CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 454/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3715/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Tributi 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 796 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Nominativo_1, residente ad Amantea, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Paola (CS), presso il cui Studio, in Amantea alla Indirizzo_1, è elettivamente domiciliato, ha proposto ricorso avverso l'Avviso di Accertamento esecutivo n.796 del 10.10.2023 emesso dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio tributi del Comune di Amantea, e notificato il 26.1.2024 in relazione al mancato versamento dell'Imposta Municipale sugli Immobili (I.M.U.) aree fabbricabili anno 2018.
Ha convenuto in giudizio il Comune di Amantea .
Ha posto a motivi, la nullità dell'avviso per notifica effettuata da operatore di posta privata non abilitato-
Violazione e falsa applicazione art. 10, commi 1 e 5, Legge 3.8.1999 n.265- Violazione e falsa applicazione
L. 124/2017 ;
violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, Art. 7 L. 210/2000 – Carenza di motivazione;
Violazione del diritto di difesa;
Violazione e falsa applicazione art. 5 , comma 5 , dlgs n. 504 /92 – difetto di motivazione;
Violazione e falsa applicazione art. 65 L. R. n. 19 del 2002 e s.m.i. Legge Regionale Calabria n.28 DEL 05.08.2016 ;
Ha depositato documentazione amministrativa inerente l'Imu
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impositivo .
Si è costituito in giudizio il Comune di Amantea ed ha depositato documentazione amministrativa inerente la imposta richiesta chiedendo il rigetto del ricorso del quale ne ha contestato le motivazione a sostegno .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che questione dirimente è la contestata determinazione del valore degli immobili ai fini
Imu e le particolari situazioni , attesi i vincoli e limitazioni di edificabilità.
Sul punto , il Comune di Amantea ha depositato la deliberazione GM n. 103 del 16 luglio 2014, con la quale l'Ente ha differenziato il proprio territorio edificabile in zone diverse in relazione al grado o potenziale capacità edificatoria .
Per l'effetto ne ha stabilito il valore , tenendo presente le limitazioni suddette anche con riferimento alla
“tipologia” dell'area ( Insediamenti Antichi, Aree urbane etc,etc. ) .
La suddetta delibera , richiamata nell'Avviso di Accertamento impugnato , non sembra essere stata posta in contestazione da parte del ricorrente , ne le contestazioni tutte possono inficiare i valori attribuiti alle aree edificabili cosi come nella delibera suddetta sono stati accertati .
Va aggiunto, altresì', che la delibera de qua non risulta essere stata revocata o modificata con altra disposizione regolamentare da parte del Comune impositore .
Va rilevato, ulteriormente , che cosi come affermato dal Comune impositore , l'avviso contesta l'omesso versamento del tributo , accertato dall'esame dei dati forniti a suo tempo dal contribuente.
L'Avviso di Accertamento impugnato è pertanto valido e legittimo . Ogni altra questione deve ritenersi ultronea e comunque assorbita .
La particolare questione trattata consente di compensare fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso .Compensa fra le parti le spese del giudizio .
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3715/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Tributi 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 796 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Nominativo_1, residente ad Amantea, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Paola (CS), presso il cui Studio, in Amantea alla Indirizzo_1, è elettivamente domiciliato, ha proposto ricorso avverso l'Avviso di Accertamento esecutivo n.796 del 10.10.2023 emesso dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio tributi del Comune di Amantea, e notificato il 26.1.2024 in relazione al mancato versamento dell'Imposta Municipale sugli Immobili (I.M.U.) aree fabbricabili anno 2018.
Ha convenuto in giudizio il Comune di Amantea .
Ha posto a motivi, la nullità dell'avviso per notifica effettuata da operatore di posta privata non abilitato-
Violazione e falsa applicazione art. 10, commi 1 e 5, Legge 3.8.1999 n.265- Violazione e falsa applicazione
L. 124/2017 ;
violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, Art. 7 L. 210/2000 – Carenza di motivazione;
Violazione del diritto di difesa;
Violazione e falsa applicazione art. 5 , comma 5 , dlgs n. 504 /92 – difetto di motivazione;
Violazione e falsa applicazione art. 65 L. R. n. 19 del 2002 e s.m.i. Legge Regionale Calabria n.28 DEL 05.08.2016 ;
Ha depositato documentazione amministrativa inerente l'Imu
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impositivo .
Si è costituito in giudizio il Comune di Amantea ed ha depositato documentazione amministrativa inerente la imposta richiesta chiedendo il rigetto del ricorso del quale ne ha contestato le motivazione a sostegno .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che questione dirimente è la contestata determinazione del valore degli immobili ai fini
Imu e le particolari situazioni , attesi i vincoli e limitazioni di edificabilità.
Sul punto , il Comune di Amantea ha depositato la deliberazione GM n. 103 del 16 luglio 2014, con la quale l'Ente ha differenziato il proprio territorio edificabile in zone diverse in relazione al grado o potenziale capacità edificatoria .
Per l'effetto ne ha stabilito il valore , tenendo presente le limitazioni suddette anche con riferimento alla
“tipologia” dell'area ( Insediamenti Antichi, Aree urbane etc,etc. ) .
La suddetta delibera , richiamata nell'Avviso di Accertamento impugnato , non sembra essere stata posta in contestazione da parte del ricorrente , ne le contestazioni tutte possono inficiare i valori attribuiti alle aree edificabili cosi come nella delibera suddetta sono stati accertati .
Va aggiunto, altresì', che la delibera de qua non risulta essere stata revocata o modificata con altra disposizione regolamentare da parte del Comune impositore .
Va rilevato, ulteriormente , che cosi come affermato dal Comune impositore , l'avviso contesta l'omesso versamento del tributo , accertato dall'esame dei dati forniti a suo tempo dal contribuente.
L'Avviso di Accertamento impugnato è pertanto valido e legittimo . Ogni altra questione deve ritenersi ultronea e comunque assorbita .
La particolare questione trattata consente di compensare fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso .Compensa fra le parti le spese del giudizio .