Sentenza 25 novembre 2020
Massime • 1
In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, il delitto di cui all'art. 4, comma 49, legge n. 350 del 2003, in relazione all'art. 517 cod. pen., costituisce un reato a dolo generico, che richiede la consapevolezza in capo all'agente dell'esistenza del segno distintivo e della sua natura ingannevole e che può configurarsi nella forma del dolo eventuale ove, pur in presenza di chiari indici fattuali indicativi dell'esistenza di un segno mendace, l'agente deliberatamente li trascuri, accettando il rischio della vendita o della messa in circolazione di prodotti recanti tali segni. (Fattispecie relativa all'apposizione della stampigliatura «made in Italy» su magliette di origine cinese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2020, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2020 |
Testo completo
01298 -2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп Composta da 1785 -Presidente - Sent. n. AB Rosi UP 25/11/2020 Stefano Corbetta Relatore - R.G.N. 46329/2019 Alessio Scarcella Ubalda Macrì Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da US RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. h RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano, la quale aveva condannato RE US alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 4, comma 49, I. n. 350 del 203 e 517 cod. pen., a lui contestato perché, in qualità di legale rappresentate della ditta "ID IC", con sede in Bergamo, importava dalla Cina, presentandole per lo sdoganamento all'aeroporto di Linate, al fine di metterle in circolazione, 182 magliette su cui era applicata l'etichetta "AR NA s.p.a.", di cui 150 anche con la dicitura "Made in Italy", facendo così ritenere che la merce fosse italiana.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per mezzo dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 4, comma 49, I. n. 350 del 2003 e 517 cod. pen. Assume il ricorrente che difetterebbero gli elementi costitutivi che integrano il delitto in esame. Quanto all'elemento oggettivo, si osserva che le magliette non erano atte alla vendita, in quanto, per un verso, non era stato terminato il confezionamento, perché l'ultima parte della lavorazione doveva essere eseguita in Italia dalla ID IC s.r.l., il che, in ogni caso, determinerebbe la corretta attribuzione di origine italiana della merce, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità indicata nel ricorso, e, per altro verso, le magliette avrebbero dovuto essere inviate al cliente finale, ossia AR NA s.p.a., per un evento di sponsorizzazione realizzato in un circolo privato tra una cerchia ristretta di persone. In relazione all'elemento soggettivo, dopo aver evidenziato, come ritenuto nella sentenza, che la ID IC non avesse né provveduto alla composizione del pacco da inviare in Cina, predisposto dalla AR NA s.p.a., né a porre in essere un'attività di controllo della merce contenuta in tale pacco, la Corte territoriale ha ravvisato il dolo sul presupposto che la ID IC avrebbe dovuto usare la massima diligenza per verificare il contenuto del pacco per accertarne la rispondenza alla normativa;
la Corte d'appello ha così trascurato che nei documenti relativi a tale spedizione, puntualmente menzionati, non era indicata la presenza di etichette con la dicitura "Made in Italy". Di conseguenza, nulla imponeva a ID IC controlli sul contenuto del pacco, da ciò derivando la carenza di riferibilità soggettiva del delitto in esame. 2 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. per l'erronea valutazione di una prova decisiva. Nel riprendere argomentazioni sviluppate nella seconda parte del motivo che precede, il ricorrente ribadisce l'insussistenza di qualsivoglia obbligo, in capo al US, di supervisionare l'ordine pervenuto dalla AR NA s.p.a., essendo la società dell'imputato il mero tramite per l'invio all'estero della merce, la quale, al rientro in Italia, doveva passare il vaglio della ID IC per le rifiniture finali e la consegna del prodotto al committente.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 4, comma 49, I. n. 350 del 2003 e 517 cod. pen. Il ricorrente censura la sentenza impugnata, laddove la ravvisato la messa in circolazione del bene, senza considerare che le magliette erano destinate a un'utenza ridotta nell'ambito di un club privato a numero chiuso. La motivazione sarebbe altresì illogica, laddove, per un verso, afferma che l'imputato avesse ricevuto da AR NA s.p.a. un'indicazione precisa di quanto spedito, in quanto la dicitura "Made in Italy" non compariva in nessun documento, e, dall'altra, che l'imputato medesimo avrebbe dovuto controllare il contenuto del pacco e verificarne la corrispondenza alla normativa.
3. Nel termine di legge, è pervenuta memoria del difensore, con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione alla sussistenza del dolo.
2. E' infondata la censura con cui il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento materiale del delitto in esame.
3. L'art. 4, comma 49, I. n. 350 del 2003 così dispone: "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine". h 3 Si osserva che la norma ha anticipato la punibilità, avendo stabilito, ai fini che qui rilevano, che la fattispecie ex art. 517 cod. pen. è commessa "sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio".
4. Ciò posto, l'art. 517 cod. pen. incrimina due distinte condotte: il porre in vendita e il mettere altrimenti in circolazione. Con tale ultima locuzione il legislatore ha inteso reprimere, appunto, la messa in circolazione dei beni con segni industriali mendaci, a prescindere dalla loro messa in vendita, e quindi essa abbraccia ogni altra forma, anche a titolo gratuito, di potenziale contatto del prodotto con la clientela. La condotta di messa in circolazione, pertanto, comprende tutte le modalità, che, pur senza realizzare l'esercizio di un commercio, portano all'uso comune le cose, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso. Si tratta, in altri termini, di una condotta che, prescindendo dall'esercizio di un'attività propriamente commerciale, dà rilevanza ad ogni forma di consegna della res - direttamente o mediante incaricati a una pluralità di consumatori indeterminati, a titolo - oneroso o gratuito.
5. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente ravvisato la condotta di messa in circolazione, avendo appurato che le magliette, provenienti dalla Cina e presentate in dogana, sarebbero state distribuite a una cerchia indeterminata di persone che avrebbero preso parte a un evento privato, ciò che integra la condotta di messa in circolazione.
6. Si osserva, infine, che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, i prodotti erano stati confezionati in maniera pressoché integrale in Cina, in quanto la ID ricamo avrebbe solamente dovuto procedere a un lavoro di rifinitura, ciò che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non influisce sulla sussistenza della condotta. Come affermato da questa Corte di legittimità, infatti, integra il reato previsto dall'art. 4, comma 49, I. n. 350 del 2003 in relazione all'art. 517 cod. pen., la importazione a fini di commercializzazione di capi abbigliamento (nella specie, calzature) corredate dalla dicitura "Made in Italy" che siano state assemblate in via definitiva all'estero, in considerazione della potenzialità ingannatoria dell'indicazione del luogo di fabbricazione del prodotto (Sez. 4, n. 3789 del 17/10/2014 - dep. 27/01/2015, Martini e altro, Rv. 263199) 7. E' invece fondata la censura diretta a contestare la sussistenza del dolo. 4 8. Va ricordato che per la configurabilità del delitto di cui all'art 517 cod. pen. è sufficiente la coscienza e volontà della condotta a tal fine posta in essere dall'agente, essendo tale reato punito a titolo di dolo generico e non di dolo specifico (Sez. 6, n. 11351 del 15/06/1976 - dep. 29/10/1976, Matarazzo, Rv. 135205); di conseguenza, la sussistenza del dolo richiede la consapevolezza, in capo all'agente, non solo della natura ingannevole del segno utilizzato (Sez. 3, n. 46198 del 12/10/2011 dep. 13/12/2011, Cristellon, Rv. 251606), ma, prima- ancora, dell'esistenza di tale segno. In altri termini, l'agente deve rappresentarsi l'esistenza del segno distintivo apposto sul prodotto industriale, di cui conosce la natura ingannevole, e, nondimeno, deliberatamente porre in essere la condotta di vendita o di messa in circolazione del prodotto.
9. Con riguardo al caso in cui, come quello in esame, l'agente riceva da terzi i capi di abbigliamento e i relativi accessori per essere lavorati all'estero e rifiniti dall'agente medesimo in Italia, occorre precisare quanto segue. Può configurarsi il dolo, nella forma eventuale, laddove l'agente, in presenza di chiari indici fattuali indicativi dell'esistenza di un segno mendace, deliberatamente li trascuri, così accettando la vendita o la messa in circolazione di prodotti con segni mendaci. Se invece l'agente, per negligenza o noncuranza, non è a conoscenza dell'esistenza del segno mendace apposto sul prodotto, nei suoi confronti può muoversi un rimprovero per colpa, che, ovviamente, non integra l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie in esame, punita solamente a titolo di dolo. 10. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta ai principi ora richiamati. Secondo quando accertato dai giudici di merito, NA s.p.a. aveva fatto recapitare a ID ricamo il pacco da inviare in Cina per il confezionamento delle magliette. Orbene, la Corte d'appello ha affermato che "la lettura dell'ordine proveniente dal committente (...) contiene un'indicazione sufficientemente precisa di quanto spedito a ID IC", la quale "se avesse usato la massima diligenza doveva controllare il contenuto del pacco e verificare se esso fosse rispondente alla normativa, visto che aveva deciso di delocalizzare la realizzazione dei capi". Una motivazione del genere non è sufficiente per l'accertamento del dolo. Invero, non risulta che il pacco contenesse le etichette con la dicitura "Made in Italy", posto che dalla documentazione di spedizione fatta recapitare a ID h 5 IC emerge la generica indicazione di "accessori". Di conseguenza, in assenza di campanelli di allarme in ordine all'esistenza di segni mendaci, quali, appunto, le etichette con l'indicazione "Made in Italy" che avrebbero dovute essere apposte durante la lavorazione in Cina, è errata la motivazione della Corte territoriale laddove, imputando al ricorrente di non avere usato "la massima diligenza" nel controllare il contenuto del pacco confezionato da NA s.p.a. da spedire in Cina, muove, a ben vedere, un rimprovero per un atteggiamento colposo, che, ovviamente, non vale a integrare l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie in esame. 11. Per i motivi indicati, si impone perciò l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio in relazione all'accertamento del dolo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 02/04/2020. AB TI ate Roo Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corbetta DEPORTATA IN ANCELL A L 1 H GEN 2021 PERTO UA IA AN