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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/09/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11210/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata a Giugliano in [...] il [...], Parte_1 Pt_2
, nata a Giugliano in [...] il [...], ,
[...] Parte_3
nato a Giugliano in [...] il [...] e , nato a Parte_4
Villariccaa (NA) il 16/07/1972, nella qualità di eredi legittimi del sig. Per_1
, nato a Giugliano in [...] il [...] e deceduto ivi il 14/03/2018,
[...]
rappresentati e difesi dall'avv.to Rita Raso, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Cristina Di Caprio, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 17.09.2024, i ricorrenti in epigrafe citavano in giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità ex L. 118/71. Al riguardo esponeva: che il Tribunale di Napoli Nord, con decreto di omologa del 31/07/2024, emesso nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 13118/2016 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante le prestazioni
CP_ richieste a decorrere dal 20.02.2017, ma che l' non aveva poi provveduto al pagamento della provvidenza.
Deducevano, altresì, di aver comunicato in data 19.03.2021, con messaggio pec, il decesso del sig. all' , e di aver inviato il decreto di omologa, la CTU medica Persona_1 CP_1
e il modello ap70, sollecitando nel contempo l'Istituto all'assegnazione del numero della prestazione di idoneo per il successivo inoltro del modello AP23. Pt_5
Deducevano, infine, di aver ricevuto messaggio del 25.03.2021 con cui l' di Giugliano CP_1
in Campania comunicava di essere in attesa dell'ordine di esecuzione di pagamento da parte dell'ufficio legale per provvedere alla lavorazione della pratica, e di non aver avuto, poi, ulteriori riscontri.
Chiedevano, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione. CP_ Si costituiva l' eccependo di aver provveduto con provvedimento TE08 dell'11.04.2025
a liquidare la prestazione determinando arretrati dal 01.02.2017 al 31.03.2018 per un importo pari ad euro 7.218,7, e rappresentando che avrebbe provveduto al pagamento una volta ricevuto l'AP23. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note sostitutive dell'udienza del 06.05.2025, parte ricorrente rappresentava di aver inoltrato il modello AP23 in data 29.04.2025 e di essere in attesa del pagamento, chiedendo, in caso di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, la condanna dell' alle spese di lite, essendo la liquidazione intervenuta dopo il deposito e la notifica CP_1
del ricorso.
Disposto un rinvio al fine di verificare l'intervenuto pagamento della prestazione, acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
23.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno
CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. TE08 e cedolino in atti).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' , d'altro canto, a fronte delle specifiche allegazioni di parte ricorrente, non ha fornito CP_1
giustificazioni al ritardo nell'emissione del modello TE08 né, del resto, ha formulato istanza di compensazione delle spese.
Le spese vanno, però, liquidate nei limiti della somma riconosciuta dall' e sono poste a CP_1 carico di quest'ultimo come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 24.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11210/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata a Giugliano in [...] il [...], Parte_1 Pt_2
, nata a Giugliano in [...] il [...], ,
[...] Parte_3
nato a Giugliano in [...] il [...] e , nato a Parte_4
Villariccaa (NA) il 16/07/1972, nella qualità di eredi legittimi del sig. Per_1
, nato a Giugliano in [...] il [...] e deceduto ivi il 14/03/2018,
[...]
rappresentati e difesi dall'avv.to Rita Raso, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Cristina Di Caprio, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 17.09.2024, i ricorrenti in epigrafe citavano in giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità ex L. 118/71. Al riguardo esponeva: che il Tribunale di Napoli Nord, con decreto di omologa del 31/07/2024, emesso nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 13118/2016 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante le prestazioni
CP_ richieste a decorrere dal 20.02.2017, ma che l' non aveva poi provveduto al pagamento della provvidenza.
Deducevano, altresì, di aver comunicato in data 19.03.2021, con messaggio pec, il decesso del sig. all' , e di aver inviato il decreto di omologa, la CTU medica Persona_1 CP_1
e il modello ap70, sollecitando nel contempo l'Istituto all'assegnazione del numero della prestazione di idoneo per il successivo inoltro del modello AP23. Pt_5
Deducevano, infine, di aver ricevuto messaggio del 25.03.2021 con cui l' di Giugliano CP_1
in Campania comunicava di essere in attesa dell'ordine di esecuzione di pagamento da parte dell'ufficio legale per provvedere alla lavorazione della pratica, e di non aver avuto, poi, ulteriori riscontri.
Chiedevano, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione. CP_ Si costituiva l' eccependo di aver provveduto con provvedimento TE08 dell'11.04.2025
a liquidare la prestazione determinando arretrati dal 01.02.2017 al 31.03.2018 per un importo pari ad euro 7.218,7, e rappresentando che avrebbe provveduto al pagamento una volta ricevuto l'AP23. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note sostitutive dell'udienza del 06.05.2025, parte ricorrente rappresentava di aver inoltrato il modello AP23 in data 29.04.2025 e di essere in attesa del pagamento, chiedendo, in caso di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, la condanna dell' alle spese di lite, essendo la liquidazione intervenuta dopo il deposito e la notifica CP_1
del ricorso.
Disposto un rinvio al fine di verificare l'intervenuto pagamento della prestazione, acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
23.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno
CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. TE08 e cedolino in atti).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' , d'altro canto, a fronte delle specifiche allegazioni di parte ricorrente, non ha fornito CP_1
giustificazioni al ritardo nell'emissione del modello TE08 né, del resto, ha formulato istanza di compensazione delle spese.
Le spese vanno, però, liquidate nei limiti della somma riconosciuta dall' e sono poste a CP_1 carico di quest'ultimo come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 24.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli