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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 311/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 311/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza n. 828/23 del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il dì 5/10/ 2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 1456/2006 R.G.;
TRA il sig. , rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato Parte_1 allegato all'atto di appello, dall'avv. Clelia Giovanna Elena Di Nardo, con la stessa elettivamente domiciliato presso lo studio in Agropoli alla via A. De Gasperi 65;
-Appellante–
CONTRO il in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, contumace Controparte_1 nel presente grado di giudizio;
-Appellato–
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore contumace nel presente grado di giudizio;
Controparte_2
-Appellato–
********* avente ad oggetto: riforma della sentenza nr. 828/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha definito la causa iscritta al n. 1456/2006 R.G., emessa in data 5.10.2023, depositata in
1 Cancelleria in pari data e non notificata (domanda di condanna al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: la Parte costituita ha precisato le proprie conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato per agli appellati, ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno, l'appellante ha proposto appello avverso la sentenza nr. 828/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha definito la causa iscritta al n. 1456/2006 R.G., con la quale così è stato deciso: “- accoglie la domanda e per l'effetto - condanna il al pagamento della somma di euro € 1.968,00 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a favore di;
Parte_1
- condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 178,00 per spese vive, € 894,60 per compensi, oltre CNAP
e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. DI NARDO
CL VA ELENA;
- pone definitivamente a carico del Controparte_1 le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto introduttivo del giudizio regolarmente notificato, l'odierna parte appellante ha convenuto dinanzi al Tribunale indicato in epigrafe il Comune di Agropoli, riferendo di essere titolare del diritto di proprietà su un terreno agricolo coltivato con specie arboree di particolare pregio ornamentale (tra cui palme da arredo), ubicato in località Madonna del
Carmine e censito al catasto al foglio n. 19, particelle nn. 542 e 586. L'interessato ha dedotto che, all'inizio di gennaio 2006, senza alcun preavviso, alcuni operai hanno avviato lavori di scavo lungo un sentiero situato davanti al fondo in questione, anch'esso di sua proprietà. Tali operazioni sarebbero state eseguite per conto del senza che CP_1 CP_1 quest'ultimo avesse fornito alcuna comunicazione in merito alla natura e alla finalità delle opere. Con nota del 20 gennaio 2006 (protocollo n. 2765 del 23.01.2006), la parte privata ha formalmente richiesto all'ente locale l'immediata sospensione delle lavorazioni, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni già verificatisi. Nonostante ciò, i lavori sono stati portati a termine, comportando l'asfaltatura del sentiero e la rimozione di aiuole, fiori e pag. 2/9 di una recinzione che delimitava il terreno di proprietà dell'attore, al fine di consentire la realizzazione di impianti di scarico. Sulla base di tali presupposti, parte appellante ha chiesto al giudice adito di accertare l'illegittimità della condotta del consistita Controparte_1 nell'occupazione priva di titolo del bene, sia mediante la posa di condutture e tombini, sia attraverso l'asfaltatura dell'area. Ha quindi domandato la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del terreno, nella misura di euro 25.000,00 ovvero nella diversa somma da accertare in corso di causa, unitamente all'azione restitutoria, oltre alla rifusione delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Il i è costituito in giudizio, contestando, tanto in fatto quanto in diritto, Controparte_1 le pretese dell'attore. In via preliminare, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa l'impresa esecutrice dei lavori, per essere eventualmente tenuto indenne in caso di soccombenza;
ha inoltre eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo competente il giudice amministrativo. Nel merito, ha contestato la legittimazione attiva della parte privata, sostenendo che il tratto oggetto di intervento costituirebbe una strada ad uso pubblico. In via subordinata, ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda, la condanna del terzo chiamato e l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di restituzione del bene, in considerazione dell'intervenuta realizzazione di un'opera pubblica. Ha infine richiesto la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite. Autorizzata la chiamata del terzo, regolarmente citato in giudizio, quest'ultimo non si è costituito, rimanendo contumace.
La causa è stata istruita anche mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, e, dopo la precisazione delle conclusioni da parte delle difese, è stata trattenuta in decisione e assegnata a sentenza nei termini di legge.
Con sentenza nr. 828/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 1456/2006 R.G., emessa in data 5.10.2023, depositata in Cancelleria in pari data, il Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto la domanda, condannando il l pagamento a favore di Controparte_1
della somma di euro € 1.968,00 a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore antistatario, ponendo, altresì, a carico del CP_1
pag. 3/9 le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di CP_1 causa.
Con la proposizione del gravame, l'appellante censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo
Collegio: “in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condannare il alla restituzione Controparte_1 del bene illegittimamente appreso;
2. in riforma parziale dell'impugnata sentenza condannare il CP_1 al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell'area illegittimamente occupata per tutta la
[...] durata dell'occupazione, oltre interessi di legge;
3. condannare il alle spese di giudizio Controparte_1 con attribuzione”. Le ragioni del presente gravame sono articolate come di seguito.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa motivazione su punti decisivi della controversia – L'appellante asserisce che, sin dalla fase introduttiva del giudizio di primo grado, avrebbe formulato espressa richiesta di restituzione del bene di cui si dichiara proprietario. Tale domanda risulterebbe chiaramente formalizzata nell'atto di citazione, ove, tra le conclusioni (punto n. 2), si chiederebbe di
“condannare il alla restituzione del bene illegittimamente Controparte_1 appreso”. A parere dell'appellante, tale istanza risulterebbe univoca e costantemente mantenuta nel corso dell'intero giudizio, senza che siano intervenute modifiche, rinunce esplicite o condotte abdicative tali da giustificare una diversa qualificazione della pretesa. Non si sarebbe, pertanto, inteso limitare la tutela richiesta al solo risarcimento per equivalente. L'appellante richiama, a sostegno della propria prospettazione, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di occupazioni usurpative e trasformazioni irreversibili del fondo in assenza di un valido procedimento espropriativo. Alla luce di tali premesse, l'appellante lamenta che il Tribunale di Vallo della Lucania, pur avendo accertato la mancanza degli atti presupposti alla procedura espropriativa e la conseguente natura usurpativa dell'occupazione, non avrebbe provveduto sulla domanda restitutoria, omettendo qualsivoglia statuizione in tal senso
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia - L'appellante rappresenta che la domanda restitutoria sarebbe stata sin dall'origine accompagnata da una richiesta di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dell'area oggetto di presunta occupazione sine titulo. Tale pretesa risarcitoria – si sostiene – non potrebbe essere interpretata come rinuncia alla pag. 4/9 proprietà né come richiesta di ristoro per la perdita definitiva del bene, ma riguarderebbe esclusivamente il pregiudizio patrimoniale correlato all'impossibilità di utilizzo del cespite per tutta la durata dell'occupazione. A supporto di tale ricostruzione, viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645 del 15 novembre 2022, in cui si precisa che, in caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, il diritto al risarcimento del danno da perdita subita troverebbe fondamento nella concreta impossibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, anche mediante concessione a terzi dietro corrispettivo. Qualora tale danno non risulti suscettibile di prova puntuale, lo stesso dovrebbe essere liquidato dal giudice in via equitativa, anche attraverso il riferimento al canone locativo di mercato. Alla luce di tali principi, l'appellante lamenta l'erroneità dell'impostazione accolta dal primo giudice, il quale – pur a fronte della domanda di ristoro per il mancato godimento – avrebbe liquidato i danni facendo riferimento al valore venale del terreno, come stimato nella consulenza tecnica del 27 gennaio 2011, riconoscendo a titolo di lucro cessante un importo pari a euro 1.986,00 (corrispondente al valore di euro 8,00/mq per una superficie di 246 mq), con rivalutazione monetaria fino alla data della decisione, senza considerare il danno alle piantagioni come da foto in atti da liquidarsi in via equitativa.
Entrambi gli appellati non si sono costituiti in giudizio.
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore del 19.08.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 26.09.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 03.10.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 23/10/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 02.10.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 23.10.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore nr. cronol. 2433/2025 del 06/11/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che l'appello è stato correttamente notificato al difensore del in data 23/02/2024 e che il non si è costituito, per cui tutte Controparte_1 CP_1
pag. 5/9 le vicende successive relative alla morte del difensore nell'aprile 2025 restano estranee al processo e non sono causa di interruzione, essendo vicende relative alla parte non costituita e rimasta contumace. Con i motivi di gravame, l'appellante censura la sentenza nr. 828/2023, per avere erroneamente: omesso di pronunciare in relazione alla domanda di restituzione del fondo illegittimamente occupato dalla Pubblica Amministrazione;
omesso di motivare, consequenzialmente, in merito alla valutazione circa la persistenza del diritto alla restituzione del bene in caso di occupazione usurpativa;
proceduto alla liquidazione del danno derivante dall'occupazione sine titulo del fondo secondo criteri incongrui e non attinenti alla fattispecie;
omesso di valutare e liquidare specifiche voci di danno patrimoniale ulteriormente dedotte.
L'appello è infondato, nei termini che seguono.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sulla domanda di restituzione del bene e omessa motivazione su punto decisivo della controversia –
L'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in relazione alla domanda di restituzione del fondo illegittimamente occupato dalla Pubblica Amministrazione, nonché la carenza assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia. Nel proprio atto di citazione, infatti, l'appellante ha formulato espressa richiesta di condanna dell'ente convenuto alla restituzione del fondo oggetto di occupazione sine titulo. La suddetta domanda, come si evince chiaramente dal corpo dell'atto introduttivo e dalle relative conclusioni, risulta inequivocabilmente intesa a conseguire la materiale restituzione del bene, e non esclusivamente il ristoro per equivalente.
Nel corso dell'intero giudizio di primo grado, parte attrice non ha mai modificato tale domanda, la quale risulta coerente con la qualificazione giuridica dell'illecito come
“occupazione usurpativa”, operata dallo stesso giudice di primo grado, né vi ha rinunciato.
Non risulta, inoltre, che l'appellante abbia posto in essere alcuna condotta processuale o extraprocessuale idonea ad integrare un comportamento abdicativo, tale da consentire una lettura in chiave esclusivamente risarcitoria della domanda. Tuttavia sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che, in ipotesi di occupazione usurpativa – ossia priva di qualsiasi dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, totalmente svincolata dall'esercizio del potere ablatorio – il proprietario pur conservando intatto il proprio diritto alla restituzione del bene, può alternativamente optare per la tutela restitutoria o per quella risarcitoria per equivalente, condizione che quest'ultima sia oggetto di una pag. 6/9 volontaria e consapevole rinuncia alla proprietà. Nel caso di specie, considerata l'alternatività delle domande o di restituzione o risarcitoria, non cumulabili, e lo stato di trasformazione irreversibile del bene, in ragione delle esigenze pubbliche collegate alla realizzazione della condotta fognaria, deve ritenersi che la tutela invocata accoglibile sia quella risarcitoria, che pur non implicando una rinuncia alla proprietà sull'area, determina il diritto al risarcimento per equivalente. Il giudice di primo grado, pur avendo qualificato l'occupazione come usurpativa e pur avendo accertato l'assenza di qualsiasi provvedimento autoritativo da parte dell'ente comunale, non ha in alcun modo affrontato la domanda di restituzione del fondo, detto aspetto comporta un motivo di nullità della decisione per il vizio di motivazione, che tuttavia non esonera il giudice di appello dal decidere nel merito, nel caso di specie rigettando la domanda restitutoria come da motivazione che precede.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia - L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha proceduto alla liquidazione del danno derivante dall'occupazione sine titulo del fondo, lamentando la contraddittorietà tra la qualificazione giuridica dell'intervento dell'Amministrazione e il criterio di quantificazione applicato, nonché l'inadeguatezza del ristoro accordato rispetto alla reale durata dell'illecito. Inoltre, l'appellante ha lamentato l'omessa considerazione e liquidazione di specifiche voci di danno patrimoniale ulteriormente dedotte, e in particolare: (i) la rimozione della recinzione, (ii) l'estirpazione di piante ornamentali, (iii) l'eliminazione di aiuole e altre strutture accessorie.
La censura non merita accoglimento.
Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata risulta che il primo giudice ha correttamente qualificato l'intervento dell'Amministrazione come occupazione usurpativa, come già diffusamente illustrato nella trattazione del primo motivo. Il Tribunale ha ritenuto di dover liquidare il danno patrimoniale subito dall'attore sulla base del valore venale della superficie occupata, come determinato dal consulente tecnico d'ufficio, per un importo pari ad € 1.968,00, calcolato moltiplicando la superficie di 246 mq per il valore unitario stimato in € 8,00/mq. Il criterio applicato appare corretto, nella misura in cui manca la prova del maggior danno lamentato dall'appellante, in relazione alla perdita del godimento del bene.
Mancano riferimenti oggettivi per la determina del maggior danno in relazione alla perdita del godimento, sia in relazione alla esiguità dell'intervento come rappresentato in foto, sia in pag. 7/9 relazione alla reddittività concreta dell'area interessata, ovvero ala prova del danno conseguenza, manca la prova del danno alle piante insistenti sulla stessa non dimostrato, al di là di quanto dichiarato dalla parte, invero non è dato conoscere lo stato preesistente dei luoghi e la reddittività della esigua striscia di terreno occupata, mancano pertanto elementi oggettivi idonei ad ancorare anche una liquidazione equitativa, anche del danno da perdita del godimento. Quanto alle ulteriori voci di danno prospettate in giudizio, va rilevato che l'attore ha allegato, a titolo di ulteriore pregiudizio, la rimozione di una recinzione in muratura o altro materiale che delimitava il fondo, l'eliminazione di essenze arboree ornamentali e funzionali alla coltivazione, nonché la distruzione di aiuole o strutture similari. Tuttavia, a fronte di tali allegazioni, non è seguita un'attività istruttoria idonea a comprovare, né la sussistenza in concreto del danno, né la sua entità economica. In particolare: – per quanto attiene alla recinzione, non risultano elementi oggettivi idonei a confermare il tipo, le dimensioni, il valore o la funzionalità della stessa al momento dell'illecito;
– in ordine alle essenze vegetali, non risulta dimostrato né il numero né la qualità delle piante estirpate, né il loro valore commerciale, né il costo del reimpianto o della sostituzione;
– per quanto riguarda le aiuole e gli arredi vegetali, non vi è traccia nei documenti versati in atti di alcuna stima, né tecnica né documentale, che consenta di attribuire al pregiudizio una connotazione economica suscettibile di ristoro. L'appello va rigettato. Nulla per le spese.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 828/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, Parte_1 ogni diversa domanda o eccezione reietta:
1. Rigetta l'appello;
2. nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
3. attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
4. Dà atto che ricorrono i presupposti per l'appellante per il pagamento del doppio del contributo.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 25 /11/2025
pag. 8/9 Il Consigliere relatore/estensore
Dott.ssa Giulia Carleo
Il Presidente
Dott. Vito Colucci
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 311/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 311/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza n. 828/23 del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il dì 5/10/ 2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 1456/2006 R.G.;
TRA il sig. , rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato Parte_1 allegato all'atto di appello, dall'avv. Clelia Giovanna Elena Di Nardo, con la stessa elettivamente domiciliato presso lo studio in Agropoli alla via A. De Gasperi 65;
-Appellante–
CONTRO il in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, contumace Controparte_1 nel presente grado di giudizio;
-Appellato–
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore contumace nel presente grado di giudizio;
Controparte_2
-Appellato–
********* avente ad oggetto: riforma della sentenza nr. 828/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha definito la causa iscritta al n. 1456/2006 R.G., emessa in data 5.10.2023, depositata in
1 Cancelleria in pari data e non notificata (domanda di condanna al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: la Parte costituita ha precisato le proprie conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato per agli appellati, ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno, l'appellante ha proposto appello avverso la sentenza nr. 828/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha definito la causa iscritta al n. 1456/2006 R.G., con la quale così è stato deciso: “- accoglie la domanda e per l'effetto - condanna il al pagamento della somma di euro € 1.968,00 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a favore di;
Parte_1
- condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 178,00 per spese vive, € 894,60 per compensi, oltre CNAP
e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. DI NARDO
CL VA ELENA;
- pone definitivamente a carico del Controparte_1 le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto introduttivo del giudizio regolarmente notificato, l'odierna parte appellante ha convenuto dinanzi al Tribunale indicato in epigrafe il Comune di Agropoli, riferendo di essere titolare del diritto di proprietà su un terreno agricolo coltivato con specie arboree di particolare pregio ornamentale (tra cui palme da arredo), ubicato in località Madonna del
Carmine e censito al catasto al foglio n. 19, particelle nn. 542 e 586. L'interessato ha dedotto che, all'inizio di gennaio 2006, senza alcun preavviso, alcuni operai hanno avviato lavori di scavo lungo un sentiero situato davanti al fondo in questione, anch'esso di sua proprietà. Tali operazioni sarebbero state eseguite per conto del senza che CP_1 CP_1 quest'ultimo avesse fornito alcuna comunicazione in merito alla natura e alla finalità delle opere. Con nota del 20 gennaio 2006 (protocollo n. 2765 del 23.01.2006), la parte privata ha formalmente richiesto all'ente locale l'immediata sospensione delle lavorazioni, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni già verificatisi. Nonostante ciò, i lavori sono stati portati a termine, comportando l'asfaltatura del sentiero e la rimozione di aiuole, fiori e pag. 2/9 di una recinzione che delimitava il terreno di proprietà dell'attore, al fine di consentire la realizzazione di impianti di scarico. Sulla base di tali presupposti, parte appellante ha chiesto al giudice adito di accertare l'illegittimità della condotta del consistita Controparte_1 nell'occupazione priva di titolo del bene, sia mediante la posa di condutture e tombini, sia attraverso l'asfaltatura dell'area. Ha quindi domandato la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del terreno, nella misura di euro 25.000,00 ovvero nella diversa somma da accertare in corso di causa, unitamente all'azione restitutoria, oltre alla rifusione delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Il i è costituito in giudizio, contestando, tanto in fatto quanto in diritto, Controparte_1 le pretese dell'attore. In via preliminare, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa l'impresa esecutrice dei lavori, per essere eventualmente tenuto indenne in caso di soccombenza;
ha inoltre eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo competente il giudice amministrativo. Nel merito, ha contestato la legittimazione attiva della parte privata, sostenendo che il tratto oggetto di intervento costituirebbe una strada ad uso pubblico. In via subordinata, ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda, la condanna del terzo chiamato e l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di restituzione del bene, in considerazione dell'intervenuta realizzazione di un'opera pubblica. Ha infine richiesto la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite. Autorizzata la chiamata del terzo, regolarmente citato in giudizio, quest'ultimo non si è costituito, rimanendo contumace.
La causa è stata istruita anche mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, e, dopo la precisazione delle conclusioni da parte delle difese, è stata trattenuta in decisione e assegnata a sentenza nei termini di legge.
Con sentenza nr. 828/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 1456/2006 R.G., emessa in data 5.10.2023, depositata in Cancelleria in pari data, il Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto la domanda, condannando il l pagamento a favore di Controparte_1
della somma di euro € 1.968,00 a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore antistatario, ponendo, altresì, a carico del CP_1
pag. 3/9 le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di CP_1 causa.
Con la proposizione del gravame, l'appellante censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo
Collegio: “in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condannare il alla restituzione Controparte_1 del bene illegittimamente appreso;
2. in riforma parziale dell'impugnata sentenza condannare il CP_1 al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell'area illegittimamente occupata per tutta la
[...] durata dell'occupazione, oltre interessi di legge;
3. condannare il alle spese di giudizio Controparte_1 con attribuzione”. Le ragioni del presente gravame sono articolate come di seguito.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa motivazione su punti decisivi della controversia – L'appellante asserisce che, sin dalla fase introduttiva del giudizio di primo grado, avrebbe formulato espressa richiesta di restituzione del bene di cui si dichiara proprietario. Tale domanda risulterebbe chiaramente formalizzata nell'atto di citazione, ove, tra le conclusioni (punto n. 2), si chiederebbe di
“condannare il alla restituzione del bene illegittimamente Controparte_1 appreso”. A parere dell'appellante, tale istanza risulterebbe univoca e costantemente mantenuta nel corso dell'intero giudizio, senza che siano intervenute modifiche, rinunce esplicite o condotte abdicative tali da giustificare una diversa qualificazione della pretesa. Non si sarebbe, pertanto, inteso limitare la tutela richiesta al solo risarcimento per equivalente. L'appellante richiama, a sostegno della propria prospettazione, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di occupazioni usurpative e trasformazioni irreversibili del fondo in assenza di un valido procedimento espropriativo. Alla luce di tali premesse, l'appellante lamenta che il Tribunale di Vallo della Lucania, pur avendo accertato la mancanza degli atti presupposti alla procedura espropriativa e la conseguente natura usurpativa dell'occupazione, non avrebbe provveduto sulla domanda restitutoria, omettendo qualsivoglia statuizione in tal senso
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia - L'appellante rappresenta che la domanda restitutoria sarebbe stata sin dall'origine accompagnata da una richiesta di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dell'area oggetto di presunta occupazione sine titulo. Tale pretesa risarcitoria – si sostiene – non potrebbe essere interpretata come rinuncia alla pag. 4/9 proprietà né come richiesta di ristoro per la perdita definitiva del bene, ma riguarderebbe esclusivamente il pregiudizio patrimoniale correlato all'impossibilità di utilizzo del cespite per tutta la durata dell'occupazione. A supporto di tale ricostruzione, viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645 del 15 novembre 2022, in cui si precisa che, in caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, il diritto al risarcimento del danno da perdita subita troverebbe fondamento nella concreta impossibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, anche mediante concessione a terzi dietro corrispettivo. Qualora tale danno non risulti suscettibile di prova puntuale, lo stesso dovrebbe essere liquidato dal giudice in via equitativa, anche attraverso il riferimento al canone locativo di mercato. Alla luce di tali principi, l'appellante lamenta l'erroneità dell'impostazione accolta dal primo giudice, il quale – pur a fronte della domanda di ristoro per il mancato godimento – avrebbe liquidato i danni facendo riferimento al valore venale del terreno, come stimato nella consulenza tecnica del 27 gennaio 2011, riconoscendo a titolo di lucro cessante un importo pari a euro 1.986,00 (corrispondente al valore di euro 8,00/mq per una superficie di 246 mq), con rivalutazione monetaria fino alla data della decisione, senza considerare il danno alle piantagioni come da foto in atti da liquidarsi in via equitativa.
Entrambi gli appellati non si sono costituiti in giudizio.
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore del 19.08.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 26.09.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 03.10.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 23/10/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 02.10.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 23.10.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore nr. cronol. 2433/2025 del 06/11/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che l'appello è stato correttamente notificato al difensore del in data 23/02/2024 e che il non si è costituito, per cui tutte Controparte_1 CP_1
pag. 5/9 le vicende successive relative alla morte del difensore nell'aprile 2025 restano estranee al processo e non sono causa di interruzione, essendo vicende relative alla parte non costituita e rimasta contumace. Con i motivi di gravame, l'appellante censura la sentenza nr. 828/2023, per avere erroneamente: omesso di pronunciare in relazione alla domanda di restituzione del fondo illegittimamente occupato dalla Pubblica Amministrazione;
omesso di motivare, consequenzialmente, in merito alla valutazione circa la persistenza del diritto alla restituzione del bene in caso di occupazione usurpativa;
proceduto alla liquidazione del danno derivante dall'occupazione sine titulo del fondo secondo criteri incongrui e non attinenti alla fattispecie;
omesso di valutare e liquidare specifiche voci di danno patrimoniale ulteriormente dedotte.
L'appello è infondato, nei termini che seguono.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sulla domanda di restituzione del bene e omessa motivazione su punto decisivo della controversia –
L'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in relazione alla domanda di restituzione del fondo illegittimamente occupato dalla Pubblica Amministrazione, nonché la carenza assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia. Nel proprio atto di citazione, infatti, l'appellante ha formulato espressa richiesta di condanna dell'ente convenuto alla restituzione del fondo oggetto di occupazione sine titulo. La suddetta domanda, come si evince chiaramente dal corpo dell'atto introduttivo e dalle relative conclusioni, risulta inequivocabilmente intesa a conseguire la materiale restituzione del bene, e non esclusivamente il ristoro per equivalente.
Nel corso dell'intero giudizio di primo grado, parte attrice non ha mai modificato tale domanda, la quale risulta coerente con la qualificazione giuridica dell'illecito come
“occupazione usurpativa”, operata dallo stesso giudice di primo grado, né vi ha rinunciato.
Non risulta, inoltre, che l'appellante abbia posto in essere alcuna condotta processuale o extraprocessuale idonea ad integrare un comportamento abdicativo, tale da consentire una lettura in chiave esclusivamente risarcitoria della domanda. Tuttavia sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che, in ipotesi di occupazione usurpativa – ossia priva di qualsiasi dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, totalmente svincolata dall'esercizio del potere ablatorio – il proprietario pur conservando intatto il proprio diritto alla restituzione del bene, può alternativamente optare per la tutela restitutoria o per quella risarcitoria per equivalente, condizione che quest'ultima sia oggetto di una pag. 6/9 volontaria e consapevole rinuncia alla proprietà. Nel caso di specie, considerata l'alternatività delle domande o di restituzione o risarcitoria, non cumulabili, e lo stato di trasformazione irreversibile del bene, in ragione delle esigenze pubbliche collegate alla realizzazione della condotta fognaria, deve ritenersi che la tutela invocata accoglibile sia quella risarcitoria, che pur non implicando una rinuncia alla proprietà sull'area, determina il diritto al risarcimento per equivalente. Il giudice di primo grado, pur avendo qualificato l'occupazione come usurpativa e pur avendo accertato l'assenza di qualsiasi provvedimento autoritativo da parte dell'ente comunale, non ha in alcun modo affrontato la domanda di restituzione del fondo, detto aspetto comporta un motivo di nullità della decisione per il vizio di motivazione, che tuttavia non esonera il giudice di appello dal decidere nel merito, nel caso di specie rigettando la domanda restitutoria come da motivazione che precede.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia - L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha proceduto alla liquidazione del danno derivante dall'occupazione sine titulo del fondo, lamentando la contraddittorietà tra la qualificazione giuridica dell'intervento dell'Amministrazione e il criterio di quantificazione applicato, nonché l'inadeguatezza del ristoro accordato rispetto alla reale durata dell'illecito. Inoltre, l'appellante ha lamentato l'omessa considerazione e liquidazione di specifiche voci di danno patrimoniale ulteriormente dedotte, e in particolare: (i) la rimozione della recinzione, (ii) l'estirpazione di piante ornamentali, (iii) l'eliminazione di aiuole e altre strutture accessorie.
La censura non merita accoglimento.
Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata risulta che il primo giudice ha correttamente qualificato l'intervento dell'Amministrazione come occupazione usurpativa, come già diffusamente illustrato nella trattazione del primo motivo. Il Tribunale ha ritenuto di dover liquidare il danno patrimoniale subito dall'attore sulla base del valore venale della superficie occupata, come determinato dal consulente tecnico d'ufficio, per un importo pari ad € 1.968,00, calcolato moltiplicando la superficie di 246 mq per il valore unitario stimato in € 8,00/mq. Il criterio applicato appare corretto, nella misura in cui manca la prova del maggior danno lamentato dall'appellante, in relazione alla perdita del godimento del bene.
Mancano riferimenti oggettivi per la determina del maggior danno in relazione alla perdita del godimento, sia in relazione alla esiguità dell'intervento come rappresentato in foto, sia in pag. 7/9 relazione alla reddittività concreta dell'area interessata, ovvero ala prova del danno conseguenza, manca la prova del danno alle piante insistenti sulla stessa non dimostrato, al di là di quanto dichiarato dalla parte, invero non è dato conoscere lo stato preesistente dei luoghi e la reddittività della esigua striscia di terreno occupata, mancano pertanto elementi oggettivi idonei ad ancorare anche una liquidazione equitativa, anche del danno da perdita del godimento. Quanto alle ulteriori voci di danno prospettate in giudizio, va rilevato che l'attore ha allegato, a titolo di ulteriore pregiudizio, la rimozione di una recinzione in muratura o altro materiale che delimitava il fondo, l'eliminazione di essenze arboree ornamentali e funzionali alla coltivazione, nonché la distruzione di aiuole o strutture similari. Tuttavia, a fronte di tali allegazioni, non è seguita un'attività istruttoria idonea a comprovare, né la sussistenza in concreto del danno, né la sua entità economica. In particolare: – per quanto attiene alla recinzione, non risultano elementi oggettivi idonei a confermare il tipo, le dimensioni, il valore o la funzionalità della stessa al momento dell'illecito;
– in ordine alle essenze vegetali, non risulta dimostrato né il numero né la qualità delle piante estirpate, né il loro valore commerciale, né il costo del reimpianto o della sostituzione;
– per quanto riguarda le aiuole e gli arredi vegetali, non vi è traccia nei documenti versati in atti di alcuna stima, né tecnica né documentale, che consenta di attribuire al pregiudizio una connotazione economica suscettibile di ristoro. L'appello va rigettato. Nulla per le spese.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 828/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, Parte_1 ogni diversa domanda o eccezione reietta:
1. Rigetta l'appello;
2. nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
3. attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
4. Dà atto che ricorrono i presupposti per l'appellante per il pagamento del doppio del contributo.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 25 /11/2025
pag. 8/9 Il Consigliere relatore/estensore
Dott.ssa Giulia Carleo
Il Presidente
Dott. Vito Colucci
pag. 9/9