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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1319/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA GI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5851/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003411156000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 630/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi.
Il difensore dell'Ufficcio si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 16.10.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2024 9004484014000 notificatagli il 18.06.2025, relativa a una cartella di pagamento e a due avvisi di accertamento, eccependo in particolare l'omessa notifica degli atti presupposti nonchè l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva la Regione Calabria che assumeva di avere ritualmente notificato l'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento contestata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché la cartella era stata regolarmente notificata e successivamente erano stati notificati numerosi altri atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate la quale rilevava che i due avvisi di accertamento erano stati già impugnati dal Ricorrente_1 e che i relativi ricorsi erano stati entrambi rigettati rispettivamente con le sentenze n.8148/2024 del 19.11.2024 e n.2275/2025 del 18.3.2025.
Il a ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto la cartella sottesa, bensì anche una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, tra i quali in particolare l'intimazione di pagamento n.094 2023
9011284250000 in data 05.04.2024 a mani proprie del ricorrente, atto contenente la suddetta cartella e che ha di conseguenza determinato per i relativi crediti l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dalla ricorrente, osservato che per il crediti per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale (tassa automobilistica), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 18.06.2025 non era maturato il relativo termine utile ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica del summenzionato atto interruttivo, e considerato altresì la sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al
31.08.2021.
Per ciò che concerne i due avvisi di accertamento, va detto che il ricorrente ha dedotto esclusivamente vizi di merito involgenti il merito della pretesa impositiva e non già vizi attinenti all'atto qui impugnato.
Va in proposito chiarito che la pendenza del ricorso avverso un atto presupposto non impedisce l'emissione di atti successivi, a meno che l'efficacia esecutiva del primo atto venga sospesa, evenienza che qui non è dato riscontrare.
Orbene, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dall'Agenzia delle Entrate emerge che i due avvisi di accertamento sono stati già impugnati dal Ricorrente_1 e che i relativi ricorsi sono stati entrambi rigettati rispettivamente con le sentenze n.8148/2024 del 19.11.2024 e n.2275/2025 del 18.3.2025.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA GI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5851/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003411156000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 630/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi.
Il difensore dell'Ufficcio si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 16.10.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2024 9004484014000 notificatagli il 18.06.2025, relativa a una cartella di pagamento e a due avvisi di accertamento, eccependo in particolare l'omessa notifica degli atti presupposti nonchè l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva la Regione Calabria che assumeva di avere ritualmente notificato l'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento contestata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché la cartella era stata regolarmente notificata e successivamente erano stati notificati numerosi altri atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate la quale rilevava che i due avvisi di accertamento erano stati già impugnati dal Ricorrente_1 e che i relativi ricorsi erano stati entrambi rigettati rispettivamente con le sentenze n.8148/2024 del 19.11.2024 e n.2275/2025 del 18.3.2025.
Il a ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto la cartella sottesa, bensì anche una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, tra i quali in particolare l'intimazione di pagamento n.094 2023
9011284250000 in data 05.04.2024 a mani proprie del ricorrente, atto contenente la suddetta cartella e che ha di conseguenza determinato per i relativi crediti l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dalla ricorrente, osservato che per il crediti per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale (tassa automobilistica), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 18.06.2025 non era maturato il relativo termine utile ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica del summenzionato atto interruttivo, e considerato altresì la sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al
31.08.2021.
Per ciò che concerne i due avvisi di accertamento, va detto che il ricorrente ha dedotto esclusivamente vizi di merito involgenti il merito della pretesa impositiva e non già vizi attinenti all'atto qui impugnato.
Va in proposito chiarito che la pendenza del ricorso avverso un atto presupposto non impedisce l'emissione di atti successivi, a meno che l'efficacia esecutiva del primo atto venga sospesa, evenienza che qui non è dato riscontrare.
Orbene, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dall'Agenzia delle Entrate emerge che i due avvisi di accertamento sono stati già impugnati dal Ricorrente_1 e che i relativi ricorsi sono stati entrambi rigettati rispettivamente con le sentenze n.8148/2024 del 19.11.2024 e n.2275/2025 del 18.3.2025.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna