanto nulla ha ricevuto l'Avv. Gabriella Bongi per i decreti ingiuntivi poi opposti, ancorché non provati, sempre sen-za statuizione in ordine alla richiesta condanna alla restituzione degli importi corri-sposti all'Avv. Gabriella Bongi per quanto esposto in atti e perché non provati;
in ogni caso, stante la molteplicità degli istituti giuridici coinvolti rispetto la novità della questione trattata di difficile, incerta e/o dubbia risoluzione, in assenza di precedenti giurisprudenziali rinvenibili con riferimento all' oggetto del contendere, disporsi la compensazione delle spese di lite.
L'udienza di prima comparizione di cui alla citazione veniva differita alla data del 08.03.2022 nella quale il Giudice, rilevato che parte appellante aveva formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione dell'impugnata sentenza solo nelle note per la trattazione scritta della prima udienza e non anche nel proprio atto di impugnazione, ne dichiarava l'inammissibilità, in quanto proposta tardivamente;
ancora, il Giudice, rilevato che non vi era agli atti il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, ne disponeva l'acquisizione e, in considerazione del gravoso carico di ruolo nonché dell'esigenza di definire prioritariamente i numerosi fascicoli pendenti sul ruo-lo, già fissati per la precisazione delle conclusioni o per la decisione e di più risalente iscrizione rispetto a quello in oggetto, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.06.2023 da svolgersi mediante trattazione scritta. A seguito di ulteriori differimenti, disposti per il carico e il complessivo stato del ruo-lo nonché in considerazione delle udienze già previamente calendarizzate, la causa ve-niva rinviata all'udienza del 14.11.2023 nella quale il Giudice fissava, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., l'udienza del 10.04.2024 disponendone la trattazione scritta. Alla ridetta udienza, il Giudice rinviava la causa per i medesimi adempimenti, ovvero per la precisazione conclusioni, all'udienza cartolare del 16.07.2024 nella quale, lette le note depositate dai procuratori costituiti, riservava la causa in decisione, assegnando i termini ridotti di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di re-plica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO In via preliminare, va affermata la tempestività dell'atto di appello, stante la data di pubblicazione della sentenza e la mancata notifica della stessa.
L'appello è, altresì, ammissibile.
Come è noto, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugna-zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
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individuazione delle que-stioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do-glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contra-sti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrap-porre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prio-ris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. del 16 novembre 2017 (data ud. 10 ottobre 2017), n. 27199, rv. 645991-01)
Ancora, in chiave sostanzialistica e condivisibile, si è sostenuto che : “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di pro-porre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomen-tazioni già svolte nel processo di primo grado.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 17 dicembre 2021 (data ud. 3 novembre 2021), n. 40560, rv. 663516-01)
Il gravame è coerente con le coordinate giurisprudenziali innanzi richiamate.
Nel merito, l'appellante impugna la sentenza di primo grado, articolando i seguenti motivi di gravame: incompetenza per valore e materia del giudice adito;
incompetenza per territorio in ragione del luogo di residenza , diversa, degli opposti;
difetto di interesse ad agire per tutti gli opposti e, in modo specifico, per coloro ai quali la documentazione oggetto del decreto ingiuntivo era stata consegnata;
difetto di legittimazione passiva per alcuni procedimenti nei quali non risultava che il gestore fosse effettiva-mente
[...]
omessa valutazione della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Parte_1
L'appello va accolto per la rilevata ed evidente carenza di interesse ad agire degli opposti;
tale motivo ha carattere assorbente.
Come è noto, per agire o resistere in giudizio, occorre la titolarità dell'interesse ad agire, interesse che deve essere attuale e concreto, con onere di allegazione specifica, sul punto da parte di chi domandi in giudizio la tutela di un diritto e la cui mancanza, peraltro, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, ord. del 28 giugno 2010 (data ud. 3 maggio 2010), n. 15355; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 novembre 2008 (data ud. 3 ottobre 2008), n. 28405)
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L'interesse ad agire deve, quindi, essere concreto e attuale e non può mai risolversi nella mera aspettativa ad una pronuncia giudiziale, se ad essa non corrisponde un'utilità effettiva in capo a chi si rivolge alla giustizia.
Precipitato giuridico di quanto precede è che “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può es-sere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto e alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende persegui-re”. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, sent. del 24 gennaio 2019 (data ud. 24 ottobre 2018), n. 2057; Cass. civ., Sez. lavoro, sent. del 4 maggio 2012 (data ud. 29 marzo 2012), n. 6749, Rv. 622515; Cass. civ., sez. III, ord. del 28 giugno 2010 (data ud. 3 maggio 2010), n. 15355, Rv. 613874; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 novembre 2008 (data ud. 3 ottobre 2008), n. 28405, Rv. 605612)
Nel caso di specie, i ricorrenti - già nel corpo del decreto ingiuntivo identico per tutti (cfr. all. 4 atto di citazione in appello) - non offrivano alcuna specifica allegazione in ordine ai disservizi e ai malfunzionamenti, a eventuali richieste tecniche specifiche di intervento, alla necessità di ottenere, ai fini indicati (rectius la risoluzione delle ano-malie lamentate) la copia dei contratti;
alla necessità di ottenere i medesimi per le tu-tele (non specificate) da attivare.
Come correttamente allegato dalla società appellante, il contratto di telefonia mobile è un contratto a forma libera che si perfeziona mediante consegna della scheda SIM e il documento contrattuale viene fornito al cliente contestualmente alla consegna anche delle Condizioni Generali di contratto. Costituisce fatto notorio, inoltre, che esso può perfezionarsi in plurime modalità (per telefono, posta elettronica, commercio elettronico) di tal che, per molte delle forme alternative di conclusione, è ben possibile che non via sia la “forma scritta” nel senso tradizionale del termine, mentre i ricorrenti non hanno allegato alcunché sulla forma - specifica - di conclusione del contratto, asserendo semplicemente di non disporre dello stesso. (sul tema anche Cass. civ., sez. III, sent. del 1° aprile 2010 (data ud. 4 febbraio 2010), n. 7997)
Paradossalmente, inoltre, il decreto ingiuntivo veniva emesso anche per alcuni casi in cui gli utenti nella fase stragiudiziale avevano ottenuto il documento richiesto (cfr. pagg. 16 e 17 atto di citazione in appello).
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Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza appellata va integralmente riformata, con accoglimento della spiegata opposizione, e revoca dei decreti ingiuntivi emessi nei procedimenti tutti indicati in epigrafe.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. la qua-le di fatto non era - e non è - sorretta da alcuna allegazione specifica a sostegno, sia in ordine all'an che al quantum. (cfr. sul tema Cass. civ., sez. II, sent. del 6 febbraio 2018 (data ud. 27 aprile 2017), n. 2805)
Dalla riforma integrale della sentenza e dalla revoca dei decreti ingiuntivi discende il diritto della parte oggi vittoriosa alla restituzione delle somme pagate in forza dei decreti ingiuntivi, versate al procuratore antistatario. Sul tema, si osserva che la Corte Suprema di Cassazione ha sostenuto che:
“nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo pro-posta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme, può essere di- sposta.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 3 aprile 2019 (data ud. 20 dicembre 2018), n. 9280; vd. in senso conforme Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 3 aprile 2019 (data ud. 20 dicembre 2018), n. 9280)
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, se-condo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, esclusa la fa-se istruttoria, che non è stata svolta, in euro 462,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rim-borso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, in euro 278,00 per l'intero giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da Pt_18
[...]
[...]
[...]
avverso la sen-tenza n. 9/2021 del Giudice di pace di Pescopagano,
[...] ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, accolta l'opposizione, riforma la sentenza im-pugnata e revoca i decreti ingiuntivi opposti;
- Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'appellante, in persona del legale rappresentante p.t, delle spese di lite del giudizio di appello che liquida complessivamente in euro 462,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge;
- Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'appellante, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida complessivamente in euro 278,00 per com-pensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 10 novembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2699/2021 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 17 settembre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 6 novembre 2025 TRA (P. Iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p.t., con sede in Rho (MI) al Largo Metropolitana n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Daniele Cutolo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Lucia Sasso sito in Potenza alla Via dell'Amistà n. 48
- APPELLANTE - E
(c.f. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 (c.f. ), (c.f. C.F._3 Parte_2
), (c.f. ), C.F._4 CP_3 C.F._5
(c.f. ), Controparte_4 C.F._6 CP_5
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._7 Controparte_6
), (c.f. , C.F._8 CP_7 CodiceFiscale_9
(c.f. , Parte_3 C.F._10 CP_8
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._11 Controparte_9
), (c.f. ), C.F._12 Parte_4 C.F._13
(c.f. ), Parte_5 C.F._14 Parte_6 (c.f. , (c.f. C.F._15 Parte_7
), (c.f. C.F._16 Parte_8
), (c.f. ), C.F._17 Parte_9 C.F._18
(c.f. ), Parte_10 C.F._19 Pt_11
(c.f. ), (c.f. DMA-
[...] C.F._20 Parte_12
), (c.f. ), C.F._21 Parte_13 C.F._22
(c.f. ), Parte_14 C.F._23
(c.f. ), Parte_15 C.F._24
(c.f. e Parte_16 C.F._25 Parte_17
(c.f. ), rap-presentati e difesi, giusta
[...] C.F._26 procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Gabriella Bongi
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._27 sito in Montesarchio (BN) alla Via San Rocco n. 38
- APPELLATI -
OGGETTO: Somministrazione CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 17 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 15.09.2021 e notificato in data 23.09.2021, l'odierna appellante impugnava la sentenza n. 9/21 del Giudice di Pace di Pescopaga-no, resa nel giudizio recante n. R.G. 197/2020, emessa in data 27.01.2020, depositata in data 17.02.2021, non notificata, con la quale il Giudice di prime cure rigettava le opposizioni relative ai procedimenti riuniti al n. R.G. 197/2020 poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 329/2019 in favore di , CP_1 confermando tutti gli altri decreti ingiuntivi ad esso collegati e riuniti e, specificamente, n. d.i. 328/2019, 340/2019, 309/2019, 302/2019, 310/2019, 325/2019, 313/2019, 315/2019, 301/2019, 300/2019, 307/2019, 305/2019, 332/2019, 336/2019, 319/2019, 338/2019, 304/2019, 337/2019, 307/2019, 308/2019, 334/2019, 331/2019, 312/2019, 326/2019, 342/2019, 384/2019, 366/2019 e 379/2019, condannando l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli opposti, delle spese di lite liquidate, per tutti i procedimenti riuniti, in complessivi eu-ro 1.000,00 per compenso professionale, oltre Iva e Cpa, oltre al 15% spese generali, come per legge, il tutto con attribuzione al procuratore degli opposti, dichiaratosi anti-statario.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta. Nello specifico, eccepiva:
1) incompetenza per territorio, valore e materia del Giudice di Pace adito;
2) illegittima concessione della provvisoria esecuzione;
3) impossibilità per la società di adempiere all'ordine di consegna del contratto;
4) carenza di interesse per avvenuta consegna del contratto con sms e carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.;
5) carenza di interesse ad agire, finalità della richiesta di consegna del contratto e inapplicabilità della disciplina dei contratti a distanza;
6) inammissibilità della richiesta oggetto della procedura monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
7) erroneità della sentenza per omessa valutazione dell'eccezione di carenza di le-gittimazione attiva e passiva nonché violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.;
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8) condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. L'appellante rassegnava, quindi, le conclusioni chiedendo: a) l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza impugnata n. 9/2021 del Giudice di Pescopagano, resa nel giudizio recante n. R.G. 197/2020, del 27.01.2020, depositata in data 17.02.2021, non notificata, emessa nei confronti di +28 a cui sono riuniti i procedimenti con n. R.G. CP_1 198/2020, 199/2020, 200/2020, 201/2020, 202/2020, 203/2020, 204/2020, 205/2020, 206/2020, 207/2020, 208/2020, 209/2020, 210/2020, 211/2020, 212/2020, 213/2020, 214/2020, 215/2020, 216/2020, 217/2020, 218/2020, 219/2020, 220/2020, 221/2020, 222/2020, 223/2020, 224/2020 e 225/2020; e, per l'effetto, dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui veniva rigettata l'eccezione di incompetenza del Giudice adito sotto il profilo dell'incompetenza per valore e per materia e, pertanto, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore e ma-teria del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di Potenza;
b) accertare e di-chiarare l'incompetenza territoriale del Giudice investito del ricorso per decreto in-giuntivo in applicazione dell'art. 63 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) in rife-rimento ai giudizi con n. R.G. 197/2020, 198/2020, 199/2020, 200/2020, 200/2020, 201/2020, 202/2020, 203/2020, 207/2020, 208/2020, 209/2020, 212/2020, 213/2020, 214/2020, 215/2020, 216/2020, 217/2020, 219/2020, 220/2020, 221/2020, 222/2020, 223/2020, 224/2020 e 225/2020; c) per l'effetto, dichiarare la competenza territoriale del Giudice di Pace e/o del Tribunale in accoglimento della precedente eccezione di incompetenza per valore materia di cui al capo a) così specificate: del Giudice di Pace di Guardia Sanfrimondi per i procedimenti con n. R.G. 197/2020 e 198/2020 (e del Tribunale di Benevento), del Giudice di Pace di Arienzo per i procedimenti con n. R.G. 201/2020, 213/2020, 214/2020 e 223/2020 (e del Tribunale di Santa Maria Capua Vete-re), del Giudice di Pace di Airola (e Tribunale di Benevento) per il procedimento con n. R.G. 199/2020, del Giudice di Pace di Cervinara (e Tribunale di Avellino) per il procedimento con n. R.G. 217/2020, del Giudice di Pace di Maddaloni (e Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) per i procedimenti con n. R.G. 212/2020, 215/2020 e 222/2020, del Giudice di Pace di Avellino (e Tribunale di Avellino) per i procedimenti con n. R.G. 219/2020 e 2020/2020, del Giudice di Pace di Benevento (e Tribunale di Benevento) per i procedimenti con n. R.G. 202/2020, 203/2020, 207/2020 209/2020 e 216/2020, del Giudice di Pace di Foggia (e Tribunale di Foggia) per i procedimenti con n. R.G. 224/2020 e 225/2020, del Giudice di Pace di Pescara (e Tribunale di Pescara) per i procedimenti con n. R.G. 208/2020 e 221/2020, ovvero, del Giudice di Pace di Roma e/o di Rho in applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c., oppure, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia/valore del Giudice adito, dichiarare quella del Tribunale di Roma e/o Milano, per tutti i motivi esposti;
d) accertare e dichiarare l'erronea pronuncia da parte del Giudice di primo grado in merito all'applicabilità del-la normativa prevista dal d.lgs. 196/2003, del tutto
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disattesa e dichiarare, altresì, la le-gittimità dell'operato dell'appellante in relazione alla normativa di riferimento, per tutti i motivi esposti nell'atto di appello;
e) accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione e l'erroneità della sentenza per carenza di interesse ad agi-re; f) accertare e dichiarare l'omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado in merito all'eccepito difetto di legittimazione attiva e passiva in riferimento ai giudizi con n. R.G. 198/2020, 199/2020, 200/2020, 202/2020, 203/2020, 204/2020, 205/2020, 206/2020, 207/2020, 208/2020, 209/2020, 210/2020, 211/2020, 212/2020, 214/2020, 215/2020, 216/2020, 217/2020, 218/2020, 219/2020, 220/2020, 221/2020 e 225/2020; g) accertare e dichiarare , l'erroneità della sentenza e comunque l'omessa pronuncia sull'eccezione sollevata in atti dalla società, nella parte in cui il Giudice di Pace non ha dichiarato l'avvenuta consegna del contratto e la carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in riferimento ai procedimenti n. R.G. 201/2020, 213/2020, 215/2020, 222/2020, 223/2020 e 224/2020; h) accertare e dichiarare l'omessa pronuncia in merito all'eccezione di condanna ex art. 96 c.p.c. in riferimento ai procedimenti con n. R.G. 201/2020, 213/2020, 215/2020, 222/2020, 223/2020 e 224/2020; i) per l'effetto, con-dannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrispo-sti da in suo favore, quale Parte_1 conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado;
j) condannare parte appellata alle spese e onorari del doppio grado di giudizio;
k) emettere ogni consequenziale e ulteriore provvedimento.
Si costituivano, con comparsa di risposta del 10.01.2022 e depositata in pari data, gli opposti, i quali ritenevano che la sentenza emessa dal Giudice a quo fosse giusta e fondata e, pertanto, chiedevano: in limine, la formulazione di una proposta di soluzione negoziale della vicenda;
in via preliminare, in rito, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla ovvero dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. Parte_1 348 bis c.p.c.; in via principale, in rito, rigettare, perché inammissibili e infondati in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello in rito proposti da
[...] confermando la sentenza oggetto di gravame e tutte le statuizioni in Parte_1 essa contenute;
in via principale, nel merito, rigettare, per tutti i motivi in contestazione in fatto e in diritto proposti, ogni avversa domanda, confermando la sentenza oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
con vittoria di spe-se, diritti e onorari di lite oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
in subordine, nel caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace originariamente adito, relativamente ai criteri previsti dal codice di rito, in favore del Giudice di Pace competente territorialmente per come ritenuto dal Magistrato, disporsi la riassunzione astenendosi dal decidere nel merito;
il tutto, senza ulteriori statuizioni, anche di condanna;
in via ulteriormente gradata, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, nulla a decidersi per la
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richiesta restituzione, in quanto nulla ha ricevuto l'Avv. Gabriella Bongi per i decreti ingiuntivi poi opposti, ancorché non provati, sempre sen-za statuizione in ordine alla richiesta condanna alla restituzione degli importi corri-sposti all'Avv. Gabriella Bongi per quanto esposto in atti e perché non provati;
in ogni caso, stante la molteplicità degli istituti giuridici coinvolti rispetto la novità della questione trattata di difficile, incerta e/o dubbia risoluzione, in assenza di precedenti giurisprudenziali rinvenibili con riferimento all' oggetto del contendere, disporsi la compensazione delle spese di lite.
L'udienza di prima comparizione di cui alla citazione veniva differita alla data del 08.03.2022 nella quale il Giudice, rilevato che parte appellante aveva formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione dell'impugnata sentenza solo nelle note per la trattazione scritta della prima udienza e non anche nel proprio atto di impugnazione, ne dichiarava l'inammissibilità, in quanto proposta tardivamente;
ancora, il Giudice, rilevato che non vi era agli atti il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, ne disponeva l'acquisizione e, in considerazione del gravoso carico di ruolo nonché dell'esigenza di definire prioritariamente i numerosi fascicoli pendenti sul ruo-lo, già fissati per la precisazione delle conclusioni o per la decisione e di più risalente iscrizione rispetto a quello in oggetto, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.06.2023 da svolgersi mediante trattazione scritta. A seguito di ulteriori differimenti, disposti per il carico e il complessivo stato del ruo-lo nonché in considerazione delle udienze già previamente calendarizzate, la causa ve-niva rinviata all'udienza del 14.11.2023 nella quale il Giudice fissava, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., l'udienza del 10.04.2024 disponendone la trattazione scritta. Alla ridetta udienza, il Giudice rinviava la causa per i medesimi adempimenti, ovvero per la precisazione conclusioni, all'udienza cartolare del 16.07.2024 nella quale, lette le note depositate dai procuratori costituiti, riservava la causa in decisione, assegnando i termini ridotti di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di re-plica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO In via preliminare, va affermata la tempestività dell'atto di appello, stante la data di pubblicazione della sentenza e la mancata notifica della stessa.
L'appello è, altresì, ammissibile.
Come è noto, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugna-zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
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individuazione delle que-stioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do-glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contra-sti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrap-porre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prio-ris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. del 16 novembre 2017 (data ud. 10 ottobre 2017), n. 27199, rv. 645991-01)
Ancora, in chiave sostanzialistica e condivisibile, si è sostenuto che : “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di pro-porre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomen-tazioni già svolte nel processo di primo grado.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 17 dicembre 2021 (data ud. 3 novembre 2021), n. 40560, rv. 663516-01)
Il gravame è coerente con le coordinate giurisprudenziali innanzi richiamate.
Nel merito, l'appellante impugna la sentenza di primo grado, articolando i seguenti motivi di gravame: incompetenza per valore e materia del giudice adito;
incompetenza per territorio in ragione del luogo di residenza , diversa, degli opposti;
difetto di interesse ad agire per tutti gli opposti e, in modo specifico, per coloro ai quali la documentazione oggetto del decreto ingiuntivo era stata consegnata;
difetto di legittimazione passiva per alcuni procedimenti nei quali non risultava che il gestore fosse effettiva-mente
[...]
omessa valutazione della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Parte_1
L'appello va accolto per la rilevata ed evidente carenza di interesse ad agire degli opposti;
tale motivo ha carattere assorbente.
Come è noto, per agire o resistere in giudizio, occorre la titolarità dell'interesse ad agire, interesse che deve essere attuale e concreto, con onere di allegazione specifica, sul punto da parte di chi domandi in giudizio la tutela di un diritto e la cui mancanza, peraltro, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, ord. del 28 giugno 2010 (data ud. 3 maggio 2010), n. 15355; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 novembre 2008 (data ud. 3 ottobre 2008), n. 28405)
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L'interesse ad agire deve, quindi, essere concreto e attuale e non può mai risolversi nella mera aspettativa ad una pronuncia giudiziale, se ad essa non corrisponde un'utilità effettiva in capo a chi si rivolge alla giustizia.
Precipitato giuridico di quanto precede è che “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può es-sere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto e alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende persegui-re”. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, sent. del 24 gennaio 2019 (data ud. 24 ottobre 2018), n. 2057; Cass. civ., Sez. lavoro, sent. del 4 maggio 2012 (data ud. 29 marzo 2012), n. 6749, Rv. 622515; Cass. civ., sez. III, ord. del 28 giugno 2010 (data ud. 3 maggio 2010), n. 15355, Rv. 613874; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 novembre 2008 (data ud. 3 ottobre 2008), n. 28405, Rv. 605612)
Nel caso di specie, i ricorrenti - già nel corpo del decreto ingiuntivo identico per tutti (cfr. all. 4 atto di citazione in appello) - non offrivano alcuna specifica allegazione in ordine ai disservizi e ai malfunzionamenti, a eventuali richieste tecniche specifiche di intervento, alla necessità di ottenere, ai fini indicati (rectius la risoluzione delle ano-malie lamentate) la copia dei contratti;
alla necessità di ottenere i medesimi per le tu-tele (non specificate) da attivare.
Come correttamente allegato dalla società appellante, il contratto di telefonia mobile è un contratto a forma libera che si perfeziona mediante consegna della scheda SIM e il documento contrattuale viene fornito al cliente contestualmente alla consegna anche delle Condizioni Generali di contratto. Costituisce fatto notorio, inoltre, che esso può perfezionarsi in plurime modalità (per telefono, posta elettronica, commercio elettronico) di tal che, per molte delle forme alternative di conclusione, è ben possibile che non via sia la “forma scritta” nel senso tradizionale del termine, mentre i ricorrenti non hanno allegato alcunché sulla forma - specifica - di conclusione del contratto, asserendo semplicemente di non disporre dello stesso. (sul tema anche Cass. civ., sez. III, sent. del 1° aprile 2010 (data ud. 4 febbraio 2010), n. 7997)
Paradossalmente, inoltre, il decreto ingiuntivo veniva emesso anche per alcuni casi in cui gli utenti nella fase stragiudiziale avevano ottenuto il documento richiesto (cfr. pagg. 16 e 17 atto di citazione in appello).
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Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza appellata va integralmente riformata, con accoglimento della spiegata opposizione, e revoca dei decreti ingiuntivi emessi nei procedimenti tutti indicati in epigrafe.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. la qua-le di fatto non era - e non è - sorretta da alcuna allegazione specifica a sostegno, sia in ordine all'an che al quantum. (cfr. sul tema Cass. civ., sez. II, sent. del 6 febbraio 2018 (data ud. 27 aprile 2017), n. 2805)
Dalla riforma integrale della sentenza e dalla revoca dei decreti ingiuntivi discende il diritto della parte oggi vittoriosa alla restituzione delle somme pagate in forza dei decreti ingiuntivi, versate al procuratore antistatario. Sul tema, si osserva che la Corte Suprema di Cassazione ha sostenuto che:
“nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo pro-posta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme, può essere di- sposta.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 3 aprile 2019 (data ud. 20 dicembre 2018), n. 9280; vd. in senso conforme Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 3 aprile 2019 (data ud. 20 dicembre 2018), n. 9280)
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, se-condo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, esclusa la fa-se istruttoria, che non è stata svolta, in euro 462,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rim-borso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, in euro 278,00 per l'intero giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da Pt_18
[...]
[...]
[...]
avverso la sen-tenza n. 9/2021 del Giudice di pace di Pescopagano,
[...] ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, accolta l'opposizione, riforma la sentenza im-pugnata e revoca i decreti ingiuntivi opposti;
- Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'appellante, in persona del legale rappresentante p.t, delle spese di lite del giudizio di appello che liquida complessivamente in euro 462,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge;
- Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'appellante, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida complessivamente in euro 278,00 per com-pensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 10 novembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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