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Sentenza 1 febbraio 2026
Sentenza 1 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 01/02/2026, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1541/2026
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE VITA ALBERTO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12539/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3456 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 709/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: Inammissibilità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27/5/2025 e depositato il 1/7/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 3456 del 25/3/2025 avente ad oggetto IMU 2021 per l'importo di euro 4.900,00. Il Ricorrente ha eccepito, con riferimento ai cespiti di cui ai nn. 6, 7 e 8, il diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta per aver fissato già dal 10 settembre 2019 la propria prima abitazione presso l'immobile di cui al n. 6 e la natura pertinenziale degli immobili di cui ai nn. 7 e 8; per i cespiti di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo avviso ha invece chiesto la rideterminazione della rendita in seguito alla variazione della consistenza degli stessi, concludendo per la rettifica dell'atto impugnato in parte qua.
In data 19/12/2025 si è costituito il Comune di Pozzuoli che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione degli artt. 22 e 16-bis D. Lgs. 546/1992.
All'esito dell'odierna udienza il Giudice, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, sentite le parti comparse in udienza, all'esito della camera di consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 22 D. Lgs. 546/1992. È invero incontestato tra le parti che il ricorso è stato notificato al Comune in data 27/5/2025 e depositato presso questa Corte il 1/7/2025, quindi ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'impugnazione previsto dall'art. 22 D. Lgs. 546/1992.
Il tardivo deposito del ricorso ne determina l'inammissibilità per violazione del termine perentorio stabilito a pena di decadenza.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il Ricorrente al pagamento delle spese che, effettuata la riduzione ex art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs. 546/1992, liquida in euro 1200,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE VITA ALBERTO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12539/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3456 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 709/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: Inammissibilità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27/5/2025 e depositato il 1/7/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 3456 del 25/3/2025 avente ad oggetto IMU 2021 per l'importo di euro 4.900,00. Il Ricorrente ha eccepito, con riferimento ai cespiti di cui ai nn. 6, 7 e 8, il diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta per aver fissato già dal 10 settembre 2019 la propria prima abitazione presso l'immobile di cui al n. 6 e la natura pertinenziale degli immobili di cui ai nn. 7 e 8; per i cespiti di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo avviso ha invece chiesto la rideterminazione della rendita in seguito alla variazione della consistenza degli stessi, concludendo per la rettifica dell'atto impugnato in parte qua.
In data 19/12/2025 si è costituito il Comune di Pozzuoli che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione degli artt. 22 e 16-bis D. Lgs. 546/1992.
All'esito dell'odierna udienza il Giudice, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, sentite le parti comparse in udienza, all'esito della camera di consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 22 D. Lgs. 546/1992. È invero incontestato tra le parti che il ricorso è stato notificato al Comune in data 27/5/2025 e depositato presso questa Corte il 1/7/2025, quindi ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'impugnazione previsto dall'art. 22 D. Lgs. 546/1992.
Il tardivo deposito del ricorso ne determina l'inammissibilità per violazione del termine perentorio stabilito a pena di decadenza.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il Ricorrente al pagamento delle spese che, effettuata la riduzione ex art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs. 546/1992, liquida in euro 1200,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.